Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. POMA 4, presso l'avvocato GELLI PAOLO, rappresentato difeso dall'avvocato GUERRA GUGLIELMO, giusta delega margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA FORLÌ - CESENA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 715/97 del PR di RIMINI, depositata il 19/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1. Il giorno 9 giugno 1993 i vigili urbani di Rimini rinvenivano in sosta, in una zona a traffico limitato, un'auto di proprietà di EN RU, alla quale veniva notificato un verbale con il quale le veniva contestato il divieto di sosta, che la EN "conciliava", e l'ingresso abusivo in zona a traffico limitato. Contro tale ultima contestazione la EN proponeva ricorso al Prefetto, deducendo che, trattandosi di zona a traffico limitato solo in alcune ore del giorno, non poteva presumersi che essa vi si fosse introdotta nelle ore in cui l'accesso era vietato.
Il Prefetto respingeva il ricorso ed emetteva ordinanza- ingiunzione impugnata dalla EN dinanzi al PR di Rimini, nella quale ribadiva che la sosta in zona a traffico limitato in alcune ore del giorno non poteva fare presumere l'accesso alla medesima in ora in cui l'accesso era vietato. Chiedeva di provare di avervi acceduto prima dell'inizio del divieto di accesso, ma il PR non ammetteva la prova. Il Prefetto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza depositata il 19 novembre 1997 il PR rigettava l'opposizione. Avverso la sentenza la EN ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 24 febbraio 1998 al Prefetto di Forlì, formulando quattro motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2729 cod. civ., censurandosi nello svolgimento di esso anche la motivazione della sentenza impugnata, che ha riconnesso la prova dell'illecito ad un fatto non legato a questo da un nesso di univoca consequenzialità logica, come è necessario in tema di prove presuntive.
Al motivo si premette che la sentenza impugnata aveva respinto il ricorso affermando che le aree ricomprese nelle isole pedonali costituiscono zone urbane interdette alla circolazione, e che sarebbe elusivo del divieto e ne frustrerebbe lo scopo il comportamento di chi vi accedesse prima dell'inizio del divieto, lasciando il veicolo in sosta durante il tempo vietato;
che la contestazione della violazione di accesso in zona vietata si basa sulla presunzione di cui all'art. 2729 cod. civ., dovendosi ritenere, in base all'id quod plerumque accidit, che l'auto sia entrata nelle isole pedonali nelle ore vietate;
che tale presunzione costituisce prova, cosicché spettava al ricorrente dare la prova contraria.
In relazione a tale motivazione si deduce che in effetti il PR non ha desunto da un fatto noto (la sosta in zona vietata), un altro fatto (l'accesso nella zona nelle ore di divieto di accesso) che si presenta come conseguenza normale del primo.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod.civ. e dell'art. 158 C.S. Si deduce che con la sua motivazione la sentenza ha sostanzialmente attribuito all'opponente l'onere di provare di non avere commesso l'infrazione, mentre in sede di giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione, che non la ha fornita, tenuto anche conto che il codice della strada tiene distinte le violazioni e sanzioni relative al divieto di circolazione e accesso in zona vietata (art. 7) e al divieto di sosta in zona a traffico limitato (art. 158).
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697 cod.civ., 116 e 187 c.p.c., nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza, per non avere il PR ammesso la prova per testi con la quale l'opponente aveva chiesto di provare di avere parcheggiato la propria auto prima dell'inizio del divieto di accesso, ritenendola ininfluente, mentre poi nella sentenza aveva ritenuto che l'onere di dare la prova di ciò gravasse su essa ricorrente.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, dovendo ai sensi di tale norma, che ribadisce il principio in dubio pro reo, stante la mancanza di prova piena dell'accesso nella zona a traffico limitato nelle ore di divieto accogliere l'opposizione.
2. Il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi, nei sensi appresso indicati, con assorbimento dei motivi ulteriori. Nella sentenza non si nega l'autonomia dei due illeciti amministrativi della sosta abusiva in zona a traffico limitato (sanzionata dall'art. 158 C.S.) e dell'accesso abusivo in zona a traffico limitato in alcune ore del giorno (art. 7 C.S.), ma si afferma che l'accertamento della sosta abusiva in zona a traffico limitato ad alcune ore del giorno implica accertamento anche dell'accesso in orario vietato, consentendolo una presunzione per vincere la quale l'opponente avrebbe dovuto fornire la prova contraria.
In proposito va premesso che con l'opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente (da ultimo Cass. 26 maggio 1999, n. 5095; 10 febbraio 1999, n. 1122), con la conseguenza che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico di quest'ultimo i fatti impeditivi (Cass. 14 aprile 1999, n. 3741). Va inoltre considerato che, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, è vero che la prova di un fatto può essere data anche in base ad una presunzione semplice (da ultimo Cass. 18 gennaio 2000, n. 491) e che ove il giudice la ravvisi questa, così come la presunzione legale iuris tantum, trasferisce sull'altra parte l'onere della prova contraria (Cass. 27 novembre 1999, n. 13291). Ma perché possa sussistere una prova basata su una presunzione semplice, è necessario che i fatti accertati (o anche il singolo fatto accertato, potendo la presunzione fondarsi anche su un singolo elemento, purché preciso e grave;
Cass. 4 maggio 1999, n. 4406), su cui essa si fonda, siano tali da rendere il fatto ignoto conseguenza normale di essi, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare ordinaria connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità solo ove sia motivato alla stregua di detto criterio (Cass. 14 settembre 1999, n. 9782) e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione.
Tale palese inadeguatezza ricorre nel caso di specie, non essendovi alcun motivo logico che possa far ritenere che, come è affermato nella sentenza impugnata, la sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno debba di per sè fare presumere l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui era consentita. Rispetto al momento d'ingresso in detta zona, infatti, la sosta all'interno di essa risulta un elemento privo di ogni valenza probatoria, potendo palesemente detto ingresso essere avvenuto indifferentemente e con uguale probabilità in qualsiasi momento del giorno, e cioè sia nelle ore in cui l'ingresso era consentito, sia in quelle in cui non era consentito.
Pertanto detto ingresso nelle ore vietate non poteva ritenersi provato, in coerenza con i principi sopra indicati, in via presuntiva, sulla base della sola circostanza della sosta all'interno della zona a traffico limitato e, non potendosi ritenere operante una presunzione nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata, la prova dell'ingresso in orario vietato, secondo i principi generali, doveva essere data aliunde dall'Amministrazione.
Ne deriva che la sentenza deve essere cassata in relazione ai primi due motivi, con assorbimento dei successivi e la causa rinviata al Tribunale di Rimini, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Il giudice di rinvio va così individuato ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.
51, nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vigore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attribuisce al Giudice di pace competenze in materia di opposizioni alle ordinanze- ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Accoglie il primo e il secondo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001