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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9837 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER AN esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
ER AN
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER AN, all'esito dell'udienza del 27 novembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Gaia Bonfiglio, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bergamo, al viale Albini n. 9, presso il difensore ricorrente contro
● (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Tommasini, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Messina, alla p.zza XXIV maggio n. 18, presso il difensore avv. convenuto
In punto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20-12-2023, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio lo Controparte_2 [...]
, chiedendo, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale, la condanna dei CP_3
convenuti al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 14.389,50, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche. pagina 2 di 13 La ricorrente esponeva la seguente vicenda sanitaria.
Nel mese di luglio 2018, la sig.ra si recava presso lo Studio Odontoiatrico Associato Parte_1
dott.ssa e dott. a causa di una modifica della dimensione e del volume CP_2 Controparte_3
dei denti e le veniva consigliato di procedere con un rifacimento completo dell'arcata superiore, mediante l'apposizione di 14 corone e di quella inferiore mediante applicazione di 8 corone. La ricorrente accettava il piano cure proposto, il cui costo veniva preventivato in euro 5.200,00, prontamente versati a mezzo bonifici bancari.
Le cure venivano, quindi, realizzate e completate nel mese di dicembre 2018.
Tuttavia, nel mese di ottobre 2019 la ricorrente subiva l'improvvisa rottura del rivestimento ceramico tra i denti 21 e 22 dell'arcata superiore, prontamente contestata allo studio odontoiatrico in occasione di uno dei controlli periodici, ma la circostanza veniva minimizzata. Successivamente, nel mese di ottobre 2021, mentre si trovava in Lombardia, il ponte superiore anteriore, già compromesso, finiva con il cedere e si staccava. La ricorrente informava telefonicamente lo studio odontoiatrico e le veniva consigliato di rivolgersi con urgenza ad uno studio milanese per le cure necessarie, indicato dagli stessi convenuti nello studio OdontoMIL Milano s.r.l.
Alla visita eseguita presso il suindicato studio, emergeva che il dente 1.3 era gravemente compromesso e non più salvabile;
la ricorrente veniva invitata a rivolgersi allo studio odontoiatrico convenuto, che aveva eseguito l'impianto.
Pertanto, nel mese di novembre 2019 la ricorrente si recava presso lo studio odontoiatrico convenuto, ove il dott. procedeva all'estrazione del dente, fissando il ponte con un Controparte_3
cemento semipermanente e rimandando la paziente ad altro appuntamento.
In occasione del successivo appuntamento, lo studio convenuto proponeva alla ricorrente di rifare il ponte oppure di mettere un nuovo impianto, in entrambi i casi con costi a proprio carico. La sig.ra si rivolgeva, quindi, ad altro professionista che rilevava l'imperita esecuzione del Parte_1
ponte realizzato dal convenuto.
A seguito della malpractice medica, la sig.ra subiva danni di carattere patrimoniale Parte_1
e non patrimoniale consistenti nelle spese da sostenere per le nuove cure, nella restituzione degli importi versati e nel danno biologico sofferto.
Pertanto, la sig.ra proponeva il presente giudizio. Parte_1
Con decreto pronunciato in data 18-02-2024, il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 10-05-2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 13 Con ordinanza del 14-05-2024 il Giudice invitava parte ricorrente al deposito della notifica dell'atto introduttivo e del decreto giudiziale effettuata al convenuto.
Alla successiva udienza del 28-06-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevata la violazione dei termini a comparire di cui all'art. 281 undecies c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 12-11-2024 per la rinnovazione della notifica degli atti alla parte convenuta.
In data 29-10-2024 si costituiva in giudizio lo Controparte_4
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione proposta dalla sig.ra
[...] [...]
per erronea vocatio in jus ovvero la carenza di legittimità passiva dello studio convenuto, Pt_1
con conseguente estromissione dello stesso;
chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa degli odontoiatri e , chiedendo il mutamento del rito da semplificato a CP_2 Controparte_3
ordinario e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente, con conseguente rigetto della domanda proposta.
