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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3722/2024, pubblicata il 03/04/2024,
DA
Condominio di Via Pizzi 16 Milano (C.F. ), in persona dell'Amministratore, Rag. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Ambrosoli e con elezione di Parte_1
domicilio presso il suo studio in Milano, Foro Buonaparte n. 68, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO avv. (C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Contini e Guido Motti e con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, corso Europa n. 12, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 C.F._2
RI e con elezione di domicilio preso il suo studio in Milano, via Ripamonti n. 18, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATO
pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3722/2024, pubblicata il
03/04/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per : Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 3722/2024, pubblicata il 3 aprile 2024, resa nel procedimento RG 45700/2022:
condannare l'attrice alla rimessione in pristino del tetto sovrastante CP_3
l'appartamento di sua proprietà, in ragione dell'illegittimità dell'intervento da essa avviato e attuato in difetto dell'autorizzazione condominiale e in violazione delle previsioni dell'art.
1120 c.c.;
rigettare l'appello incidentale proposto dall'Avv. CP_1
In via istruttoria, si reiterano le istanze avanzate in primo grado con la seconda memoria istruttoria, pp. 14 e 16 (riproposte anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado), e così:
I. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Signora al tecnico incaricato per la pratica edilizia CP_1
Ing. allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano, alla Società Persona_1
Galimberti Costruzioni s.r.l. e alla Società VJS di Arch. esecutrici dei lavori, CP_4
ciascuno per quanto di spettanza, di esibire e produrre:
a. la documentazione allegata alla pratica edilizia come meglio specificata nella presentazione
Cilas di cui al doc. avv. 23, sub punto 9 e, comunque, inerente alla pratica anche eventualmente sopravvenuta (Signora Ing. Sportello Unico Edilizia del Comune CP_1 Persona_1
di Milano;
per quanto di loro possesso, Società Galimberti Costruzioni s.r.l.; Società VJS di
Arch. ; CP_4
b. la documentazione allegata al contratto d'appalto come meglio indicata sub doc. avv. 33, tra la quale, in particolare, le tavole di progetto e il capitolato speciale d'appalto con computo metrico (Signora Ing. Società Galimberti Costruzioni s.r.l.; CP_1 Persona_1
Società VJS di Arch. ; CP_4
c. tutte le tavole di progetto relative agli interventi attuati e programmati sul tetto comune sovrastante l'unità immobiliare di sua proprietà (Signora Ing. CP_1 Persona_1
Società Galimberti Costruzioni s.r.l.; Società VJS di Arch. . CP_4
II. disporre ispezione e CTU, con facoltà di acquisizione, da pubbliche amministrazioni e privati, di tutta la documentazione necessaria e utile, dirette ad accertare:
pagina 2 di 12 a. lo stato dei luoghi;
b. i lavori eseguiti;
c. la natura, qualificazione e destinazione, dei lavori eseguiti;
d. la loro regolarità civile, amministrativa e urbanistica, con determinazione del rispetto della disciplina legale, anche in riferimento alla natura e qualificazione stessa di serra bioclimatica, alle prescrizioni sui titoli edilizi necessari, al decoro architettonico e alle distanze nelle costruzioni e della vegetazione, in condominio e verso i confinanti.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, Cpa e 15% di rimborso spese generali, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in atti, rigettate le eccezioni
e le conclusioni svolte dal e dal Rag. Controparte_5 Parte_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 3722/2024 del Tribunale di Milano, sez. XIII,
Dott.ssa Bocconcello, emessa e pubblicata in data 3 aprile 2024, non notificata, per l'effetto, così giudicare: in via principale respingere tutti i motivi di appello interposto dal Condominio, in quanto inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la Sentenza n.
