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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6055 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO MILANA, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della ininterrottamente dal 18.4.2006 al 19.10.2011, e successivamente dal CP_1
22.09.2014 al 17.12.2015.
2. Più specificamente, il ricorrente deduce che il rapporto sarebbe stato formalizzato per il periodo dal 18.4.2006 al 12.7.2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time, con la qualifica professionale di operaio specializzato, inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. Edilizia;
per il periodo dal 13.7.2010 19.10.2011 con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time 50%, con la qualifica professionale di “operaio specializzato”, inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. Edilizia;
per il periodo dal 22.9.2014 al 7.5.2015 con contratto di lavoro a tempo determinato e full-time, con la qualifica professionale di “operaio specializzato”, inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. Edilizia;
per il periodo dal 8.5.2015 al 17.12.2015 con contratto di lavoro a tempo determinato e full-time, con la qualifica professionale di “operaio specializzato”, inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. Edilizia.
3. Il ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto il TFR al termine dei menzionati rapporti di lavoro, e chiede quindi la condanna di controparte a corrisponderlo, per la somma complessiva di euro 6.195,03 lordi, come da conteggi in atti. In particolare, il ricorrente si afferma creditore nei confronti della a titolo di trattamento di fine rapporto della somma CP_1 complessiva di euro 4.256,00 lordi per il periodo di lavoro dal 18.4.2006 al 19.10.2011, e della somma complessiva di euro 1.939,03 lordi per il periodo dal 22.09.2014 al 17.12.2015.
4. La società resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
5. La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del resistente, andato deserto, escussione di un teste per parte ricorrente e acquisizione delle buste paga prodotte, e discussa all'udienza odierna.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Dalla documentazione in atti (estratto contributivo e buste paga), risulta provato quanto segue.
8. Un primo rapporto risulta iniziato in data 18.4.2006 (cfr. buste paga ed estratto contributivo) e continuato senza soluzione di continuità fino al 12.7.2010 (essendo emerso dall'estratto contributivo un nuovo rapporto dal 13.7.2010), con la qualifica di operaio al 3' livello e full time, risultando periodi di Cig ordinaria sia dall'estratto contributivo che dalle buste paga nel 2009 (in relazione a tutte le mensilità per cui sono prodotte le buste paga, ossia quelle da gennaio a giugno inclusi e di dicembre).
9. Un secondo rapporto risulta iniziato in data 13.7.2010 (cfr. estratto contributivo e buste paga) e protrattosi fino al 19.10.2011 (data risultante dall'estratto contributivo, da cui sembra esservi stata una successione di rapporti in realtà da considerarsi unitariamente a fronte delle risultanze delle buste paga, che fino a quella d settembre 2011 indicano sempre come inizio del rapporto il 13.7.2010), con la qualifica di operaio al 3' livello in regime part time al 50%; nel corso di tale rapporto parimenti si registrano periodi di cassa integrazione risultanti tanto dalle buste paga quanto dall'estratto contributivo.
10. Un terzo rapporto risulta iniziato nel 22.9.2014 (cfr busta paga di settembre 2014 ed estratto contributivo), ancora con la qualifica di operaio al 3' livello e full time, e cessato in data
21.11.2014 (cfr. estratto contributivo).
11. Un ultimo rapporto risulta iniziato in data 8.5.2015 (cfr busta paga di maggio 2015 ed estratto contributivo), ancora con la qualifica di operaio al 3' livello e full time, e terminato in data
31.12.2015 (cfr. estratto contributivo). Anche per tale periodo risultano periodi di Cig ordinaria. 12. L'esistenza del rapporto può quindi ritenersi accertata in relazione ai suddetti periodi, non avendo il ricorrente fornito la prova di quanto allegato in relazione ai restanti periodi.
