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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 825/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa IN DR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IN DR, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 6 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 825 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
, c.f. , in persona del pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in via del Plebiscito, n. 15, sono CP_1 CP_1
domiciliati per legge;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Locri, alla Controparte_2
via Cultura n. 5, presso lo studio dell'Avv. Daniele Comperatore, dal quale era rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
, c.f. in persona del rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
legale pro tempore, elettivamente domiciliata a Napoli, alla via Diomede Carafa n. 26 presso lo studio dell'avv. Massimo Curcio, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
875/2024, pronunciata in data 29.07.2024, notificata in data 01.08.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, il e la Parte_1
hanno proposto gravame Controparte_1
avverso la sentenza n. 875/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il
29 luglio 2024 e notificata in data 01.08.2024. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame
Pag. 2 di 6 a cui si rinvia, eccependo in particolare, il difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha condannato l'amministrazione appellante al pagamento delle spese di lite. Gli appellanti hanno concluso pertanto, chiedendo al Tribunale di
“accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza impugnata che condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite con conseguente declaratoria che nulla
è dovuto dalla . Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2025, si è costituita in giudizio la quale eccepito la carenza di interesse ad agire Controparte_3
dell'appellante e l'infondatezza dell'impugnazione nel merito, evidenziando la rituale notifica degli atti interruttivi sottesi all'atto impugnato in primo grado. L'appellato, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare l'appello per carenza di interesse ad agire con compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Non si è costituita in giudizio alla quale l'atto di appello è stato Controparte_2
ritualmente notificato.
All'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha dichiarato la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la decisione, Controparte_2
ha rinviato la stessa per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
§ 2.1 Va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'appellante formulata da , fondata sulla circostanza Controparte_3
che quest'ultima è stata destinataria della richiesta di pagamento da parte della ricorrente in primo grado delle spese processuali nella loro interezza.
Va osservato, in merito, che sussiste la presunzione di solidarietà ex art 1294 c.c. nel caso di obbligazione che sia posta a carico di più persone da una sentenza (cfr. Cass. Sez.
2, 11/08/2023, n. 24543), come avvenuto nel caso in esame. La natura solidale della condanna di pagamento determina, da un lato, che il pagamento della totalità dell'obbligazione da parte di un debitore libera l'altro debitore nei confronti del creditore
(art. 1292 c.c.) e, dall'altro, che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi (art. 1299 c.c.).
Pag. 3 di 6 Ne consegue che l'appellante ha interesse a richiedere la modifica del capo delle spese della sentenza impugnata, atteso che potrebbe sia essere chiamata al pagamento in favore di della somma quale condebitore, atteso che Controparte_2 Controparte_3
non ha offerto la prova che abbia pagato l'intera somma (la richiesta di pagamento avanzata dalla parte creditrice non costituisce prova dell'adempimento), sia subire, nell'ipotesi di intervenuto pagamento da parte di l'azione di Controparte_3
regresso.
§ 2.2 Per quanto riguarda il merito dell'impugnazione, va evidenziato che risulta non pertinente il richiamo effettuato dal Giudice di primo grado agli artt. gli artt. 19 e 20 del D.lgs. 112/1999, norme che disciplinano l'ipotesi di discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, prevedendo una procedura speciale per il recupero da parte dell'ente impositore di quanto iscritto a ruolo e divenuto inesigibile per una delle cause imputabili al riscossore e contemplate nell'art. 19 citato.
Diverso, invece, è il caso in esame ove rileva il rapporto tra l'ente impositore e il contribuente vincitore nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
Ciò posto, va considerato che l'accoglimento della domanda di , per Controparte_2
intervenuta prescrizione del credito azionata, si è fondata sulla mancata produzione da parte di delle cartelle esattoriali n. Controparte_3
09420200006364110001 e n. 0942020001517970200, sottese al provvedimento di preavviso di fermo, nonché sulla mancanza di elementi di prova dell'avvenuta loro notifica e dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Del tutto irrilevante, del resto, è la circostanza dedotta in secondo grado da dell'esistenza Controparte_3
di documentazione attestante l'interruzione della prescrizione del credito, che l'ente di riscossione non ha potuto reperire e produrre nel corso del giudizio di primo grado e che ha prodotto in appello. Trattasi, invero, di produzione documentale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e inidonea a incidere sulla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'intervenuta prescrizione del credito (capo della sentenza in ogni caso non impugnato) e, conseguentemente, sulla determinazione della soccombenza e della conseguente condanna alle spese.
Pag. 4 di 6 In altri termini, poiché l'accertamento in primo grado dell'intervenuta prescrizione del credito azionato è imputabile all'esclusiva condotta di Controparte_3
, le spese del giudizio di tale grado devono essere poste a carico esclusivo di
[...]
quest'ultima.
In tali termini, infatti, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che ha chiarito che «Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che Controparte_3
dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non
è giustificata alla luce del principio di causalità» (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7716).
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, deve essere disposta la condanna alle spese del giudizio di primo grado a favore di , nella quantificazione ivi Controparte_2
prevista, a carico esclusivo di , mentre possono essere Controparte_3
interamente compensate tra le parti le spese di lite tra la parte opponente del primo grado e l'opposta . Controparte_1
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio nel rapporto tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022, riducendo i valori medi, attesa la non complessità dell'unica questione trattata in giudizio, per lo scaglione fino a euro 1.100,01.
Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra l'appellante e l'appellata , Controparte_2
attesa la contumacia di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del
19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di
Pag. 5 di 6 evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, nel giudizio di appello della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di
Locri n. 875/2024, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 875/2024 del Giudice di Pace di Locri, condanna l' alla rifusione in Controparte_5
favore della opponente delle spese processuali, liquidate in € 43,00 per spese documentate ed € 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, e compensa interamente le spese di lite tra e;
Controparte_2 Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese del Controparte_3
giudizio dell'appello, liquidate in euro 340,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore dell'appellante;
3. nulla per le spese di lite tra l'appellante e . Controparte_2
Così deciso in Locri il 20.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN DR
Pag. 6 di 6
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa IN DR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IN DR, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 6 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 825 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
, c.f. , in persona del pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in via del Plebiscito, n. 15, sono CP_1 CP_1
domiciliati per legge;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Locri, alla Controparte_2
via Cultura n. 5, presso lo studio dell'Avv. Daniele Comperatore, dal quale era rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
, c.f. in persona del rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
legale pro tempore, elettivamente domiciliata a Napoli, alla via Diomede Carafa n. 26 presso lo studio dell'avv. Massimo Curcio, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
875/2024, pronunciata in data 29.07.2024, notificata in data 01.08.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, il e la Parte_1
hanno proposto gravame Controparte_1
avverso la sentenza n. 875/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il
29 luglio 2024 e notificata in data 01.08.2024. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame
Pag. 2 di 6 a cui si rinvia, eccependo in particolare, il difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha condannato l'amministrazione appellante al pagamento delle spese di lite. Gli appellanti hanno concluso pertanto, chiedendo al Tribunale di
“accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza impugnata che condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite con conseguente declaratoria che nulla
è dovuto dalla . Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2025, si è costituita in giudizio la quale eccepito la carenza di interesse ad agire Controparte_3
dell'appellante e l'infondatezza dell'impugnazione nel merito, evidenziando la rituale notifica degli atti interruttivi sottesi all'atto impugnato in primo grado. L'appellato, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare l'appello per carenza di interesse ad agire con compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Non si è costituita in giudizio alla quale l'atto di appello è stato Controparte_2
ritualmente notificato.
All'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha dichiarato la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la decisione, Controparte_2
ha rinviato la stessa per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
§ 2.1 Va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'appellante formulata da , fondata sulla circostanza Controparte_3
che quest'ultima è stata destinataria della richiesta di pagamento da parte della ricorrente in primo grado delle spese processuali nella loro interezza.
Va osservato, in merito, che sussiste la presunzione di solidarietà ex art 1294 c.c. nel caso di obbligazione che sia posta a carico di più persone da una sentenza (cfr. Cass. Sez.