All'udienza del 12-11-2024, il Giudice respingeva le istanze preliminari della parte convenuta e disponeva consulenza medico legale sulla persona della ricorrente, nominando quali CTU la dott.ssa e il dott. Persona_1 Persona_2
All'esito del deposito della perizia, all'udienza del 15-07-2025, il Giudice tentava la conciliazione tra le parti, che dava esito negativo. Pertanto, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del
27-11-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava la sentenza, redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto
, con riferimento alle prestazioni Controparte_4
odontoiatriche rese nei confronti della ricorrente.
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra , gli addebiti mossi al convenuto Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal mese di luglio 2018, dalle quali la ricorrente non avrebbe tratto alcun giovamento;
secondo la prospettazione della sig.ra , le prestazioni rese in maniera negligente e imprudente dallo studio Parte_1
convenuto avrebbero causato la caduta del ponte: in particolare, l'inidonea sigillatura e l'imperita posa avrebbero consentito che la saliva si infiltrasse sino a determinare il cedimento del dente 1.3.
pagina 4 di 13
3. Le eccezioni sollevate dalla parte convenuta
3.1. Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dello
[...]
, trattandosi di un soggetto Controparte_2 Controparte_3
privo di personalità giuridica e, quindi, privo della capacità di stare in giudizio autonomamente.
La censura non è fondata.
Richiamando il verbale d'udienza del 12-11-2024, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente
(doc. n. 1 e 2), emerge che la sig.ra ha instaurato un rapporto di natura contrattuale Parte_1
con lo Studio Odontoiatrico Associato dott.ssa Pajno Giuliana e dott. Vadalà Antonino, peraltro dal convenuto non contestato.
Riguardo alla posizione di tale parte, occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36
c.c. (cfr. Cass. civ., n. 8768/2018).
In particolare, la giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società.
Lo studio associato risulta dotato di una certa soggettività giuridica, dal momento che nei rapporti con i terzi lo associato si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura CP_2
soggettiva.
3.2. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta ha reiterato la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario.
La richiesta è già stata rigettata all'udienza del 12-11-2024, il cui verbale si richiama integralmente.
4. La responsabilità professionale
Nel merito, la domanda svolta dalla sig.ra risulta fondata ed è meritevole di Parte_1
accoglimento per le ragioni e nei termini che seguono.
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
pagina 5 di 13 Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
5. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel corso del presente procedimento, che pagina 6 di 13 ha potuto sottoporre a visita medico legale la danneggiata, nonché esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
pagina 7 di 13 Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott.ssa e dott. Persona_1
i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra Persona_2 Parte_1
(pagg. da 4-11) hanno accertato quanto segue:
“Sulla base delle condizioni cliniche riscontrate agli elementi dentali ed alle ATM, vi era indicazione ai trattamenti proposti. Stante la condizione di bruxista della perizianda, ben evidente antecedentemente al piano di cure proposto, venne dai sanitari dello Studio Odontoiatrico Associato
Pajno- Vadalà omesso l'allestimento di una placca occlusale (bite) che la Sig.ra avrebbe Pt_1
dovuto indossare immediatamente dopo la cementazione dei manufatti protesici definitivi (pag. 20-
21).
Con riferimento alle conseguenze negative derivate dall'operato della parte convenuta, i CTU hanno rilevato che “In nesso causale con l'omesso allestimento di un bite è derivata la perdita dell'elemento
13 e la necessità di rieseguire ex novo il manufatto protesico frontale 13-12-11-21-22-23. L'utilizzo di una placca di svincolo avrebbe consentito di correggere gli effetti negativi del bruxismo sulle strutture protesiche e sui sottostanti monconi dentali, portando anche beneficio al disturbo temporomandibolare (DTM) diagnosticato dai sanitari dello Studio Odontoiatrico Associato Pajno-
Vadalà”.
Proseguono i CTU evidenziando che “In base alla diagnosi inizialmente formulata i trattamenti attuati alla perizianda non sono risultati effettuati con la dovuta diligenza. (…) Le buone pratiche cliniche di settore e le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della Salute indicano che il
pagina 8 di 13 bruxismo riveste particolare importanza per le negative conseguenze che può cagionare nei trattamenti protesici ed a livello di denti, parodonto e del cavo orale in genere. L'omessa prescrizione di una placca di svincolo in un soggetto parafunzionale ed affetto da DTM costituisce una violazione dei doveri di diligenza e perizia tecnica. (…) Le terapie programmate presso lo
[...]
sono da considerarsi routinarie nell'attività Controparte_5
odontoiatrica, prive di particolari difficoltà tecniche.
Le prestazioni in concreto attuate non sono risultate effettuate in conformità alle regole all'epoca acquisite al corredo scientifico del settore odontoiatrico” (pagg. 21-22).
I tecnici del Giudice hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato della parte convenuta, con espresso riferimento alla fase esecutiva.
Concludendo, quindi, il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che:
● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia;
● il comportamento della parte convenuta non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del convenuto, essendo risultati provati da parte della ricorrente, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa della parte convenuta, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi.
Parte convenuta non è riuscita a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
Nel caso in esame, non vi è per l'appunto prova del fatto che la condotta della parte convenuta sia stata conforme alle regole dell'arte medica, risultando al contrario censurabile la sua condotta per come accertata dai consulenti del giudice. In particolare, i CTU, rispondendo alle obiezioni sollevate dai consulenti della parte convenuta, hanno evidenziato che “la causa della frattura dell'elemento dentale 13 è stata ricondotta dagli scriventi - in termini di più probabile che non - a difetti nell'esecuzione tecnica del manufatto protesico ed anche dalla accertata condizione di bruxista della signora clinicamente evidente antecedentemente alle terapie proposte dai sanitari di detto Pt_1
Studio” (pag. 25).
pagina 9 di 13 Infine, si osserva che, alla luce del chiaro e condivisibile percorso argomentativo svolto dai consulenti tecnici, non è neppure ipotizzabile un concorso colposo della ricorrente nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come invocato dal convenuto.
Sul punto, appare esaustivo e condivisibile quanto risposto dai CTU al preciso quesito del Giudice: “ Il comportamento della signora non ha in alcun modo contribuito a determinare i danni nella Pt_1
stessa derivati” (pag. 23).
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte ricorrente i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
6. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
6.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
6.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dalla ricorrente, i consulenti hanno accertato quanto segue: “La componente temporanea del danno è quantificabile in 10 (dieci) giorni di ITP al 25% ed ulteriori 30 (trenta) giorni di ITP mediamente al 10%, con ripercussioni negative nello svolgere le consuete attività della vita quotidiana in misura percentuale sovrapponibile all'entità della inabilità
pagina 10 di 13 biologica. Rispetto alle preesistenti condizioni cliniche gli esiti di natura permanente sono da correlarsi alla perdita dell'elemento dentale 13.
Considerata la parziale emendibilità ottenuta attraverso la sostituzione implantare effettuata, nell'attualità è stimabile una lesione dell'integrità psico-fisica pari a mezzo punto percentuale (danno biologico permanente = 0,5%)” (pag. 22).
Pertanto, applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cfr
Cass. civ. n. 28990/2019), considerando l'età della ricorrente al momento del fatto (57 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni aggiornate al 18-07-2025, il danno fisico permanente - stimato dai CTU nella misura del 0,5%, con riferimento alla perdita dell'elemento 13 - corrisponde all'importo di euro 368,50, mentre il danno da invalidità temporanea sofferto dalla sig.ra è pari a euro 308,99 (euro 56,18 al giorno). Parte_1
Si perviene, quindi, all'importo di euro 677,49 a titolo di danno non patrimoniale.
Sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio da questo Tribunale devono essere calcolati gli interessi dovuti dall'illecito alla data di pubblicazione della sentenza. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 9194/2020) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino al versamento dell'acconto, che copre interamente il danno non patrimoniale.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
6.3. Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche allegate dalla ricorrente nella misura di euro 1.850,00, come riconosciute anche dai CTU.
Inoltre, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 4.200,00 per gli interventi necessari per il rifacimento del ponte protesico di sei elementi, come accertato dai CTU: “In pertinenza ai fatti in esame in futuro sarà necessaria la realizzazione di un ponte definitivo di sei elementi (13-12-11-21-22-
23) ad un costo ammontante, in base al preventivo prodotto dalla ricorrente, a complessivi € 4.200,00
(quattromiladuecento/00)” (pag. 23).
