Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9520
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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Ai fini dell'ipotesi di nullità della notificazione disciplinate dall'art. 160 cod. proc. civ., l'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando sia in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione.

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla consegna al trasgressore del verbale di accertamento dell'illecito.

In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito.

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  • 1Opposizione a sanzioni amministrative: le novità normative e giurisprudenzialiAccesso limitato
    Renato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9520
Data del deposito : 13 luglio 2001

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