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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2034 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2034/2023 del Registro Generale e promossa da con i procuratori avv.ti LOSACCO BIANCA MARIA e ANNOSCIA Parte_1
SABINO
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con i procuratori avv. ti DI PANTALEO DAVIDE e RONCONI GIOVANNI
Resistente
Oggetto: retribuzione ferie;
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17.02.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società
[...] Cont (d'ora innanzi, per brevità, anche ), e, premesso di Controparte_1 essere dipendente della parte convenuta dal 21.09.2018, con qualifica e mansioni di operatore di esercizio (par. 140) del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti:
- Diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A del CCNL del 23.7.1976;
-“Indennità giornaliera” di cui al punto 5 lett. a) dell'Accordo nazionale del 21.05.1981;
-“Indennità domenicale” di cui al punto 5 lett. b) dell'Accordo nazionale del 21.05.1981; inoltre, a far data dal 01.01.2020:
-“Indennità domenicale integrativa” di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del
13.12.2019;
-“Compenso di produttività guida a pieno” di cui all'art.17 sub 2) del verbale di accordo del
13.12.2019;
-“Compenso di produttività guida a vuoto” di cui all'art.17 sub 3) del verbale di accordo del
13.12.2019;
-“Compenso di riserva” di cui all'art.17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019;
-“Compenso di flessibilità” di cui all'art.17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019; che la società convenuta, allorquando versava la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
quindi rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a decorrere dalla sua assunzione a tempo indeterminato a tutt'oggi, a vedersi includere nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie annuali, applicando i criteri di quantificazione indicati in ricorso, i compensi maturati
a titolo di diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A del CCNL del 23.7.1976, indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a), Accordo Nazionale del 21.05.1981 e indennità domenicale di cui al punto 5, lett.
b), Accordo Nazionale del 21.05.1981, e, a far tempo dal 1° gennaio 2020 a tutt'oggi, oltre a quelle già elencate, delle seguenti ulteriori indennità: indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019, compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del
13.12.2019; previa, ove occorra, disapplicazione di norme di legge e/o contratti collettivi nazionali
e aziendali in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea n. 88/2003, nella parte in cui non prevedano ovvero escludano l'inclusione degli emolumenti oggetto di causa nella base di calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie;
“- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_3 in favore del ricorrente delle differenze retributive a questi spettanti in ragione dell'accertamento di cui alla precedente richiesta, per il periodo dalla data di assunzione a tutt'oggi (considerando nella base di calcolo diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale) e dal 1.1.2020 a tutt'oggi (considerando nella base di calcolo, diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale nonché l'indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva, compenso di flessibilità), oltre accessori come per legge, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta” con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, la parte resistente contestava le avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti, nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
Come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia
UE sez. i, 16.3.2006, n.131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza CGUE, Per 15.09.2011, C-155/10, c. , della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i Per_1 passi essenziali. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario… In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e a., punto 50; e a., cit., punto 58). Persona_3 CP_4
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore. Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio). Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce. Mette conto riportarne il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) che Per_1 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente
a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. E' altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE
15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi,
“unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore. Ovverosia, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. Ancora, non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore. Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, ad avviso del Giudicante deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento all'indennità domenicale e all'indennità domenicale integrativa.
Per ciò che concerne l'indennità domenicale, si osserva che la stessa veniva riconosciuta ex art. 5 lett.
b) A.N. 21.5.1981, nella originaria misura di 5.000 lire - successivamente incrementata dalle parti contraenti - per ogni effettiva giornata in domenica ed è attribuita dal CCNL a tutto il personale.
Segnatamente, parte ricorrente ha sul punto allegato quanto segue: “- indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del 21.05.1981 per ogni effettiva giornata lavorata di domenica.
Inoltre, a far tempo dal 1° gennaio 2020, il lavoratore ha iniziato a percepire in maniera sistematica ed in forza del verbale di accordo sindacale del 13.12.2019, le ulteriori seguenti indennità: - indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019, a mente del quale “per ogni effettiva giornata lavorata di domenica verrà riconosciuta una integrazione alla indennità di cui al punto 5, lett. b), dell'AN del 21.05.1981 s.m.i.”;”.
