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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R.Gen. n. 125/2019
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 125/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.1.19 e posta in decisione all'udienza collegiale del
2.4.25
OGGETTO: d a
Altri contratti d'opera (C.F.: P.IVA Parte_1
P.IVA_1
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore i soci P.IVA_2
amministratori, con sede in Castelverde (CR), Via Mancapane n. 1,
rappresentati e difesi dall'Avv. Ludovico Lucibello del Foro di Milano e dall'avv. Pasquale Angelini;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
(C.F. ) ai fini della Parte_2 C.F._1
presente procedura elettivamente domiciliato in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2 presso lo studio dell'avv. Dario Paolo Mezzena del Foro di
Milano, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in calce alla costituzione con nuovo difensore in data 17.3.2025.
INTERVENUTO
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Arch. (C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Vestone (BS) Via Fabio Glisenti n. 50, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonello Linetti del Foro di Brescia nel cui studio ha eletto domicilio in virtù di mandato a margine dell'originale ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
In punto: appello a sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia
depositata in data 8.5.2018
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia, pubblicata l'8 maggio 2018, ed in accoglimento dei motivi esposti, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale:
accertato il diritto di parte appellante a promuovere il presente giudizio di impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 co. 2 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio rubricato sub. R.G. n.
1955/2015 del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, premessa la dichiarazione di nullità di ogni atto processuale successivo, ivi inclusa la sentenza n. 1315/2018 depositata in data 8.5.2018, disporre, ex art. 354
c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di prime cure anche al fine di rinnovare l'attività istruttoria;
In via subordinata, nel merito:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse dichiarare la nullità della sentenza anzi richiamata, rigettare le domande svolte dalla nei confronti della Controparte_1 Parte_1
poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui
[...]
in narrativa;
Nel merito, in via di ulteriore subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse dichiarare la nullità della sentenza anzi richiamata, limitare l'importo della condanna alla minor somma indicata dal CTU all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad €. 19.586,00, ovvero quella diversa che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per l'intervenuto
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia, pubblicata l'8
maggio 2018, ed in accoglimento dei motivi esposti, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio rubricato sub. R.G. n. 1955/2015 del Tribunale di
Brescia e, per l'effetto, premessa la dichiarazione di nullità di ogni atto processuale successivo, ivi inclusa la sentenza n. 1315/2018 depositata in data 8.5.2018, disporre, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al
Giudice di prime cure anche al fine di rinnovare l'attività istruttoria.
In via subordinata, nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse dichiarare la nullità della sentenza anzi richiamata, rigettare le domande svolte poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti.
Nel merito, in via di ulteriore subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse dichiarare la nullità della sentenza anzi richiamata, limitare l'importo della condanna alla minor somma indicata dal CTU all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad €. 19.586,00, ovvero quella diversa che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per l'appellata in riassunzione
In via principale, previe le declaratorie del caso, accertata la regolarità
della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alla luce della sentenza n. 5226/2024 del Tribunale di Brescia, che ha rigettato la querela di falso, così come dell'ordinanza di conversione del rito da sommario ad ordinario, pronunziata in data 17.10.2016, respingersi l'impugnazione tardiva svolta dalla società nei Parte_1 confronti della sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia, perché
inammissibile ed infondata.
Confermarsi pertanto la decisione di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello e delle fasi incidentali, per la reiterata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche ex art. 700 Cpc..
Con ogni riserva di merito ed istruttoria nella denegata ipotesi di rimessione in primo grado ex art. 354 c.p.c., ribadita l'istanza di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di querela di falso.
In via principale, previe le declaratorie del caso, accertata la regolarità
della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alla luce della sentenza n. 5226/2024 del Tribunale di Brescia, che ha rigettato la querela di falso, così come dell'ordinanza di conversione del rito da sommario ad ordinario, pronunziata in data 17.10.2016, respingersi l'impugnazione tardiva svolta dalla società nei Parte_1
confronti della sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia, perché
inammissibile ed infondata.
Confermarsi pertanto la decisione di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello e delle fasi incidentali, per la reiterata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche ex art. 700 Cpc..
Con ogni riserva di merito ed istruttoria nella denegata ipotesi di rimessione in primo grado ex art. 354 c.p.c., ribadita l'istanza di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di querela di falso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art.702 bis cpc depositato il 5.2.2015
conveniva in giudizio per Controparte_1 Parte_1
ottenere l'accertamento e la condanna al pagamento del corretto corrispettivo d'appalto per le opere extra contratto eseguite in favore della in subordine, per ottenere la condanna Parte_1
della stessa al pagamento della somma di € 63.902,12 o quantomeno a €
19.586,00.
La resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Espletata consulenza tecnica, disposta dal GOT la conversione del rito,
all'udienza del 22.3.2018 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
In data 8.5.2018 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica con sentenza n. 1315/2018 decideva come segue:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1955/2015
RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
parte attrice della somma di euro 297.822,39 oltre IVA ed interessi legali
dalla notifica del ricorso per ATP sino al saldo effettivo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente
procedimento che liquida in complessivi euro 9.785,00 di cui euro
2.430,00 per studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00
per la fase istruttoria (importo minimo considerato che è stata espletata la sola consulenza) ed euro 2.025,00 per la fase decisoria (importo
minimo considerato che è stata depositata la sola comparsa
conclusionale), oltre euro 598,44 per spese esenti, spese gen., IVA e CPA;
3) Pone le spese della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio
a carico di parte convenuta;
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del
procedimento per ATP n. 22356/2013 RG che liquida in euro 329,57 per
spese ed in euro 3.645.00 per compenso professionale (di cui euro 1080,00
per studio, euro 945,00 per fase introduttiva ed euro 1.620,00 per la fase
decisoria), IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5) pone le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel
procedimento per ATP definitivamente a carico di parte convenuta.”
In data 8.1.19 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza, domandando, previa sospensione della provvisoria esecuzione e accertato il diritto di parte appellante a promuovere il giudizio d'appello,
in quanto il ricorso era stato irritualmente notificato, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio rubricato sub. R.G. n. 1955/2015 del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, premessa la dichiarazione di nullità di ogni atto processuale successivo, ivi inclusa la sentenza n. 1315/2018 depositata in data
8.5.2018, disporre, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice
di prime cure anche al fine di rinnovare l'attività istruttoria. In particolare,
contestavano la provenienza della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notificazione stessa. In data 21.2.19 depositava ricorso ai sensi Parte_1
dell'art.351 cpc;
il subprocedimento 125-1/2019 RG si concludeva con l'ordinanza in data 11.6.2019 con cui la Corte, previa revoca del decreto di sospensione emesso dal Presidente inaudita altera parte, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva nel giudizio principale in data 23.4.2019 e Controparte_1
chiedeva rigettarsi le doglianze relative alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di conversione del rito da sommario a ordinario ed insisteva per la reiezione integrale delle doglianze attoree.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.2.21 si costituiva per la l'avv. Giovanni Lauro che dichiarava di Parte_1
proporre querela di falso incidentale con riferimento alla sottoscrizione della cartolina di ricevimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Fissata la comparizione delle parti, all'udienza del 7.7.2021 la Corte
autorizzava la proposizione della querela di falso e sospendeva il giudizio fissando il termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione davanti al
Tribunale di Brescia.
Medio tempore, con istanza ex art 283 e 351 c.p.c. depositata in data
26.04.2023, la alla luce dell'esito della Parte_1
c.t.u. depositata nel procedimento per querela di falso, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 21.6.2023 la Corte, rilevato che si era già pronunciata, rigettandola, sull'istanza di sospensione con ordinanza del 15.05.2019, dichiarava inammissibile l'istanza.
Con ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.06.2024, la e quale interventore Parte_1 Parte_2
adesivo dipendente, chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale costituito dalla sentenza qui impugnata.
Con sentenza del Tribunale di Brescia n. 5226/2024 del 18.12.2024,
intervenuta nel giudizio n. 9394/2021 RG, non impugnata e passata in giudicato, la querela di falso era reietta.
Riassumeva il giudizio con ricorso in data 10.02.2025; la Controparte_1
si costituiva 26.03.25 e con Parte_1 Parte_2
nuovo difensore con memoria in data 17.3.25.
All'udienza del 2.4.2025, le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano di essere venuti a conoscenza della pendenza del giudizio R.G. n. 1955/2015 del Tribunale
di Brescia direttamente mediante la notificazione in data 20.12.2018
dell'atto di precetto unitamente alla sentenza n. 1315/2018 dell'8.5.2018.
La notifica del ricorso ex art 702 bis cpc introduttivo del giudizio sarebbe radicalmente nulla per violazione dell'art 145 c.p.c. in quanto irritualmente notificato in data 11.3.2015 alla “ Parte_1
in persona del socio e leg. rapp. p.t. Signor Via
[...] Pt_2
Mancapane 1 – 26022 Castelverde (VR)” mediante consegna a mani di familiare convivente qualificatosi semplicemente come “genero”, soggetto non abilitato a riceverla per conto della società, non avendo rapporti con essa;
inoltre, sarebbero mancati i riferimenti necessari per perfezionare la notifica ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale del legale rappresentante dell'appellante. Infatti, i soci amministratori della società erano due e si chiamavano entrambi e all'epoca della notifica il “Sig. Pt_2 Pt_2
(presumendo trattarsi di e non del fratello o del padre Per_1 Pt_2
) non sarebbe stato convivente con il proprio unico “genero” (Sig. Per_2
che risiederebbe dalla nascita a Cremona, Via San Persona_3
Predengo n. 11, e la cui firma non sarebbe stata corrispondente a quella riportata sugli avvisi di ricevimento, e che comunque non sarebbe stato autorizzato alla ricezione di atti in nome e per conto della società.
