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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1339 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1339/2018 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Via XX Parte_1 P.IVA_1
Settembre n.34 c/o studio avv. Galati 98066 Patti ITALIA rappresentata e difesa dall'avv. PARISI MAURIZIO, per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Via Innocenti n. 24, in Galati Mamertino, presso lo studio dell'avv. GIARDINIERI ENRICO MARIA ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 introduceva giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione promossa dalla nella procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare recante il n. RGE 78/2016.
Tale procedura era scaturita da atto rogato in data 27.06.2006 – rep.
12949, racc. 5249 dalla dott. Notaio in Messina, con il Persona_1 quale la aveva concesso a Controparte_2
1 un mutuo fondiario di € Controparte_1
2.325.000,00 ai sensi dell'art. 38 e ss. D. Lgs.
1.9.1953 n. 385 con ammortamento in anni 20.
In particolare, l'odierna parte attrice esponeva che:
- la mutuataria non aveva adempiuto all'obbligo del pagamento delle rate scadute del mutuo, pertanto, con atto di precetto notificato il
20.05.2016, aveva intimato a Controparte_2
, di pagare in solido nel termine di Controparte_1 giorni 10 dalla notifica una somma pari a complessivi € 2.121.059,34, oltre interessi sino al soddisfo, spese legali successive e consequenziali;
- nell'inerzia dell'intimata, la , con atto notificato a controparte il CP_2
08.07.2016 aveva sottoposto ad esecuzione forzata gli immobili di proprietà di e precisamente: - intera Controparte_1 proprietà superficiaria di terreno in Acquedolci (ME), contrada Barranca con ivi esistente complesso edilizio in corso di costruzione costituito da tre corpi di fabbrica di complessivi 24 alloggi, in catasto al fg. 5 partt.
294, 295, 1975;
- in data 13.11.2017, la aveva Controparte_1 proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare n. RGE 78/2016 promossa da ai suoi danni, chiedendo Controparte_2 preliminarmente la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;
- con ordinanza del 20.02.2018, comunicata il 21.02.2018, il G.E., dott.
, aveva disposto la sospensione del processo esecutivo Per_2 onerando la parte interessata all'introduzione del giudizio di merito della causa di opposizione, previa iscrizione a ruolo, entro il 31.07.2018, innanzi al giudice competente;
- nelle more, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge
2 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., la aveva acquistato da Parte_1
la titolarità “pro-soluto” di un Controparte_2 portafoglio di crediti pecuniari, tra cui rientrerebbe anche quello oggetto di giudizio;
- di tale cessione aveva dato notizia nei modi previsti Parte_1 dalla legge.
Tanto premesso, l'attrice, previo accertamento della pignorabilità del diritto di superficie indicato, chiedeva di dichiarare la legittimità della procedura espropriativa incoata da Controparte_2
con il conseguente rigetto dei motivi di opposizione proposti da
[...]
Controparte_3
Quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva della per violazione o errata Parte_1 applicazione degli artt. 111 e 105 c.p.c.; l'impignorabilità del diritto di superficie ceduto dal lla Controparte_4 Controparte_1 con convenzione del 17.11.2004; nonché la violazione dell'art. 492,
[...] co. 3, c.p.c. così come modificato dall'art. 4 comma 1 lett. A) del D.L. n.
59/2016.
In corso di causa il convenuto eccepiva, altresì, la nullità dell'esecuzione per violazione dell'art. 1 commi 376, 377, 378 L. 178/2020.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e CTU e, all'udienza del 12.02.2025 veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della cessionaria.
Nel caso di specie, infatti, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 111
c.p.c., atteso che la stessa norma prevede il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo;
intervento che, come avvenuto nel caso di specie, può realizzarsi anche mediante l'avvio della fase di merito dell'esecuzione mediante atto di citazione.
3 Del resto, e a fortiori, è lo stesso legislatore che all'art 111 c.p.c. stabilisce che l'intervento del successore a titolo particolare può avvenire anche tramite l'impugnazione della sentenza emessa in un giudizio in cui lo stesso non era costituito, essendo che la suddetta pronuncia è destinata a spiegare i propri effetti anche nei confronti di questo.
A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la “parte interessata” a dare impulso alla fase di merito non deve necessariamente coincidere con l'originario soggetto costituitosi nella fase cautelare (cfr., sul punto, Tribunale di Termini
Imerese, sent. 948/2021 e Tribunale di Napoli, sent. 4039/2022) e che “con l'intervento del cessionario il cedente non è più legittimato nella procedura esecutiva, senza che sia necessaria di una espressa declaratoria di estromissione in tal senso” (v. Cass. 21395/2018).
