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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5032/2023 rg, sul ricorso depositato il 25/10/2023 proposto da (difeso da avv. Giampaolo Puglia) Parte_1
nei confronti di ( ON) Controparte_1
e di in persona del Presidente Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Ettore Triolo ed altri Valeria Grandizio), all'esito dell'udienza e della camera di consiglio , così definitivamente provvede:
“ Rigetta la domanda.
In merito alle differenze contributive dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione .
CP_ Spese del giudizio compensate per intero tra le parti ricorrente e . Nulla per le spese nei confronti del CP_1
Riserva ad un separato decreto la liquidazione del compenso al difensore del ricorrente per il patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1. Previa declaratoria di invalidità e/o nullità della previsione di cui al punto 13 del contratto di assunzione del 30.12.2021,
a. accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi del presente ricorso, l'illegittimità della condotta della Pubblica amministrazione per aver negato e non riconosciuto al sig. la Parte_1 categoria giuridica B1 precludendo allo stesso di essere stabilizzato con la predetta qualifica e conseguentemente,
b. accertare e dichiarare il diritto del sig. al corretto inquadramento nella Categoria Parte_1
B1 e, per l'effetto,
c. condannare il in persona del sindaco protempore, al corretto Controparte_1 inquadramento del ricorrente nella categoria economica B1 e alla corresponsione delle differenze retributive e contributive allo stesso spettanti, sin dal 30.12.2021 (data di assunzione), fino alla data di corretto inquadramento, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo.
In subordine,
1 2. Previa declaratoria di invalidità e/o nullità della previsione di cui al punto 13 del contratto di assunzione del 30.12.2021
a. accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi del presente ricorso, l'illegittimità della condotta della Pubblica amministrazione per aver negato e non riconosciuto al sig. la Parte_1 categoria giuridica B1 precludendo allo stesso di essere stabilizzato con la predetta qualifica e conseguentemente,
b. accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'illegittimità dell'operato del
[...]
e il danno subito dal ricorrente e, per l'effetto Controparte_1
c. accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno subito in ragione Parte_1 della illegittima condotta del che, negando la categoria B ha Controparte_1 determinato per lo stesso la stabilizzazione con l'inferiore categoria A e, per l'effetto,
d. condannare il in persona del sindaco protempore, al risarcimento del Controparte_1 danno, da quantificarsi nei mancati proventi derivanti dall'erroneo/illegittimo inquadramento e pari alla differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dal agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2043 (epoca del presunto pensionamento secondo gli attuali criteri per la messa a riposo), e quantificata in Euro 16.568,80, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
In ulteriore subordine:
3. Previa declaratoria di invalidità e/o nullità della previsione di cui al punto 13 del contratto di assunzione del 30.12.2021
a. accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi del presente ricorso, l'illegittimità della condotta della Pubblica amministrazione per aver negato e non riconosciuto al sig. la Parte_1 categoria giuridica B1 precludendo allo stesso di essere stabilizzato con la predetta qualifica e conseguentemente,
b. accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'illegittimità dell'operato del
[...]
e il danno subito dal ricorrente e, per l'effetto: Controparte_1
c. accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno da perdita di Parte_1 chance subito in ragione della illegittima condotta del che, negando la Controparte_1 categoria B1 ha determinato per lo stesso la stabilizzazione con l'inferiore categoria A e, per l'effetto,
d. condannare il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento Controparte_1 del danno subito dal ricorrente in ragione dell'erroneo/illegittimo inquadramento nella categoria A1 anziché B1 da liquidarsi equitativamente e, comunque, in misura non inferiore ad Euro 16.568,80, tenendo conto della differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dal agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2043 (epoca del presunto pensionamento secondo gli attuali criteri per la messa a riposo), nonché della diminuzione del TFR e della prestazione pensionistica che il ricorrente andrà a subire al momento del suo collocamento a riposo.
Il tutto oltre interesse e rivalutazioni dalla data del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittorie di spese di giudizio.