La notifica pertanto sarebbe radicalmente inesistente o comunque nulla,
non essendo individuabile il soggetto al quale era stato consegnato il ricorso. A supporto della sua tesi l'appellante richiama precedente di legittimità secondo cui la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 cpc per incertezza assoluta sulla persona del destinatario o inesistente ove eseguita ad una persona che non ha alcun collegamento con il destinatario della notifica o con l'atto da notificare.
Parimenti viziata sarebbe la notifica disposta a seguito del mutamento del rito di cui all'art.702 cpc, la quale seppur indirizzata alla “ Parte_1
in pers. del socio e leg. rapp. p.t. signor
[...] Persona_4
Via Mancapane 1 – 26022 Castelverde (VR)”) sarebbe stata consegnata a mani di tale “ ” qualificatosi “Al servizio del destinatario Persona_5 addetto alla ricezione delle notificazioni: ADDETTO”, soggetto non abilitato a riceverla, in quanto la società non avrebbe mai avuto alcun addetto o dipendente.
Non avendo, pertanto, l'appellante avuto conoscenza del processo ed essendo rimasto incolpevolmente contumace nel giudizio di primo grado,
stante la nullità di entrambe le predette notifiche, l'appello, seppure successivo alla scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, dovrebbe essere considerato ammissibile.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono del fatto che CP_1
avrebbe consegnato opere viziate ed incomplete, avrebbe abbandonato proditoriamente il cantiere e costretto la Parte_1
a spese addirittura ulteriori.
Con il terzo motivo si dolgono della quantificazione asseritamente erronea del dovuto effettuata dal giudice di primo grado, in quanto in contraddizione con quanto stabilito con accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. rubricato sub R.G. n. 22356/2013, con cui il consulente tecnico asseriva che “In conclusione nell'ipotesi di assimilare
parte attrice alla figura di appaltatore non risulterebbe dovuto (…) alcun
importo extra contratto, ma al contempo va considerato che, valorizzando
le opere eseguite ai prezzi del prezziario di Brescia senza tenere conto
della clausola contrattuale relativa a ponteggi e logistica di sicurezza,
risulta accertabile che abbia svolto lavori per un importo Controparte_1
che supera il valore contrattuale concordato di € 19.586 circa”.
***** Il primo motivo di appello è infondato.
Con l'atto di appello la società semplice ha eccepito Parte_1
che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado non le sarebbe stato notificato in quanto la notifica sarebbe stata radicalmente inesistente o nulla per violazione dell'art. 145 c.p.c., per cui sarebbe stata incolpevolmente contumace in primo grado, e la sentenza che ha definito il giudizio le sarebbe stata notificata solo unitamente al precetto, con la conseguenza che l'appello proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (non notificata) sarebbe ammissibile.
Sostiene l'appellante che la notifica a mani o per posta alla società di persone avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede ai soggetti legittimati indicati dall'art. 145 c.p.c. (legale rappresentante, incaricato,
persona addetta alla sede, portiere), oppure con le forme previste per il destinatario irreperibile (art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c.), e non dunque al
“genero” convivente che non era riconducibile all'attività della
[...]
. Parte_1
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 145 c.p.c., invocato dall'appellante, al primo comma disciplina la notificazione alle persone giuridiche, stabilendo che essa si esegua<
loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,
domicilio, e dimora abituale>>.
La predetta disposizione non è applicabile alla società Parte_1
che, in quanto società semplice, non è dotata di personalità
[...]
giuridica, riconosciuta alla sole società di capitali (cfr. art 2331 c.c.), ma di mera soggettività giuridica.
Trova, quindi, applicazione nel caso di specie, il secondo comma dell'art. 145 c.p.c. secondo cui <
personalità giuridica, (…), si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata dall'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità
e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale>>.
La previsione normativa prevede, quindi, che la notifica possa essere effettuata direttamente alla società presso la sua sede, oppure alla persona fisica del suo legale rappresentante, se nell'atto siano indicati la sua qualità
di legale rappresentante della persona indicata e la sua residenza,
domicilio o dimora abituale.
Il ricorso ex art 702 bis introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla “ in pers. del socio e leg. Pt_1 Parte_1
rapp. p.t. signor via Mancapane 1- 26011 Castelverde (CR)” ed è Pt_2
stato consegnato dal postino l'11.3.2015 a “Familiare convivente”
qualificatosi come “Genero”.
Risulta dalla visura in atti (cfr. doc. 4 dell'appellante) che la sede della società si trova effettivamente in Castelverde (CR), via Mancapane 1, che all'epoca dei fatti gli unici soci della società erano i fratelli ed CP_3
e che il primo ne era il legale rappresentante;
non è, poi, Parte_2
oggetto di contestazione che risiedesse in via Mancapane Controparte_4
n.1, nello stesso luogo in cui aveva sede la società.