Peraltro, dagli atti di parte si evince che il convenuto non ha di fatto mai specificamente contestato la carenza di legittimazione attiva di
[...] da un punto di vista sostanziale e, cioè, il fatto che il credito Parte_1 per cui è causa sia rientrato tra quelli oggetto di cessione.
Pertanto, anche sotto tale profilo, deve rilevarsi che nel caso di specie l'impulso all'azione sia stato esercitato dall'effettivo e attuale titolare del diritto di credito.
Passando al merito si rileva che, pur non esistendo in generale impedimenti alla pignorabilità del diritto di superficie (cfr., sul punto,
Cass. 6576/2013), tuttavia, nel caso di specie, come già rilevato dal GE, vi sono consistenti incertezze sull'effettiva acquisizione in capo all'ente territoriale delle aree sulle quali sono stati Controparte_4 edificati i corpi di fabbrica e, per l'effetto, sull'effettiva titolarità in capo all'esecutata del diritto pignorato.
Infatti, la convenzione stipulata tra il l'odierno Controparte_4 convenuto disponeva che quest'ultimo espropriasse le partt. 294, 295 e
1975 sulle quali il Comune contestualmente gli concedeva il diritto di superficie. Dunque, spettava alla Controparte_1
4 ai sensi dell'art. 60, l. 865/1971, procedere all'acquisizione delle aree interessate per conto del Comune con decorrenza, a partire da quel momento, del diritto di superficie per una durata di 99 anni. (cfr. artt. 1,
3 e 4 della Convenzione del 17.11.2004 allegata alla comparsa di risposta della convenuta).
Dagli atti del presente giudizio è però emerso che le procedure espropriative di tutte le particelle citate non possono oggi considerarsi perfezionate.
Invero, con riferimento alla particella 1975 è la stessa Parte_1
a specificare che “l'esproprio della particella 1975 è stato oggetto di contenzioso ed il Consiglio di Giustizia amministrativa con la sentenza n.
767/08, pubblicata il 16.9.2008 annullava di fatto la procedura di esproprio con la conseguenziale restituzione del terreno al legittimo proprietario sig. . Alla luce di quanto esposto il GE dovrà Parte_2 verificare quale fabbricato o parte di esso fabbricato insista sul terreno di cui alla part. 1975 e consentire la vendita degli altri fabbricati”, conseguentemente chiedendo di “verificare quale fabbricato o parte di esso insista sul terreno di cui alla part. 1975 del foglio di mappa 5, eventualmente disponendo la esclusione dalla procedura espropriativa di detto fabbricato, e disponendo invece la vendita dei fabbricati ricadenti nelle particelle 294 e 295 del foglio di mappa 5” (cfr. atto di citazione opponente).
È, dunque, la stessa odierna attrice ad escludere la pignorabilità del diritto di superficie della particella 1975, in considerazione dell'annullamento della procedura di esproprio, delimitando l'oggetto del giudizio alla vendita dei fabbricati ricadenti nelle sole rimanenti particelle 294 e 295.
Sul punto, appare inoltre utile rilevare che dalla CTU è emerso che i tre corpi di fabbrica sono stati quasi interamente realizzati proprio sulle particelle nn. 294 e 295 (oggi n. 2574), insistendo sulla particella 1975 solo una porzione del terzo corpo di fabbrica che si trova allo stato rustico,
5 essendo stati realizzati “solo la fondazione, i pilastri e i muri di contenimento del piano terra” (cfr. pag. 6 CTU).
Ciò posto, con riferimento alle particelle nn. 294 e 295 (oggi n. 2574), la relazione del CTU, le cui conclusioni – alle quali le parti non hanno mosso osservazioni nei termini - si condividono, accerta l'impossibilità di avviare e ultimare la procedura di esproprio per lo spirare del termine fissato nel programma costruttivo e la decadenza della dichiarazione di PU.
Ne deriva l'impossibilità di procedere all'esecuzione avviata con la procedura RGE 78/2016 con riferimento a tutte le particelle oggetto della convenzione tra l'ente comunale e l'opposta, in considerazione del fatto che la mancata espropriazione e, dunque, la mancata definitiva acquisizione delle stesse in capo al ha Controparte_4 pregiudicato la sussistenza del diritto di superficie subordinatamente concesso a Controparte_1 Controparte_1
Tanto basta per ritenere fondata l'opposizione spiegata dalla odierna convenuta, con l'assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1339/2018, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
e per essa ad introitare il presente giudizio di Parte_1 Parte_3 merito;
- Dichiara l'impignorabilità della proprietà superficiaria delle particelle nn. 294 e 295 (oggi 2574) e n. 1975 site in contrada CP_4
Barranca, per le ragioni di cui in parte motiva;
6 - Condanna l'attrice al pagamento, in favore della Società convenuta, di € 24.668,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri che ha reso la dichiarazione di legge.
