Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2000, n. 5715
CASS
Sentenza 16 marzo 2000

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In tema di smaltimento dei rifiuti, il gestore di uno stoccaggio di rifiuti destinati al riutilizzo risponde delle contravvenzioni previste dal d.p.r. n. 915 del 1982 se, per dolo o per colpa, omette di controllare la corrispondenza fra rifiuti stoccati e quelli autorizzati, accumulando anche rifiuti tossico-nocivi e materiali non destinati al riutilizzo, ne' la circostanza che l'articolo 10 del D.lgs. n. 22 del 1997 preveda l'effettuazione di analisi a carico del produttore fa venire meno la responsabilità del gestore dello stoccaggio che riceva e depositi rifiuti tossico-nocivi in violazione dell'autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2000, n. 5715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5715
    Data del deposito : 16 marzo 2000

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