2 IL restava ON . CP_1 Controparte_1
L' si costituiva e concludeva chiedendo dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale CP_3 adito, spettando il compito di decidere alla Corte dei Conti;
• In subordine, dichiarare il ricorso inammissibile;
• In via ulteriormente subordinata, condannare il datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi, ove accertati e non prescritti
****
Rimessa la causa in decisione , il ricorso non trova accoglimento.
La causa concerne la contestazione da parte del ricorrente – già appartenente al bacino dei lavoratori
Lsu/Lpu - della sua assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di avvenuta Controparte_1
, a seguito di procedura stabilizzazione, con contratto del 30.12.2021 e decorrenza dal 31.12.2021 nel profilo Ausiliario esterno categoria giuridica A, pos-ec A1.
Il ricorrente adduce, invece, che in base alla sua qualifica di utilizzazione come LP , dovesse essere assunto in cat B, e da tal assunto fa derivare in via principale la domanda di riconoscimento della cat B e le differenze retributive e contributive dal 30.12.2021 all'effettivo superiore inquadramento;
in subordine il risarcimento del danno per i mancati proventi pari alla differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dall' agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2043 (epoca del presunto pensionamento secondo gli attuali criteri per la messa a riposo),
e quantificata in 16.568,80 euro ,oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
in subordine ancora al risarcimento del danno da perdita di chance subito in ragione della illegittima condotta del che, negando la categoria B1 ha determinato per Controparte_1 lo stesso la stabilizzazione con l'inferiore categoria A e, per l'effetto, in ragione dell'erroneo/illegittimo inquadramento nella categoria A1 anziché B1 da liquidarsi equitativamente e, comunque, in misura non inferiore ad 16.568,80 euro tenendo conto della differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dal agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2043 (epoca del presunto pensionamento secondo gli attuali criteri per la messa a riposo), nonché della diminuzione del TFR e della prestazione pensionistica che il ricorrente andrà a subire al momento del suo collocamento a riposo
***
Passando a valutare nel merito la pretesa del ricorrente di essere assunto e inquadrato in cat B1 , occorre ribadire che l'assunzione del lavoratore nel pubblico soggiace a precisi presupposti
3 giuridici , di regola per concorso aperto salva la previsione speciale di percorsi di stabilizzazione o di procedura riservate , pur sempre però previo espletamento di percorsi selettivi o anche di idoneità.
Nel caso di specie l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente è avvenuta per stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 446, della legge n. 145 /2018 .
La normativa dell'art 1 cit. prevedeva all'epoca dell'assunzione del ricorrente :
446. Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
4 e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2022, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g- bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 5 ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma
446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.
448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
449. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall' In tal caso, Controparte_4 le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.>.
****
E' del tutto evidente che il lavoratore non ha, prima del positivo superamento del percorso previsto , diritto alla stabilizzazione con cat. B ma solo una aspettativa perché l'indizione della procedura di stabilizzazione è rimessa alla volontà dell'Amministrazione di avviare e offrire la possibilità di parteciparvi avendo facoltà di stabilire il proprio fabbisogno e stabilendo la dotazione organica .
Fabbisogno e dotazione organica che sono frutto di discrezionalità amministrativa , il cui esercizio non è sostituibile con il sindacato giudiziale .
In sintesi il ricorrente non poteva scegliere, dopo la procedura, una stabilizzazione diversa da quella a cui ha partecipato e su categoria diversa essendo vincolante la determinazione organizzativa dell'Ente che , si ripete , ha piena discrezionalità di valutare su quali posti procedere al reclutamento.
6 Nel caso in esame dagli atti emerge che la stabilizzazione è avvenuta con selezione riservata per determinati posti in A e in B .
Vi è stato un apposito avviso del 9.11.2021. di procedura di reclutamento che ha fissato le regole della procedura .
L'avviso di stabilizzazione fissava la partecipazione per la categoria corrispondente alla integrazione monetaria percepita al momento di presentazione della domanda.
Le prove della selezione per la cat. A e quelle per la Cat B erano distinte avendo la prova orale contenuti diversi ( v art. 5 Avviso ).
