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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 230/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di Campobasso n. 368/2023, pubblicata il 22.5.2023, vertente
TRA
( ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Katia Palladino, come da procura in atti, C.F._2 con questi elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore, risultante da
REGINDE: Email_1
APPELLANTI
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gaetano Caterina
e NA LL, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in Campobasso, alla Via Nobile n. 11.
APPELLATA
1 CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
10.12.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
L' ha chiesto al Tribunale di Campobasso ed ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 320/2020 del 01/04/2020 nei confronti di e di , Parte_1 Parte_2 figlio della prima, per il pagamento della somma di Euro 11.880,22, oltre interessi e spese.
A sostegno della richiesta l'ingiungente ha dedotto che:
- in data 18.09.2018 l'impresa aveva sottoscritto con il Controparte_1 [...]
, corrente in Campobasso alla Controparte_2 Controparte_2
, in persona del suo Amministratore, contratto per l'esecuzione di lavori di manutenzione
[...] straordinaria dell'intero fabbricato – Sistemazione facciate e corsie garage;
- il corrispettivo veniva pattuito in Euro 123.683,87, oltre IVA 10% (art. 4), da corrispondere in n.
10 certificati di pagamento in base ai relativi stati di avanzamento in quote pari al 10% del totale dei lavori eseguiti;
- era stata emessa la fattura n. 29 del 18.12.2019, per un totale di Euro 32.609,35, inizialmente onorata soltanto per € 1.932,37;
- il Condominio era stato più volte sollecitato a provvedere al pagamento del saldo di Euro 30.676,98 ed ad inviare l'elenco dei condomini morosi;
- in seguito ai vari solleciti, tutti i condomini avevano provveduto al pagamento delle rispettive quote, ad eccezione di ed , il cui debito, così come comunicato Parte_1 Parte_2 dall'Amministratore, ammontava ad Euro 11.880,22.
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione la ed il . Pt_1 Pt_2
Gli opponenti hanno dedotto che la società appaltatrice non aveva eseguito tutti i lavori, cagionando gravi danni agli immobili di loro proprietà, soprattutto a causa di infiltrazioni d'acqua; hanno perciò chiesto la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, e spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto ed il risarcimento dei danni subiti da detti locali.
2 Si è costituita in giudizio l' impugnando e contestando le Controparte_1 avverse difese e chiedendo il rigetto sia dell'opposizione che della spiegata riconvenzionale.
2. La sentenza di primo grado.
All'esito dell'istruttoria testimoniale ammessa, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n.
368/2023, pubblicata il 22.5.2023, ha così statuito:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.320/2020 emesso da questo Tribunale e lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna e in solido al pagamento delle spese legali in Parte_1 Parte_2 favore della controparte per la fase di cognizione che liquida in euro 5077,00, oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 % , Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Secondo il Tribunale:
a) non è controverso che gli opponenti siano gli unici condomini che non abbiano pagato la loro quota di spese per i lavori in relazione alla fattura n. 29 del 18.12.2019, dell'importo di euro 32.609,35, di cui Euro 29.644,86 per compenso, scaturente dal giusta missiva dell'Amministratore CP_3 condominiale del 3.2.2020 in risposta al 2° sollecito in tal senso dell'appaltatore datato 20.1.2020;
b) la cifra di Euro 11.880,22, poi chiesta in sede monitoria, è stata quantificata dall'Amministratore, che ha detratto Euro 4.500,00 già versati dagli opponenti dalla maggior somma di Euro 16.380,22 da loro dovuta per questa causale;
c) prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto alcuna doglianza o censura verso l'appaltatore in relazione alla stipula del contratto o alla qualità o al termine dei lavori era stata sollevata dalla
[...]
e dal , i quali avevano anche pagato pro quota l'avanzamento degli stessi;
Pt_1 Pt_2
d) doveva essere escluso un inadempimento colpevole da parte dell'appaltatore in relazione al contratto stipulato in data 18.9.2018;
e) in particolare, non vi è alcun documento o prova che dimostri l'attinenza delle cause dell'infiltrazione lamentata dagli opponenti alla mancata o cattiva esecuzione di una prestazione dedotta nel contratto di appalto.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, notificata il 22.5.23, hanno proposto appello la ed il con atto Pt_1 Pt_2 notificato a mezzo pec il 21.6.23.
