Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
In tema di smaltimento dei rifiuti, il gestore di uno stoccaggio di rifiuti destinati al riutilizzo risponde delle contravvenzioni previste dal d.p.r. n. 915 del 1982 se, per dolo o per colpa, omette di controllare la corrispondenza fra rifiuti stoccati e quelli autorizzati, accumulando anche rifiuti tossico-nocivi e materiali non destinati al riutilizzo, ne' la circostanza che l'articolo 10 del D.lgs. n. 22 del 1997 preveda l'effettuazione di analisi a carico del produttore fa venire meno la responsabilità del gestore dello stoccaggio che riceva e depositi rifiuti tossico-nocivi in violazione dell'autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2000, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Riunita in persona dei magistrati: Udienza pubblica
DR. PASQUALE LA CAVA PRESIDENTE del 16/03/2000
DR. ANTONIO ZUMBO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. FELICE SAVERIO MANNINO CONSIGLIERE N. 1091
DR. VINCENZO DI NUBILA REL. CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE N. 41622/1999
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BU EF N. A GROSSETO IL 27.11.62 ivi res. via Scansanese 112 LU IO ENZO N. A GROSSETO IL 1.10.45 res. ivi via Marsala 6 Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 30.4.99 la quale, confermando la sentenza del Pretore di Grosseto 19.8.98, li condannava alla pena di mesi quattro e gg. 10 di arresto, nonché L.
1.400.000 di ammenda ciascuno, per i reati di cui "infra". Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARIO FAVALLI, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al capo 'd', rigetto nel resto;
sentito il difensore, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I due imputati indicati in epigrafe venivano citati a giudizio dinanzi al Pretore per rispondere dei seguenti reati:
- contravvenzione di cui agli artt. 81, 110 CP, 6, 16, 23 e 26 del DPR n. 915.82, perché effettuavano lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi, provenienti da operazioni metallurgiche di fusione e purificazione dell'alluminio, prodotti da terzi, stoccandoli presso l'insediamento aziendale, senza la prescritta autorizzazione;
- contravvenzione di cui agli artt. 110 CP, 6 e 24 del DPR n. 203.88, per avere attivato l'impianto sopra descritto con emissione di gas in atmosfera, senza la prescritta autorizzazione;
- MI (assolti in primo grado);
- (d) contravvenzione di cui all'art. 221 TULS, per avere occupato ed utilizzato lo stabilimento senza autorizzazione sanitaria, trattandosi altresì di industria insalubre di 1 classe. In Grosseto fino al 15.11.95.
2. Condannati alla pena sopra indicata, i prevenuti proponevano appello. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:
- non si trattava di stoccaggio temporaneo;
- il materiale non era destinato al riutilizzo, se non in parte;
- i rifiuti erano in parte tossici e nocivi e in parte rifiuti speciali insuscettibili di riutilizzo;
- era onere degli imputati controllare la natura dei rifiuti ricevuti da terzi, non potevano essi qualificarsi "ignare vittime" dei soggetti conferenti;
- la ditta era in possesso di autorizzazione per i soli accumulatori di piombo, non dei rifiuti tossico-nocivi;
- sussisteva l'elemento psicologico, quanto meno sotto il profilo della colpa nel controllo circa la natura dei rifiuti.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, deducendo un unico articolato motivo, preceduto da una esposizione in fatto delle vicende processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'unico motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 606 lett. (b) CPP, delle norme incriminatrici e mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. (e) CPP.
4. Essi ricordano che hanno fatto eseguire una analisi dei rifiuti e per il resto si sono affidati alle dichiarazioni delle imprese conferenti. Insistono sulla tesi che chi effettua attività di stoccaggio non ha l'onere di accertare autonomamente la qualità dei rifiuti conferiti. Essi non hanno mai sostenuto di essere autorizzati allo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi; viceversa, hanno effettuato lo stoccaggio provvisorio di materiale qualificato (dai clienti) come residuo destinato al riutilizzo. Le analisi relative erano a carico del produttore dei rifiuti. Sussiste violazione della legge penale, perché non sussiste a carico di chi effettua un deposito provvisorio l'onere di accertare la natura del rifiuto. Vi poi difetto di, motivazione, per la parte in cui si afferma che tale presunto obbligo non è stato adempiuto, laddove almeno una analisi era stata fatta eseguire.
5. Il motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni. In fatto, la Corte di Appello ha accertato che i prevenuti dichiaravano di gestire un deposito provvisorio di rifiuti destinati al riutilizzo:
viceversa, essi detenevano in deposito anche rifiuti non suscettibili di riutilizzo, in parte tossico-nocivi. La prova della sussistenza del fatto-reato è apparsa evidente e la motivazione appare ineccepibile.
6. Obiettano i prevenuti che peraltro essi, quali gestori del deposito ovvero "stoccaggio", non avevano alcun obbligo od onere di accertare la natura dei rifiuti conferiti. Tesi, questa, manifestamente infondata, perché chi gestisce una discarica, ovvero un deposito o uno stoccaggio, ha per contro l'onere di accertare che i rifiuti, più o meno provvisoriamente stoccati, siano della natura consentita e compatibile con il riutilizzo. In particolare, non può accedersi al principio che il gestore di una discarica debba in ogni caso attenersi alle indicazioni fornite dal cliente. Nessuna norma esonera gli imputati dalla responsabilità per dolo o colpa: valgono i principi generali, per cui ogni soggetto risponde della propria azione cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa, vertendosi in materia di contravvenzioni.
7 Devesi, in sostanza, riaffermare il principio, desunto dalle regole generali, che il gestore di uno stoccaggio di rifiuti destinati al riutilizzo risponde delle contravvenzioni contestate se, per dolo o colpa, omette di controllare la corrispondenza tra i rifiuti stoccati e quelli autorizzati, accumulando anche rifiuti tossico-nocivi e materiali in genere non destinati al riutilizzo. Il fatto che l'art. 10 del DLV. n. 22.97 preveda l'effettuazione di analisi a carico del produttore non fa venire meno la responsabilità dello "stoccatore" il quale riceva e depositi rifiuti tossico-nocivi in violazione dell'autorizzazione, in base ai principi generali in materia di responsabilità nelle contravvenzioni.
8. L'imputazione di cui all'art. 221 TULS è depenalizzata per effetto del DPR n. 507.99. Occorre eliminare la relativa pena, che si individua in gg. 5 di arresto sulla scorta dei criteri seguiti dalla sentenza di primo grado. Nessun aumento è stato apportato in concreto all'ammenda.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo (d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Elimina la relativa pena di gg. 5 di arresto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2000