13. Sul punto, è appena il caso di osservare che grava sul lavoratore l'onere di fornire, in relazione ai periodi non coperti da contratto, la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia nel caso di specie l'esistenza del rapporto e le sue caratteristiche in termini di subordinazione nonché le concrete modalità di svolgimento. L'agevolazione probatorio per cui il rapporto, una volta provato rispetto ad un periodo intermedio tra due periodi contrattualizzati, può presumersi – sulla base degli elementi emersi nel caso concreto – svolto con le medesime caratteristiche, può infatti operare esclusivamente nel caso in cui il lavoratore abbia dimostrato l'esistenza del rapporto in tale periodo.
14. Nel caso di specie, l'unico teste intimato da parte ricorrente non ha saputo riferire alcunché con riferimento all'effettivo svolgimento della prestazione, non avendo avuto dei fatti conoscenza diretta bensì esclusivamente informazioni de relato da parte del ricorrente stesso.
15. Accertato, nei termini suesposti, lo svolgimento del rapporto di lavoro, per quanto attiene alla quantificazione del TFR spettante in ragione dei suddetti rapporti deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
16. In primo luogo, va premessa l'irrilevanza, ai fini del calcolo del TFR, dei periodi di cassa integrazione ordinaria risultanti in relazione ad alcuni dei rapporti suddetti.
17. Deve invece darsi atto che, dalle buste paga in atti relative agli anni dal 2010 in poi, risultano quote di TFR devoluti “a fondi”. Il ricorrente è stato quindi invitato a chiarire detta circostanza, al fine di scomputare dall'ammontare del TFR dovuto le somme eventualmente oggetto di devoluzione (a fronte della natura previdenziale della previdenza complementare in base al d.lgs.
252/2005, e già Cass. Civ., SSUU sentenza n. 4684/2015 e sentenza n. 19792/2015), dovendosi escludersi il diritto del lavoratore ad agire per la restituzione delle somme trattenute e non versate al fondo, sussistendo invece il suo diritto ad agire nei confronti del datore per ottenere da questi il versamento in favore del fondo dei contributi accantonati.
18. Sul punto, nelle proprie note depositate per l'udienza odierna, il lavoratore ha dichiarato di non aver mai richiesto alcuna devoluzione di somme a fondi privati. Sul punto, è bene osservare che, in mancanza di altre risultanze, le buste paga non possono essere considerate di per sé idonea prova della circostanza, in quanto documenti prodotti dal datore che solo indirettamente possono rilevare al fine di ritenere esistente una delegazione di pagamento da parte del lavoratore in favore del fondo, la cui prova dovrebbe essere fornita mediante la produzione del relativo contratto, sicché nel caso di specie non può escludersi la legittimazione passiva del datore anche per le somme in questione. 19. Tanto premesso, il calcolo del TFR spettante è stato demandato al lavoratore stesso mediante conteggi alternativi, depositati per l'udienza odierna.
20. Detti conteggi risultano pienamente attendibili, in quanto conformi alle risultanze documentali (buste paga, estratto contributivo) ed ai parametri retributivi dalle stesse desumibili.
21. Ne risulta la maturazione di somme a titolo di TFR per euro 4.778,90 in relazione al periodo di cui al precedente punto 8; per euro 1.386,22 in relazione al periodo di cui al precedente punto 9; per euro 281,32 in relazione al periodo di cui al precedente punto 10; per euro 1.139,20 in relazione al periodo di cui al precedente punto 11; per un totale di euro 7.585,64.
22. Su tali somme spettano la rivalutazione e gli interessi legali come per legge, dalle singole spettanze – ossia dalla cessazione dei singoli rapporti di lavoro – al saldo.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6055 /2022 r.g.:
- Condanna a pagare a la somma di euro 7.585,64 a titolo di TFR, oltre CP_1 Parte_2 rivalutazione ed interessi come per legge;
- Per l'effetto condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, liquidate CP_1 Parte_2 in euro 5.388,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 9/12/2025
Il Giudice
IB TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6055 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO MILANA, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della ininterrottamente dal 18.4.2006 al 19.10.2011, e successivamente dal CP_1
22.09.2014 al 17.12.2015.
2. Più specificamente, il ricorrente deduce che il rapporto sarebbe stato formalizzato per il periodo dal 18.4.2006 al 12.7.2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time, con la qualifica professionale di operaio specializzato, inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. Edilizia;
per il periodo dal 13.7.2010 19.10.2011 con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time 50%, con la qualifica professionale di “operaio specializzato”, inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. Edilizia;
per il periodo dal 22.9.2014 al 7.5.2015 con contratto di lavoro a tempo determinato e full-time, con la qualifica professionale di “operaio specializzato”, inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. Edilizia;
per il periodo dal 8.5.2015 al 17.12.2015 con contratto di lavoro a tempo determinato e full-time, con la qualifica professionale di “operaio specializzato”, inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. Edilizia.
3. Il ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto il TFR al termine dei menzionati rapporti di lavoro, e chiede quindi la condanna di controparte a corrisponderlo, per la somma complessiva di euro 6.195,03 lordi, come da conteggi in atti. In particolare, il ricorrente si afferma creditore nei confronti della a titolo di trattamento di fine rapporto della somma CP_1 complessiva di euro 4.256,00 lordi per il periodo di lavoro dal 18.4.2006 al 19.10.2011, e della somma complessiva di euro 1.939,03 lordi per il periodo dal 22.09.2014 al 17.12.2015.
4. La società resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
5. La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del resistente, andato deserto, escussione di un teste per parte ricorrente e acquisizione delle buste paga prodotte, e discussa all'udienza odierna.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Dalla documentazione in atti (estratto contributivo e buste paga), risulta provato quanto segue.
8. Un primo rapporto risulta iniziato in data 18.4.2006 (cfr. buste paga ed estratto contributivo) e continuato senza soluzione di continuità fino al 12.7.2010 (essendo emerso dall'estratto contributivo un nuovo rapporto dal 13.7.2010), con la qualifica di operaio al 3' livello e full time, risultando periodi di Cig ordinaria sia dall'estratto contributivo che dalle buste paga nel 2009 (in relazione a tutte le mensilità per cui sono prodotte le buste paga, ossia quelle da gennaio a giugno inclusi e di dicembre).
9. Un secondo rapporto risulta iniziato in data 13.7.2010 (cfr. estratto contributivo e buste paga) e protrattosi fino al 19.10.2011 (data risultante dall'estratto contributivo, da cui sembra esservi stata una successione di rapporti in realtà da considerarsi unitariamente a fronte delle risultanze delle buste paga, che fino a quella d settembre 2011 indicano sempre come inizio del rapporto il 13.7.2010), con la qualifica di operaio al 3' livello in regime part time al 50%; nel corso di tale rapporto parimenti si registrano periodi di cassa integrazione risultanti tanto dalle buste paga quanto dall'estratto contributivo.
10. Un terzo rapporto risulta iniziato nel 22.9.2014 (cfr busta paga di settembre 2014 ed estratto contributivo), ancora con la qualifica di operaio al 3' livello e full time, e cessato in data
21.11.2014 (cfr. estratto contributivo).
11. Un ultimo rapporto risulta iniziato in data 8.5.2015 (cfr busta paga di maggio 2015 ed estratto contributivo), ancora con la qualifica di operaio al 3' livello e full time, e terminato in data
31.12.2015 (cfr. estratto contributivo). Anche per tale periodo risultano periodi di Cig ordinaria. 12. L'esistenza del rapporto può quindi ritenersi accertata in relazione ai suddetti periodi, non avendo il ricorrente fornito la prova di quanto allegato in relazione ai restanti periodi.
