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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1163/2024 promossa da:
, C.F. con gli avv.ti FRANCO LIVERA e GLENDA Parte_1 C.F._1
RAMACCI
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con gli avv.ti GIULIO RICCIARDI e CP_1 C.F._2
BENEDETTO RICCIARDI
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NZ
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Parte_1
NZ , chiedendo: - di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di affidare CP_2
la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre in NZ (PC), Via Govoni n. 23; - di assegnare l'immobile adibito a casa coniugale alla resistente con tutti gli arredi, ad eccezione del pianoforte, disponendo a carico della stessa il pagamento delle utenze dell'immobile di via Govoni n. 23 e a carico del Ricorrente la propria quota di oneri condominiali, nonché la corresponsione dell'intera rata del mutuo fino al mese di gennaio 2025; di disciplinare il diritto di visita padre-figlia e i periodi di vacanza secondo le modalità indicate in Ricorso
e di porre a carico del Ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1 la somma mensile di € 350,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, prevedendo che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre in quanto genitore collocatario;
- accertata CP_1
l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, di dichiarare l'insussistenza a favore sia dell'uno che dell'altro dei presupposti di cui all'art. 156 c.c.; - di autorizzare il ricorrente a supportare la minore nella elaborazione della attuale situazione familiare mediante idoneo percorso psicologico Per_1
presso il Professionista concordato tra i genitori;
- di autorizzare il Ricorrente, in caso di opposizione della moglie, ad acquistare a proprie esclusive spese alla figlia un telefono cellulare sia per i Per_1 necessari contatti, sia in previsione dell'accesso alle medie inferiori;
- di disporre che i coniugi prestino sin d'ora il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e dei documenti di autorizzazione all'espatrio personali. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le parti contraevano matrimonio concordatario in data 3 luglio 2010, in NZ (atto trascritto presso il Comune di NZ (PC) al n.
42, parte 2, Serie A, anno 2010), in regime di separazione legale dei beni;
- in data 24 marzo 2013, nasceva dal matrimonio la figlia - la casa coniugale sita in NZ (PC), Via Govoni n. 23, Per_1 era di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno e solidalmente per l'intero; -
l'immobile veniva acquistato in data 27 ottobre 2010 al costo di € 360.000,00, di cui € 100.000,00 corrisposti dalla moglie (tramite il supporto dei propri genitori), € 160.000,00 dal ricorrente (tramite il supporto dei propri genitori), € 100.000,00 con mutuo fondiario presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena cointestato ad entrambi i coniugi ma interamente pagato dal ricorrente con ultima rata a gennaio
2025; - nel corso degli anni veniva meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- in accordo con la moglie, il Ricorrente si trasferiva in un appartamento in Via Agnelli 14, versando un canone mensile di locazione pari ad € 1000,00; - svolgeva la professione di fisioterapista-
pagina 2 di 5 osteopata, prima collaborando con alcuni studi privati di fisioterapia e/o cliniche di riabilitazione e poi a partire dal 2005 svolgendo la libera professione con un proprio studio, attualmente sito in NZ
(PC), Via Venturini n. 21 (con relativo canone annuo di locazione pari ad € 5.000,00, oltre utenze); - dal 2019 il ricorrente intraprendeva una collaborazione lavorativa, sempre come osteopata e fisioterapista, con la squadra di calcio Inter che gli consente di percepire un compenso annuo di €
63.733,00 (€ 5.311,08 mensili); - era intestatario di due conti correnti e di un conto deposito a tempo (- conto n. 7056.05 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato con la moglie;
- conto corrente n. 5015.33 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena e un conto deposito a tempo n.
