Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 3
Ai fini dell'ipotesi di nullità della notificazione disciplinate dall'art. 160 cod. proc. civ., l'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando sia in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione.
In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla consegna al trasgressore del verbale di accertamento dell'illecito.
In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito.
Commentario • 1
- 1. Opposizione a sanzioni amministrative: le novità normative e giurisprudenzialiAccesso limitatoRenato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9520 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AVIS AUTONOLEGGIO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso l'avvocato FALZETTI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLETTI SIMONETTA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO LESTI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8000/98 del Pretore di ROMA, depositata il 07/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/04/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente, l'Avvocato Lesti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con l'ordinanza impugnata il Pretore di Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla Avis Autonoleggio spa avverso le cartelle esattoriali notificatele dal Comune di Roma per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice stradale commesse da utilizzatori di autovetture di sua proprietà concesse in locazione senza conducente.
Ha ritenuto il pretore che, essendo stata provata la tempestiva notifica dei verbali di contestazione, risultava interrotta la prescrizione del diritto fondatamente vantato dall'amministrazione comunale nei confronti dell'opponente, solidalmente obbligata, a norma dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, quale proprietaria dei veicoli con i quali erano state commessi gli illeciti amministrativi. Ricorre per cassazione la Avis Autonoleggio spa, che propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Comune di Roma.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 14 legge n. 689 del 1981 e dell'art. 2943 c.c., sostenendo che la notifica dei verbali di contestazione degli illeciti è invalida per mancata identificazione del notificatore e, quindi, era inidonea a interrompere la prescrizione.
Il motivo è infondato.
L'art. 160 c.p.c., invero, prevede che la notificazione di un atto è nulla solo quando non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data. L'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando sia in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione (Cass., sez. 1^, 10 marzo 1971, n. 686, m. 350454). D'altro canto nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cass., sez. 1^, 23 gennaio 1998, n. 617, m. 511848). Ne consegue che l'indiscussa consegna alla ricorrente dei verbali di contestazione degli illeciti costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 689 del 1981. Sostiene che solo una culpa in eligendo giustifica la previsione della responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la commissione dell'illecito cui si riferisce la sanzione pecuniaria. Sicché una tale solidarietà non è configurabile a carico del noleggiatore di autovetture, che non sceglie affatto il cliente cui affida la cosa di sua proprietà.
Il motivo è infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è affatto connessa a una colpa nella scelta dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria (Cass., sez. 1^, 19 dicembre 1996, n. 11350, m. 501410, Cass., sez. 1^, 10 gennaio 1997, n. 172, m. 501647), perché il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito (Cass., sez. 1^, 5 luglio 1997, n. 6055, m. 505743).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese alla resistente, liquidandole in L. 90.000 per spese e in L.
1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 11 aprile 2001. Deposito in Cancelleria il 13 luglio 2001