3722/2024 del Tribunale di Milano, sez. XIII, Dott. Bocconcello, emessa e pubblicata in data
3 aprile 2024
In via di appello incidentale condizionato nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello interposto dal Condominio avverso la Sentenza n. 3722/2024 del
Tribunale di Milano, sez. XIII, Dott. Bocconcello, emessa e pubblicata in data 3 aprile 2024,
NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullamento e comunque l'inefficacia e/o invalidità della delibera assembleare del Condominio di Via Pizzi 16 in persona del suo amministratore p.t, tenutasi il 13/7/2022 punto 1 Odg e ogni atto conseguente e preordinato, per le ragioni tutte rappresentate in atti;
2) Accertare e dichiarare il diritto della istante ad eseguire l'intervento anche ex art. 1102 c.c., nonché la violazione da parte del condominio Pizzi 16, in persona dell'amministratore pro tempore, della transazione del 21 febbraio 2007;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità del Condominio a titolo di responsabilità aquiliana,
e comunque per tutte le ulteriori motivazioni indicate in atti;
pagina 3 di 12 4) Condannare il Condominio di Via Pizzi 16 in persona del suo amministratore p.t, a rifondere il danno subito dall'Attrice che ad oggi, per quanto riguarda le principali voci di danno, si quantifica come segue:
- Euro 8.000,00 per spese sostenute nel 2006/2007 mai rimborsate dal condominio
- Euro 7.900,00 per l'affitto di una abitazione in foresteria presso la Maison del Capestrano di
Semagi s.r.l. per i figli dell'Attrice dal 30 settembre 2022 sino al 15 maggio 2023, come da giustificativi di spesa e contabili bancarie prodotte in atti, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
- Euro 29.176,00 per spese sostenute per ripristino arredi danneggiati da allagamento, come da giustificativi di spesa e contabili bancarie prodotte in atti, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
5) rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal Condominio in quanto manifestamente infondata per i motivi esposti in atti;
6) stante la temerarietà della condotta processuale avversaria, condannare il Condominio Pizzi
16, ai sensi dell'art. 96 n. 1 e n. 3 e 97 c.p.c. ai danni per responsabilità aggravata.
IN OGNI CASO
7) Condannare il Condominio di Via Pizzi 16 in persona del suo amministratore p.t, e/o il Rag. personalmente, al pagamento in favore dell'attrice dei costi e competenze della Pt_1
mediazione obbligatoria, a norma del DM 55/2014 e sue modifiche/integrazioni relative all'avv. nei termini e per le ragioni esposte in atto, oltre al rimborso CP_1
forfettario art. 2 DM 55/2014, oltre accessori di legge ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e conforme al citato DM 55/2014
8) Condannare il Condominio di Via Pizzi 16 in persona del suo amministratore p.t, e/o il Rag.
al pagamento in favore dell'attrice alle competenze determinate secondo il DM Pt_1
55/2014 (valore indeterminabile), spese esenti, contributo unificato e marca, e spese forfettarie art. 2 DM 55/2014 e oneri di legge del primo e secondo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
i) disporre l'esibizione, ex art 210 c.p.c., della richiesta di convocazione assembleare ex art.
66 disp. att. ricevuta da un “gruppo di condomini” (pag. 8 comparsa RI), onde consentire
l'identificazione dei soggetti emulanti ex art. 833 c.c.
ii) disporre l'esibizione, ex art 210 c.p.c., dell'originale del verbale di assemblea del 17 gennaio 2023
iii) disporre la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute nelle comparse e note conclusive del Condominio in merito ad un asserito “abuso edilizio” a carico dell'Attrice
pagina 4 di 12 e alla “demenza” della stessa, segnatamente, le seguenti espressioni: “il Condominio intende ottenere la riduzione in pristino stato del tetto condominiale, oggetto di una trasformazione abusivamente realizzata dall'attrice” (pag. 5 comparsa di costituzione del Condominio); “ben si comprende che … di fronte all'evidenza dell'abusività dell'intervento, il Condominio abbia espresso il proprio dissenso” (pag. 15 comparsa di costituzione del Condominio); nonché, in merito al dissenso alle liti espresso dalla metà dei Condomini “desiderosi di non dover sopportare costi giudiziali connessi alle angherie perpetrate dalla Signora (pag. 17 CP_1 comparsa di costituzione del Condominio); nonché in merito all'asserito ma non provato incasso di indennizzi assicurativi la frase “Il danno da allagamento rasenta la demenzialità”
(pag. 8 note conclusive del Condominio), che integrano gli estremi della diffamazione ex art.