Nella ricevuta di accettazione della raccomandata (cfr. doc. 3
dell'appellante) era espressamente indicata, oltre la società, anche la persona fisica del legale rappresentante – -, la sua qualifica Persona_4
di legale rappresentante, nonché il luogo della sua residenza (via
Mancapane n.1, Castelverde), si ribadisce mai contestato, corrispondente con la sede della società.
La persona fisica del legale rappresentante della società era, pertanto,
specificamente indicata. Ne discende che la notifica ben poteva essere effettuata al legale rappresentante di Parte_1
peraltro residente presso la sede della stessa, e, ove non rinvenuto, alle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
Priva di incertezza è, altresì, la persona alla quale l'atto è stato consegnato,
e cioè il genero del legale rappresentante, individuabile Persona_4
attraverso la menzione del suo rapporto di affinità con il destinatario.
L'appellante ha sempre sostenuto che alla data della notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc (11.3.2015) l'unico genero di sarebbe stato Persona_4
che però non avrebbe mai convissuto con il suocero e a Persona_3
cui non sarebbe appartenuta la firma apposta sull'avviso di ricevimento.
Tuttavia, come si evince dalla documentazione depositata nel giudizio incidentale di querela di falso, contrariamente a quanto Persona_3
sempre affermato dall'appellante, alla data della notifica per cui è causa non era l'unico genero di in quanto l'altra figlia, Persona_4 [...]
almeno dal 2012 conviveva more uxorio con tale Persona_6
e da tale rapporto era nato il [...] anche un figlio, Persona_7
come risultante dallo stato di famiglia prodotto in atti (cfr. doc. 5 di
); tale nucleo familiare, inoltre, abitava presso la CP_5 [...]
almeno dal 2012 (cfr. screenshot del profilo facebook CP_6
pubblico del , doc. 4 di ) per cui il ben poteva Per_7 CP_5 Per_7
ritenersi genero convivente di Persona_4
In ogni caso, non vi sono ragioni che possano portare a discostarsi dal condivisibile orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass.
18951/2015; Cass. 1597372014) secondo cui il rapporto di convivenza,
anche solo provvisorio, si può presumere sulla base del fatto che il familiare si trovi nell'abitazione del destinatario della notificazione e abbia preso in consegna l'atto da notificare, qualificandosi quale genero convivente e sottoscrivendo l'avviso ricevimento.
Anche recentemente, peraltro, la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32575) ha affermato, proprio con riferimento ad un caso, come quello di specie, di notifica a mezzo del servizio postale, che
<Una volta che nel luogo indicato dal notificante l'ufficiale giudiziario
rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario>>,
<non spetta all'ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato
rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data
dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e
momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è
sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un
certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria
residenza)>> (cfr. anche Cassazione civile sez. II, 03/06/2019, n.15108).
Tale prova non è stata fornita dall'appellante che, come si è detto, si è
limitato a contestare che il potesse qualificarsi come genero di Per_7
e non già che egli abitasse unitamente alla compagna Controparte_4
presso la come risultante dalla predetta Controparte_6
documentazione.
Osserva, inoltre, la Corte che l'appellante mai nel corso del giudizio ha eccepito che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non appartenesse neppure al , avendone sempre e solo contestato la riferibilità al Per_7
In ogni caso, la c.t.u. eseguita nell'ambito del giudizio incidentale Per_3
per querela di falso ha accertato (cfr. c.t.u. grafologica depositata in atti)
che la sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento effettivamente non appartiene a sicché risulta del tutto irrilevante Persona_3
verificarne la eventuale convivenza all'epoca della notifica. Ha, invece,
accertato che la sottoscrizione è attribuibile a , Persona_7
affermazione non contestata dall'appellante, che, al contrario, nella comparsa conclusionale ha confermato la riferibilità della firma al
, pur continuando ad escluderne la qualifica di genero. Per_7
Il primo motivo va, quindi, respinto e, per l'effetto, l'appello proposto da va dichiarato inammissibile in quanto Parte_1
tardivamente proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza. Gli altri motivi ne rimangono assorbiti.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, la società appellante e l'interventore vanno condannati, in solido (il secondo solo dal momento del suo intervento in data 17.3.2025), al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e dei procedimenti cautelari in corso di causa, che si liquidano, tenuto conto della nota spese, in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore medio, scaglione compreso tra € 260.000 ed € 520.000,00; secondo la nota spese per il procedimento cautelare in corso di causa ex art 700 cpc in considerazione della non complessità dell'attività difensiva svolta) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1315/2018
[...] pubblicata il 8.5.2018;
-condanna ed al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido, delle spese del presente grado di giudizio, il secondo limitatamente alla fase decisoria e con esclusione delle spese relative alla fase cautelare, che liquida in favore di Controparte_1
-per il procedimento cautelare ex art 700 cpc in corso di causa in euro
3.000,00;
-in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
2.940,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della
Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 125/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.1.19 e posta in decisione all'udienza collegiale del
2.4.25
OGGETTO: d a
Altri contratti d'opera (C.F.: P.IVA Parte_1
P.IVA_1
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore i soci P.IVA_2
amministratori, con sede in Castelverde (CR), Via Mancapane n. 1,
rappresentati e difesi dall'Avv. Ludovico Lucibello del Foro di Milano e dall'avv. Pasquale Angelini;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
(C.F. ) ai fini della Parte_2 C.F._1
presente procedura elettivamente domiciliato in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2 presso lo studio dell'avv. Dario Paolo Mezzena del Foro di
Milano, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in calce alla costituzione con nuovo difensore in data 17.3.2025.
