Sentenza 6 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2019, n. 18922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18922 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BI VA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 17/04/2018 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Domenico De Rosa, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/04/2018, il Tribunale della libertà di Napoli rigettava tika richiesta di riesame avanzata nell'interesse di VA BI avverso un provvedimento restrittivo emesso nei confronti (anche) del suddetto dal Gip dello stesso Tribunale, in data 16/03/2018. L'indagato era stato sottoposto a misura custodiale in relazione a un addebito di partecipazione ad un sodalizio di tipo mafioso (il clan "Fabbrocino", operante nel territorio di San Giuseppe Vesuviano), nonché a specifici delitti consistiti in un episodio estorsivo, un addebito ex art. 334 cod. pen., riqualificato come furto aggravato, ed in alcune condotte di detenzione e cessione di stupefacenti: fra tali reati, una sola delle contestazioni di cui all'art. 73 del d.P. R. n. 309/1990 era comunque stata ritenuta aggravata dal fine di agevolazione dell'associazione anzidetta.
2. Propone ricorso per cassazione, avverso la predetta ordinanza, il difensore del BI.
2.1 Nell'interesse del ricorrente si deducono innanzi tutto carenze motivazionali del provvedimento con riguardo al capo j) della rubrica, giacché l'unico elemento fondante la presunta piattaforma di gravità indiziaria per la contestazione del furto (di beni già sottoposti ad amministrazione giudiziaria, sottratti dai locali di un caseificio) consisterebbe in una isolata intercettazione, da cui si evince che l'indagato diede in uso ad altro soggetto (IE CA) il furgone poi utilizzato per asportare la refurtiva. Ad avviso della difesa, tale circostanza si rivela palesemente neutra, né «può di per sé rappresentare il segnale di una consapevolezza da parte del BI che il CA andasse a commettere un reato e che, quindi, egli concorresse in tale fatto. Caso diverso, ovviamente, sarebbe stato se il BI avesse dato in prestito al CA un arnese da scasso, comunque utilizzabile solo per una finalità criminosa».
2.2 Con riferimento ai capi della contestazione provvisoria che descrivono reati in tema di stupefacenti, si legge nel ricorso che i giudici di merito avrebbero contraddittoriamente confermato la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152/1991 in relazione al capo k), per avere il BI agevolato in tal modo il clan di cui sopra, malgrado la stessa circostanza fosse stata esclusa quanto ai capi I) ed m), peraltro realizzati nel medesimo periodo di tempo.
2.3 In ordine al reato sub n), consistente nell'avere l'indagato rivolto minacce a tale IO GA affinché questi pagasse il corrispettivo di alcune vendite di hashish, la difesa lamenta in primis l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., sostenendo che nel caso in esame il GA non avrebbe mai opposto al suo creditore la volontà di non adempiere;
la presunta persona offesa, infatti, si limitò a chiedere una dilazione, comunque nella convinzione che la somma fosse dovuta e perciò escludendo che il profitto in ipotesi avuto di mira dal BI fosse ingiusto. In via subordinata, viene argomentato che nessuna acquisizione istruttoria attesterebbe l'avvenuto pagamento, con la conseguente necessità di derubricare la fattispecie ex art. 56 cod. pen.
2.4 A proposito della ritenuta partecipazione del ricorrente ad una associazione camorristica, il difensore del BI sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe travisato la valenza indiziaria degli elementi emersi dalle indagini preliminari;
in particolare, rappresenta che: - la condotta dell'indagato nell'avere protetto la latitanza di tale RA TU (o, quanto meno, nell'avere assistito i familiari del suddetto nel periodo in questione), così come nell'avere accompagnato il TU presso esercizi commerciali dove prelevava merce senza pagarla, avrebbe potuto assumere rilevanza, al più, ai fini della verifica della pericolosità sociale sottesa all'applicazione di eventuali misure di prevenzione, non nell'ambito di un procedimento penale;
- i contatti del BI con altri soggetti, ipotizzati come strumentali alle iniziative criminali del clan, non risultano aver portato alla individuazione di vere e proprie condotte delittuose, se non a proposito della vicenda (pur sempre isolata) della sottrazione di beni sequestrati;
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico AL non esprimono alcun giudizio di certezza in punto di ricognizione fotografica del BI, peraltro indicato come appartenente al sodalizio solo sulla base di notizie che l'AL aveva appreso de relato;
- il collaboratore IO UC risulta avere ricordato soltanto che l'odierno ricorrente aveva, dieci anni prima, fatto da guardia del corpo alla figlia di un affiliato;
- il collaboratwe Maurizio Ferraiuolo ha menzionato tale "VA" solo dietro sollecitazione di chi ne raccoglieva le dichiarazioni e non spontaneamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza delle censure proposte (in ogni caso afferenti, per la gran parte, profili di merito).La ricostruzione difensiva circa i contatti tra il BI ed il CA è infatti solo parziale, a fronte della diffusa disamina compiuta dai giudici di merito;
soprattutto, nell'atto di impugnazione non si tiene conto del decisivo particolare che non fu il CA a rivolgersi all'indagato, al fine di chiedergli di disporre di un mezzo per finalità che il secondo poteva non conoscere, ma fu invece il BI a telefonare al primo, dandogli istruzioni su dove recarsi per prendere un furgone che un parcheggiatore già sapeva di dovergli mettere a disposizione (v. pag. 7 della motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso). Altrettanto ineccepibile risulta, sul piano logico, la distinzione tra le attività correlate al commercio di stupefacenti svolte dal BI in un ambito più vasto, sulla base di costanti rapporti con i soggetti preposti allo spaccio in zone determinate [capo k)], ed i singoli legami del ricorrente con consumatori specifici, che da lui si erano riforniti: CH RI, acquirente dello stupefacente di cui al capo I), ha riferito di essersi approvvigionato di cocaina presso il BI nel periodo natalizio del 2014, rimanendo suo debitore in quella peculiare occasione;
IO GA, compratore di hashish a più riprese [capo m)] e destinatario di minacce da parte dell'indagato che pretendeva di essere pagato [capo n)], appare a sua volta un "cliente" isolato, con la conseguente correttezza dell'esclusione dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152/1991 relativamente a tali condotte. Quanto alla contestata estorsione, non ha alcun pregio sul piano giuridico l'assunto di una pretesa non ingiustizia del profitto laddove l'autore delle minacce si trovi al cospetto di un debitore che si riconosce tale, visto che il debito del GA nasceva pur sempre da un rapporto negoziale avente causa illecita;
il profitto, nel caso di specie, fu peraltro conseguito (sia pure in parte), considerato che il Tribunale rileva come l'acquirente si trovò in difficoltà nel "saldare" la propria esposizione, evidentemente a fronte di pregressi, non integrali adempimenti. Non corrisponde alle reali emergenze delle indagini, inoltre, che il contributo del collaboratore AL sarebbe rimasto privo di riscontri o debba intendersi soltanto il frutto di informazioni apprese da terzi;
sul punto, la difesa non si confronta con l'effettivo contenuto dell'ordinanza impugnata, dove si sottolinea che il dichiarante: - non si limitò a far presente che il VA da lui menzionato gli era stato segnalato da altri come organico al clan Fabbrocino, ma ebbe direttamente contezza di quella appartenenza constatando come il soggetto in questione godesse di condizioni di favore nel mercato degli stupefacenti, proprio in quanto esponente dell'associazione criminale;
- indicò come luogo di incontro una sala giochi, minuziosamente descritta e poi effettivamente individuata nello stesso locale frequentato dal BI con cadenza quotidiana, tanto da essere stato teatro anche dei contatti dell'indagato con il GA;
- precisò come il soprannome del suddetto VA fosse "Vallanzasca", nomignolo coincidente con quello indicato da altri soggetti a proposito del BI (ivi compreso il titolare del negozio dove il ricorrente si sarebbe recato in compagnia di RA TU, con quest'ultimo ad acquistare merci gratis od a prezzi di favore: e si rivela meramente assertiva l'osservazione difensiva secondo cui la vicinanza del BI ad una figura di spicco di un clan camorristico dovrebbe leggersi solo come indicativa di una potenziale pericolosità giustificativa di misure di prevenzione). Relativamente alla ricognizione in foto, pur ammettendosi che l'AL si sarebbe espresso in termini parzialmente dubitativi, è comunque pacifico (e non contestato dalla difesa) che il ricorrente risulta essere stato riconosciuto anche dal UC, a cui il BI era a sua volta noto come "Vallanzasca".
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, in quanto riconducibili alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del BI, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui