CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/2024, n. 28610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28610 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25213/2019 R.G. proposto da: ER UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA PI- NETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA LU ([...]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ATAC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRENESTINA, 45 presso lo studio dell’avvocato CANGIANO FRANCESCA (CNG- FNC64M65C351A) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- Civile Sent. Sez. 2 Num. 28610 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 06/11/2024 2 di 4 avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15168/2019 depositata il 18/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere REMO CAPONI;
udito il P.M., nella persona della Sostituta P.G., Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita l’avv.ta Francesca Cangiano per la controricorrente. FATTI DI CAUSA RA RE propone dinanzi al Giudice di pace di Roma nei confronti di Roma Capitale, Agenzia delle entrate (riscossione) e AC s.p.a. opposizione a cartella esattoriale riferita a sanzioni ammini- strative. Il giudice di primo grado accoglie l'opposizione per prescri- zione dei crediti e condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare all’opponente le spese di lite, compensandole nei confronti degli enti impositori. Su appello dell’opponente, il Tribunale conferma la deci- sione, per essere la prescrizione dei crediti imputabile esclusiva- mente all’inerzia dell’agente della riscossione, con condanna dell’ap- pellante alle spese del grado. Ricorre in cassazione l’opponente con un motivo. Resiste AC s.p.a. con controricorso e memoria. Roma Capitale e Agenzia delle Entrate RI sono rimaste intimate. L’interlocutoria n. 14767/2021 ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza poiché i pre- cedenti di questa Corte concernevano casi in cui la situazione è in- versa, in cui, cioè, la compensazione delle spese è stata disposta tra opponente vittorioso e agente della riscossione, ove le ragioni di ac- coglimento opposizione sono imputabili all’ente impositore (non all’agente della riscossione come in questo caso) e tali ragioni sono valutate solo nel rapporto interno tra ente impositore ed agente della riscossione (cfr. Cass. n. 15314/2017, 8186/2017, 1070/2017). Il P.M. ha depositato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ri- corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 4 1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto la compensazione delle spese nel rap- porto tra l'opponente vittoriosa e gli enti impositori Roma Capitale e AC s.p.a. e così solleva la questione se l'annullamento per causa imputabile all’agente della riscossione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, comporti la soccombenza anche dell'ente impositore e la conseguente condanna in solido alle spese di lite in favore della parte opponente vittoriosa. Il ricorso è infondato. Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’agente della riscossione (il caso at- tuale), l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese (cfr. Cass. n. 3817/2024; Cass. n. 7716/2022). Viceversa, ove l’annullamento della cartella sia ad- debitabile esclusivamente all’ente impositore, l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017). Deve, infatti, darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che, in un caso analogo ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione pas- siva sia dell'agenzia delle entrate riscossione che dell'ente imposi- tore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annul- lata , o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, indipen- denza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'an- nullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipo- tesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente 4 di 4 della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite , nel se- condo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l’il- legittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione , la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n. 7716/2022 cit.). 2. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella pre- vista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 700, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-
udito il P.M., nella persona della Sostituta P.G., Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita l’avv.ta Francesca Cangiano per la controricorrente. FATTI DI CAUSA RA RE propone dinanzi al Giudice di pace di Roma nei confronti di Roma Capitale, Agenzia delle entrate (riscossione) e AC s.p.a. opposizione a cartella esattoriale riferita a sanzioni ammini- strative. Il giudice di primo grado accoglie l'opposizione per prescri- zione dei crediti e condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare all’opponente le spese di lite, compensandole nei confronti degli enti impositori. Su appello dell’opponente, il Tribunale conferma la deci- sione, per essere la prescrizione dei crediti imputabile esclusiva- mente all’inerzia dell’agente della riscossione, con condanna dell’ap- pellante alle spese del grado. Ricorre in cassazione l’opponente con un motivo. Resiste AC s.p.a. con controricorso e memoria. Roma Capitale e Agenzia delle Entrate RI sono rimaste intimate. L’interlocutoria n. 14767/2021 ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza poiché i pre- cedenti di questa Corte concernevano casi in cui la situazione è in- versa, in cui, cioè, la compensazione delle spese è stata disposta tra opponente vittorioso e agente della riscossione, ove le ragioni di ac- coglimento opposizione sono imputabili all’ente impositore (non all’agente della riscossione come in questo caso) e tali ragioni sono valutate solo nel rapporto interno tra ente impositore ed agente della riscossione (cfr. Cass. n. 15314/2017, 8186/2017, 1070/2017). Il P.M. ha depositato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ri- corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 4 1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto la compensazione delle spese nel rap- porto tra l'opponente vittoriosa e gli enti impositori Roma Capitale e AC s.p.a. e così solleva la questione se l'annullamento per causa imputabile all’agente della riscossione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, comporti la soccombenza anche dell'ente impositore e la conseguente condanna in solido alle spese di lite in favore della parte opponente vittoriosa. Il ricorso è infondato. Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’agente della riscossione (il caso at- tuale), l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese (cfr. Cass. n. 3817/2024; Cass. n. 7716/2022). Viceversa, ove l’annullamento della cartella sia ad- debitabile esclusivamente all’ente impositore, l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017). Deve, infatti, darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che, in un caso analogo ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione pas- siva sia dell'agenzia delle entrate riscossione che dell'ente imposi- tore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annul- lata , o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, indipen- denza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'an- nullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipo- tesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente 4 di 4 della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite , nel se- condo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l’il- legittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione , la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n. 7716/2022 cit.). 2. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella pre- vista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 700, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-