INTERVENUTO
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Arch. (C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Vestone (BS) Via Fabio Glisenti n. 50, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonello Linetti del Foro di Brescia nel cui studio ha eletto domicilio in virtù di mandato a margine dell'originale ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
In punto: appello a sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia
depositata in data 8.5.2018
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia, pubblicata l'8 maggio 2018, ed in accoglimento dei motivi esposti, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale:
accertato il diritto di parte appellante a promuovere il presente giudizio di impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 co. 2 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio rubricato sub. R.G. n.
1955/2015 del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, premessa la dichiarazione di nullità di ogni atto processuale successivo, ivi inclusa la sentenza n. 1315/2018 depositata in data 8.5.2018, disporre, ex art. 354
c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di prime cure anche al fine di rinnovare l'attività istruttoria;
In via subordinata, nel merito:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse dichiarare la nullità della sentenza anzi richiamata, rigettare le domande svolte dalla nei confronti della Controparte_1 Parte_1
poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui
[...]
in narrativa;
Nel merito, in via di ulteriore subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse dichiarare la nullità della sentenza anzi richiamata, limitare l'importo della condanna alla minor somma indicata dal CTU all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad €. 19.586,00, ovvero quella diversa che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per l'intervenuto
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia, pubblicata l'8
maggio 2018, ed in accoglimento dei motivi esposti, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio rubricato sub. R.G. n. 1955/2015 del Tribunale di
Brescia e, per l'effetto, premessa la dichiarazione di nullità di ogni atto processuale successivo, ivi inclusa la sentenza n. 1315/2018 depositata in data 8.5.2018, disporre, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al
Giudice di prime cure anche al fine di rinnovare l'attività istruttoria.
In via subordinata, nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse dichiarare la nullità della sentenza anzi richiamata, rigettare le domande svolte poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti.
Nel merito, in via di ulteriore subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse dichiarare la nullità della sentenza anzi richiamata, limitare l'importo della condanna alla minor somma indicata dal CTU all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad €. 19.586,00, ovvero quella diversa che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per l'appellata in riassunzione
In via principale, previe le declaratorie del caso, accertata la regolarità
della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alla luce della sentenza n. 5226/2024 del Tribunale di Brescia, che ha rigettato la querela di falso, così come dell'ordinanza di conversione del rito da sommario ad ordinario, pronunziata in data 17.10.2016, respingersi l'impugnazione tardiva svolta dalla società nei Parte_1 confronti della sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia, perché
inammissibile ed infondata.
Confermarsi pertanto la decisione di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello e delle fasi incidentali, per la reiterata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche ex art. 700 Cpc..
Con ogni riserva di merito ed istruttoria nella denegata ipotesi di rimessione in primo grado ex art. 354 c.p.c., ribadita l'istanza di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di querela di falso.
In via principale, previe le declaratorie del caso, accertata la regolarità
della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alla luce della sentenza n. 5226/2024 del Tribunale di Brescia, che ha rigettato la querela di falso, così come dell'ordinanza di conversione del rito da sommario ad ordinario, pronunziata in data 17.10.2016, respingersi l'impugnazione tardiva svolta dalla società nei Parte_1
confronti della sentenza n. 1315/2018 del Tribunale di Brescia, perché
inammissibile ed infondata.
Confermarsi pertanto la decisione di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello e delle fasi incidentali, per la reiterata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche ex art. 700 Cpc..
Con ogni riserva di merito ed istruttoria nella denegata ipotesi di rimessione in primo grado ex art. 354 c.p.c., ribadita l'istanza di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di querela di falso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art.702 bis cpc depositato il 5.2.2015
conveniva in giudizio per Controparte_1 Parte_1
ottenere l'accertamento e la condanna al pagamento del corretto corrispettivo d'appalto per le opere extra contratto eseguite in favore della in subordine, per ottenere la condanna Parte_1
della stessa al pagamento della somma di € 63.902,12 o quantomeno a €
19.586,00.
La resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Espletata consulenza tecnica, disposta dal GOT la conversione del rito,
all'udienza del 22.3.2018 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
In data 8.5.2018 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica con sentenza n. 1315/2018 decideva come segue:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1955/2015
RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
parte attrice della somma di euro 297.822,39 oltre IVA ed interessi legali
dalla notifica del ricorso per ATP sino al saldo effettivo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente
procedimento che liquida in complessivi euro 9.785,00 di cui euro
2.430,00 per studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00
per la fase istruttoria (importo minimo considerato che è stata espletata la sola consulenza) ed euro 2.025,00 per la fase decisoria (importo
minimo considerato che è stata depositata la sola comparsa
conclusionale), oltre euro 598,44 per spese esenti, spese gen., IVA e CPA;
3) Pone le spese della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio
a carico di parte convenuta;
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del
procedimento per ATP n. 22356/2013 RG che liquida in euro 329,57 per
spese ed in euro 3.645.00 per compenso professionale (di cui euro 1080,00
per studio, euro 945,00 per fase introduttiva ed euro 1.620,00 per la fase
decisoria), IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5) pone le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel
procedimento per ATP definitivamente a carico di parte convenuta.”
In data 8.1.19 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza, domandando, previa sospensione della provvisoria esecuzione e accertato il diritto di parte appellante a promuovere il giudizio d'appello,
in quanto il ricorso era stato irritualmente notificato, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio rubricato sub. R.G. n. 1955/2015 del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, premessa la dichiarazione di nullità di ogni atto processuale successivo, ivi inclusa la sentenza n. 1315/2018 depositata in data
8.5.2018, disporre, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice
di prime cure anche al fine di rinnovare l'attività istruttoria. In particolare,
contestavano la provenienza della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notificazione stessa. In data 21.2.19 depositava ricorso ai sensi Parte_1
dell'art.351 cpc;
il subprocedimento 125-1/2019 RG si concludeva con l'ordinanza in data 11.6.2019 con cui la Corte, previa revoca del decreto di sospensione emesso dal Presidente inaudita altera parte, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva nel giudizio principale in data 23.4.2019 e Controparte_1
chiedeva rigettarsi le doglianze relative alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di conversione del rito da sommario a ordinario ed insisteva per la reiezione integrale delle doglianze attoree.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.2.21 si costituiva per la l'avv. Giovanni Lauro che dichiarava di Parte_1
proporre querela di falso incidentale con riferimento alla sottoscrizione della cartolina di ricevimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Fissata la comparizione delle parti, all'udienza del 7.7.2021 la Corte
autorizzava la proposizione della querela di falso e sospendeva il giudizio fissando il termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione davanti al
Tribunale di Brescia.
Medio tempore, con istanza ex art 283 e 351 c.p.c. depositata in data
26.04.2023, la alla luce dell'esito della Parte_1
c.t.u. depositata nel procedimento per querela di falso, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 21.6.2023 la Corte, rilevato che si era già pronunciata, rigettandola, sull'istanza di sospensione con ordinanza del 15.05.2019, dichiarava inammissibile l'istanza.
Con ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.06.2024, la e quale interventore Parte_1 Parte_2
adesivo dipendente, chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale costituito dalla sentenza qui impugnata.
Con sentenza del Tribunale di Brescia n. 5226/2024 del 18.12.2024,
intervenuta nel giudizio n. 9394/2021 RG, non impugnata e passata in giudicato, la querela di falso era reietta.
Riassumeva il giudizio con ricorso in data 10.02.2025; la Controparte_1
si costituiva 26.03.25 e con Parte_1 Parte_2
nuovo difensore con memoria in data 17.3.25.
All'udienza del 2.4.2025, le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano di essere venuti a conoscenza della pendenza del giudizio R.G. n. 1955/2015 del Tribunale
di Brescia direttamente mediante la notificazione in data 20.12.2018
dell'atto di precetto unitamente alla sentenza n. 1315/2018 dell'8.5.2018.
La notifica del ricorso ex art 702 bis cpc introduttivo del giudizio sarebbe radicalmente nulla per violazione dell'art 145 c.p.c. in quanto irritualmente notificato in data 11.3.2015 alla “ Parte_1
in persona del socio e leg. rapp. p.t. Signor Via
[...] Pt_2
Mancapane 1 – 26022 Castelverde (VR)” mediante consegna a mani di familiare convivente qualificatosi semplicemente come “genero”, soggetto non abilitato a riceverla per conto della società, non avendo rapporti con essa;
inoltre, sarebbero mancati i riferimenti necessari per perfezionare la notifica ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale del legale rappresentante dell'appellante. Infatti, i soci amministratori della società erano due e si chiamavano entrambi e all'epoca della notifica il “Sig. Pt_2 Pt_2
(presumendo trattarsi di e non del fratello o del padre Per_1 Pt_2
) non sarebbe stato convivente con il proprio unico “genero” (Sig. Per_2
che risiederebbe dalla nascita a Cremona, Via San Persona_3
Predengo n. 11, e la cui firma non sarebbe stata corrispondente a quella riportata sugli avvisi di ricevimento, e che comunque non sarebbe stato autorizzato alla ricezione di atti in nome e per conto della società.