Va in proposito evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti.
Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche - si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità domenicale e l'indennità domenicale integrativa, per come descritte in ricorso - in difetto di qualsivoglia ulteriore specificazione - non possono essere considerate ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro prestato nella giornata domenicale - si ribadisce, in assenza di ulteriori allegazioni - infatti, non pare integrare una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria/giornaliera del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa.
Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Viceversa, ad avviso del Giudicante, si perviene a un giudizio positivo con riferimento alle ulteriori indennità analiticamente indicate in ricorso.
Sul punto, va rammentato che la retribuzione per diarie e trasferte è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976 per servizio fuori residenza. In particolare, vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20 (per l'indennità di trasferta) e 21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20 -, ovvero di personale viaggiante -al quale si applica l'art. 21. L'indennità giornaliera è prevista dall'Accordo nazionale del 21.05.1981 al punto 5 lett. a), per ogni effettiva giornata di prestazione;
il compenso di produttività guida a pieno è prevista dall'art.17 sub
2) del verbale di Accordo del 13.12.2019 e viene commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri;
il compenso di produttività guida a vuoto è prevista dall'art.17 sub 3) del verbale di Accordo del 13.12.2019 e viene commisurata alle ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri;
il compenso di riserva è previsto dall'art. 17 sub 4) del verbale di Accordo del 13.12.2019 previsto per il personale comandato in “turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda; il compenso di flessibilità è previsto dall'art. 17 sub 5) del verbale di Accordo del 13.12.2019 previsto per ogni ora di servizio successiva alla undicesima.
Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate alla parte ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Dalla lettura delle norme contrattuali, infatti, emerge chiaramente che le suddette voci sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riguardo a ciascuna di esse, vengono in rilievo (l'indennità giornaliera è correlata ad ogni effettiva giornata di prestazione;
il compenso di produttività a guida pieno è correlato alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri;
il compenso di produttività a guida a vuoto è correlato alle ore di guida comandate non finalizzate al trasporto dei passeggeri;
il compenso di riserva va a compensare il personale comandato in turno di riserva che deve presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda; il compenso di flessibilità va a compensare ogni ora di servizio successiva alla undicesima). Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, complessivamente dal 2018 al dicembre 2022, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dal ricorrente con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità
e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Né può obiettarsi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Sotto tali profili è, infatti, evidente che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_3 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Per_4
e altri, punto 58)". Va poi per altro verso evidenziato che: “l'interpretazione offerta dalla Corte
[...] di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
Alla luce di siffatte considerazioni, appare superabile pure l'eccezione di parte resistente relativa alla presunta inidoneità della incidenza retributiva differenziale, nel caso di specie, a sortire l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alla fruizione delle ferie.
Va accolta, poi, la osservazione secondo cui deve aversi riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti al periodo di quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi della Direttiva
2003/88/CE.
Invero, in proposito si rileva che la Suprema Corte, in recente arresto (v. Cassazione civile sez. lav.,
23/06/2022 n. 20216), ha osservato:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n.
1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002). 30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure”.
Ai fini dell'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è, dunque, corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile riconoscimento giudiziale delle CP_5 pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
A questo punto vale rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente-creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione della indennità domenicale e della indennità domenicale integrativa, come sopra precisato. Deve, ora, osservarsi che la parte resistente, nella memoria difensiva, ha puntualmente obiettato “che l'accertamento dovrà essere limitato temporalmente al 30.06.2022, … atteso che il ricorrente, a decorrere dalla entrata in vigore del verbale di accordo del 10.05.2022 e, più nello specifico, dalla mensilità di luglio 2022, ha percepito mensilmente la somma di euro 8,00 a titolo di indennità ferie.