Ciò già rende infondata la pretesa di riconoscimento giudiziale del diritto alla cat B perché in assenza della domanda di partecipazione e soprattutto del superamento di una prova specifica prevista per la stabilizzazione non può dichiararsi in sede giudiziale una categoria di inquadramento a mezzo di pronuncia giudiziale .
Il Giudice, infatti, non può procedere allo svolgimento di una valutazione del personale che la procedura riserva ad una Commissione esaminatrice .
Anche il risarcimento del danno da mancati proventi presuppone comunque l'accertamento del diritto all'assunzione in cat. B ma, come detto sopra, la mancanza del superamento della prova prevista esclude che in questa sede possa il Giudice ritenere accertato il conseguimento del diritto alla cat. B nell'assunzione a tempo indeterminato .
Resta semmai da verificare se la mancata partecipazione alla cat B fosse imputabile al per CP_1 cui poter anche ragionare di un risarcimento per perdita di chance come pure richiesto in via subordinata .
Il ricorrente deduce che l' attività di Giardiniere svolta in precedenza andava inquadrata in B1 e la stessa Regione che con missiva prot. 110453 del1 8.03.2019, ( poi ribadita dalla Regione anche con atto del 8.5.2019 e con le note prot. SIAR 99524 del 06.05.2020 e prot. SIAR 173227 del
15.04.2021,) aveva chiarito la sua appartenenza alla categoria B1 ma il Controparte_1
sosteneva il proprio corretto inquadramento nella posizione economica ascrivibile alla
[...]
[... categoria A. Nonostante le continue direttive e le indicazioni fornite dalla Regione, il CP_1
con atto della Giunta Comunale del 27.10.2021, approvava la procedura di Controparte_1 stabilizzazione dei lavoratori di cui alla L.R. n. 15/2008 e, a seguito della determinazione del Settore
Affari Generali n. 4621 del 27.12.2021, in data 30.12.2021 stipulava un contratto individuale di lavoro “a tempo indeterminato e parziale per complessive 15 ore settimanali” con il “profilo
7 professionale di Ausiliario esterno appartenente alla categoria giuridica A, posizione economica iniziale A di cui all'art. 12, comma 5, del C.C.N.L. del 21.05.2018.
Il ricorrente non esclude che al momento della stabilizzazione, essendo riconosciuto Categoria
A1 dal Comune, percepiva l'integrazione monetaria corrispondente a tale categoria.
Tuttavia in ragione del mancato riconoscimento della categoria B, gli aveva impedito di poter concorrere per la stabilizzazione in tale categoria, con diritto al risarcimento per perdita di chance
(che sarebbe stata certezza, vista la procedura speciale di stabilizzazione adottata per i lavoratori ex
L.R. 31/2016) . Ne conseguiva, a suo dire, il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, intesa quale concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita.
***
Ciò premesso anche la domanda subordinata del ricorrente per perdita di chance non appare fondata , ostando in primis l'assenza di un presupposto fondamentale per poter vantare un diritto risarcitorio di perdita di chance ossia la domanda di partecipazione prescritta dall'art 3 dell'AVVISO di procedura che doveva essere presentata entro il termine , perentorio .
E' pacifico in giudizio che il ricorrente non abbia fatto alcun tipo di domanda di partecipazione per la cat B
Va rammentato già sul piano generale che < il principio in materia è del tutto consolidato, nel senso che l'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 5 agosto 2021, n. 22352; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3797; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25750; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522, ove anche il richiamo al limite dell'"apprezzabile sacrificio"; fino alla più risalente Cass. 20 novembre 1991, n. 12439); (……) in definitiva, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, delineandosi anche il seguente principio: «le condotte attive cui il creditore del risarcimento è tenuto al fine di evitare o limitare, ai sensi dell'art.