Su tali importi decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
6.4. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 5.200,00 a titolo di restituzione dei compensi versati allo studio convenuto.
pagina 11 di 13 Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti.
Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto professionale è già stato risolto, con la conseguenza che il compenso percepito dal convenuto pari a euro 5.200,00 dovrà essere parzialmente restituito in quanto la prestazione offerta si è rivelata solo in parte inutiliter data e cioè solo con riferimento al ponte di sei elementi (13-12-11-21-22-23) sui 22 realizzati.
Considerato che il costo per la realizzazione del ponte per l'arcata superiore di 14 elementi e per l'arcata inferiore di 8 elementi praticato dallo convenuto è inferiore ai prezzi medi di mercato e CP_2
ai prezzi indicati nel tariffario dei medici odontoiatri e che, quindi, il criterio del costo unitario non può essere utilizzato;
considerato che
solo 6 dei 22 elementi devono essere rifatti, si ritiene congruo disporre la restituzione di euro 1.500,00.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
In definitiva, risulta dovuta alla ricorrente la complessiva somma di euro 8.227,49.
7. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna della parte convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento - liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere - ivi comprese le somme versate dalla ricorrente ai CTU e ai consulenti di parte.
Con riferimento a queste ultime, pare utile rammentare che si tratta di esborsi per consulenza tecnica di parte, al cui ristoro la parte vittoriosa ha diritto ove produca la notula del proprio CTP (cfr. Cass. n.
26729/2024: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972,
n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.); nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui le spese di CTP
pagina 12 di 13 devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte”).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato le fatture del CTP dott. n. 14/2022 per Persona_3
euro 610,00 e n. 3/2025 per euro 1.220,00 (doc. n. 8 e n. 10) pari a complessivi euro 1.830,00 ed ha inserito la relativa richiesta nella quantificazione dei danni effettuata con nota del 16-11-2025, seppur in misura maggiore e non documentata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) condanna lo al pagamento, in Controparte_4
favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 8.227,49, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
3) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del 12-07-2025;
4) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di CTP pari a complessivi euro
1.830,00.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
ER AN
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER AN esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
ER AN
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER AN, all'esito dell'udienza del 27 novembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Gaia Bonfiglio, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bergamo, al viale Albini n. 9, presso il difensore ricorrente contro
● (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Tommasini, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Messina, alla p.zza XXIV maggio n. 18, presso il difensore avv. convenuto
In punto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20-12-2023, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio lo Controparte_2 [...]
, chiedendo, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale, la condanna dei CP_3
convenuti al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 14.389,50, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche. pagina 2 di 13 La ricorrente esponeva la seguente vicenda sanitaria.
Nel mese di luglio 2018, la sig.ra si recava presso lo Studio Odontoiatrico Associato Parte_1
dott.ssa e dott. a causa di una modifica della dimensione e del volume CP_2 Controparte_3
dei denti e le veniva consigliato di procedere con un rifacimento completo dell'arcata superiore, mediante l'apposizione di 14 corone e di quella inferiore mediante applicazione di 8 corone. La ricorrente accettava il piano cure proposto, il cui costo veniva preventivato in euro 5.200,00, prontamente versati a mezzo bonifici bancari.
Le cure venivano, quindi, realizzate e completate nel mese di dicembre 2018.
Tuttavia, nel mese di ottobre 2019 la ricorrente subiva l'improvvisa rottura del rivestimento ceramico tra i denti 21 e 22 dell'arcata superiore, prontamente contestata allo studio odontoiatrico in occasione di uno dei controlli periodici, ma la circostanza veniva minimizzata. Successivamente, nel mese di ottobre 2021, mentre si trovava in Lombardia, il ponte superiore anteriore, già compromesso, finiva con il cedere e si staccava. La ricorrente informava telefonicamente lo studio odontoiatrico e le veniva consigliato di rivolgersi con urgenza ad uno studio milanese per le cure necessarie, indicato dagli stessi convenuti nello studio OdontoMIL Milano s.r.l.
Alla visita eseguita presso il suindicato studio, emergeva che il dente 1.3 era gravemente compromesso e non più salvabile;
la ricorrente veniva invitata a rivolgersi allo studio odontoiatrico convenuto, che aveva eseguito l'impianto.
