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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/01/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 9.05 chiamato il procedimento iscritto al n. 11695/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
È presente l'avv. ALÌ LISTÌ MAMANED per parte ricorrente (pure presente personalmente) il quale contesta la ctu e ne chiede la rinnovazione. In subordine, ove il
Giudice dovesse decidere di trattenere la causa in decisione, chiede la liquidazione delle spese di lite in base al Protocollo vigente, essendo stata ammessa parte ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
E' pure presente l'avv. DI SALVO LOREDANA per l' che conclude riportandosi CP_1
alla memoria di costituzione e alle risultanze della CTU e chiede che la causa venga decisa opponendosi alla rinnovazione della consulenza.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.10
********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuto che non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza;
ritenuta la causa matura per la decisione,
PQM
pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 11695/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Alì Listì Mamaned Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo,
P.zza P.pe di Camporeale, giusta procura in atti.
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo - elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Cacioppo giusta procura generale alle liti, in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
E CONTRO in persona del legale rappresentante protempore Controparte_2
- resistente contumace -
OGGETTO: INDENNIZZO INAIL DA INFORTUNIO
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ DICHIARA la contumacia della Controparte_2
❖ RIGETTA il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell . CP_1
❖ PROVVEDE come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello stato.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.9.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
2 - d'essere dipendente della in virtù di contratto a tempo Controparte_2
indeterminato e con orario di lavoro part-time misto, con decorrenza dal
05.02.2019 con la qualifica di operatore mezzi di esbosco meccanici e/o estirpazione ceppaie;
- che, in data 23.01.2020, nell'espletamento dell'attività lavorativa, subiva un grave incidente con la motosega riportando la lesione all'indice della mano sinistra al punto da subirne la sub amputazione;
- d'esser stato immediatamente condotto al Pronto Soccorso e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi di frattura articolare e ricostruzione, con dimissioni avvenute in data 27.01.2020;
- d'aver seguito un lungo iter riabilitativo, al fine di recuperare il più possibile la funzionalità del dito, rimasto, tuttavia, privo di funzionalità estensiva;
- d'aver presentato regolare denuncia all' di Palermo;
CP_1
- che l'istituto assicuratore formulava due prospetti di liquidazione indennità e rimborso spese (dapprima la somma di € 225,84 e successivamente la somma di € 75,28 e pertanto, complessivamente in € 301,12) non riconoscendo alcun danno biologico indennizzabile;
- d'aver inoltrato documentazione integrativa al fine di ottenere una revisione della valutazione ma senza ottenere riscontro alcuno;
conveniva in giudizio l' e la rassegnando le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni: “Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del
23.01.2020 il ricorrente ha riportato lesioni per:- ITT gg. 30; ITP al 50 gg 30 -
Invalidità da postumi nella misura del 7% almeno (come da relazione ctp della
Dott.ssa e quindi come di seguito quantificati in:- ITT gg. 30 per € Persona_2
1.523,70; - ITP al 50 gg 30 per € 761,85; - Invalidità da postumi nella misura del 7 per € 10.251,75 - danno morale ed esistenziale pari ad 1/3 del biologico per €
4.178,68, il tutto per € 16.715,98 o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito, danno esistenziale e da immagine e conseguente indennità;- accertare e dichiarare a mezzo di CTU medica anche la limitazione alla capacità lavorativa considerato la specifica mansione svolta dal
3 ricorrente; - accertare l'ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. per malattia professionale, integrata dalla Controparte_2
in p. del lrpt nei confronti dell'odierno ricorrente, per aver violato la disposizione che impone l'obbligo di sicurezza, la quale integra ex art. 1374 c.c. il contenuto del contratto individuale di lavoro;
- accertare, in via subordinata, l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2043 c.c. per malattia professionale, integrata dalla in p. del lrpt nei confronti Controparte_2
dell'odierno ricorrente, per aver violato il generico obbligo di neminem laedere previsto da tale articolo;
condannare in solido , ognuno per la sua competenza in p. del lrpt e la in p. del l.r.p.t. al risarcimento del danni Controparte_2 CP_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente a causa del comportamento del resistente, che sin da ora si quantificano in Euro 16.715,98 oltre spese mediche documentate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, salvo una diversa valutazione da liquidarsi dal Giudice anche con criterio equitativo;
.”
Instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e rilevando, in particolare, che “[..]
l'obiettività rilevata in sede di collegiale in data 12/11/2020, era sovrapponibile a quella rilevata dal CTP: accorciamento dell'indice sn di circa 1 cm
(comparativamente pari come perdita falange distale), limitazione funzionale in flessione della MF di circa ½ con sub anchilosi della IFD e IFB. Tuttavia, i parametri tabellari di riferimento del D.LGS 38/2000, sono il codice 263 Anchilosi rettilinea dell'indice, in arto non dominante 5% (nel caso di specie, limitazione di circa ½); ed eventualmente la voce 249 perdita della falange ungueale dell'indice, in arto non dominante pari a 4%. Orbene, partendo da questi presupposti tabellari, applicando formula proporzionale, è stata proposta da parte del medico una valutazione CP_1
pari al 4%”.
Non si costituiva in giudizio la . Controparte_3
All'udienza del 6 marzo 2023 parte ricorrente rinunciava alle domande tutte formulate nei confronti della società datrice di lavoro, allegando all'uopo apposita
4 notifica dell'atto di rinuncia e limitando l'accertamento all'indennizzo asseritamente dovuto da parte dell' CP_1
La causa, istruita con l'espletamento della consulenza tecnica affidata al dott.
(non essendovi contestazione in ordine all'evento storico Persona_3 dell'infortunio), in data odierna, sulle conclusioni delle parti precisate nel verbale di udienza, viene decisa come da dispositivo in epigrafe.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_2
Le residue domande proposte nei confronti dell' non possono essere CP_1
accolte
Invero, il ctu, dopo avere esaminato l'intera documentazione medica versata in atti, ha concluso i propri accertamenti rilevando come “[..]l'infortunato abbia riportato, in occasione dell'evento infortunistico del 23.01.2020, la sub-amputazione del II dito della mano sinistra, con necessità di atto operatorio riparativo, consistente, dopo anestesia tronculare e sedazione, nella revisione della ferita lacero-contusa, stabilizzazione della frattura con filo di K, tenorrafia dell'estensore e sutura cutanea.
Ad oggi, si rileva come sia presente una riduzione di circa ½ della funzione articolare, con difficoltà alla pinza ed accorciamento del dito di circa cm UNO rispetto alla mano controlaterale. In merito agli aspetti medico-legali, alla luce della obiettività rilevata in occasione delle operazioni peritali del 4.07.2024, si ritiene dover valutare:- Esiti di lesione traumatica del II dito mano sinistra, in destrimane, - con riferimento proporzionale alle previsioni tabellari di cui ai codici 263:
considerato che
l'anchilosi rettilinea è valutata nella misura del 5 %, nel caso di che trattasi, pare equo riconoscere 2 %; Perdita della falange ungueale: 4 %. Con applicazione della formula proporzionale, si valuta globalmente nella misura del cinque per cento.
Pertanto, in risposta ai precisi quesiti postici, si è del parere che l'assicurato CP_1
Sig. presenti postumi permanenti riconducibili all'evento Parte_1
traumatico del gennaio 2020, ad oggi globalmente valutabili – al massimo - nella misura del cinque per cento. Non risultano documentate “preesistenze”.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente - avverso le quali le parti non hanno formulato osservazioni tecniche - vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali né si
5 ritiene sussistano i presupposti per la rinnovazione della consulenza come richiesto da parte ricorrente.
In termini conclusivi, dunque, non essendo stata riconosciuta una percentuale indennizzabile (5%) il ricorso proposto nei confronti dell' (a seguito della rinuncia CP_1
formulata nei confronti della ) non può essere accolto. Controparte_2
Per ciò che concerne le spese processuali, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto che il provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato è equiparabile alla dichiarazione relativa alla situazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore;
mentre, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato, si provvede come da separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29 gennaio 2025
IL GIUDICE Claudia Gentile
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