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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19063/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Cipolla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Bligny n. 15
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente a [...] C.F._2
4 bis
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: cancellazione iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta, in forza del verbale di separazione personale consensuale tra e del 12 Parte_1 CP_1
aprile 2013, omologato dalla Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 19 aprile
2013, in favore di (c.f. ) presso la Conservatoria dei CP_1 C.F._2
Registri Immobiliari di Torino al numero di Registro generale 45832 ed al numero di
Registro particolare 7395, Presentazione n. 2 del 30/11/2016, sugli immobili di proprietà esclusiva di (c.f. ) censiti al Catasto Fabbricati del Parte_2 C.F._1
Comune di Torino
• al Foglio 1123, Particella 360, Subalterno 77, Categoria Catastale A/3, Consistenza
3,5 vani;
pagina 1 di 5 • al Foglio 1091, Particella 433, Subalterno 30, Categoria catastale C/6, Consistenza
13 metri quadri.
Con il favore di tutte le spese di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali come per Legge, C.P.A. ed I.V.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., ha convenuto in Parte_2
giudizio , esponendo di essere stato coniugato con la resistente, da cui si CP_1
era poi separato con verbale di separazione consensuale del 12.4.2013, omologato dal
Tribunale di Torino in data 19.4.2013; le condizioni di separazione omologate prevedevano a carico di la corresponsione di un assegno di Parte_2 mantenimento del figlio pari a € 500,00 mensili;
in forza del citato verbale di CP_2
separazione, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà del CP_1
marito siti in Comune di Torino ed iscritti al Catasto Fabbricati al foglio 1123 part. 360 sub
77 (cat. A/3) ed al foglio 1091 part. 433 sub 30 (cat. C/6); il 23.1.2023 era stata emessa dal Tribunale di Torino sentenza di divorzio n. 403/2023, con cui era stato confermato a carico di un contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili;
Parte_2 parte ricorrente aveva sempre adempiuto all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dovuto sia in forza del verbale di separazione che della sentenza di divorzio;
di recente, aveva ricevuto proposta scritta di acquisto degli immobili di sua proprietà, ma l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale impediva la stipulazione della compravendita;
la resistente si era rifiutata di dare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca pertanto era stato necessario adire l'autorità giudiziaria.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 30.11.2016 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Torino al numero di registro generale 45832 ed al numero di registro particolare 7395.
All'udienza del 18.2.2025 è stata dichiarata contumace. Parte ricorrente CP_1
ha insistito nelle conclusioni del ricorso, su cui la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** ***
La domanda merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata in forza di un titolo – il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 19.4.2013, doc. 1 –
pagina 2 di 5 non più attuale, in quanto superato dalla sentenza di divorzio pronunciata dal medesimo
Tribunale in data 23.1.2023 (doc. 3).
Si rammenti in proposito che “In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall'art. 8, comma 2, della
l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato)” (Cass. n. 19584/2024).
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 12309/2004 e n.
1076/2023), l'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 156 comma 5 c.c. non è svincolata dal requisito del pericolo di inadempimento del debitore, la cui valutazione è rimessa al coniuge in favore del quale è posto l'obbligo di versamento dell'assegno; tale valutazione “deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice”.
Ha quindi statuito la Suprema Corte: “In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 cod. civ., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 cod. civ.” (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all'adempimento stesso, ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato)” (Cass. n. 12309/2024).
pagina 3 di 5 “E' infatti di tutta evidenza – si legge in Cass. n. 19584/2024 - che una positiva valutazione circa il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento derivanti dalla sentenza di separazione determina, venendo appunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, il difetto di fondamento della garanzia ipotecaria già prestata e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c.”
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver sempre puntualmente adempiuto all'obbligo di versamento mensile dell'assegno di mantenimento e parte resistente, su cui gravava l'onere di allegare l'eventuale inadempimento dell'obbligato, rimanendo contumace, non ha assolto a tale onere.
Deve quindi ritenersi provato il regolare adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto dalla sentenza di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Del resto, l'ipoteca è iscritta per un credito di € 21.500,00, somma ampiamente coperta e superata dai versamenti mensili effettuati dall'odierno ricorrente a partire dal 2013, anno della separazione.
Deve dunque escludersi la sussistenza dei presupposti per il permanere dell'iscrizione ipotecaria, non essendo ravvisabile un pericolo di inadempimento ed essendo state versate somme superiori a quella per cui è stata effettuata l'iscrizione.
In accoglimento della domanda, va quindi ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Torino 1 la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria recante i seguenti estremi: presentazione n. 2 del 30.11.2016 reg. gen. n. 45832 reg. part. n. 7395, sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1123 part. 360 sub
77 (cat. A/3) ed al foglio 1091 part. 433 sub 30 (cat. C/6).
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente per il principio di soccombenza, che
è proiezione del principio di causalità. La resistente, infatti, non avendo prestato il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria pur in presenza di esatto adempimento dell'obbligo di mantenimento, ha reso necessario il presente giudizio.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, parametrando il valore della causa alla somma per cui è stata iscritta ipoteca e riconoscendo i parametri minimi, per la semplicità della trattazione e la limitata attività svolta, anche in considerazione della contumacia della parte resistente;
nulla per la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 1 la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria recante i seguenti estremi: presentazione n. 2 del 30.11.2016 reg. gen. n.
45832 reg. part. n. 7395, sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1123 part. 360 sub 77 (cat. A/3) ed al foglio 1091 part. 433 sub 30 (cat. C/6); condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_2 complessivi € 1.700,00 per compenso e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 21 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19063/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Cipolla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Bligny n. 15
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente a [...] C.F._2
4 bis
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: cancellazione iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta, in forza del verbale di separazione personale consensuale tra e del 12 Parte_1 CP_1
aprile 2013, omologato dalla Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 19 aprile
2013, in favore di (c.f. ) presso la Conservatoria dei CP_1 C.F._2
Registri Immobiliari di Torino al numero di Registro generale 45832 ed al numero di
Registro particolare 7395, Presentazione n. 2 del 30/11/2016, sugli immobili di proprietà esclusiva di (c.f. ) censiti al Catasto Fabbricati del Parte_2 C.F._1
Comune di Torino
• al Foglio 1123, Particella 360, Subalterno 77, Categoria Catastale A/3, Consistenza
3,5 vani;
pagina 1 di 5 • al Foglio 1091, Particella 433, Subalterno 30, Categoria catastale C/6, Consistenza
13 metri quadri.
Con il favore di tutte le spese di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali come per Legge, C.P.A. ed I.V.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., ha convenuto in Parte_2
giudizio , esponendo di essere stato coniugato con la resistente, da cui si CP_1
era poi separato con verbale di separazione consensuale del 12.4.2013, omologato dal
Tribunale di Torino in data 19.4.2013; le condizioni di separazione omologate prevedevano a carico di la corresponsione di un assegno di Parte_2 mantenimento del figlio pari a € 500,00 mensili;
in forza del citato verbale di CP_2
separazione, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà del CP_1
marito siti in Comune di Torino ed iscritti al Catasto Fabbricati al foglio 1123 part. 360 sub
77 (cat. A/3) ed al foglio 1091 part. 433 sub 30 (cat. C/6); il 23.1.2023 era stata emessa dal Tribunale di Torino sentenza di divorzio n. 403/2023, con cui era stato confermato a carico di un contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili;
Parte_2 parte ricorrente aveva sempre adempiuto all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dovuto sia in forza del verbale di separazione che della sentenza di divorzio;
di recente, aveva ricevuto proposta scritta di acquisto degli immobili di sua proprietà, ma l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale impediva la stipulazione della compravendita;
la resistente si era rifiutata di dare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca pertanto era stato necessario adire l'autorità giudiziaria.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 30.11.2016 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Torino al numero di registro generale 45832 ed al numero di registro particolare 7395.
All'udienza del 18.2.2025 è stata dichiarata contumace. Parte ricorrente CP_1
ha insistito nelle conclusioni del ricorso, su cui la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** ***
La domanda merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata in forza di un titolo – il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 19.4.2013, doc. 1 –
pagina 2 di 5 non più attuale, in quanto superato dalla sentenza di divorzio pronunciata dal medesimo
Tribunale in data 23.1.2023 (doc. 3).
Si rammenti in proposito che “In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall'art. 8, comma 2, della
l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato)” (Cass. n. 19584/2024).
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 12309/2004 e n.
1076/2023), l'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 156 comma 5 c.c. non è svincolata dal requisito del pericolo di inadempimento del debitore, la cui valutazione è rimessa al coniuge in favore del quale è posto l'obbligo di versamento dell'assegno; tale valutazione “deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice”.
Ha quindi statuito la Suprema Corte: “In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 cod. civ., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 cod. civ.” (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all'adempimento stesso, ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato)” (Cass. n. 12309/2024).
pagina 3 di 5 “E' infatti di tutta evidenza – si legge in Cass. n. 19584/2024 - che una positiva valutazione circa il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento derivanti dalla sentenza di separazione determina, venendo appunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, il difetto di fondamento della garanzia ipotecaria già prestata e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c.”
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver sempre puntualmente adempiuto all'obbligo di versamento mensile dell'assegno di mantenimento e parte resistente, su cui gravava l'onere di allegare l'eventuale inadempimento dell'obbligato, rimanendo contumace, non ha assolto a tale onere.
Deve quindi ritenersi provato il regolare adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto dalla sentenza di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Del resto, l'ipoteca è iscritta per un credito di € 21.500,00, somma ampiamente coperta e superata dai versamenti mensili effettuati dall'odierno ricorrente a partire dal 2013, anno della separazione.
Deve dunque escludersi la sussistenza dei presupposti per il permanere dell'iscrizione ipotecaria, non essendo ravvisabile un pericolo di inadempimento ed essendo state versate somme superiori a quella per cui è stata effettuata l'iscrizione.
In accoglimento della domanda, va quindi ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Torino 1 la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria recante i seguenti estremi: presentazione n. 2 del 30.11.2016 reg. gen. n. 45832 reg. part. n. 7395, sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1123 part. 360 sub
77 (cat. A/3) ed al foglio 1091 part. 433 sub 30 (cat. C/6).
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente per il principio di soccombenza, che
è proiezione del principio di causalità. La resistente, infatti, non avendo prestato il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria pur in presenza di esatto adempimento dell'obbligo di mantenimento, ha reso necessario il presente giudizio.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, parametrando il valore della causa alla somma per cui è stata iscritta ipoteca e riconoscendo i parametri minimi, per la semplicità della trattazione e la limitata attività svolta, anche in considerazione della contumacia della parte resistente;
nulla per la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 1 la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria recante i seguenti estremi: presentazione n. 2 del 30.11.2016 reg. gen. n.
45832 reg. part. n. 7395, sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1123 part. 360 sub 77 (cat. A/3) ed al foglio 1091 part. 433 sub 30 (cat. C/6); condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_2 complessivi € 1.700,00 per compenso e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 21 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 5 di 5