Pertanto, nel mese di novembre 2019 la ricorrente si recava presso lo studio odontoiatrico convenuto, ove il dott. procedeva all'estrazione del dente, fissando il ponte con un Controparte_3
cemento semipermanente e rimandando la paziente ad altro appuntamento.
In occasione del successivo appuntamento, lo studio convenuto proponeva alla ricorrente di rifare il ponte oppure di mettere un nuovo impianto, in entrambi i casi con costi a proprio carico. La sig.ra si rivolgeva, quindi, ad altro professionista che rilevava l'imperita esecuzione del Parte_1
ponte realizzato dal convenuto.
A seguito della malpractice medica, la sig.ra subiva danni di carattere patrimoniale Parte_1
e non patrimoniale consistenti nelle spese da sostenere per le nuove cure, nella restituzione degli importi versati e nel danno biologico sofferto.
Pertanto, la sig.ra proponeva il presente giudizio. Parte_1
Con decreto pronunciato in data 18-02-2024, il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 10-05-2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 13 Con ordinanza del 14-05-2024 il Giudice invitava parte ricorrente al deposito della notifica dell'atto introduttivo e del decreto giudiziale effettuata al convenuto.
Alla successiva udienza del 28-06-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevata la violazione dei termini a comparire di cui all'art. 281 undecies c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 12-11-2024 per la rinnovazione della notifica degli atti alla parte convenuta.
In data 29-10-2024 si costituiva in giudizio lo Controparte_4
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione proposta dalla sig.ra
[...] [...]
per erronea vocatio in jus ovvero la carenza di legittimità passiva dello studio convenuto, Pt_1
con conseguente estromissione dello stesso;
chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa degli odontoiatri e , chiedendo il mutamento del rito da semplificato a CP_2 Controparte_3
ordinario e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente, con conseguente rigetto della domanda proposta.
All'udienza del 12-11-2024, il Giudice respingeva le istanze preliminari della parte convenuta e disponeva consulenza medico legale sulla persona della ricorrente, nominando quali CTU la dott.ssa e il dott. Persona_1 Persona_2
All'esito del deposito della perizia, all'udienza del 15-07-2025, il Giudice tentava la conciliazione tra le parti, che dava esito negativo. Pertanto, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del
27-11-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava la sentenza, redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto
, con riferimento alle prestazioni Controparte_4
odontoiatriche rese nei confronti della ricorrente.
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra , gli addebiti mossi al convenuto Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal mese di luglio 2018, dalle quali la ricorrente non avrebbe tratto alcun giovamento;
secondo la prospettazione della sig.ra , le prestazioni rese in maniera negligente e imprudente dallo studio Parte_1
convenuto avrebbero causato la caduta del ponte: in particolare, l'inidonea sigillatura e l'imperita posa avrebbero consentito che la saliva si infiltrasse sino a determinare il cedimento del dente 1.3.
pagina 4 di 13
3. Le eccezioni sollevate dalla parte convenuta
3.1. Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dello
[...]
, trattandosi di un soggetto Controparte_2 Controparte_3
privo di personalità giuridica e, quindi, privo della capacità di stare in giudizio autonomamente.
La censura non è fondata.
Richiamando il verbale d'udienza del 12-11-2024, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente
(doc. n. 1 e 2), emerge che la sig.ra ha instaurato un rapporto di natura contrattuale Parte_1
con lo Studio Odontoiatrico Associato dott.ssa Pajno Giuliana e dott. Vadalà Antonino, peraltro dal convenuto non contestato.
Riguardo alla posizione di tale parte, occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36
c.c. (cfr. Cass. civ., n. 8768/2018).
In particolare, la giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società.
Lo studio associato risulta dotato di una certa soggettività giuridica, dal momento che nei rapporti con i terzi lo associato si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura CP_2
soggettiva.
3.2. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta ha reiterato la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario.
La richiesta è già stata rigettata all'udienza del 12-11-2024, il cui verbale si richiama integralmente.
4. La responsabilità professionale
Nel merito, la domanda svolta dalla sig.ra risulta fondata ed è meritevole di Parte_1
accoglimento per le ragioni e nei termini che seguono.