1227, comma 2, c.c., il danno, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza ed in espressione dell'obbligo generale di buona fede, non si estendono a comportamenti che, per quei fini, risultino pregiudizievoli rispetto ad altre situazioni personali del danneggiato, per giunta a fronte di plurime incertezze, da valutare in base ad un giudizio prognostico ex ante, sulla capacità di quei comportamenti di ottenere
l'effetto di salvaguardia richiesto dalla norma»;> così Cass 20589/2024
8 Nella procedura di stabilizzazione de qua , come usualmente avviene, l'iniziativa di voler partecipare al reclutamento e manifestare un interesse specifico e differenziato alla procedura sono affidate alla domanda di partecipazione dell'aspirante , che costituisce insostituibile personale atto da far pervenire all'Ente che sta procedendo al reclutamento .
Senza istanza di partecipazione ad una procedura di assunzione non può esservi poi rivendicazione della posizione che avrebbe potuto conseguire .
Né la presentazione di una domanda di partecipazione in cat B comportava un notevole rischio o sacrificio.
Ne discende che la chance di ottenere l'assunzione conseguente debba essere esclusa perché non può dirsi perfezionata una forma di partecipazione alla procedura e di interesse manifestato .
La carenza di una domanda con la quale manifestare il personale interesse al reclutamento interrompe la sequenza di causalità tra inadempimento e danno imputabile al danneggiato.
Nel caso di specie in conclusione non può ritenersi comunque configurabile un diritto al risarcimento del danno , neppure sub specie danno da perdita di chance , perché a prescindere dalla qualificazione se avesse la cat B nel rapporto di utilizzo nel bacino dei lavoratori di pubblica utilità, resta impeditivo il fatto che non ha formulato istanza di partecipazione alla procedura il che esclude poi una forma di tutela risarcitoria .
La domanda del ricorrente va dunque integralmente rigettata.
DOMANDA DI DIFFERENZE CONTRIBUTIVE ( punto 1. c. delle conclusioni del ricorso )
La domanda sul punto , alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte ( v Cass 15148 del 2024) vertendo su accertamento del diritto al l'accreditamento e alversamento dei contributi CP_ all' , da parte di dipendente pubblico , è devoluta alla Corte dei Conti atteso che l'accertamento
è comunque funzionale al conseguimento futuro della prestazione pensionistica .
In tema pure Cass . S.U. n. 15848/2024 che afferma ( le sottolineature sono dello scrivente ) 29.E' al giudice contabile che deve essere devoluta, pertanto, la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr., fra tante, Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29396 ed ivi le richiamate Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2014, n. 26935, Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2007, n. 3195,
Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2007, n. 221, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1134, Cass., Sez. Un.,
29 aprile 2009, n. 9942, Cass., Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n.
17927). 30.Costituisce, poi, principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte 9 quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti
e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass.,
Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755). 31.In tutti i casi dianzi ricordati, il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento richiesto dev'essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione. 32.Tanto premesso, nel caso in esame le discrasie nella provvista contributiva, sulla scorta delle quali si è preteso di azionare il diritto di accesso, sono funzionali e in connessione con verifiche di correttezza degli estratti contributivi la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del montante contributivo per sceverare l'eventuale e deteriore posizione pensionistica, e convincono, alla luce delle considerazioni più sopra esposte, alla riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice contabile in luogo di quello ordinario. 33.Del resto, in senso analogo si sono pronunciate queste
Sezioni Unite, con l'ordinanza 25 settembre 2020, n.28020, alla quale va data continuità, nel regolare la giurisdizione, con affermazione della giurisdizione contabile, a fronte della domanda avente ad oggetto la richiesta di correzione di pretese irregolarità contenute nell' estratto conto contributivo di un pubblico dipendente, e tanto sul presupposto che l'accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione è pur sempre funzionale all'accertamento del diritto alla pensione. >.
Va dunque dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti sulla parte di domanda relativa alla pretesa alle differenze contributive come accredito del diritto alla posizione contributiva in capo al ricorrente.
SPESE
Spese del giudizio compensate interamente tra le parti costituite in ragione della particolare controvertibilità delle questioni sottese e della complessità dei fatti e novità della questione.
Nulla per le spese nei confronti del ON . CP_1 10 In merito al patrocinio a spese dello Stato riguardante il difensore ricorrente , riserva ad un separato provvedimento il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente .
Reggio Calabria 17.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5032/2023 rg, sul ricorso depositato il 25/10/2023 proposto da (difeso da avv. Giampaolo Puglia) Parte_1
nei confronti di ( ON) Controparte_1
e di in persona del Presidente Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Ettore Triolo ed altri Valeria Grandizio), all'esito dell'udienza e della camera di consiglio , così definitivamente provvede:
“ Rigetta la domanda.
In merito alle differenze contributive dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione .
CP_ Spese del giudizio compensate per intero tra le parti ricorrente e . Nulla per le spese nei confronti del CP_1
Riserva ad un separato decreto la liquidazione del compenso al difensore del ricorrente per il patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1. Previa declaratoria di invalidità e/o nullità della previsione di cui al punto 13 del contratto di assunzione del 30.12.2021,
a. accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi del presente ricorso, l'illegittimità della condotta della Pubblica amministrazione per aver negato e non riconosciuto al sig. la Parte_1 categoria giuridica B1 precludendo allo stesso di essere stabilizzato con la predetta qualifica e conseguentemente,
b. accertare e dichiarare il diritto del sig. al corretto inquadramento nella Categoria Parte_1
B1 e, per l'effetto,
c. condannare il in persona del sindaco protempore, al corretto Controparte_1 inquadramento del ricorrente nella categoria economica B1 e alla corresponsione delle differenze retributive e contributive allo stesso spettanti, sin dal 30.12.2021 (data di assunzione), fino alla data di corretto inquadramento, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo.
In subordine,
1 2. Previa declaratoria di invalidità e/o nullità della previsione di cui al punto 13 del contratto di assunzione del 30.12.2021
a. accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi del presente ricorso, l'illegittimità della condotta della Pubblica amministrazione per aver negato e non riconosciuto al sig. la Parte_1 categoria giuridica B1 precludendo allo stesso di essere stabilizzato con la predetta qualifica e conseguentemente,
b. accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'illegittimità dell'operato del
[...]
e il danno subito dal ricorrente e, per l'effetto Controparte_1
c. accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno subito in ragione Parte_1 della illegittima condotta del che, negando la categoria B ha Controparte_1 determinato per lo stesso la stabilizzazione con l'inferiore categoria A e, per l'effetto,
d. condannare il in persona del sindaco protempore, al risarcimento del Controparte_1 danno, da quantificarsi nei mancati proventi derivanti dall'erroneo/illegittimo inquadramento e pari alla differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dal agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2043 (epoca del presunto pensionamento secondo gli attuali criteri per la messa a riposo), e quantificata in Euro 16.568,80, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
In ulteriore subordine:
3. Previa declaratoria di invalidità e/o nullità della previsione di cui al punto 13 del contratto di assunzione del 30.12.2021
a. accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi del presente ricorso, l'illegittimità della condotta della Pubblica amministrazione per aver negato e non riconosciuto al sig. la Parte_1 categoria giuridica B1 precludendo allo stesso di essere stabilizzato con la predetta qualifica e conseguentemente,
b. accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'illegittimità dell'operato del
[...]
e il danno subito dal ricorrente e, per l'effetto: Controparte_1
c. accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno da perdita di Parte_1 chance subito in ragione della illegittima condotta del che, negando la Controparte_1 categoria B1 ha determinato per lo stesso la stabilizzazione con l'inferiore categoria A e, per l'effetto,
d. condannare il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento Controparte_1 del danno subito dal ricorrente in ragione dell'erroneo/illegittimo inquadramento nella categoria A1 anziché B1 da liquidarsi equitativamente e, comunque, in misura non inferiore ad Euro 16.568,80, tenendo conto della differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dal agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2043 (epoca del presunto pensionamento secondo gli attuali criteri per la messa a riposo), nonché della diminuzione del TFR e della prestazione pensionistica che il ricorrente andrà a subire al momento del suo collocamento a riposo.
Il tutto oltre interesse e rivalutazioni dalla data del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittorie di spese di giudizio.
2 IL restava ON . CP_1 Controparte_1
L' si costituiva e concludeva chiedendo dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale CP_3 adito, spettando il compito di decidere alla Corte dei Conti;
• In subordine, dichiarare il ricorso inammissibile;
• In via ulteriormente subordinata, condannare il datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi, ove accertati e non prescritti
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Rimessa la causa in decisione , il ricorso non trova accoglimento.
La causa concerne la contestazione da parte del ricorrente – già appartenente al bacino dei lavoratori
Lsu/Lpu - della sua assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di avvenuta Controparte_1
, a seguito di procedura stabilizzazione, con contratto del 30.12.2021 e decorrenza dal 31.12.2021 nel profilo Ausiliario esterno categoria giuridica A, pos-ec A1.
Il ricorrente adduce, invece, che in base alla sua qualifica di utilizzazione come LP , dovesse essere assunto in cat B, e da tal assunto fa derivare in via principale la domanda di riconoscimento della cat B e le differenze retributive e contributive dal 30.12.2021 all'effettivo superiore inquadramento;
in subordine il risarcimento del danno per i mancati proventi pari alla differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dall' agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2043 (epoca del presunto pensionamento secondo gli attuali criteri per la messa a riposo),
e quantificata in 16.568,80 euro ,oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
in subordine ancora al risarcimento del danno da perdita di chance subito in ragione della illegittima condotta del che, negando la categoria B1 ha determinato per Controparte_1 lo stesso la stabilizzazione con l'inferiore categoria A e, per l'effetto, in ragione dell'erroneo/illegittimo inquadramento nella categoria A1 anziché B1 da liquidarsi equitativamente e, comunque, in misura non inferiore ad 16.568,80 euro tenendo conto della differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dal agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2043 (epoca del presunto pensionamento secondo gli attuali criteri per la messa a riposo), nonché della diminuzione del TFR e della prestazione pensionistica che il ricorrente andrà a subire al momento del suo collocamento a riposo
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Passando a valutare nel merito la pretesa del ricorrente di essere assunto e inquadrato in cat B1 , occorre ribadire che l'assunzione del lavoratore nel pubblico soggiace a precisi presupposti
3 giuridici , di regola per concorso aperto salva la previsione speciale di percorsi di stabilizzazione o di procedura riservate , pur sempre però previo espletamento di percorsi selettivi o anche di idoneità.
Nel caso di specie l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente è avvenuta per stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 446, della legge n. 145 /2018 .
La normativa dell'art 1 cit. prevedeva all'epoca dell'assunzione del ricorrente :
446. Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
4 e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2022, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g- bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 5 ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma
446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.
448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
449. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall' In tal caso, Controparte_4 le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.>.
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E' del tutto evidente che il lavoratore non ha, prima del positivo superamento del percorso previsto , diritto alla stabilizzazione con cat. B ma solo una aspettativa perché l'indizione della procedura di stabilizzazione è rimessa alla volontà dell'Amministrazione di avviare e offrire la possibilità di parteciparvi avendo facoltà di stabilire il proprio fabbisogno e stabilendo la dotazione organica .
Fabbisogno e dotazione organica che sono frutto di discrezionalità amministrativa , il cui esercizio non è sostituibile con il sindacato giudiziale .
In sintesi il ricorrente non poteva scegliere, dopo la procedura, una stabilizzazione diversa da quella a cui ha partecipato e su categoria diversa essendo vincolante la determinazione organizzativa dell'Ente che , si ripete , ha piena discrezionalità di valutare su quali posti procedere al reclutamento.
6 Nel caso in esame dagli atti emerge che la stabilizzazione è avvenuta con selezione riservata per determinati posti in A e in B .
Vi è stato un apposito avviso del 9.11.2021. di procedura di reclutamento che ha fissato le regole della procedura .
L'avviso di stabilizzazione fissava la partecipazione per la categoria corrispondente alla integrazione monetaria percepita al momento di presentazione della domanda.
Le prove della selezione per la cat. A e quelle per la Cat B erano distinte avendo la prova orale contenuti diversi ( v art. 5 Avviso ).