595 cod. pen., data la plateale carica offensiva (e inutilmente umiliante) delle espressioni utilizzate, che violano il canone della continenza e che si risolvono in un'aggressione verbale gratuita alla persona dell'Avv. senza pertinenza all'oggetto del procedimento né CP_1
rilevanza sul piano funzionale a sostenere la tesi difensiva del Condominio. iv) rigettare i capitoli di prova formulati dal Condominio di Via Pizzi 16 e dal Rag. con Pt_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, ove ammessi, ammettere la prova contraria già richiesta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.;
v) rigettare la richiesta del Condominio di consulenza tecnica sullo stato fisico e giuridico dei luoghi e di CTU contabile per tutte le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3 c.p.c.;
***
In ogni caso con rifusione integrale dei compensi e delle spese di lite, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio
Per : Parte_1
“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e la scindibilità della posizione dell'Amministratore concludente rispetto ai fatti oggetto di causa, con conseguente pronuncia di estromissione dal presente giudizio;
in via principale e nel merito: in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di cui al capo precedente, confermare la sentenza n. 3722/2024 resa dal
Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., Giudice Dott.ssa Sabrina Bocconcello, nella causa R.G.
45700/2022, per ciò che attiene alla posizione dell'Amministratore Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di Giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 5 di 12 , in qualità di proprietaria di due unità immobiliari (appartamento e CP_1
autorimessa) site all'interno del Condominio di Milano, via Pizzi n. 16, ha impugnato la delibera approvata dall'assemblea condominiale in data 13 luglio 2022, avente ad oggetto la revoca della precedente delibera del 21 febbraio 2007, con la quale essa attrice, in forza di una transazione conclusa con gli altri condomini, era stata autorizzata ad eseguire i lavori di trasformazione della copertura degli immobili di sua proprietà.
Al riguardo, ha evidenziato che: CP_1
- il condominio di Milano, via Pizzi n.16, è composto da tre corpi di fabbrica separati, uno dei quali, contraddistinto con il mappale n. 111, interamente di sua proprietà esclusiva;
- secondo il Regolamento di Condominio rientrano fra i beni di proprietà condominiale le coperture di tutti i corpi di fabbrica, ma le spese di manutenzione ad esse riferite sono ripartite, secondo apposite tabelle, esclusivamente fra i proprietari dei singoli corpi di fabbrica;
- nel corso della assemblea tenutasi in data 21 febbraio 2007, originata dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Condominio a causa di infiltrazioni provenienti dalla copertura e dal muro perimetrale, è stata conclusa con l'amministratore e con l'intera compagine condominiale una transazione a titolo oneroso avente ad oggetto, da parte di essa attrice, la rinuncia ai danni e l'assunzione dell'impegno a eseguire i lavori sulla copertura a proprie spese e, da parte del
Condominio, l'autorizzazione a trasformare il tetto a falda in una copertura piana e a realizzare una serra;
- in data 29 giugno 2022, è stata protocollata presso i competenti Uffici Comunali la
CILAS n. prot. 0357187 per la realizzazione del suddetto intervento manutentivo;
- con dichiarazione inserita nel verbale della assemblea tenutasi il 15 giugno 2022, essa attrice è stata diffidata dall'eseguire l'intervento manutentivo programmato e, in data 6 luglio 2022, l'amministratore ha convocato una assemblea straordinaria ponendo all'ordine del giorno la revoca della delibera approvata il 21 febbraio 2007.
Ciò premesso, ha dedotto l'illegittimità della delibera condominiale di CP_1 cui al punto 1 dell'ordine del giorno della assemblea del 13 luglio 2022, in quanto: - assunta in violazione del diritto di informazione relativamente all'ordine del giorno;
- lesiva di un diritto quesito derivante dalla transazione a titolo oneroso deliberata dall'assemblea condominiale in data 21 febbraio 2007; - ispirata a finalità meramente emulative. Inoltre, ha chiesto al Tribunale di accertare la legittimità dell'intervento manutentivo di cui alla CILAS sopra menzionata ai pagina 6 di 12 sensi dell'art. 1102 c.c. e la violazione da parte dell'amministratore della Parte_1
transazione stipulata in data 21 febbraio 2007, con conseguente accertamento della responsabilità aquiliana sia dell'amministratore sia dei condomini che hanno dato corso all'iniziativa di cui alla delibera impugnata e condanna dell'amministratore e/o del Condominio al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in oltre seicentomila euro.
Il Condominio si è costituito nel giudizio di primo grado, deducendo l'infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedendo, oltre al rigetto dell'impugnazione della delibera del 13 luglio
2022, la condanna di a ripristinare la copertura condominiale sovrastante gli CP_1
immobili di sua proprietà e a rifondere la somma di euro 1.220,00.
