Articolo 53 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 52Articolo 54
Versione
20 maggio 1975
Art. 53.
Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per direttore, coadiutore ed assistente biologo, il direttore tecnico puo' essere sostituito da un primario di laboratorio di analisi chimico cliniche, di microbiologia o di istologia e anatomia patologica di ospedale regionale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975