Ciò già rende infondata la pretesa di riconoscimento giudiziale del diritto alla cat B perché in assenza della domanda di partecipazione e soprattutto del superamento di una prova specifica prevista per la stabilizzazione non può dichiararsi in sede giudiziale una categoria di inquadramento a mezzo di pronuncia giudiziale .
Il Giudice, infatti, non può procedere allo svolgimento di una valutazione del personale che la procedura riserva ad una Commissione esaminatrice .
Anche il risarcimento del danno da mancati proventi presuppone comunque l'accertamento del diritto all'assunzione in cat. B ma, come detto sopra, la mancanza del superamento della prova prevista esclude che in questa sede possa il Giudice ritenere accertato il conseguimento del diritto alla cat. B nell'assunzione a tempo indeterminato .
Resta semmai da verificare se la mancata partecipazione alla cat B fosse imputabile al per CP_1 cui poter anche ragionare di un risarcimento per perdita di chance come pure richiesto in via subordinata .
Il ricorrente deduce che l' attività di Giardiniere svolta in precedenza andava inquadrata in B1 e la stessa Regione che con missiva prot. 110453 del1 8.03.2019, ( poi ribadita dalla Regione anche con atto del 8.5.2019 e con le note prot. SIAR 99524 del 06.05.2020 e prot. SIAR 173227 del
15.04.2021,) aveva chiarito la sua appartenenza alla categoria B1 ma il Controparte_1
sosteneva il proprio corretto inquadramento nella posizione economica ascrivibile alla
[...]
[... categoria A. Nonostante le continue direttive e le indicazioni fornite dalla Regione, il CP_1
con atto della Giunta Comunale del 27.10.2021, approvava la procedura di Controparte_1 stabilizzazione dei lavoratori di cui alla L.R. n. 15/2008 e, a seguito della determinazione del Settore
Affari Generali n. 4621 del 27.12.2021, in data 30.12.2021 stipulava un contratto individuale di lavoro “a tempo indeterminato e parziale per complessive 15 ore settimanali” con il “profilo
7 professionale di Ausiliario esterno appartenente alla categoria giuridica A, posizione economica iniziale A di cui all'art. 12, comma 5, del C.C.N.L. del 21.05.2018.
Il ricorrente non esclude che al momento della stabilizzazione, essendo riconosciuto Categoria
A1 dal Comune, percepiva l'integrazione monetaria corrispondente a tale categoria.
Tuttavia in ragione del mancato riconoscimento della categoria B, gli aveva impedito di poter concorrere per la stabilizzazione in tale categoria, con diritto al risarcimento per perdita di chance
(che sarebbe stata certezza, vista la procedura speciale di stabilizzazione adottata per i lavoratori ex
L.R. 31/2016) . Ne conseguiva, a suo dire, il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, intesa quale concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita.
***
Ciò premesso anche la domanda subordinata del ricorrente per perdita di chance non appare fondata , ostando in primis l'assenza di un presupposto fondamentale per poter vantare un diritto risarcitorio di perdita di chance ossia la domanda di partecipazione prescritta dall'art 3 dell'AVVISO di procedura che doveva essere presentata entro il termine , perentorio .
E' pacifico in giudizio che il ricorrente non abbia fatto alcun tipo di domanda di partecipazione per la cat B
Va rammentato già sul piano generale che < il principio in materia è del tutto consolidato, nel senso che l'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 5 agosto 2021, n. 22352; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3797; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25750; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522, ove anche il richiamo al limite dell'"apprezzabile sacrificio"; fino alla più risalente Cass. 20 novembre 1991, n. 12439); (……) in definitiva, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, delineandosi anche il seguente principio: «le condotte attive cui il creditore del risarcimento è tenuto al fine di evitare o limitare, ai sensi dell'art.