13. Sul punto, è appena il caso di osservare che grava sul lavoratore l'onere di fornire, in relazione ai periodi non coperti da contratto, la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia nel caso di specie l'esistenza del rapporto e le sue caratteristiche in termini di subordinazione nonché le concrete modalità di svolgimento. L'agevolazione probatorio per cui il rapporto, una volta provato rispetto ad un periodo intermedio tra due periodi contrattualizzati, può presumersi – sulla base degli elementi emersi nel caso concreto – svolto con le medesime caratteristiche, può infatti operare esclusivamente nel caso in cui il lavoratore abbia dimostrato l'esistenza del rapporto in tale periodo.
14. Nel caso di specie, l'unico teste intimato da parte ricorrente non ha saputo riferire alcunché con riferimento all'effettivo svolgimento della prestazione, non avendo avuto dei fatti conoscenza diretta bensì esclusivamente informazioni de relato da parte del ricorrente stesso.
15. Accertato, nei termini suesposti, lo svolgimento del rapporto di lavoro, per quanto attiene alla quantificazione del TFR spettante in ragione dei suddetti rapporti deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
16. In primo luogo, va premessa l'irrilevanza, ai fini del calcolo del TFR, dei periodi di cassa integrazione ordinaria risultanti in relazione ad alcuni dei rapporti suddetti.
17. Deve invece darsi atto che, dalle buste paga in atti relative agli anni dal 2010 in poi, risultano quote di TFR devoluti “a fondi”. Il ricorrente è stato quindi invitato a chiarire detta circostanza, al fine di scomputare dall'ammontare del TFR dovuto le somme eventualmente oggetto di devoluzione (a fronte della natura previdenziale della previdenza complementare in base al d.lgs.
252/2005, e già Cass. Civ., SSUU sentenza n. 4684/2015 e sentenza n. 19792/2015), dovendosi escludersi il diritto del lavoratore ad agire per la restituzione delle somme trattenute e non versate al fondo, sussistendo invece il suo diritto ad agire nei confronti del datore per ottenere da questi il versamento in favore del fondo dei contributi accantonati.
18. Sul punto, nelle proprie note depositate per l'udienza odierna, il lavoratore ha dichiarato di non aver mai richiesto alcuna devoluzione di somme a fondi privati. Sul punto, è bene osservare che, in mancanza di altre risultanze, le buste paga non possono essere considerate di per sé idonea prova della circostanza, in quanto documenti prodotti dal datore che solo indirettamente possono rilevare al fine di ritenere esistente una delegazione di pagamento da parte del lavoratore in favore del fondo, la cui prova dovrebbe essere fornita mediante la produzione del relativo contratto, sicché nel caso di specie non può escludersi la legittimazione passiva del datore anche per le somme in questione. 19. Tanto premesso, il calcolo del TFR spettante è stato demandato al lavoratore stesso mediante conteggi alternativi, depositati per l'udienza odierna.
20. Detti conteggi risultano pienamente attendibili, in quanto conformi alle risultanze documentali (buste paga, estratto contributivo) ed ai parametri retributivi dalle stesse desumibili.
21. Ne risulta la maturazione di somme a titolo di TFR per euro 4.778,90 in relazione al periodo di cui al precedente punto 8; per euro 1.386,22 in relazione al periodo di cui al precedente punto 9; per euro 281,32 in relazione al periodo di cui al precedente punto 10; per euro 1.139,20 in relazione al periodo di cui al precedente punto 11; per un totale di euro 7.585,64.
22. Su tali somme spettano la rivalutazione e gli interessi legali come per legge, dalle singole spettanze – ossia dalla cessazione dei singoli rapporti di lavoro – al saldo.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6055 /2022 r.g.:
- Condanna a pagare a la somma di euro 7.585,64 a titolo di TFR, oltre CP_1 Parte_2 rivalutazione ed interessi come per legge;
- Per l'effetto condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, liquidate CP_1 Parte_2 in euro 5.388,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 9/12/2025
Il Giudice
IB TO