Si è costituito anche l'amministratore eccependo la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle pretese dell'attrice.
Il Tribunale, con la sentenza n.3722/2024 depositata il 3 aprile 2024: - ha rigettato l'impugnazione della delibera approvata dal il 13 Parte_2 Pt_3
; - ha accertato il diritto di di eseguire l'intervento di trasformazione della
[...] CP_1
copertura del mappale n.111 ai sensi dell'art.1102 c.c., contestualmente rigettando la speculare domanda riconvenzionale proposta dal Condominio;
- ha accertato il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore - ha rigettato le ulteriori domande proposte da Parte_1
; - ha compensato le spese di lite nei rapporti tra e il CP_1 CP_1
Condominio e ha condannato a rifondere le spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
[...]
Il , ha impugnato la suddetta sentenza, articolando quattro Parte_2
motivi di appello: - con il primo motivo, ha sostenuto che l'interpretazione dell'art. 1102 c.c. seguita dal Tribunale ha determinato l'abrogazione del diritto di proprietà comune, stabilito nel
Regolamento di Condominio, sul tetto di copertura del mappale n. 111; - con il secondo motivo, ha censurato la decisione con la quale il Tribunale ha escluso che l'intervento eseguito da richiedesse l'approvazione assembleare ai sensi dell'art. 1120 c.c.; - con il CP_1
terzo motivo, ha censurato la decisione con la quale il Tribunale ha escluso che l'intervento eseguito da sia lesivo del decoro architettonico del complesso condominiale;
CP_1
- con il quarto motivo, ha lamentato l'erroneità della decisione con la quale il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie di causa l'art. 1102 c.c., nonostante un comportamento comune delle parti confermativo della competenza decisoria dell'assemblea.
si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria e riproponendo nei confronti del solo Condominio, in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello dal medesimo proposto, le pagina 7 di 12 domande già formulate in primo grado (peraltro, con una significativa riduzione della pretesa risarcitoria) e rigettate dal Tribunale.
Si è costituito anche ribadendo la propria carenza di legittimazione Parte_1
passiva e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
***
I quattro motivi di appello formulati dal Condominio possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti volti a far emergere la erroneità della statuizione con la quale il
Tribunale ha affermato la legittimità dell'intervento eseguito da sulla CP_1 copertura del proprio immobile ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Al riguardo, è opportuno richiamare i principi fondamentali elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di innovazioni e modificazioni dei beni comuni condominiali.
1) “Le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi,
l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712;
Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2022, n. 3440)” (v. Cass. n. 36389/2022).
2) “L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, secondo il disposto dell'art. 1102 c.c., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Simmetricamente, la norma in parola, intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest'ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi intendere la nozione di
"uso paritetico" in termini di assoluta identità di utilizzazione della "res", poiché una lettura in tal senso della norma "de qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non possano fare un pari uso della cosa comune, la modifica
pagina 8 di 12 apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. Sez. 2, 14/04/2015, n. 7466; Cass. Sez. 2, 30/05/2003, n. 8808;
Cass. Sez. 2, 12/02/1998, n. 1499; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 23/03/1995,
n. 3368). Il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo condomino, non configura, così, ex se una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, ove, ad esempio, esso trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato” (Cass. n. 857/2019).
3) “L'art. 1120, comma 2 c.c., nel vietare le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico - è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all'art. 1102 c.c.
(Cass. 11455/2015; Cass. 18350/2013; Cass. 14607/12)” (v. Cass. n. 917/2024).
Nel caso concreto, viene in considerazione la trasformazione, mediante realizzazione di una terrazza con sovrastante serra biodinamica, del tetto a falde costituente la copertura dell'immobile di proprietà esclusiva di , contraddistinto con il mappale n. 111. CP_1
Il suddetto tetto risulta ricompreso fra le parti comuni condominiali ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento condominiale, sebbene le relative quote di comproprietà siano integralmente attribuite a ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione. CP_1
, nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di appello ha CP_1
(per la prima volta) dedotto di essere proprietaria esclusiva anche della copertura del proprio immobile, proponendo una interpretazione del Regolamento condominiale alternativa rispetto a quella seguita nella precedente fase del giudizio e condivisa dal Condominio.