1227, comma 2, c.c., il danno, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza ed in espressione dell'obbligo generale di buona fede, non si estendono a comportamenti che, per quei fini, risultino pregiudizievoli rispetto ad altre situazioni personali del danneggiato, per giunta a fronte di plurime incertezze, da valutare in base ad un giudizio prognostico ex ante, sulla capacità di quei comportamenti di ottenere
l'effetto di salvaguardia richiesto dalla norma»;> così Cass 20589/2024
8 Nella procedura di stabilizzazione de qua , come usualmente avviene, l'iniziativa di voler partecipare al reclutamento e manifestare un interesse specifico e differenziato alla procedura sono affidate alla domanda di partecipazione dell'aspirante , che costituisce insostituibile personale atto da far pervenire all'Ente che sta procedendo al reclutamento .
Senza istanza di partecipazione ad una procedura di assunzione non può esservi poi rivendicazione della posizione che avrebbe potuto conseguire .
Né la presentazione di una domanda di partecipazione in cat B comportava un notevole rischio o sacrificio.
Ne discende che la chance di ottenere l'assunzione conseguente debba essere esclusa perché non può dirsi perfezionata una forma di partecipazione alla procedura e di interesse manifestato .
La carenza di una domanda con la quale manifestare il personale interesse al reclutamento interrompe la sequenza di causalità tra inadempimento e danno imputabile al danneggiato.
Nel caso di specie in conclusione non può ritenersi comunque configurabile un diritto al risarcimento del danno , neppure sub specie danno da perdita di chance , perché a prescindere dalla qualificazione se avesse la cat B nel rapporto di utilizzo nel bacino dei lavoratori di pubblica utilità, resta impeditivo il fatto che non ha formulato istanza di partecipazione alla procedura il che esclude poi una forma di tutela risarcitoria .
La domanda del ricorrente va dunque integralmente rigettata.
DOMANDA DI DIFFERENZE CONTRIBUTIVE ( punto 1. c. delle conclusioni del ricorso )
La domanda sul punto , alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte ( v Cass 15148 del 2024) vertendo su accertamento del diritto al l'accreditamento e alversamento dei contributi CP_ all' , da parte di dipendente pubblico , è devoluta alla Corte dei Conti atteso che l'accertamento
è comunque funzionale al conseguimento futuro della prestazione pensionistica .
In tema pure Cass . S.U. n. 15848/2024 che afferma ( le sottolineature sono dello scrivente ) 29.E' al giudice contabile che deve essere devoluta, pertanto, la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr., fra tante, Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29396 ed ivi le richiamate Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2014, n. 26935, Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2007, n. 3195,
Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2007, n. 221, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1134, Cass., Sez. Un.,
29 aprile 2009, n. 9942, Cass., Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n.
17927). 30.Costituisce, poi, principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte 9 quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti
e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass.,
Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755). 31.In tutti i casi dianzi ricordati, il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento richiesto dev'essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione. 32.Tanto premesso, nel caso in esame le discrasie nella provvista contributiva, sulla scorta delle quali si è preteso di azionare il diritto di accesso, sono funzionali e in connessione con verifiche di correttezza degli estratti contributivi la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del montante contributivo per sceverare l'eventuale e deteriore posizione pensionistica, e convincono, alla luce delle considerazioni più sopra esposte, alla riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice contabile in luogo di quello ordinario. 33.Del resto, in senso analogo si sono pronunciate queste
Sezioni Unite, con l'ordinanza 25 settembre 2020, n.28020, alla quale va data continuità, nel regolare la giurisdizione, con affermazione della giurisdizione contabile, a fronte della domanda avente ad oggetto la richiesta di correzione di pretese irregolarità contenute nell' estratto conto contributivo di un pubblico dipendente, e tanto sul presupposto che l'accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione è pur sempre funzionale all'accertamento del diritto alla pensione. >.
Va dunque dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti sulla parte di domanda relativa alla pretesa alle differenze contributive come accredito del diritto alla posizione contributiva in capo al ricorrente.
SPESE
Spese del giudizio compensate interamente tra le parti costituite in ragione della particolare controvertibilità delle questioni sottese e della complessità dei fatti e novità della questione.
Nulla per le spese nei confronti del ON . CP_1 10 In merito al patrocinio a spese dello Stato riguardante il difensore ricorrente , riserva ad un separato provvedimento il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente .
Reggio Calabria 17.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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