La notifica pertanto sarebbe radicalmente inesistente o comunque nulla,
non essendo individuabile il soggetto al quale era stato consegnato il ricorso. A supporto della sua tesi l'appellante richiama precedente di legittimità secondo cui la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 cpc per incertezza assoluta sulla persona del destinatario o inesistente ove eseguita ad una persona che non ha alcun collegamento con il destinatario della notifica o con l'atto da notificare.
Parimenti viziata sarebbe la notifica disposta a seguito del mutamento del rito di cui all'art.702 cpc, la quale seppur indirizzata alla “ Parte_1
in pers. del socio e leg. rapp. p.t. signor
[...] Persona_4
Via Mancapane 1 – 26022 Castelverde (VR)”) sarebbe stata consegnata a mani di tale “ ” qualificatosi “Al servizio del destinatario Persona_5 addetto alla ricezione delle notificazioni: ADDETTO”, soggetto non abilitato a riceverla, in quanto la società non avrebbe mai avuto alcun addetto o dipendente.
Non avendo, pertanto, l'appellante avuto conoscenza del processo ed essendo rimasto incolpevolmente contumace nel giudizio di primo grado,
stante la nullità di entrambe le predette notifiche, l'appello, seppure successivo alla scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, dovrebbe essere considerato ammissibile.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono del fatto che CP_1
avrebbe consegnato opere viziate ed incomplete, avrebbe abbandonato proditoriamente il cantiere e costretto la Parte_1
a spese addirittura ulteriori.
Con il terzo motivo si dolgono della quantificazione asseritamente erronea del dovuto effettuata dal giudice di primo grado, in quanto in contraddizione con quanto stabilito con accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. rubricato sub R.G. n. 22356/2013, con cui il consulente tecnico asseriva che “In conclusione nell'ipotesi di assimilare
parte attrice alla figura di appaltatore non risulterebbe dovuto (…) alcun
importo extra contratto, ma al contempo va considerato che, valorizzando
le opere eseguite ai prezzi del prezziario di Brescia senza tenere conto
della clausola contrattuale relativa a ponteggi e logistica di sicurezza,
risulta accertabile che abbia svolto lavori per un importo Controparte_1
che supera il valore contrattuale concordato di € 19.586 circa”.
***** Il primo motivo di appello è infondato.
Con l'atto di appello la società semplice ha eccepito Parte_1
che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado non le sarebbe stato notificato in quanto la notifica sarebbe stata radicalmente inesistente o nulla per violazione dell'art. 145 c.p.c., per cui sarebbe stata incolpevolmente contumace in primo grado, e la sentenza che ha definito il giudizio le sarebbe stata notificata solo unitamente al precetto, con la conseguenza che l'appello proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (non notificata) sarebbe ammissibile.
Sostiene l'appellante che la notifica a mani o per posta alla società di persone avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede ai soggetti legittimati indicati dall'art. 145 c.p.c. (legale rappresentante, incaricato,
persona addetta alla sede, portiere), oppure con le forme previste per il destinatario irreperibile (art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c.), e non dunque al
“genero” convivente che non era riconducibile all'attività della
[...]
. Parte_1
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 145 c.p.c., invocato dall'appellante, al primo comma disciplina la notificazione alle persone giuridiche, stabilendo che essa si esegua<
loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,
domicilio, e dimora abituale>>.
La predetta disposizione non è applicabile alla società Parte_1
che, in quanto società semplice, non è dotata di personalità
[...]
giuridica, riconosciuta alla sole società di capitali (cfr. art 2331 c.c.), ma di mera soggettività giuridica.
Trova, quindi, applicazione nel caso di specie, il secondo comma dell'art. 145 c.p.c. secondo cui <
personalità giuridica, (…), si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata dall'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità
e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale>>.
La previsione normativa prevede, quindi, che la notifica possa essere effettuata direttamente alla società presso la sua sede, oppure alla persona fisica del suo legale rappresentante, se nell'atto siano indicati la sua qualità
di legale rappresentante della persona indicata e la sua residenza,
domicilio o dimora abituale.
Il ricorso ex art 702 bis introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla “ in pers. del socio e leg. Pt_1 Parte_1
rapp. p.t. signor via Mancapane 1- 26011 Castelverde (CR)” ed è Pt_2
stato consegnato dal postino l'11.3.2015 a “Familiare convivente”
qualificatosi come “Genero”.
Risulta dalla visura in atti (cfr. doc. 4 dell'appellante) che la sede della società si trova effettivamente in Castelverde (CR), via Mancapane 1, che all'epoca dei fatti gli unici soci della società erano i fratelli ed CP_3
e che il primo ne era il legale rappresentante;
non è, poi, Parte_2
oggetto di contestazione che risiedesse in via Mancapane Controparte_4
n.1, nello stesso luogo in cui aveva sede la società.
