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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n. 1213/2022 R.G. a seguito del ricorso depositato da ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Podda e dall'avv. Serena Decandia, nei confronti di (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maria Del Rio, nell'ambito del C.F._2 quale le parti hanno poi chiesto consensualmente l'emissione del provvedimento richiesto in relazione al matrimonio contratto in Olbia il 10.9.1995, atto n. 54, parte I, dal quale sono nati i figli e Per_1
, il 4.4.2008, alle seguenti Per_2
CONDIZIONI
- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La casa di civile abitazione sita in Comune di Loiri Porto San Paolo Loc. L'Olivariu, identificata catastalmente al NCEU del predetto Comune al fg. 228, particella 620, Cat. A/2, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà intestata ai due figli minori e con riserva di usufrutto in Per_2 Per_1 favore della sig.ra sulla quale graverà l'obbligo di pagare in via esclusiva le rate di mutuo. CP_1
- I figli minori e continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, trascorrendo tempi paritetici di permanenza presso ciascuno di essi secondo il principio dell'alternanza, ossia, una settimana presso la madre, quella successiva presso il padre e viceversa, così come avviene peraltro da oltre un anno. Stesso principio dell'alternanza vigerà altresì in relazione alle festività principali.
- Essendo i due figli minori collocati in egual misura presso ciascun genitore, e poiché entrambi provvedono al loro mantenimento in forma diretta, nessuno di essi dovrà versare all'altro alcun assegno periodico a titolo di mantenimento ordinario di e Le spese straordinarie Per_2 Per_1 verranno condivise nella misura del 50% da entrambi i genitori, con applicazione del protocollo
1 vigente adottato dal CNF nel 2017. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla sig.ra la quale tuttavia dovrà versarne mensilmente la metà al sig. . CP_1 Parte_1
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
IL TRIBUNALE
verificata l' esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
valutata la rispondenza delle condizioni stabilite all'interesse dei figli;
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Olbia il 10.9.1995 tra ed Parte_1
, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Olbia dell'anno 1995, atto Controparte_1
n. 54, parte I;
ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
dispone quanto all'affidamento della prole ed ai rapporti economici, in conformità all'accordo tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 13.11.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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