2, 11/08/2023, n. 24543), come avvenuto nel caso in esame. La natura solidale della condanna di pagamento determina, da un lato, che il pagamento della totalità dell'obbligazione da parte di un debitore libera l'altro debitore nei confronti del creditore
(art. 1292 c.c.) e, dall'altro, che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi (art. 1299 c.c.).
Pag. 3 di 6 Ne consegue che l'appellante ha interesse a richiedere la modifica del capo delle spese della sentenza impugnata, atteso che potrebbe sia essere chiamata al pagamento in favore di della somma quale condebitore, atteso che Controparte_2 Controparte_3
non ha offerto la prova che abbia pagato l'intera somma (la richiesta di pagamento avanzata dalla parte creditrice non costituisce prova dell'adempimento), sia subire, nell'ipotesi di intervenuto pagamento da parte di l'azione di Controparte_3
regresso.
§ 2.2 Per quanto riguarda il merito dell'impugnazione, va evidenziato che risulta non pertinente il richiamo effettuato dal Giudice di primo grado agli artt. gli artt. 19 e 20 del D.lgs. 112/1999, norme che disciplinano l'ipotesi di discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, prevedendo una procedura speciale per il recupero da parte dell'ente impositore di quanto iscritto a ruolo e divenuto inesigibile per una delle cause imputabili al riscossore e contemplate nell'art. 19 citato.
Diverso, invece, è il caso in esame ove rileva il rapporto tra l'ente impositore e il contribuente vincitore nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
Ciò posto, va considerato che l'accoglimento della domanda di , per Controparte_2
intervenuta prescrizione del credito azionata, si è fondata sulla mancata produzione da parte di delle cartelle esattoriali n. Controparte_3
09420200006364110001 e n. 0942020001517970200, sottese al provvedimento di preavviso di fermo, nonché sulla mancanza di elementi di prova dell'avvenuta loro notifica e dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Del tutto irrilevante, del resto, è la circostanza dedotta in secondo grado da dell'esistenza Controparte_3
di documentazione attestante l'interruzione della prescrizione del credito, che l'ente di riscossione non ha potuto reperire e produrre nel corso del giudizio di primo grado e che ha prodotto in appello. Trattasi, invero, di produzione documentale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e inidonea a incidere sulla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'intervenuta prescrizione del credito (capo della sentenza in ogni caso non impugnato) e, conseguentemente, sulla determinazione della soccombenza e della conseguente condanna alle spese.
Pag. 4 di 6 In altri termini, poiché l'accertamento in primo grado dell'intervenuta prescrizione del credito azionato è imputabile all'esclusiva condotta di Controparte_3
, le spese del giudizio di tale grado devono essere poste a carico esclusivo di
[...]
quest'ultima.
In tali termini, infatti, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che ha chiarito che «Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che Controparte_3
dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non
è giustificata alla luce del principio di causalità» (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7716).
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, deve essere disposta la condanna alle spese del giudizio di primo grado a favore di , nella quantificazione ivi Controparte_2
prevista, a carico esclusivo di , mentre possono essere Controparte_3
interamente compensate tra le parti le spese di lite tra la parte opponente del primo grado e l'opposta . Controparte_1
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio nel rapporto tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022, riducendo i valori medi, attesa la non complessità dell'unica questione trattata in giudizio, per lo scaglione fino a euro 1.100,01.
Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra l'appellante e l'appellata , Controparte_2
attesa la contumacia di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del
19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di
Pag. 5 di 6 evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, nel giudizio di appello della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di
Locri n. 875/2024, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 875/2024 del Giudice di Pace di Locri, condanna l' alla rifusione in Controparte_5
favore della opponente delle spese processuali, liquidate in € 43,00 per spese documentate ed € 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, e compensa interamente le spese di lite tra e;
Controparte_2 Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese del Controparte_3
giudizio dell'appello, liquidate in euro 340,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore dell'appellante;
3. nulla per le spese di lite tra l'appellante e . Controparte_2
Così deciso in Locri il 20.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN DR
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