… Così recita testualmente il citato Accordo Nazionale del 10.05.2022: “1) Le parti ritengono opportuno ridefinire, ferma restando la validità degli assetti stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente e in una prospettiva di miglior favore per i lavori, il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie;
2) Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° Luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie " del valore di € 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12/3/1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27/11/2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Fatti salvi gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, la medesima indennità non è cumulabile e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Nei casi in cui i suddetti accordi comunque prevedano un trattamento a titolo di retribuzione ferie invece inferiore rispetto a quello stabilito nel presente articolo, le parti a livello aziendale avvieranno un confronto teso a ridefinirne i contenuti, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del AN;
3) A decorrere dal 1° Luglio 2022 il primo comma dell'art 10 del C.C.N.L. 12/3/80, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27/11/2000 è sostitutivo dal seguente: l) I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale. La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la “retribuzione normale” di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale 27/11/2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 27/11/2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 14/12/2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla “indennità retribuzione ferie” istituita dall'art. 4 dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. 2021-2023” (cfr. pagg. 50 e 51 della memoria difensiva).
In proposito, si osserva che non vi è stata alcuna specifica contestazione sul punto da parte del lavoratore, per cui la pretesa attorea non può dirsi fondata per il periodo successivo al 1^ luglio 2022 (data di decorrenza della disciplina della nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, stabilita nell'Accordo Naz. del 10 maggio 2022). Pertanto, la domanda va accolta sino al giorno 30.6.2022, atteso che l'accordo nazionale del 10.5.2022 ha previsto, con effetti dall'1.7.2022, una disciplina innovativa sul punto e che il lavoratore nulla ha dedotto in merito alla inadeguatezza di tale compenso.
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei limiti e nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso ad eccezione della indennità domenicale e della indennità domenicale integrativa e, dunque, inclusiva di: diarie e trasferte, indennità giornaliera, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva e compenso di flessibilità. Di conseguenza, la società
[...] va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1 delle differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dall'assunzione sino al 30.06.2022, oltre ad accessori come per legge sino al saldo.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il computo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico della resistente e viene liquidata come da dispositivo, in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto Parte_1 depositato il 17.02.2023, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso ad eccezione della indennità domenicale e della indennità domenicale integrativa e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli maturate sino al 30.06.2022, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente della restante parte liquidata in € 800,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 01.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2034/2023 del Registro Generale e promossa da con i procuratori avv.ti LOSACCO BIANCA MARIA e ANNOSCIA Parte_1
SABINO
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con i procuratori avv. ti DI PANTALEO DAVIDE e RONCONI GIOVANNI
Resistente
Oggetto: retribuzione ferie;
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17.02.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società
[...] Cont (d'ora innanzi, per brevità, anche ), e, premesso di Controparte_1 essere dipendente della parte convenuta dal 21.09.2018, con qualifica e mansioni di operatore di esercizio (par. 140) del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti:
- Diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A del CCNL del 23.7.1976;
-“Indennità giornaliera” di cui al punto 5 lett. a) dell'Accordo nazionale del 21.05.1981;
-“Indennità domenicale” di cui al punto 5 lett. b) dell'Accordo nazionale del 21.05.1981; inoltre, a far data dal 01.01.2020:
-“Indennità domenicale integrativa” di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del
13.12.2019;
-“Compenso di produttività guida a pieno” di cui all'art.17 sub 2) del verbale di accordo del
13.12.2019;
-“Compenso di produttività guida a vuoto” di cui all'art.17 sub 3) del verbale di accordo del
13.12.2019;
-“Compenso di riserva” di cui all'art.17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019;
-“Compenso di flessibilità” di cui all'art.17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019; che la società convenuta, allorquando versava la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
quindi rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a decorrere dalla sua assunzione a tempo indeterminato a tutt'oggi, a vedersi includere nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie annuali, applicando i criteri di quantificazione indicati in ricorso, i compensi maturati
a titolo di diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A del CCNL del 23.7.1976, indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a), Accordo Nazionale del 21.05.1981 e indennità domenicale di cui al punto 5, lett.
b), Accordo Nazionale del 21.05.1981, e, a far tempo dal 1° gennaio 2020 a tutt'oggi, oltre a quelle già elencate, delle seguenti ulteriori indennità: indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019, compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019, compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del
13.12.2019; previa, ove occorra, disapplicazione di norme di legge e/o contratti collettivi nazionali
e aziendali in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea n. 88/2003, nella parte in cui non prevedano ovvero escludano l'inclusione degli emolumenti oggetto di causa nella base di calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie;
“- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_3 in favore del ricorrente delle differenze retributive a questi spettanti in ragione dell'accertamento di cui alla precedente richiesta, per il periodo dalla data di assunzione a tutt'oggi (considerando nella base di calcolo diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale) e dal 1.1.2020 a tutt'oggi (considerando nella base di calcolo, diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale nonché l'indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva, compenso di flessibilità), oltre accessori come per legge, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta” con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, la parte resistente contestava le avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti, nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
Come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia
UE sez. i, 16.3.2006, n.131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza CGUE, Per 15.09.2011, C-155/10, c. , della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i Per_1 passi essenziali. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario… In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e a., punto 50; e a., cit., punto 58). Persona_3 CP_4
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore. Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio). Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce. Mette conto riportarne il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) che Per_1 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente
a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. E' altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE
15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi,
“unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore. Ovverosia, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. Ancora, non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore. Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, ad avviso del Giudicante deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento all'indennità domenicale e all'indennità domenicale integrativa.
Per ciò che concerne l'indennità domenicale, si osserva che la stessa veniva riconosciuta ex art. 5 lett.
b) A.N. 21.5.1981, nella originaria misura di 5.000 lire - successivamente incrementata dalle parti contraenti - per ogni effettiva giornata in domenica ed è attribuita dal CCNL a tutto il personale.
Segnatamente, parte ricorrente ha sul punto allegato quanto segue: “- indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del 21.05.1981 per ogni effettiva giornata lavorata di domenica.
Inoltre, a far tempo dal 1° gennaio 2020, il lavoratore ha iniziato a percepire in maniera sistematica ed in forza del verbale di accordo sindacale del 13.12.2019, le ulteriori seguenti indennità: - indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019, a mente del quale “per ogni effettiva giornata lavorata di domenica verrà riconosciuta una integrazione alla indennità di cui al punto 5, lett. b), dell'AN del 21.05.1981 s.m.i.”;”.
Va in proposito evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti.
Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche - si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità domenicale e l'indennità domenicale integrativa, per come descritte in ricorso - in difetto di qualsivoglia ulteriore specificazione - non possono essere considerate ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro prestato nella giornata domenicale - si ribadisce, in assenza di ulteriori allegazioni - infatti, non pare integrare una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria/giornaliera del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa.
Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Viceversa, ad avviso del Giudicante, si perviene a un giudizio positivo con riferimento alle ulteriori indennità analiticamente indicate in ricorso.
Sul punto, va rammentato che la retribuzione per diarie e trasferte è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976 per servizio fuori residenza. In particolare, vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20 (per l'indennità di trasferta) e 21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20 -, ovvero di personale viaggiante -al quale si applica l'art. 21. L'indennità giornaliera è prevista dall'Accordo nazionale del 21.05.1981 al punto 5 lett. a), per ogni effettiva giornata di prestazione;
il compenso di produttività guida a pieno è prevista dall'art.17 sub
2) del verbale di Accordo del 13.12.2019 e viene commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri;
il compenso di produttività guida a vuoto è prevista dall'art.17 sub 3) del verbale di Accordo del 13.12.2019 e viene commisurata alle ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri;
il compenso di riserva è previsto dall'art. 17 sub 4) del verbale di Accordo del 13.12.2019 previsto per il personale comandato in “turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda; il compenso di flessibilità è previsto dall'art. 17 sub 5) del verbale di Accordo del 13.12.2019 previsto per ogni ora di servizio successiva alla undicesima.
Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate alla parte ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Dalla lettura delle norme contrattuali, infatti, emerge chiaramente che le suddette voci sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riguardo a ciascuna di esse, vengono in rilievo (l'indennità giornaliera è correlata ad ogni effettiva giornata di prestazione;
il compenso di produttività a guida pieno è correlato alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri;
il compenso di produttività a guida a vuoto è correlato alle ore di guida comandate non finalizzate al trasporto dei passeggeri;
il compenso di riserva va a compensare il personale comandato in turno di riserva che deve presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda; il compenso di flessibilità va a compensare ogni ora di servizio successiva alla undicesima). Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, complessivamente dal 2018 al dicembre 2022, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dal ricorrente con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità
e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Né può obiettarsi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Sotto tali profili è, infatti, evidente che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_3 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Per_4
e altri, punto 58)". Va poi per altro verso evidenziato che: “l'interpretazione offerta dalla Corte
[...] di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
Alla luce di siffatte considerazioni, appare superabile pure l'eccezione di parte resistente relativa alla presunta inidoneità della incidenza retributiva differenziale, nel caso di specie, a sortire l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alla fruizione delle ferie.
Va accolta, poi, la osservazione secondo cui deve aversi riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti al periodo di quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi della Direttiva
2003/88/CE.
Invero, in proposito si rileva che la Suprema Corte, in recente arresto (v. Cassazione civile sez. lav.,
23/06/2022 n. 20216), ha osservato:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n.
1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002). 30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure”.
Ai fini dell'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è, dunque, corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile riconoscimento giudiziale delle CP_5 pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
A questo punto vale rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente-creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione della indennità domenicale e della indennità domenicale integrativa, come sopra precisato. Deve, ora, osservarsi che la parte resistente, nella memoria difensiva, ha puntualmente obiettato “che l'accertamento dovrà essere limitato temporalmente al 30.06.2022, … atteso che il ricorrente, a decorrere dalla entrata in vigore del verbale di accordo del 10.05.2022 e, più nello specifico, dalla mensilità di luglio 2022, ha percepito mensilmente la somma di euro 8,00 a titolo di indennità ferie.
… Così recita testualmente il citato Accordo Nazionale del 10.05.2022: “1) Le parti ritengono opportuno ridefinire, ferma restando la validità degli assetti stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente e in una prospettiva di miglior favore per i lavori, il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie;
2) Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° Luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie " del valore di € 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12/3/1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27/11/2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Fatti salvi gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, la medesima indennità non è cumulabile e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Nei casi in cui i suddetti accordi comunque prevedano un trattamento a titolo di retribuzione ferie invece inferiore rispetto a quello stabilito nel presente articolo, le parti a livello aziendale avvieranno un confronto teso a ridefinirne i contenuti, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del AN;
3) A decorrere dal 1° Luglio 2022 il primo comma dell'art 10 del C.C.N.L. 12/3/80, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27/11/2000 è sostitutivo dal seguente: l) I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale. La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la “retribuzione normale” di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale 27/11/2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 27/11/2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 14/12/2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla “indennità retribuzione ferie” istituita dall'art. 4 dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. 2021-2023” (cfr. pagg. 50 e 51 della memoria difensiva).
In proposito, si osserva che non vi è stata alcuna specifica contestazione sul punto da parte del lavoratore, per cui la pretesa attorea non può dirsi fondata per il periodo successivo al 1^ luglio 2022 (data di decorrenza della disciplina della nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, stabilita nell'Accordo Naz. del 10 maggio 2022). Pertanto, la domanda va accolta sino al giorno 30.6.2022, atteso che l'accordo nazionale del 10.5.2022 ha previsto, con effetti dall'1.7.2022, una disciplina innovativa sul punto e che il lavoratore nulla ha dedotto in merito alla inadeguatezza di tale compenso.
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei limiti e nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso ad eccezione della indennità domenicale e della indennità domenicale integrativa e, dunque, inclusiva di: diarie e trasferte, indennità giornaliera, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva e compenso di flessibilità. Di conseguenza, la società
[...] va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1 delle differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dall'assunzione sino al 30.06.2022, oltre ad accessori come per legge sino al saldo.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il computo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico della resistente e viene liquidata come da dispositivo, in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto Parte_1 depositato il 17.02.2023, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso ad eccezione della indennità domenicale e della indennità domenicale integrativa e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli maturate sino al 30.06.2022, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente della restante parte liquidata in € 800,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 01.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella