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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2410 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
[...] R.G. 2410/2024
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Fanetti, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Genazzano, 30;
e
, Controparte_1
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1367/23, pubblicata dal Tribunale di Tivoli il 3.11.2023.
La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue: con ricorso depositato il 2.5.2024, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1367/23 del Tribunale di Tivoli - che aveva pronunciato la separazione dei coniugi, regolamentando l'affidamento ed il collocamento dei figli della coppia- ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé, a carico di;
Controparte_1
con decreto del 27.5.2024, il Presidente di questa Sezione ha designato il relatore, ha dato termine all'appellante fino al
30.9.2024 per notifica alla controparte ed a quest'ultima
2 R.G. 2410/2024
termine fino al 30.4.2025 per costituirsi ed ha fissato l'udienza del 25.9.2025; con successivo decreto del 21.7.2025, l'udienza è stata sostituita dalla relativa trattazione cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., con temine, per le parti, per depositare istanze e conclusioni sino al giorno prima;
in data 11.9.2025, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per inosservanza, da parte di , del Parte_1
termine assegnatole per la notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del decreto del 27.5.2024, oltre che per omessa formulazione di istanza di assegnazione di nuovo termine, prima della scadenza di quello originariamente fissato.
Al riguardo, va rilevato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, la omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione determina
l'improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un'istanza di proroga presentata prima della scadenza” (cfr.
3 R.G. 2410/2024
Cass., n. 17202/13; n. 27086/11; n. 11992/10), in tempi più recenti, si è sostituito un nuovo indirizzo, secondo il quale
“nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare
l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2414; Cass. 19 luglio 2016,
n. 14731; Cass., 7 ottobre 2014, n. 21111; Cass. 11 settembre
2014, n. 19203; Cass., 22 luglio 2014, n. 16677).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale più recente indirizzo non possa essere seguito nel peculiare caso in esame, caratterizzato da una pluralità di comportamenti inattivi della parte appellante, specificamente consistiti: nella omessa notifica del ricorso introduttivo entro il termine all'uopo assegnato dal Presidente di Sezione;
nella mancata formulazione di istanza di rinnovo del suddetto termine, prima del relativo spirare;
nel mancato deposito di note
4 R.G. 2410/2024
scritte sostitutive dell'udienza, entro il termine assegnato dal Presidente di Sezione con decreto del 21.7.2025.
Va poi evidenziato che la parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appello deve essere, dunque, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, difettando la costituzione della parte appellata.
Alla dichiarazione di improcedibilità consegue il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il Parte_1
2.5.2024, avverso la sentenza n. 1367/23, pubblicata dal
Tribunale di Tivoli il 3.11.2023, così dispone:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla per le spese della presente fase del giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo.
Così deciso in Roma, il 25.9.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2410 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
[...] R.G. 2410/2024
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Fanetti, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Genazzano, 30;
e
, Controparte_1
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1367/23, pubblicata dal Tribunale di Tivoli il 3.11.2023.
La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue: con ricorso depositato il 2.5.2024, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1367/23 del Tribunale di Tivoli - che aveva pronunciato la separazione dei coniugi, regolamentando l'affidamento ed il collocamento dei figli della coppia- ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé, a carico di;
Controparte_1
con decreto del 27.5.2024, il Presidente di questa Sezione ha designato il relatore, ha dato termine all'appellante fino al
30.9.2024 per notifica alla controparte ed a quest'ultima
2 R.G. 2410/2024
termine fino al 30.4.2025 per costituirsi ed ha fissato l'udienza del 25.9.2025; con successivo decreto del 21.7.2025, l'udienza è stata sostituita dalla relativa trattazione cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., con temine, per le parti, per depositare istanze e conclusioni sino al giorno prima;
in data 11.9.2025, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per inosservanza, da parte di , del Parte_1
termine assegnatole per la notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del decreto del 27.5.2024, oltre che per omessa formulazione di istanza di assegnazione di nuovo termine, prima della scadenza di quello originariamente fissato.
Al riguardo, va rilevato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, la omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione determina
l'improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un'istanza di proroga presentata prima della scadenza” (cfr.
3 R.G. 2410/2024
Cass., n. 17202/13; n. 27086/11; n. 11992/10), in tempi più recenti, si è sostituito un nuovo indirizzo, secondo il quale
“nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare
l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2414; Cass. 19 luglio 2016,
n. 14731; Cass., 7 ottobre 2014, n. 21111; Cass. 11 settembre
2014, n. 19203; Cass., 22 luglio 2014, n. 16677).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale più recente indirizzo non possa essere seguito nel peculiare caso in esame, caratterizzato da una pluralità di comportamenti inattivi della parte appellante, specificamente consistiti: nella omessa notifica del ricorso introduttivo entro il termine all'uopo assegnato dal Presidente di Sezione;
nella mancata formulazione di istanza di rinnovo del suddetto termine, prima del relativo spirare;
nel mancato deposito di note
4 R.G. 2410/2024
scritte sostitutive dell'udienza, entro il termine assegnato dal Presidente di Sezione con decreto del 21.7.2025.
Va poi evidenziato che la parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appello deve essere, dunque, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, difettando la costituzione della parte appellata.
Alla dichiarazione di improcedibilità consegue il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il Parte_1
2.5.2024, avverso la sentenza n. 1367/23, pubblicata dal
Tribunale di Tivoli il 3.11.2023, così dispone:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla per le spese della presente fase del giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo.
Così deciso in Roma, il 25.9.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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