Gli appellanti hanno dedotto:
3 1) l'erroneità della sentenza impugnata per inversione dell'onere della prova;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 CC in punto di mancata e tardiva conclusione nell'esecuzione dei lavori, nonché di esecuzione dei lavori non a regola d'arte;
3) l'inadempimento dell'impresa appaltatrice ex artt. 3 e 6 del contratto di appalto;
4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1668 e 1453 e ss. CC.
Hanno concluso chiedendo:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 368/2023 emessa dal Tribunale Civile di Campobasso, revocando e/o annullando, nonché dichiarando privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 320/2020 il 01/04/2020, emesso dal Tribunale Civile di
Campobasso;
- accertare e dichiarare che la prestazione fornita dall'impresa è incompleta, incompiuta CP_1
e inefficace e, pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento della stessa impresa appaltatrice e, per l'effetto risolvere il contratto di appalto stipulato.
- in ogni caso, condannare l'appaltatore al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente in favore degli appellanti;
vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 21.6.23 si è costituita l' ed ha Controparte_1
Cont eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342; ; ha concluso invocando il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese.
Con ordinanza del'11.1.24 la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avendo nelle more gli appellanti corrisposto a controparte la somma dovuta in base a detta sentenza.
Con ordinanza dell'11.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Non è ravvisabile nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 348 bis CPC, come già rilevato dal
Consigliere Istruttore con ordinanza del 12.1.24.
Va rimarcato, altresì, che non sono state oggetto di specifica impugnazione le motivazioni della sentenza gravata con cui sono state disattese le eccezioni di rito sollevate dagli opponenti in prime cure;
sul punto deve ritenersi pertanto formato il giudicato interno.
5. Nel merito.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4 5.1. Gli appellanti lamentano innanzitutto che il primo giudice non avrebbe correttamente applicato i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova in caso di inadempimento contrattuale, ponendo a carico degli originari opponenti l'onere della prova della non correttezza dei lavori oggetto di lite.
Richiamano a sostegno del proprio assunto giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Dunque, se prima dell'accettazione dell'opera non c'è onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146/2013; Cass. n. 14584/2004).
Alla luce di tali principi gli appellanti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal primo
Giudice, non occorreva affatto che i condomini opponenti contestassero le opere all'appaltatrice in data antecedente al giudizio;
inoltre, sarebbe incorso in errore il Tribunale laddove ha ritenuto che, atteso il mancato deposito in giudizio gli allegati A e B del contratto, doveva presumersi l'insussistenza dell'inadempimento della appaltatrice, spettando invece proprio all'appaltatrice l'onere di dimostrare i lavori da eseguire e la loro corretta realizzazione, cosicché il mancato deposito degli allegati innanzi citati avrebbe dovuto determinare l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Per meglio comprendere le censure è utile ricordare che in prime cure gli opponenti hanno eccepito:
a) che i lavori pattuiti nel contratto di appalto non erano stati completati nei tempi previsti, e dunque la dittata appaltatrice era sul punto inadempiente;
b) che le opere realizzate non erano state eseguite a regola d'arte, come evidenziato dalle infiltrazioni persistenti nei locali degli opponenti.
La difformità denunciata al punto b) è posta dunque in diretta relazione con il fenomeno infiltrativo.
L'impresa appaltatrice, da parte sua, ha dedotto, tra l'altro, sul punto che alcuno dei lavori commissionati ed eseguiti aveva riguardato il sistema di scarico e deflusso delle acque meteoriche o condominiali.
Ciò posto, nella sentenza gravata al riguardo è osservato quanto segue: “E' certo vero che - giusta il verbale di assemblea condominiale del 4.7.2018 che deliberò all'unanimità l'affidamento dei lavori all'odierna opposta - il fece rilevare la detta problematica (infiltrazioni nei Controparte_5 locali di proprietà esclusiva) e ottenne che l'appalto riguardasse anche l'area da cui scaturiva
l'umidità a lui nociva ai suoi locali. Non essendo stati però allegati dalle parti né il computo metrico né il piano dei lavori (all. A) e B) del contratto) non è possibile scrutinare se i medesimi, in sede
5 pattizia, abbiano poi trasfuso o meno esattamente la detta volontà assembleare sicchè - allo stato degli atti - si deve dar credito alla contestazione dell'opposta secondo cui tali lavori non facevano parte del programma contrattuale consacrato nel documento del 18.9.2018”.