8053 acceso presso Banca Monte di Siena e con valore nominale pari ad € 150.000,00) e possedeva altre unità immobiliari oltre alla casa coniugale di Via Govoni n. 23; - la Resistente svolgeva la professione di maestra di ruolo presso la scuola primaria “Caduti sul Lavoro” di NZ, con retribuzione pari a circa € 1.500,00/1.600,00 mensili ed era proprietaria di una autovettura Fiat Panda.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva: - di dichiarare la separazione giudiziale dei CP_1
coniugi e di affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
e residenza presso la madre alla quale assegnare la casa coniugale con relativo box pertinenziale e tutti gli arredi della casa coniugale e del box pertinenziale, compreso il pianoforte;
- di disporre che il ricorrente provveda al pagamento delle restanti rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con ultima rata scadente nel mese di gennaio 2025; - di disciplinare il diritto di visita paterno come da comparsa;
- di disporre a carico del Ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 1.200,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, con corresponsione degli arretrati dovuti a far tempo dall'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito (dicembre 2023) e fino all'emanazione dei provvedimenti provvisori;
- di disporre che gli assegni familiari e/o l'assegno unico per le famiglie spettino integralmente alla madre collocataria della figlia minore Per_1
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - il marito, grazie all'apporto e al sostegno della moglie, si affermava come fisioterapista osteopata, dapprima collaborando con vari studi medici, per poi aprire l'attuale suo studio professionale in NZ, oltre ad iniziare una redditizia collaborazione con la società calcistica F.C. Internazionale Milano S.p.A.; - gli impegni di lavoro del
Ricorrente e le conseguenti frequenti assenze da casa sottraevano tempo alla famiglia e progressivamente l'unione della coppia si deteriorava, culminando nella scelta del marito di allontanarsi nel mese di dicembre 2023 da casa;
- svolgeva la professione di insegnante presso la scuola primaria “Don Giovanni Minzoni” di NZ, percependo uno stipendio di circa € 1.700,00 mensili,
pagina 3 di 5 ed era proprietaria di una autovettura Fiat Panda, mentre il resistente era proprietario di una autovettura suv BMW X2.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 5 novembre2024, il
Giudice delegato sentiva liberamente le Parti, le quali - dopo ampia discussione - chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una regolamentazione concordata delle condizioni di separazione;
sicché il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e rinviava la causa all'udienza dell'11 febbraio 2025, poi rinviata d'ufficio alla successiva udienza del 13 febbraio 2025 per consentire alle Parti di formulare conclusioni congiunte.
All'udienza così fissata, le Parti, dopo ampia discussione, davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo, come da foglio allegato al verbale d'udienza, dalle stesse sottoscritto ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni;
di talché, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
***
All'udienza del 13 febbraio 2025, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse della minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni congiunte formulare dalle Parti, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
− dispone l'affidamento condiviso e paritetico della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza anagrafica presso la madre in NZ, via Govoni n. 23, alle seguenti condizioni concordate: frequenterà in egual modo e misura sia il padre che la madre Per_1
indicativamente starà com il padre a week end alterni dal venerdi pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, nonmchè due giorni infrasettimanalli dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva;
sula base degli impegni del padre e/o della figlia, a condizione che il signor non riuscisse ad essere presente chiederà la disponibilità del coniuge o dei nonni Pt_1
paterni o materni;
Per quanto riguarda il periodo delle ferie estive, ovvero dalla fine della scuola e sino alla ripresa, il signor potrà trascorrere 2 settimane anche non consecutive Pt_1
pagina 4 di 5 con la figlia comunicando alla signora il periodo e la località scelta entro il mese di CP_1
maggio fornendo i recapiti della struttura. stessa cosa farà la scelzo. durante il periodo estivo, se non in vacanza con la madre, il signo terrà la bambina con sè con le stesse modalità Pt_1
utilizzate duramte l'anno; per quanto riguarda il Natale e la Pasqua, salvo diverso accordo dei genitori, disporre che trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il atale con il Per_1
padre così come il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì con l'altro. Capodanno in via alternata;
Ciascuno pagherà le spese per le vacanze che farà con la figlia”;
− assegna l'immobile adibito a casa coniugale alla Resistente, completa di tutti gli arredi ivi rimasti ad eccezione del pianoforte di proprietà del Ricorrente che dovrà essergli restituito a semplice sua richiesta;
− pone a carico del Ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 800,00 in via anticipata entro il 10 di ogni Per_1
mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 70 % delle spese straordinarie da concordarsi secondo quanto stabilito dalla Linee Guida del CNF;
− dà atto che l'Assegno Unico per le famiglie spetterà alla madre in quanto genitore presso la quale è stabilita la residenza della Minore;
− dà atto che i si dichiarano economicamente autosufficienti e che non sussiste in favore Per_2 sia dell'uno che dell'altro coniuge il diritto di cui all'art. 156 c.c.;
− dà atto che i prestano sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del Per_2 passaporto e dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale anche con riferimento alla figlia minore Per_1
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in NZ, il 18 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1163/2024 promossa da:
, C.F. con gli avv.ti FRANCO LIVERA e GLENDA Parte_1 C.F._1
RAMACCI
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con gli avv.ti GIULIO RICCIARDI e CP_1 C.F._2
BENEDETTO RICCIARDI
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NZ
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Parte_1
NZ , chiedendo: - di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di affidare CP_2
la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre in NZ (PC), Via Govoni n. 23; - di assegnare l'immobile adibito a casa coniugale alla resistente con tutti gli arredi, ad eccezione del pianoforte, disponendo a carico della stessa il pagamento delle utenze dell'immobile di via Govoni n. 23 e a carico del Ricorrente la propria quota di oneri condominiali, nonché la corresponsione dell'intera rata del mutuo fino al mese di gennaio 2025; di disciplinare il diritto di visita padre-figlia e i periodi di vacanza secondo le modalità indicate in Ricorso
e di porre a carico del Ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1 la somma mensile di € 350,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, prevedendo che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre in quanto genitore collocatario;
- accertata CP_1
l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, di dichiarare l'insussistenza a favore sia dell'uno che dell'altro dei presupposti di cui all'art. 156 c.c.; - di autorizzare il ricorrente a supportare la minore nella elaborazione della attuale situazione familiare mediante idoneo percorso psicologico Per_1
presso il Professionista concordato tra i genitori;
- di autorizzare il Ricorrente, in caso di opposizione della moglie, ad acquistare a proprie esclusive spese alla figlia un telefono cellulare sia per i Per_1 necessari contatti, sia in previsione dell'accesso alle medie inferiori;
- di disporre che i coniugi prestino sin d'ora il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e dei documenti di autorizzazione all'espatrio personali. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le parti contraevano matrimonio concordatario in data 3 luglio 2010, in NZ (atto trascritto presso il Comune di NZ (PC) al n.
42, parte 2, Serie A, anno 2010), in regime di separazione legale dei beni;
- in data 24 marzo 2013, nasceva dal matrimonio la figlia - la casa coniugale sita in NZ (PC), Via Govoni n. 23, Per_1 era di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno e solidalmente per l'intero; -
l'immobile veniva acquistato in data 27 ottobre 2010 al costo di € 360.000,00, di cui € 100.000,00 corrisposti dalla moglie (tramite il supporto dei propri genitori), € 160.000,00 dal ricorrente (tramite il supporto dei propri genitori), € 100.000,00 con mutuo fondiario presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena cointestato ad entrambi i coniugi ma interamente pagato dal ricorrente con ultima rata a gennaio
2025; - nel corso degli anni veniva meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- in accordo con la moglie, il Ricorrente si trasferiva in un appartamento in Via Agnelli 14, versando un canone mensile di locazione pari ad € 1000,00; - svolgeva la professione di fisioterapista-
pagina 2 di 5 osteopata, prima collaborando con alcuni studi privati di fisioterapia e/o cliniche di riabilitazione e poi a partire dal 2005 svolgendo la libera professione con un proprio studio, attualmente sito in NZ
(PC), Via Venturini n. 21 (con relativo canone annuo di locazione pari ad € 5.000,00, oltre utenze); - dal 2019 il ricorrente intraprendeva una collaborazione lavorativa, sempre come osteopata e fisioterapista, con la squadra di calcio Inter che gli consente di percepire un compenso annuo di €
63.733,00 (€ 5.311,08 mensili); - era intestatario di due conti correnti e di un conto deposito a tempo (- conto n. 7056.05 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato con la moglie;
- conto corrente n. 5015.33 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena e un conto deposito a tempo n.