Patti,15/05/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1339/2018 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Via XX Parte_1 P.IVA_1
Settembre n.34 c/o studio avv. Galati 98066 Patti ITALIA rappresentata e difesa dall'avv. PARISI MAURIZIO, per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Via Innocenti n. 24, in Galati Mamertino, presso lo studio dell'avv. GIARDINIERI ENRICO MARIA ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 introduceva giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione promossa dalla nella procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare recante il n. RGE 78/2016.
Tale procedura era scaturita da atto rogato in data 27.06.2006 – rep.
12949, racc. 5249 dalla dott. Notaio in Messina, con il Persona_1 quale la aveva concesso a Controparte_2
1 un mutuo fondiario di € Controparte_1
2.325.000,00 ai sensi dell'art. 38 e ss. D. Lgs.
1.9.1953 n. 385 con ammortamento in anni 20.
In particolare, l'odierna parte attrice esponeva che:
- la mutuataria non aveva adempiuto all'obbligo del pagamento delle rate scadute del mutuo, pertanto, con atto di precetto notificato il
20.05.2016, aveva intimato a Controparte_2
, di pagare in solido nel termine di Controparte_1 giorni 10 dalla notifica una somma pari a complessivi € 2.121.059,34, oltre interessi sino al soddisfo, spese legali successive e consequenziali;
- nell'inerzia dell'intimata, la , con atto notificato a controparte il CP_2
08.07.2016 aveva sottoposto ad esecuzione forzata gli immobili di proprietà di e precisamente: - intera Controparte_1 proprietà superficiaria di terreno in Acquedolci (ME), contrada Barranca con ivi esistente complesso edilizio in corso di costruzione costituito da tre corpi di fabbrica di complessivi 24 alloggi, in catasto al fg. 5 partt.
294, 295, 1975;
- in data 13.11.2017, la aveva Controparte_1 proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare n. RGE 78/2016 promossa da ai suoi danni, chiedendo Controparte_2 preliminarmente la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;
- con ordinanza del 20.02.2018, comunicata il 21.02.2018, il G.E., dott.
, aveva disposto la sospensione del processo esecutivo Per_2 onerando la parte interessata all'introduzione del giudizio di merito della causa di opposizione, previa iscrizione a ruolo, entro il 31.07.2018, innanzi al giudice competente;
- nelle more, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge
2 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., la aveva acquistato da Parte_1
la titolarità “pro-soluto” di un Controparte_2 portafoglio di crediti pecuniari, tra cui rientrerebbe anche quello oggetto di giudizio;
- di tale cessione aveva dato notizia nei modi previsti Parte_1 dalla legge.
Tanto premesso, l'attrice, previo accertamento della pignorabilità del diritto di superficie indicato, chiedeva di dichiarare la legittimità della procedura espropriativa incoata da Controparte_2
con il conseguente rigetto dei motivi di opposizione proposti da
[...]
Controparte_3
Quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva della per violazione o errata Parte_1 applicazione degli artt. 111 e 105 c.p.c.; l'impignorabilità del diritto di superficie ceduto dal lla Controparte_4 Controparte_1 con convenzione del 17.11.2004; nonché la violazione dell'art. 492,
[...] co. 3, c.p.c. così come modificato dall'art. 4 comma 1 lett. A) del D.L. n.
59/2016.
In corso di causa il convenuto eccepiva, altresì, la nullità dell'esecuzione per violazione dell'art. 1 commi 376, 377, 378 L. 178/2020.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e CTU e, all'udienza del 12.02.2025 veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della cessionaria.
Nel caso di specie, infatti, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 111
c.p.c., atteso che la stessa norma prevede il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo;
intervento che, come avvenuto nel caso di specie, può realizzarsi anche mediante l'avvio della fase di merito dell'esecuzione mediante atto di citazione.
3 Del resto, e a fortiori, è lo stesso legislatore che all'art 111 c.p.c. stabilisce che l'intervento del successore a titolo particolare può avvenire anche tramite l'impugnazione della sentenza emessa in un giudizio in cui lo stesso non era costituito, essendo che la suddetta pronuncia è destinata a spiegare i propri effetti anche nei confronti di questo.
A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la “parte interessata” a dare impulso alla fase di merito non deve necessariamente coincidere con l'originario soggetto costituitosi nella fase cautelare (cfr., sul punto, Tribunale di Termini
Imerese, sent. 948/2021 e Tribunale di Napoli, sent. 4039/2022) e che “con l'intervento del cessionario il cedente non è più legittimato nella procedura esecutiva, senza che sia necessaria di una espressa declaratoria di estromissione in tal senso” (v. Cass. 21395/2018).
Peraltro, dagli atti di parte si evince che il convenuto non ha di fatto mai specificamente contestato la carenza di legittimazione attiva di
[...] da un punto di vista sostanziale e, cioè, il fatto che il credito Parte_1 per cui è causa sia rientrato tra quelli oggetto di cessione.
Pertanto, anche sotto tale profilo, deve rilevarsi che nel caso di specie l'impulso all'azione sia stato esercitato dall'effettivo e attuale titolare del diritto di credito.
Passando al merito si rileva che, pur non esistendo in generale impedimenti alla pignorabilità del diritto di superficie (cfr., sul punto,
Cass. 6576/2013), tuttavia, nel caso di specie, come già rilevato dal GE, vi sono consistenti incertezze sull'effettiva acquisizione in capo all'ente territoriale delle aree sulle quali sono stati Controparte_4 edificati i corpi di fabbrica e, per l'effetto, sull'effettiva titolarità in capo all'esecutata del diritto pignorato.
Infatti, la convenzione stipulata tra il l'odierno Controparte_4 convenuto disponeva che quest'ultimo espropriasse le partt. 294, 295 e
1975 sulle quali il Comune contestualmente gli concedeva il diritto di superficie. Dunque, spettava alla Controparte_1
4 ai sensi dell'art. 60, l. 865/1971, procedere all'acquisizione delle aree interessate per conto del Comune con decorrenza, a partire da quel momento, del diritto di superficie per una durata di 99 anni. (cfr. artt. 1,
3 e 4 della Convenzione del 17.11.2004 allegata alla comparsa di risposta della convenuta).
Dagli atti del presente giudizio è però emerso che le procedure espropriative di tutte le particelle citate non possono oggi considerarsi perfezionate.
Invero, con riferimento alla particella 1975 è la stessa Parte_1
a specificare che “l'esproprio della particella 1975 è stato oggetto di contenzioso ed il Consiglio di Giustizia amministrativa con la sentenza n.
767/08, pubblicata il 16.9.2008 annullava di fatto la procedura di esproprio con la conseguenziale restituzione del terreno al legittimo proprietario sig. . Alla luce di quanto esposto il GE dovrà Parte_2 verificare quale fabbricato o parte di esso fabbricato insista sul terreno di cui alla part. 1975 e consentire la vendita degli altri fabbricati”, conseguentemente chiedendo di “verificare quale fabbricato o parte di esso insista sul terreno di cui alla part. 1975 del foglio di mappa 5, eventualmente disponendo la esclusione dalla procedura espropriativa di detto fabbricato, e disponendo invece la vendita dei fabbricati ricadenti nelle particelle 294 e 295 del foglio di mappa 5” (cfr. atto di citazione opponente).
È, dunque, la stessa odierna attrice ad escludere la pignorabilità del diritto di superficie della particella 1975, in considerazione dell'annullamento della procedura di esproprio, delimitando l'oggetto del giudizio alla vendita dei fabbricati ricadenti nelle sole rimanenti particelle 294 e 295.
Sul punto, appare inoltre utile rilevare che dalla CTU è emerso che i tre corpi di fabbrica sono stati quasi interamente realizzati proprio sulle particelle nn. 294 e 295 (oggi n. 2574), insistendo sulla particella 1975 solo una porzione del terzo corpo di fabbrica che si trova allo stato rustico,
5 essendo stati realizzati “solo la fondazione, i pilastri e i muri di contenimento del piano terra” (cfr. pag. 6 CTU).
Ciò posto, con riferimento alle particelle nn. 294 e 295 (oggi n. 2574), la relazione del CTU, le cui conclusioni – alle quali le parti non hanno mosso osservazioni nei termini - si condividono, accerta l'impossibilità di avviare e ultimare la procedura di esproprio per lo spirare del termine fissato nel programma costruttivo e la decadenza della dichiarazione di PU.
Ne deriva l'impossibilità di procedere all'esecuzione avviata con la procedura RGE 78/2016 con riferimento a tutte le particelle oggetto della convenzione tra l'ente comunale e l'opposta, in considerazione del fatto che la mancata espropriazione e, dunque, la mancata definitiva acquisizione delle stesse in capo al ha Controparte_4 pregiudicato la sussistenza del diritto di superficie subordinatamente concesso a Controparte_1 Controparte_1
Tanto basta per ritenere fondata l'opposizione spiegata dalla odierna convenuta, con l'assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1339/2018, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
e per essa ad introitare il presente giudizio di Parte_1 Parte_3 merito;
- Dichiara l'impignorabilità della proprietà superficiaria delle particelle nn. 294 e 295 (oggi 2574) e n. 1975 site in contrada CP_4
Barranca, per le ragioni di cui in parte motiva;
6 - Condanna l'attrice al pagamento, in favore della Società convenuta, di € 24.668,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri che ha reso la dichiarazione di legge.
Patti,15/05/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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