Circa la prova del contenuto del contratto non può allora affermarsi che il primo giudice abbia fatto malgoverno dei principi di cui all'art. 2697 CC, giacché l'appaltatore non ha inteso chiedere il pagamento di lavori diversi da quelli effettivamente eseguiti, che, per quanto dedotto e documentato, rientravano nell'oggetto del contratto sottoscritto, essendo invece onere degli opponenti dimostrare che il contratto di appalto aveva un contenuto più ampio di quello allegato e documentato.
Sempre in materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ha poi richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, qualora il convenuto sollevi eccezione d'inadempimento, per stabilire il riparto dell'onere della prova occorre distinguere: a) se il convenuto eccepisca l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'attore ("exceptio inadimpleti contractus"), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto;
b) se invece, il convenuto si limiti ad eccepire un inadempimento soltanto parziale ("exceptio non rite adimpleti contractus"), è
l'eccipiente stesso che ha l'onere di dimostrare l'inesattezza dell'altrui adempimento.” (Cass. Sez. 3,
Sent. n. 1457 del 10/02/2000)”.
Nel caso di specie l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori attiene in realtà al solo profilo della eliminazione delle infiltrazioni nell'immobile di proprietà esclusiva degli opponenti: le valutazioni in punto di riparto dell'onere della prova sono allora da ritenersi corrette (cfr. anche Cass. 1701/25).
E quindi il primo giudice ha considerato che “le C.T.P. prodotte dagli opponenti (redatte la Parte_3 prima presumibilmente in data 9.12.2019, la seconda l'11.6.2021) non riguarda il negozio de quo e in nessuna maniera pongono un nesso causale tra i lavori in oggetto (o la loro carenza) e i fattori provocanti le infiltrazioni lamentate da e nei locali di loro Parte_1 Parte_2 proprietà”.
5.2. Il secondo profilo di censura attiene al mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori ed alla incompletezza dei medesimi.
Secondo gli appellanti l'esecuzione dei lavori di fatto non si è mai conclusa, e le continue sospensioni e proroghe alla data di fine lavori rendono l'operato dell'impresa di per sé inadempiente rispetto alle previsioni contrattuali, nonché illegittimo rispetto ad ogni ultronea richiesta non previamente validata dal , e quindi poi disciplinata da uno specifico accordo. CP_2
Al riguardo nella sentenza impugnata è detto che “In relazione alla mancata fine dei lavori entro il termine contrattualmente previsto e poi man mano prorogato dal Direttore dei Lavori, ing. Pt_4 dall'ampia corrispondenza prodotta solo in fase istruttoria dall'opposta (cfr. i primi 4 documenti
6 allegati alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c. del 14.6.2021) emerge come la ditta avesse fatto presente, a partire dall'articolata missiva del 5.8.2019, la necessità che il si munisse di CP_2 specifiche autorizzazioni per sostituire le ringhiere esterne nonchè per terminare i lavori del vano scala comune.
Richieste sostanzialmente condivise del Direttore dei Lavori che aveva poi sospeso gli stessi in data
25.10.2019 ma senza che il avesse deliberato alcunchè in merito né si fosse premunito CP_2 di ottenere le suddette autorizzazioni.
Inevitabile quindi, nel verbale di sospensione dei lavori, dare atto che tutti quelli possibili e contrattualmente previsti erano stati realizzati dall'appaltatore ed essi costituivano l'82 % del programma complessivo.
Secondo il Tribunale, alla luce di ciò “Va dunque escluso un inadempimento colpevole da parte dell'appaltatore in relazione al contratto stipulato in data 18.9.2018”.
Sul punto l'appello si riduce, in effetti, alla riproposizione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, senza confutare in modo specifico l'iter argomentativo posto a base della decisione o la sua congruenza con le acquisizioni istruttorie.
5.3. La censura relativa alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, ritenute “eccessive ed esorbitanti”, è del tutto generica, non essendo stata indicata alcuna specifica violazione delle tariffe forensi
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 173/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
Campobasso n. 368/2023, pubblicata il 22.5.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
7 2) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.966,00 (Euro
1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore degli avv.ti Gaetano Caterina
e NA LL, antistatari;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 12.12.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 230/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di Campobasso n. 368/2023, pubblicata il 22.5.2023, vertente
TRA
( ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Katia Palladino, come da procura in atti, C.F._2 con questi elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore, risultante da
REGINDE: Email_1
APPELLANTI
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gaetano Caterina
e NA LL, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in Campobasso, alla Via Nobile n. 11.
APPELLATA
1 CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
10.12.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
L' ha chiesto al Tribunale di Campobasso ed ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 320/2020 del 01/04/2020 nei confronti di e di , Parte_1 Parte_2 figlio della prima, per il pagamento della somma di Euro 11.880,22, oltre interessi e spese.
A sostegno della richiesta l'ingiungente ha dedotto che:
- in data 18.09.2018 l'impresa aveva sottoscritto con il Controparte_1 [...]
, corrente in Campobasso alla Controparte_2 Controparte_2
, in persona del suo Amministratore, contratto per l'esecuzione di lavori di manutenzione
[...] straordinaria dell'intero fabbricato – Sistemazione facciate e corsie garage;
- il corrispettivo veniva pattuito in Euro 123.683,87, oltre IVA 10% (art. 4), da corrispondere in n.
10 certificati di pagamento in base ai relativi stati di avanzamento in quote pari al 10% del totale dei lavori eseguiti;
- era stata emessa la fattura n. 29 del 18.12.2019, per un totale di Euro 32.609,35, inizialmente onorata soltanto per € 1.932,37;
- il Condominio era stato più volte sollecitato a provvedere al pagamento del saldo di Euro 30.676,98 ed ad inviare l'elenco dei condomini morosi;
- in seguito ai vari solleciti, tutti i condomini avevano provveduto al pagamento delle rispettive quote, ad eccezione di ed , il cui debito, così come comunicato Parte_1 Parte_2 dall'Amministratore, ammontava ad Euro 11.880,22.
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione la ed il . Pt_1 Pt_2
Gli opponenti hanno dedotto che la società appaltatrice non aveva eseguito tutti i lavori, cagionando gravi danni agli immobili di loro proprietà, soprattutto a causa di infiltrazioni d'acqua; hanno perciò chiesto la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, e spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto ed il risarcimento dei danni subiti da detti locali.
2 Si è costituita in giudizio l' impugnando e contestando le Controparte_1 avverse difese e chiedendo il rigetto sia dell'opposizione che della spiegata riconvenzionale.
2. La sentenza di primo grado.
All'esito dell'istruttoria testimoniale ammessa, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n.
368/2023, pubblicata il 22.5.2023, ha così statuito:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.320/2020 emesso da questo Tribunale e lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna e in solido al pagamento delle spese legali in Parte_1 Parte_2 favore della controparte per la fase di cognizione che liquida in euro 5077,00, oltre contributo unificato, spese forfettarie al 15 % , Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Secondo il Tribunale:
a) non è controverso che gli opponenti siano gli unici condomini che non abbiano pagato la loro quota di spese per i lavori in relazione alla fattura n. 29 del 18.12.2019, dell'importo di euro 32.609,35, di cui Euro 29.644,86 per compenso, scaturente dal giusta missiva dell'Amministratore CP_3 condominiale del 3.2.2020 in risposta al 2° sollecito in tal senso dell'appaltatore datato 20.1.2020;
b) la cifra di Euro 11.880,22, poi chiesta in sede monitoria, è stata quantificata dall'Amministratore, che ha detratto Euro 4.500,00 già versati dagli opponenti dalla maggior somma di Euro 16.380,22 da loro dovuta per questa causale;
c) prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto alcuna doglianza o censura verso l'appaltatore in relazione alla stipula del contratto o alla qualità o al termine dei lavori era stata sollevata dalla
[...]
e dal , i quali avevano anche pagato pro quota l'avanzamento degli stessi;
Pt_1 Pt_2
d) doveva essere escluso un inadempimento colpevole da parte dell'appaltatore in relazione al contratto stipulato in data 18.9.2018;
e) in particolare, non vi è alcun documento o prova che dimostri l'attinenza delle cause dell'infiltrazione lamentata dagli opponenti alla mancata o cattiva esecuzione di una prestazione dedotta nel contratto di appalto.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, notificata il 22.5.23, hanno proposto appello la ed il con atto Pt_1 Pt_2 notificato a mezzo pec il 21.6.23.