Di tali nuove deduzioni non può tuttavia tenersi conto, in quanto introdotte in causa in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Ciò chiarito, si ritiene che l'intervento di cui è giudizio, in quanto pacificamente volto a realizzare, non un interesse generale, ma l'interesse di un singolo condomino, debba essere valutato avendo riguardo all'art. 1102 c.c. e alle limitazioni ivi previste. L'art. 1120 c.c. non assume quindi rilievo in causa sotto il profilo della sottoposizione della trasformazione della copertura realizzata da al vaglio della assemblea, ma esclusivamente ai fini CP_1
della verifica della alterazione del decoro architettonico del condominio.
Ponendosi in questa prospettiva, in primo luogo, non risulta fondata l'interpretazione dell'art.2 del Regolamento condominiale proposta dal Condominio appellante, secondo il quale l'indicazione della proprietà comune delle coperture a falde, in presenza di tabelle millesimali pagina 9 di 12 separate che ripartiscono le spese di manutenzione di ogni singola copertura fra i soli proprietari delle unità sottostanti, dovrebbe essere letta quale limite convenzionale, di natura estetica, alla possibilità di modificare la conformazione delle coperture.
Si tratta infatti di una interpretazione additiva che travolge la volontà delle parti, come espressa nell'art. 2 del Regolamento e che contraddice il fondamentale e primario criterio ermeneutico della formulazione letterale della disposizione contrattuale.
In secondo luogo, non può attribuirsi rilevanza, ai fini della qualificazione giuridica dell'intervento edilizio eseguito da , alla condotta pregressa delle parti del CP_1
giudizio, non essendo configurabile una confessione che abbia ad oggetto non un fatto, ma la rilevanza giuridica di una determinata situazione di fatto.
In terzo luogo, lo svuotamento del diritto di comproprietà lamentato dal Condominio appellante non è di per sé rilevante, poiché, in applicazione dei principi sopra trascritti, l'espansione dell'uso del bene comune da parte del singolo condomino trova limite esclusivamente: - nell'interesse altrui (inteso come ragionevole possibilità di accrescimento dell'uso del medesimo bene comune da parte degli altri condomini); - nel divieto di modificare la destinazione del bene comune;
- nel divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio.
Quanto all'interesse altrui, si reputano pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal
Tribunale in ordine: - al fatto che il tetto a falda soprastante il mappale n. 111 è asservito unicamente alla proprietà della attrice;
- alla mancata allegazione e prova della possibilità per gli altri condomini di poterne trarre una qualche utilità.
La conformazione strutturale del fabbricato preclude in sostanza qualsiasi uso della copertura da parte di soggetti diversi dal proprietario dei locali sottostanti e consente pertanto la massima espansione dell'uso da parte di quest'ultimo.
Con riguardo al divieto di modifica della destinazione, è sufficiente far rilevare che la Corte di
Cassazione si è più volte pronunciata per la legittimità ai sensi dell'art. 1102 c.c., sotto il profilo in esame, dell'intervento di trasformazione di una porzione della copertura dell'edificio condominiale in terrazza ad uso esclusivo del proprietario dell'immobile sottostante, “sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali” (v Cass. n.2126/2021 e, più recentemente, Cass. n. 6389/2022)
Nella fattispecie concreta, non è in discussione che l'attuale tetto piano del mappale n. 111 svolga le medesime funzioni di copertura, protezione e isolamento del preesistente tetto a falde;
pagina 10 di 12 né si ritiene significativo che la trasformazione abbia riguardato l'intero tetto soprastante il mappale n. 111 e non solo una sua parte. La valutazione dell'estensione della trasformazione deve infatti essere effettuata tenendo conto della articolazione del Condominio di Milano,
[...]
, in più corpi di fabbrica e delle dimensioni relativamente ridotte del mappale n. 111 Parte_2 rispetto all'intero complesso condominiale.
Infine, sul tema del decoro architettonico occorre dare rilievo, come del resto ha già fatto il
Tribunale nella sentenza impugnata: - alla disomogeneità, apprezzabile agevolmente analizzando le fotografie depositate dalle parti, delle linee architettoniche dei tre corpi di fabbrica che compongono il;
- al mantenimento da parte di Parte_2
delle linee originarie della facciata (doppio timpano aggettante con copertura CP_1
in tegole), alla uniformazione delle colorazioni degli intonaci e delle caratteristiche delle ringhiere;
- alla scarsa visibilità, anch'essa emergente dalle fotografie in atti, della trasformazione del prospetto dell'edificio realizzata da dal piano strada sia CP_1 interno che esterno all'ingresso del Condominio.