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
pagina 5 di 13 Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
5. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel corso del presente procedimento, che pagina 6 di 13 ha potuto sottoporre a visita medico legale la danneggiata, nonché esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
pagina 7 di 13 Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott.ssa e dott. Persona_1
i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra Persona_2 Parte_1
(pagg. da 4-11) hanno accertato quanto segue:
“Sulla base delle condizioni cliniche riscontrate agli elementi dentali ed alle ATM, vi era indicazione ai trattamenti proposti. Stante la condizione di bruxista della perizianda, ben evidente antecedentemente al piano di cure proposto, venne dai sanitari dello Studio Odontoiatrico Associato
Pajno- Vadalà omesso l'allestimento di una placca occlusale (bite) che la Sig.ra avrebbe Pt_1
dovuto indossare immediatamente dopo la cementazione dei manufatti protesici definitivi (pag. 20-
21).
Con riferimento alle conseguenze negative derivate dall'operato della parte convenuta, i CTU hanno rilevato che “In nesso causale con l'omesso allestimento di un bite è derivata la perdita dell'elemento
13 e la necessità di rieseguire ex novo il manufatto protesico frontale 13-12-11-21-22-23. L'utilizzo di una placca di svincolo avrebbe consentito di correggere gli effetti negativi del bruxismo sulle strutture protesiche e sui sottostanti monconi dentali, portando anche beneficio al disturbo temporomandibolare (DTM) diagnosticato dai sanitari dello Studio Odontoiatrico Associato Pajno-
Vadalà”.
Proseguono i CTU evidenziando che “In base alla diagnosi inizialmente formulata i trattamenti attuati alla perizianda non sono risultati effettuati con la dovuta diligenza. (…) Le buone pratiche cliniche di settore e le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della Salute indicano che il
pagina 8 di 13 bruxismo riveste particolare importanza per le negative conseguenze che può cagionare nei trattamenti protesici ed a livello di denti, parodonto e del cavo orale in genere. L'omessa prescrizione di una placca di svincolo in un soggetto parafunzionale ed affetto da DTM costituisce una violazione dei doveri di diligenza e perizia tecnica. (…) Le terapie programmate presso lo
[...]
sono da considerarsi routinarie nell'attività Controparte_5
odontoiatrica, prive di particolari difficoltà tecniche.
Le prestazioni in concreto attuate non sono risultate effettuate in conformità alle regole all'epoca acquisite al corredo scientifico del settore odontoiatrico” (pagg. 21-22).
I tecnici del Giudice hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato della parte convenuta, con espresso riferimento alla fase esecutiva.
Concludendo, quindi, il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che:
● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia;
● il comportamento della parte convenuta non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del convenuto, essendo risultati provati da parte della ricorrente, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa della parte convenuta, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi.
Parte convenuta non è riuscita a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
Nel caso in esame, non vi è per l'appunto prova del fatto che la condotta della parte convenuta sia stata conforme alle regole dell'arte medica, risultando al contrario censurabile la sua condotta per come accertata dai consulenti del giudice. In particolare, i CTU, rispondendo alle obiezioni sollevate dai consulenti della parte convenuta, hanno evidenziato che “la causa della frattura dell'elemento dentale 13 è stata ricondotta dagli scriventi - in termini di più probabile che non - a difetti nell'esecuzione tecnica del manufatto protesico ed anche dalla accertata condizione di bruxista della signora clinicamente evidente antecedentemente alle terapie proposte dai sanitari di detto Pt_1
Studio” (pag. 25).
pagina 9 di 13 Infine, si osserva che, alla luce del chiaro e condivisibile percorso argomentativo svolto dai consulenti tecnici, non è neppure ipotizzabile un concorso colposo della ricorrente nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come invocato dal convenuto.
Sul punto, appare esaustivo e condivisibile quanto risposto dai CTU al preciso quesito del Giudice: “ Il comportamento della signora non ha in alcun modo contribuito a determinare i danni nella Pt_1
stessa derivati” (pag. 23).