Gli appellanti hanno dedotto:
3 1) l'erroneità della sentenza impugnata per inversione dell'onere della prova;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 CC in punto di mancata e tardiva conclusione nell'esecuzione dei lavori, nonché di esecuzione dei lavori non a regola d'arte;
3) l'inadempimento dell'impresa appaltatrice ex artt. 3 e 6 del contratto di appalto;
4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1668 e 1453 e ss. CC.
Hanno concluso chiedendo:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 368/2023 emessa dal Tribunale Civile di Campobasso, revocando e/o annullando, nonché dichiarando privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 320/2020 il 01/04/2020, emesso dal Tribunale Civile di
Campobasso;
- accertare e dichiarare che la prestazione fornita dall'impresa è incompleta, incompiuta CP_1
e inefficace e, pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento della stessa impresa appaltatrice e, per l'effetto risolvere il contratto di appalto stipulato.
- in ogni caso, condannare l'appaltatore al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente in favore degli appellanti;
vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 21.6.23 si è costituita l' ed ha Controparte_1
Cont eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342; ; ha concluso invocando il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese.
Con ordinanza del'11.1.24 la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avendo nelle more gli appellanti corrisposto a controparte la somma dovuta in base a detta sentenza.
Con ordinanza dell'11.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Non è ravvisabile nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 348 bis CPC, come già rilevato dal
Consigliere Istruttore con ordinanza del 12.1.24.
Va rimarcato, altresì, che non sono state oggetto di specifica impugnazione le motivazioni della sentenza gravata con cui sono state disattese le eccezioni di rito sollevate dagli opponenti in prime cure;
sul punto deve ritenersi pertanto formato il giudicato interno.
5. Nel merito.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4 5.1. Gli appellanti lamentano innanzitutto che il primo giudice non avrebbe correttamente applicato i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova in caso di inadempimento contrattuale, ponendo a carico degli originari opponenti l'onere della prova della non correttezza dei lavori oggetto di lite.
Richiamano a sostegno del proprio assunto giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Dunque, se prima dell'accettazione dell'opera non c'è onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146/2013; Cass. n. 14584/2004).
Alla luce di tali principi gli appellanti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal primo
Giudice, non occorreva affatto che i condomini opponenti contestassero le opere all'appaltatrice in data antecedente al giudizio;
inoltre, sarebbe incorso in errore il Tribunale laddove ha ritenuto che, atteso il mancato deposito in giudizio gli allegati A e B del contratto, doveva presumersi l'insussistenza dell'inadempimento della appaltatrice, spettando invece proprio all'appaltatrice l'onere di dimostrare i lavori da eseguire e la loro corretta realizzazione, cosicché il mancato deposito degli allegati innanzi citati avrebbe dovuto determinare l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Per meglio comprendere le censure è utile ricordare che in prime cure gli opponenti hanno eccepito:
a) che i lavori pattuiti nel contratto di appalto non erano stati completati nei tempi previsti, e dunque la dittata appaltatrice era sul punto inadempiente;
b) che le opere realizzate non erano state eseguite a regola d'arte, come evidenziato dalle infiltrazioni persistenti nei locali degli opponenti.
La difformità denunciata al punto b) è posta dunque in diretta relazione con il fenomeno infiltrativo.
L'impresa appaltatrice, da parte sua, ha dedotto, tra l'altro, sul punto che alcuno dei lavori commissionati ed eseguiti aveva riguardato il sistema di scarico e deflusso delle acque meteoriche o condominiali.
Ciò posto, nella sentenza gravata al riguardo è osservato quanto segue: “E' certo vero che - giusta il verbale di assemblea condominiale del 4.7.2018 che deliberò all'unanimità l'affidamento dei lavori all'odierna opposta - il fece rilevare la detta problematica (infiltrazioni nei Controparte_5 locali di proprietà esclusiva) e ottenne che l'appalto riguardasse anche l'area da cui scaturiva
l'umidità a lui nociva ai suoi locali. Non essendo stati però allegati dalle parti né il computo metrico né il piano dei lavori (all. A) e B) del contratto) non è possibile scrutinare se i medesimi, in sede
5 pattizia, abbiano poi trasfuso o meno esattamente la detta volontà assembleare sicchè - allo stato degli atti - si deve dar credito alla contestazione dell'opposta secondo cui tali lavori non facevano parte del programma contrattuale consacrato nel documento del 18.9.2018”.