8053 acceso presso Banca Monte di Siena e con valore nominale pari ad € 150.000,00) e possedeva altre unità immobiliari oltre alla casa coniugale di Via Govoni n. 23; - la Resistente svolgeva la professione di maestra di ruolo presso la scuola primaria “Caduti sul Lavoro” di NZ, con retribuzione pari a circa € 1.500,00/1.600,00 mensili ed era proprietaria di una autovettura Fiat Panda.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva: - di dichiarare la separazione giudiziale dei CP_1
coniugi e di affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
e residenza presso la madre alla quale assegnare la casa coniugale con relativo box pertinenziale e tutti gli arredi della casa coniugale e del box pertinenziale, compreso il pianoforte;
- di disporre che il ricorrente provveda al pagamento delle restanti rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con ultima rata scadente nel mese di gennaio 2025; - di disciplinare il diritto di visita paterno come da comparsa;
- di disporre a carico del Ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 1.200,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, con corresponsione degli arretrati dovuti a far tempo dall'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito (dicembre 2023) e fino all'emanazione dei provvedimenti provvisori;
- di disporre che gli assegni familiari e/o l'assegno unico per le famiglie spettino integralmente alla madre collocataria della figlia minore Per_1
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - il marito, grazie all'apporto e al sostegno della moglie, si affermava come fisioterapista osteopata, dapprima collaborando con vari studi medici, per poi aprire l'attuale suo studio professionale in NZ, oltre ad iniziare una redditizia collaborazione con la società calcistica F.C. Internazionale Milano S.p.A.; - gli impegni di lavoro del
Ricorrente e le conseguenti frequenti assenze da casa sottraevano tempo alla famiglia e progressivamente l'unione della coppia si deteriorava, culminando nella scelta del marito di allontanarsi nel mese di dicembre 2023 da casa;
- svolgeva la professione di insegnante presso la scuola primaria “Don Giovanni Minzoni” di NZ, percependo uno stipendio di circa € 1.700,00 mensili,
pagina 3 di 5 ed era proprietaria di una autovettura Fiat Panda, mentre il resistente era proprietario di una autovettura suv BMW X2.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 5 novembre2024, il
Giudice delegato sentiva liberamente le Parti, le quali - dopo ampia discussione - chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una regolamentazione concordata delle condizioni di separazione;
sicché il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e rinviava la causa all'udienza dell'11 febbraio 2025, poi rinviata d'ufficio alla successiva udienza del 13 febbraio 2025 per consentire alle Parti di formulare conclusioni congiunte.
All'udienza così fissata, le Parti, dopo ampia discussione, davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo, come da foglio allegato al verbale d'udienza, dalle stesse sottoscritto ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni;
di talché, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
***
All'udienza del 13 febbraio 2025, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse della minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni congiunte formulare dalle Parti, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
− dispone l'affidamento condiviso e paritetico della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza anagrafica presso la madre in NZ, via Govoni n. 23, alle seguenti condizioni concordate: frequenterà in egual modo e misura sia il padre che la madre Per_1
indicativamente starà com il padre a week end alterni dal venerdi pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, nonmchè due giorni infrasettimanalli dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva;
sula base degli impegni del padre e/o della figlia, a condizione che il signor non riuscisse ad essere presente chiederà la disponibilità del coniuge o dei nonni Pt_1
paterni o materni;
Per quanto riguarda il periodo delle ferie estive, ovvero dalla fine della scuola e sino alla ripresa, il signor potrà trascorrere 2 settimane anche non consecutive Pt_1
pagina 4 di 5 con la figlia comunicando alla signora il periodo e la località scelta entro il mese di CP_1
maggio fornendo i recapiti della struttura. stessa cosa farà la scelzo. durante il periodo estivo, se non in vacanza con la madre, il signo terrà la bambina con sè con le stesse modalità Pt_1
utilizzate duramte l'anno; per quanto riguarda il Natale e la Pasqua, salvo diverso accordo dei genitori, disporre che trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il atale con il Per_1
padre così come il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì con l'altro. Capodanno in via alternata;
Ciascuno pagherà le spese per le vacanze che farà con la figlia”;
− assegna l'immobile adibito a casa coniugale alla Resistente, completa di tutti gli arredi ivi rimasti ad eccezione del pianoforte di proprietà del Ricorrente che dovrà essergli restituito a semplice sua richiesta;
− pone a carico del Ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 800,00 in via anticipata entro il 10 di ogni Per_1
mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 70 % delle spese straordinarie da concordarsi secondo quanto stabilito dalla Linee Guida del CNF;
− dà atto che l'Assegno Unico per le famiglie spetterà alla madre in quanto genitore presso la quale è stabilita la residenza della Minore;
− dà atto che i si dichiarano economicamente autosufficienti e che non sussiste in favore Per_2 sia dell'uno che dell'altro coniuge il diritto di cui all'art. 156 c.c.;
− dà atto che i prestano sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del Per_2 passaporto e dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale anche con riferimento alla figlia minore Per_1
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in NZ, il 18 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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