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte ricorrente i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
6. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
6.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
6.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dalla ricorrente, i consulenti hanno accertato quanto segue: “La componente temporanea del danno è quantificabile in 10 (dieci) giorni di ITP al 25% ed ulteriori 30 (trenta) giorni di ITP mediamente al 10%, con ripercussioni negative nello svolgere le consuete attività della vita quotidiana in misura percentuale sovrapponibile all'entità della inabilità
pagina 10 di 13 biologica. Rispetto alle preesistenti condizioni cliniche gli esiti di natura permanente sono da correlarsi alla perdita dell'elemento dentale 13.
Considerata la parziale emendibilità ottenuta attraverso la sostituzione implantare effettuata, nell'attualità è stimabile una lesione dell'integrità psico-fisica pari a mezzo punto percentuale (danno biologico permanente = 0,5%)” (pag. 22).
Pertanto, applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cfr
Cass. civ. n. 28990/2019), considerando l'età della ricorrente al momento del fatto (57 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni aggiornate al 18-07-2025, il danno fisico permanente - stimato dai CTU nella misura del 0,5%, con riferimento alla perdita dell'elemento 13 - corrisponde all'importo di euro 368,50, mentre il danno da invalidità temporanea sofferto dalla sig.ra è pari a euro 308,99 (euro 56,18 al giorno). Parte_1
Si perviene, quindi, all'importo di euro 677,49 a titolo di danno non patrimoniale.
Sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio da questo Tribunale devono essere calcolati gli interessi dovuti dall'illecito alla data di pubblicazione della sentenza. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 9194/2020) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino al versamento dell'acconto, che copre interamente il danno non patrimoniale.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
6.3. Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche allegate dalla ricorrente nella misura di euro 1.850,00, come riconosciute anche dai CTU.
Inoltre, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 4.200,00 per gli interventi necessari per il rifacimento del ponte protesico di sei elementi, come accertato dai CTU: “In pertinenza ai fatti in esame in futuro sarà necessaria la realizzazione di un ponte definitivo di sei elementi (13-12-11-21-22-
23) ad un costo ammontante, in base al preventivo prodotto dalla ricorrente, a complessivi € 4.200,00
(quattromiladuecento/00)” (pag. 23).
Su tali importi decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
6.4. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 5.200,00 a titolo di restituzione dei compensi versati allo studio convenuto.
pagina 11 di 13 Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti.
Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto professionale è già stato risolto, con la conseguenza che il compenso percepito dal convenuto pari a euro 5.200,00 dovrà essere parzialmente restituito in quanto la prestazione offerta si è rivelata solo in parte inutiliter data e cioè solo con riferimento al ponte di sei elementi (13-12-11-21-22-23) sui 22 realizzati.
Considerato che il costo per la realizzazione del ponte per l'arcata superiore di 14 elementi e per l'arcata inferiore di 8 elementi praticato dallo convenuto è inferiore ai prezzi medi di mercato e CP_2
ai prezzi indicati nel tariffario dei medici odontoiatri e che, quindi, il criterio del costo unitario non può essere utilizzato;
considerato che
solo 6 dei 22 elementi devono essere rifatti, si ritiene congruo disporre la restituzione di euro 1.500,00.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
In definitiva, risulta dovuta alla ricorrente la complessiva somma di euro 8.227,49.
7. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna della parte convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento - liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere - ivi comprese le somme versate dalla ricorrente ai CTU e ai consulenti di parte.
Con riferimento a queste ultime, pare utile rammentare che si tratta di esborsi per consulenza tecnica di parte, al cui ristoro la parte vittoriosa ha diritto ove produca la notula del proprio CTP (cfr. Cass. n.
26729/2024: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972,
n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.); nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui le spese di CTP
pagina 12 di 13 devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte”).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato le fatture del CTP dott. n. 14/2022 per Persona_3
euro 610,00 e n. 3/2025 per euro 1.220,00 (doc. n. 8 e n. 10) pari a complessivi euro 1.830,00 ed ha inserito la relativa richiesta nella quantificazione dei danni effettuata con nota del 16-11-2025, seppur in misura maggiore e non documentata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) condanna lo al pagamento, in Controparte_4
favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 8.227,49, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
3) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del 12-07-2025;
4) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di CTP pari a complessivi euro
1.830,00.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
ER AN
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