Circa la prova del contenuto del contratto non può allora affermarsi che il primo giudice abbia fatto malgoverno dei principi di cui all'art. 2697 CC, giacché l'appaltatore non ha inteso chiedere il pagamento di lavori diversi da quelli effettivamente eseguiti, che, per quanto dedotto e documentato, rientravano nell'oggetto del contratto sottoscritto, essendo invece onere degli opponenti dimostrare che il contratto di appalto aveva un contenuto più ampio di quello allegato e documentato.
Sempre in materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ha poi richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, qualora il convenuto sollevi eccezione d'inadempimento, per stabilire il riparto dell'onere della prova occorre distinguere: a) se il convenuto eccepisca l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'attore ("exceptio inadimpleti contractus"), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto;
b) se invece, il convenuto si limiti ad eccepire un inadempimento soltanto parziale ("exceptio non rite adimpleti contractus"), è
l'eccipiente stesso che ha l'onere di dimostrare l'inesattezza dell'altrui adempimento.” (Cass. Sez. 3,
Sent. n. 1457 del 10/02/2000)”.
Nel caso di specie l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori attiene in realtà al solo profilo della eliminazione delle infiltrazioni nell'immobile di proprietà esclusiva degli opponenti: le valutazioni in punto di riparto dell'onere della prova sono allora da ritenersi corrette (cfr. anche Cass. 1701/25).
E quindi il primo giudice ha considerato che “le C.T.P. prodotte dagli opponenti (redatte la Parte_3 prima presumibilmente in data 9.12.2019, la seconda l'11.6.2021) non riguarda il negozio de quo e in nessuna maniera pongono un nesso causale tra i lavori in oggetto (o la loro carenza) e i fattori provocanti le infiltrazioni lamentate da e nei locali di loro Parte_1 Parte_2 proprietà”.
5.2. Il secondo profilo di censura attiene al mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori ed alla incompletezza dei medesimi.
Secondo gli appellanti l'esecuzione dei lavori di fatto non si è mai conclusa, e le continue sospensioni e proroghe alla data di fine lavori rendono l'operato dell'impresa di per sé inadempiente rispetto alle previsioni contrattuali, nonché illegittimo rispetto ad ogni ultronea richiesta non previamente validata dal , e quindi poi disciplinata da uno specifico accordo. CP_2
Al riguardo nella sentenza impugnata è detto che “In relazione alla mancata fine dei lavori entro il termine contrattualmente previsto e poi man mano prorogato dal Direttore dei Lavori, ing. Pt_4 dall'ampia corrispondenza prodotta solo in fase istruttoria dall'opposta (cfr. i primi 4 documenti
6 allegati alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c. del 14.6.2021) emerge come la ditta avesse fatto presente, a partire dall'articolata missiva del 5.8.2019, la necessità che il si munisse di CP_2 specifiche autorizzazioni per sostituire le ringhiere esterne nonchè per terminare i lavori del vano scala comune.
Richieste sostanzialmente condivise del Direttore dei Lavori che aveva poi sospeso gli stessi in data
25.10.2019 ma senza che il avesse deliberato alcunchè in merito né si fosse premunito CP_2 di ottenere le suddette autorizzazioni.
Inevitabile quindi, nel verbale di sospensione dei lavori, dare atto che tutti quelli possibili e contrattualmente previsti erano stati realizzati dall'appaltatore ed essi costituivano l'82 % del programma complessivo.
Secondo il Tribunale, alla luce di ciò “Va dunque escluso un inadempimento colpevole da parte dell'appaltatore in relazione al contratto stipulato in data 18.9.2018”.
Sul punto l'appello si riduce, in effetti, alla riproposizione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, senza confutare in modo specifico l'iter argomentativo posto a base della decisione o la sua congruenza con le acquisizioni istruttorie.
5.3. La censura relativa alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, ritenute “eccessive ed esorbitanti”, è del tutto generica, non essendo stata indicata alcuna specifica violazione delle tariffe forensi
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 173/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
Campobasso n. 368/2023, pubblicata il 22.5.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
7 2) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.966,00 (Euro
1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore degli avv.ti Gaetano Caterina
e NA LL, antistatari;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 12.12.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
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