Nella ricevuta di accettazione della raccomandata (cfr. doc. 3
dell'appellante) era espressamente indicata, oltre la società, anche la persona fisica del legale rappresentante – -, la sua qualifica Persona_4
di legale rappresentante, nonché il luogo della sua residenza (via
Mancapane n.1, Castelverde), si ribadisce mai contestato, corrispondente con la sede della società.
La persona fisica del legale rappresentante della società era, pertanto,
specificamente indicata. Ne discende che la notifica ben poteva essere effettuata al legale rappresentante di Parte_1
peraltro residente presso la sede della stessa, e, ove non rinvenuto, alle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
Priva di incertezza è, altresì, la persona alla quale l'atto è stato consegnato,
e cioè il genero del legale rappresentante, individuabile Persona_4
attraverso la menzione del suo rapporto di affinità con il destinatario.
L'appellante ha sempre sostenuto che alla data della notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc (11.3.2015) l'unico genero di sarebbe stato Persona_4
che però non avrebbe mai convissuto con il suocero e a Persona_3
cui non sarebbe appartenuta la firma apposta sull'avviso di ricevimento.
Tuttavia, come si evince dalla documentazione depositata nel giudizio incidentale di querela di falso, contrariamente a quanto Persona_3
sempre affermato dall'appellante, alla data della notifica per cui è causa non era l'unico genero di in quanto l'altra figlia, Persona_4 [...]
almeno dal 2012 conviveva more uxorio con tale Persona_6
e da tale rapporto era nato il [...] anche un figlio, Persona_7
come risultante dallo stato di famiglia prodotto in atti (cfr. doc. 5 di
); tale nucleo familiare, inoltre, abitava presso la CP_5 [...]
almeno dal 2012 (cfr. screenshot del profilo facebook CP_6
pubblico del , doc. 4 di ) per cui il ben poteva Per_7 CP_5 Per_7
ritenersi genero convivente di Persona_4
In ogni caso, non vi sono ragioni che possano portare a discostarsi dal condivisibile orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass.
18951/2015; Cass. 1597372014) secondo cui il rapporto di convivenza,
anche solo provvisorio, si può presumere sulla base del fatto che il familiare si trovi nell'abitazione del destinatario della notificazione e abbia preso in consegna l'atto da notificare, qualificandosi quale genero convivente e sottoscrivendo l'avviso ricevimento.
Anche recentemente, peraltro, la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32575) ha affermato, proprio con riferimento ad un caso, come quello di specie, di notifica a mezzo del servizio postale, che
<Una volta che nel luogo indicato dal notificante l'ufficiale giudiziario
rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario>>,
<non spetta all'ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato
rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data
dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e
momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è
sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un
certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria
residenza)>> (cfr. anche Cassazione civile sez. II, 03/06/2019, n.15108).
Tale prova non è stata fornita dall'appellante che, come si è detto, si è
limitato a contestare che il potesse qualificarsi come genero di Per_7
e non già che egli abitasse unitamente alla compagna Controparte_4
presso la come risultante dalla predetta Controparte_6
documentazione.
Osserva, inoltre, la Corte che l'appellante mai nel corso del giudizio ha eccepito che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non appartenesse neppure al , avendone sempre e solo contestato la riferibilità al Per_7
In ogni caso, la c.t.u. eseguita nell'ambito del giudizio incidentale Per_3
per querela di falso ha accertato (cfr. c.t.u. grafologica depositata in atti)
che la sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento effettivamente non appartiene a sicché risulta del tutto irrilevante Persona_3
verificarne la eventuale convivenza all'epoca della notifica. Ha, invece,
accertato che la sottoscrizione è attribuibile a , Persona_7
affermazione non contestata dall'appellante, che, al contrario, nella comparsa conclusionale ha confermato la riferibilità della firma al
, pur continuando ad escluderne la qualifica di genero. Per_7
Il primo motivo va, quindi, respinto e, per l'effetto, l'appello proposto da va dichiarato inammissibile in quanto Parte_1
tardivamente proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza. Gli altri motivi ne rimangono assorbiti.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, la società appellante e l'interventore vanno condannati, in solido (il secondo solo dal momento del suo intervento in data 17.3.2025), al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e dei procedimenti cautelari in corso di causa, che si liquidano, tenuto conto della nota spese, in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore medio, scaglione compreso tra € 260.000 ed € 520.000,00; secondo la nota spese per il procedimento cautelare in corso di causa ex art 700 cpc in considerazione della non complessità dell'attività difensiva svolta) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1315/2018
[...] pubblicata il 8.5.2018;
-condanna ed al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido, delle spese del presente grado di giudizio, il secondo limitatamente alla fase decisoria e con esclusione delle spese relative alla fase cautelare, che liquida in favore di Controparte_1
-per il procedimento cautelare ex art 700 cpc in corso di causa in euro
3.000,00;
-in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
2.940,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della
Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli