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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI EP, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 809/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Indirizzo_1 94012 AN EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2172 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ragioniere Difensore_1 si riporta integralmente alle deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe Ricorrente_1 nata a [...] il Data_nascita e residente a [...]nel Indirizzo_1, codice fiscale: CF_Ricorrente_1, qui rappresentata dalla Sig.ra Rappresentante_1 nata a [...] il Data_nascita_2 e residente in [...], nel Indirizzo_1 , con Codice Fiscale CF_Rappresentante_1, n.q. di Amministratore di Sostegno giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale di Enna, sezione Volontaria giurisdizione, in data Data_1, pubblicato il Data_2, Procedimento Civile n. Numero_1 e verbale di giuramento del Data_3, rappresentata e difesa nel presente giudizio come in atti, proponeva ricorso contro il comune di AN per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2172 del 11/04/2025 emesso dal Comune di
AN (EN) in materia di TARI per l'anno 2020.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per il seguente motivo.
1) Violazione e falsa applicazione di legge relativamente all'art. 3, e 21 septies della Legge n. 241/1990 nonché all'art. 7 della Legge n. 212/2000 e conseguente illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento ricevuto per mancanza degli elementi essenziali nonché privo di motivazione
Nella contumacia del comune di AN, ritualmente citato in giudizio, il ricorso all'udienza del 10 febbraio
2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2172 del 11/04/2025 emesso dal Comune di AN (EN) in materia di TARI per l'anno 2020.
La Corte rileva che il motivo dedotto in ricorso relativo alla “Violazione e falsa applicazione di legge relativamente all'art. 3, e 21 septies della Legge n. 241/1990 nonché all'art. 7 della Legge n. 212/2000 e conseguente illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento ricevuto per mancanza degli elementi essenziali nonché privo di motivazione” è fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'avviso di accertamento esecutivo oggi impugnato ed emesso dal Comune di AN risulta essere fortemente deficitario sotto il profilo della motivazione in ragione del fatto che, pur riportando la tipologia di imposta richiesta – TARI 2020– con i relativi importi da pagare, gli atti amministrativi emessi dal
Comune di AN che costituiscono i necessari presupposti giuridici della pretesa tributaria azionata, risulta assolutamente deficitario, al fine di integrare una compiuta e congrua motivazione, in quanto non viene individuato l'immobile e/o gli immobili, con i relativi dati catastali , sui quali viene applicata l'imposta, nonché la suddivisione della tariffa applicata in “ Tariffa fissa” e “ Tariffa variabile”. Rileva questo Giudice che la specifica individuazione dell'immobile e/o degli immobili sui quali viene applicata il tributo costituisce il necessario presupposto del tributo medesimo e, quale fatto generativo dell'obbligazione posta a carico del contribuente, elemento essenziale della pretesa tributaria azionata dall'Ente impositore.
Tale genericità dell'avviso di accertamento, non corroborato dalla imprescindibile necessaria individuazione dell'immobile, con i relativi dati catastali, costituisce una palese violazione dell'obbligo di motivare adeguatamente e in maniera chiara ed esaustiva gli atti di natura tributaria che sotto tale profilo seguono la disciplina degli atti amministrativi.
Ed invero, non può essere revocato in dubbio – anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 17526 del 9.8.2007 e sentenza n. 11722 del 14.05.2010) – che l'avviso di accertamento, in quanto atto amministrativo e atto di imposizione di un obbligo pecuniario di natura pubblicistica, deve possedere tutti i requisiti sostanziali di validità ed efficacia propri di tali atti.
Tra i menzionati requisiti di carattere sostanziale, assume rilievo determinante la motivazione, la cui mancanza e/o insufficienza vizia l'atto stesso di illegittimità per espressa violazione di legge ex art. 7, comma
1, L. n. 212/2000 e ex art. 3, L. n. 241/1990.
In particolare, sotto il profilo motivazionale, l'avviso di accertamento deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, deve altresì indicare le ragioni di fatto e di diritto che la giustificano, esplicitare i criteri in concreto eseguiti per la determinazione del tributo .
La necessità di corredare l'avviso di accertamento di una motivazione chiara e completa origina dalla duplice funzione che tale requisito essenziale svolge negli atti impositivi.
La motivazione, infatti, da un lato consente al contribuente di operare un controllo sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione procedente e, al contempo, garantisce al contribuente il diritto di difesa in giudizio – sancito dall'articolo 24 della Costituzione - ponendolo nella condizione di ripercorrere l'iter logico-giuridico che ha condotto l'Amministrazione finanziaria ad avanzare la pretesa fiscale e così valutare l'opportunità di avviare un contenzioso dinanzi al giudice tributario.
Per tali ragioni, l'avviso di accertamento deve rendere note al contribuente – conformemente a quanto disposto dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dall'articolo 3 della L. n. 241/1990 – tutti gli elementi della pretesa, tra cui assume determinante rilievo il presupposto generativo del tributo ( nella fattispecie l'immobile su cui viene fatta gravare il tributo ), che ne permettano di apprezzarne la legittimità e di valutare, anche in funzione deflattiva del contenzioso tributario, le iniziative difensive eventualmente esperibili.
Sul punto, preciso è l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 11722 del 14.05.2010 ha così statuito: “la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto in positivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per “relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificatamente indicati gli estremi affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo un'interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della L. 27 Luglio n.212 – sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.
Ebbene, precisata nei termini su esposti, l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale dell'avviso di accertamento, la Corte rileva che quest'ultimo, come avversato dall'odierno ricorrente, risulta essere fortemente deficitario sotto il profilo dell'adeguatezza e specificità in ordine agli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata in quanto, come già evidenziato, non viene indicato l'immobile e/o gli immobili sui quali grava il tributo.
In particolare e in conclusione,, l'atto impositivo avversato manca di un elemento essenziale proprio di ogni tributo e cioè del presupposto che, quale fatto generativo dell'obbligazione tributaria, nella fattispecie che ci occupa è rappresentato dalla specifica e puntuale individuazione degli immobili sui quali viene applicata la TARI, individuazione che nell'atto impugnato risulta del tutto omessa.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di AN, sebbene ritualmente citato, non ha consentito a questo Giudice di avere diversi e ulteriori elementi di giudizio.
Per le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di AN, in persona del Sindaco pro- tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore e difensore Rag. Difensore_1 dichiaratosi antistatario e che si liquidano in complessive euro 150,00, oltre oneri ed accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. IL GIUDICE
GI IZ
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI EP, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 809/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Indirizzo_1 94012 AN EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2172 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ragioniere Difensore_1 si riporta integralmente alle deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe Ricorrente_1 nata a [...] il Data_nascita e residente a [...]nel Indirizzo_1, codice fiscale: CF_Ricorrente_1, qui rappresentata dalla Sig.ra Rappresentante_1 nata a [...] il Data_nascita_2 e residente in [...], nel Indirizzo_1 , con Codice Fiscale CF_Rappresentante_1, n.q. di Amministratore di Sostegno giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale di Enna, sezione Volontaria giurisdizione, in data Data_1, pubblicato il Data_2, Procedimento Civile n. Numero_1 e verbale di giuramento del Data_3, rappresentata e difesa nel presente giudizio come in atti, proponeva ricorso contro il comune di AN per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2172 del 11/04/2025 emesso dal Comune di
AN (EN) in materia di TARI per l'anno 2020.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per il seguente motivo.
1) Violazione e falsa applicazione di legge relativamente all'art. 3, e 21 septies della Legge n. 241/1990 nonché all'art. 7 della Legge n. 212/2000 e conseguente illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento ricevuto per mancanza degli elementi essenziali nonché privo di motivazione
Nella contumacia del comune di AN, ritualmente citato in giudizio, il ricorso all'udienza del 10 febbraio
2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2172 del 11/04/2025 emesso dal Comune di AN (EN) in materia di TARI per l'anno 2020.
La Corte rileva che il motivo dedotto in ricorso relativo alla “Violazione e falsa applicazione di legge relativamente all'art. 3, e 21 septies della Legge n. 241/1990 nonché all'art. 7 della Legge n. 212/2000 e conseguente illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento ricevuto per mancanza degli elementi essenziali nonché privo di motivazione” è fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'avviso di accertamento esecutivo oggi impugnato ed emesso dal Comune di AN risulta essere fortemente deficitario sotto il profilo della motivazione in ragione del fatto che, pur riportando la tipologia di imposta richiesta – TARI 2020– con i relativi importi da pagare, gli atti amministrativi emessi dal
Comune di AN che costituiscono i necessari presupposti giuridici della pretesa tributaria azionata, risulta assolutamente deficitario, al fine di integrare una compiuta e congrua motivazione, in quanto non viene individuato l'immobile e/o gli immobili, con i relativi dati catastali , sui quali viene applicata l'imposta, nonché la suddivisione della tariffa applicata in “ Tariffa fissa” e “ Tariffa variabile”. Rileva questo Giudice che la specifica individuazione dell'immobile e/o degli immobili sui quali viene applicata il tributo costituisce il necessario presupposto del tributo medesimo e, quale fatto generativo dell'obbligazione posta a carico del contribuente, elemento essenziale della pretesa tributaria azionata dall'Ente impositore.
Tale genericità dell'avviso di accertamento, non corroborato dalla imprescindibile necessaria individuazione dell'immobile, con i relativi dati catastali, costituisce una palese violazione dell'obbligo di motivare adeguatamente e in maniera chiara ed esaustiva gli atti di natura tributaria che sotto tale profilo seguono la disciplina degli atti amministrativi.
Ed invero, non può essere revocato in dubbio – anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 17526 del 9.8.2007 e sentenza n. 11722 del 14.05.2010) – che l'avviso di accertamento, in quanto atto amministrativo e atto di imposizione di un obbligo pecuniario di natura pubblicistica, deve possedere tutti i requisiti sostanziali di validità ed efficacia propri di tali atti.
Tra i menzionati requisiti di carattere sostanziale, assume rilievo determinante la motivazione, la cui mancanza e/o insufficienza vizia l'atto stesso di illegittimità per espressa violazione di legge ex art. 7, comma
1, L. n. 212/2000 e ex art. 3, L. n. 241/1990.
In particolare, sotto il profilo motivazionale, l'avviso di accertamento deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, deve altresì indicare le ragioni di fatto e di diritto che la giustificano, esplicitare i criteri in concreto eseguiti per la determinazione del tributo .
La necessità di corredare l'avviso di accertamento di una motivazione chiara e completa origina dalla duplice funzione che tale requisito essenziale svolge negli atti impositivi.
La motivazione, infatti, da un lato consente al contribuente di operare un controllo sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione procedente e, al contempo, garantisce al contribuente il diritto di difesa in giudizio – sancito dall'articolo 24 della Costituzione - ponendolo nella condizione di ripercorrere l'iter logico-giuridico che ha condotto l'Amministrazione finanziaria ad avanzare la pretesa fiscale e così valutare l'opportunità di avviare un contenzioso dinanzi al giudice tributario.
Per tali ragioni, l'avviso di accertamento deve rendere note al contribuente – conformemente a quanto disposto dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dall'articolo 3 della L. n. 241/1990 – tutti gli elementi della pretesa, tra cui assume determinante rilievo il presupposto generativo del tributo ( nella fattispecie l'immobile su cui viene fatta gravare il tributo ), che ne permettano di apprezzarne la legittimità e di valutare, anche in funzione deflattiva del contenzioso tributario, le iniziative difensive eventualmente esperibili.
Sul punto, preciso è l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 11722 del 14.05.2010 ha così statuito: “la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto in positivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per “relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificatamente indicati gli estremi affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo un'interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della L. 27 Luglio n.212 – sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.
Ebbene, precisata nei termini su esposti, l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale dell'avviso di accertamento, la Corte rileva che quest'ultimo, come avversato dall'odierno ricorrente, risulta essere fortemente deficitario sotto il profilo dell'adeguatezza e specificità in ordine agli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata in quanto, come già evidenziato, non viene indicato l'immobile e/o gli immobili sui quali grava il tributo.
In particolare e in conclusione,, l'atto impositivo avversato manca di un elemento essenziale proprio di ogni tributo e cioè del presupposto che, quale fatto generativo dell'obbligazione tributaria, nella fattispecie che ci occupa è rappresentato dalla specifica e puntuale individuazione degli immobili sui quali viene applicata la TARI, individuazione che nell'atto impugnato risulta del tutto omessa.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di AN, sebbene ritualmente citato, non ha consentito a questo Giudice di avere diversi e ulteriori elementi di giudizio.
Per le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di AN, in persona del Sindaco pro- tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore e difensore Rag. Difensore_1 dichiaratosi antistatario e che si liquidano in complessive euro 150,00, oltre oneri ed accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. IL GIUDICE
GI IZ