E' quindi condivisibile la decisione del Tribunale di non disporre l'effettuazione della CTU richiesta dal Condominio, essendo sufficiente, al fine di stabilire se si fosse verificata o meno la alterazione del decoro architettonico dell'edificio, la documentazione fotografica prodotta in giudizio dalle parti, senza necessità di fare ricorso né a nozioni di comune esperienza né alla scienza privata del giudice (al riguardo, si veda Cass. n. 7762/2010).
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello proposto dal Parte_2
deve essere rigettato.
[...]
La statuizione che precede è assorbente rispetto a ogni ulteriore questione dedotta in causa, ivi compreso l'appello incidentale proposto da , il quale è stato espressamente CP_1 condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
In ossequio al criterio della soccombenza, il Condominio appellante è tenuto a rifondere le spese del presente grado di appello in favore di . Esse sono liquidate avendo riguardo CP_1
allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti del Condominio, non risultando che quest'ultimo CP_1
abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
pagina 11 di 12 Non spetta la rifusione delle spese in favore di non avendo l'appellante Parte_1
svolto domande nei suoi confronti (v. Cass. n. 4352/2019, secondo la quale “nel giudizio svoltosi con una pluralità di parti scindibili, in altre parole cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione assolve alla funzione di litis denuntiatio volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo. Ne consegue che la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell' art. 91 c.p.c. che richiede la qualità di parte”).
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte del di Milano, di un ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 3722/2024, pubblicata il 03/04/2024, ogni diversa domanda assorbita o rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal;
Parte_2
2) condanna il Condominio appellante a rifondere in favore di le spese CP_1
del presente grado di appello, che si liquidano in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
nei confronti del Condominio appellante;
[...]
4) dichiara irripetibili le spese sostenute da Parte_1
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte del di Milano, di un Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3722/2024, pubblicata il 03/04/2024,
DA
Condominio di Via Pizzi 16 Milano (C.F. ), in persona dell'Amministratore, Rag. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Ambrosoli e con elezione di Parte_1
domicilio presso il suo studio in Milano, Foro Buonaparte n. 68, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO avv. (C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Contini e Guido Motti e con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, corso Europa n. 12, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 C.F._2
RI e con elezione di domicilio preso il suo studio in Milano, via Ripamonti n. 18, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- APPELLATO
pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3722/2024, pubblicata il
03/04/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per : Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 3722/2024, pubblicata il 3 aprile 2024, resa nel procedimento RG 45700/2022:
condannare l'attrice alla rimessione in pristino del tetto sovrastante CP_3
l'appartamento di sua proprietà, in ragione dell'illegittimità dell'intervento da essa avviato e attuato in difetto dell'autorizzazione condominiale e in violazione delle previsioni dell'art.
1120 c.c.;
rigettare l'appello incidentale proposto dall'Avv. CP_1
In via istruttoria, si reiterano le istanze avanzate in primo grado con la seconda memoria istruttoria, pp. 14 e 16 (riproposte anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado), e così:
I. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Signora al tecnico incaricato per la pratica edilizia CP_1
Ing. allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano, alla Società Persona_1
Galimberti Costruzioni s.r.l. e alla Società VJS di Arch. esecutrici dei lavori, CP_4
ciascuno per quanto di spettanza, di esibire e produrre:
a. la documentazione allegata alla pratica edilizia come meglio specificata nella presentazione
Cilas di cui al doc. avv. 23, sub punto 9 e, comunque, inerente alla pratica anche eventualmente sopravvenuta (Signora Ing. Sportello Unico Edilizia del Comune CP_1 Persona_1
di Milano;
per quanto di loro possesso, Società Galimberti Costruzioni s.r.l.; Società VJS di
Arch. ; CP_4
b. la documentazione allegata al contratto d'appalto come meglio indicata sub doc. avv. 33, tra la quale, in particolare, le tavole di progetto e il capitolato speciale d'appalto con computo metrico (Signora Ing. Società Galimberti Costruzioni s.r.l.; CP_1 Persona_1
Società VJS di Arch. ; CP_4
c. tutte le tavole di progetto relative agli interventi attuati e programmati sul tetto comune sovrastante l'unità immobiliare di sua proprietà (Signora Ing. CP_1 Persona_1
Società Galimberti Costruzioni s.r.l.; Società VJS di Arch. . CP_4
II. disporre ispezione e CTU, con facoltà di acquisizione, da pubbliche amministrazioni e privati, di tutta la documentazione necessaria e utile, dirette ad accertare:
pagina 2 di 12 a. lo stato dei luoghi;
b. i lavori eseguiti;
c. la natura, qualificazione e destinazione, dei lavori eseguiti;
d. la loro regolarità civile, amministrativa e urbanistica, con determinazione del rispetto della disciplina legale, anche in riferimento alla natura e qualificazione stessa di serra bioclimatica, alle prescrizioni sui titoli edilizi necessari, al decoro architettonico e alle distanze nelle costruzioni e della vegetazione, in condominio e verso i confinanti.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, Cpa e 15% di rimborso spese generali, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in atti, rigettate le eccezioni
e le conclusioni svolte dal e dal Rag. Controparte_5 Parte_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 3722/2024 del Tribunale di Milano, sez. XIII,
Dott.ssa Bocconcello, emessa e pubblicata in data 3 aprile 2024, non notificata, per l'effetto, così giudicare: in via principale respingere tutti i motivi di appello interposto dal Condominio, in quanto inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la Sentenza n.
3722/2024 del Tribunale di Milano, sez. XIII, Dott. Bocconcello, emessa e pubblicata in data
3 aprile 2024
In via di appello incidentale condizionato nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello interposto dal Condominio avverso la Sentenza n. 3722/2024 del
Tribunale di Milano, sez. XIII, Dott. Bocconcello, emessa e pubblicata in data 3 aprile 2024,
NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullamento e comunque l'inefficacia e/o invalidità della delibera assembleare del Condominio di Via Pizzi 16 in persona del suo amministratore p.t, tenutasi il 13/7/2022 punto 1 Odg e ogni atto conseguente e preordinato, per le ragioni tutte rappresentate in atti;
2) Accertare e dichiarare il diritto della istante ad eseguire l'intervento anche ex art. 1102 c.c., nonché la violazione da parte del condominio Pizzi 16, in persona dell'amministratore pro tempore, della transazione del 21 febbraio 2007;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità del Condominio a titolo di responsabilità aquiliana,
e comunque per tutte le ulteriori motivazioni indicate in atti;
pagina 3 di 12 4) Condannare il Condominio di Via Pizzi 16 in persona del suo amministratore p.t, a rifondere il danno subito dall'Attrice che ad oggi, per quanto riguarda le principali voci di danno, si quantifica come segue:
- Euro 8.000,00 per spese sostenute nel 2006/2007 mai rimborsate dal condominio
- Euro 7.900,00 per l'affitto di una abitazione in foresteria presso la Maison del Capestrano di
Semagi s.r.l. per i figli dell'Attrice dal 30 settembre 2022 sino al 15 maggio 2023, come da giustificativi di spesa e contabili bancarie prodotte in atti, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
- Euro 29.176,00 per spese sostenute per ripristino arredi danneggiati da allagamento, come da giustificativi di spesa e contabili bancarie prodotte in atti, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
5) rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal Condominio in quanto manifestamente infondata per i motivi esposti in atti;
6) stante la temerarietà della condotta processuale avversaria, condannare il Condominio Pizzi
16, ai sensi dell'art. 96 n. 1 e n. 3 e 97 c.p.c. ai danni per responsabilità aggravata.
IN OGNI CASO
7) Condannare il Condominio di Via Pizzi 16 in persona del suo amministratore p.t, e/o il Rag. personalmente, al pagamento in favore dell'attrice dei costi e competenze della Pt_1
mediazione obbligatoria, a norma del DM 55/2014 e sue modifiche/integrazioni relative all'avv. nei termini e per le ragioni esposte in atto, oltre al rimborso CP_1
forfettario art. 2 DM 55/2014, oltre accessori di legge ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e conforme al citato DM 55/2014
8) Condannare il Condominio di Via Pizzi 16 in persona del suo amministratore p.t, e/o il Rag.
al pagamento in favore dell'attrice alle competenze determinate secondo il DM Pt_1
55/2014 (valore indeterminabile), spese esenti, contributo unificato e marca, e spese forfettarie art. 2 DM 55/2014 e oneri di legge del primo e secondo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
i) disporre l'esibizione, ex art 210 c.p.c., della richiesta di convocazione assembleare ex art.
66 disp. att. ricevuta da un “gruppo di condomini” (pag. 8 comparsa RI), onde consentire
l'identificazione dei soggetti emulanti ex art. 833 c.c.
ii) disporre l'esibizione, ex art 210 c.p.c., dell'originale del verbale di assemblea del 17 gennaio 2023
iii) disporre la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute nelle comparse e note conclusive del Condominio in merito ad un asserito “abuso edilizio” a carico dell'Attrice
pagina 4 di 12 e alla “demenza” della stessa, segnatamente, le seguenti espressioni: “il Condominio intende ottenere la riduzione in pristino stato del tetto condominiale, oggetto di una trasformazione abusivamente realizzata dall'attrice” (pag. 5 comparsa di costituzione del Condominio); “ben si comprende che … di fronte all'evidenza dell'abusività dell'intervento, il Condominio abbia espresso il proprio dissenso” (pag. 15 comparsa di costituzione del Condominio); nonché, in merito al dissenso alle liti espresso dalla metà dei Condomini “desiderosi di non dover sopportare costi giudiziali connessi alle angherie perpetrate dalla Signora (pag. 17 CP_1 comparsa di costituzione del Condominio); nonché in merito all'asserito ma non provato incasso di indennizzi assicurativi la frase “Il danno da allagamento rasenta la demenzialità”
(pag. 8 note conclusive del Condominio), che integrano gli estremi della diffamazione ex art.
595 cod. pen., data la plateale carica offensiva (e inutilmente umiliante) delle espressioni utilizzate, che violano il canone della continenza e che si risolvono in un'aggressione verbale gratuita alla persona dell'Avv. senza pertinenza all'oggetto del procedimento né CP_1
rilevanza sul piano funzionale a sostenere la tesi difensiva del Condominio. iv) rigettare i capitoli di prova formulati dal Condominio di Via Pizzi 16 e dal Rag. con Pt_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, ove ammessi, ammettere la prova contraria già richiesta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.;
v) rigettare la richiesta del Condominio di consulenza tecnica sullo stato fisico e giuridico dei luoghi e di CTU contabile per tutte le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3 c.p.c.;
***
In ogni caso con rifusione integrale dei compensi e delle spese di lite, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio
Per : Parte_1
“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e la scindibilità della posizione dell'Amministratore concludente rispetto ai fatti oggetto di causa, con conseguente pronuncia di estromissione dal presente giudizio;
in via principale e nel merito: in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di cui al capo precedente, confermare la sentenza n. 3722/2024 resa dal
Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., Giudice Dott.ssa Sabrina Bocconcello, nella causa R.G.
45700/2022, per ciò che attiene alla posizione dell'Amministratore Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di Giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 5 di 12 , in qualità di proprietaria di due unità immobiliari (appartamento e CP_1
autorimessa) site all'interno del Condominio di Milano, via Pizzi n. 16, ha impugnato la delibera approvata dall'assemblea condominiale in data 13 luglio 2022, avente ad oggetto la revoca della precedente delibera del 21 febbraio 2007, con la quale essa attrice, in forza di una transazione conclusa con gli altri condomini, era stata autorizzata ad eseguire i lavori di trasformazione della copertura degli immobili di sua proprietà.
Al riguardo, ha evidenziato che: CP_1
- il condominio di Milano, via Pizzi n.16, è composto da tre corpi di fabbrica separati, uno dei quali, contraddistinto con il mappale n. 111, interamente di sua proprietà esclusiva;
- secondo il Regolamento di Condominio rientrano fra i beni di proprietà condominiale le coperture di tutti i corpi di fabbrica, ma le spese di manutenzione ad esse riferite sono ripartite, secondo apposite tabelle, esclusivamente fra i proprietari dei singoli corpi di fabbrica;
- nel corso della assemblea tenutasi in data 21 febbraio 2007, originata dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Condominio a causa di infiltrazioni provenienti dalla copertura e dal muro perimetrale, è stata conclusa con l'amministratore e con l'intera compagine condominiale una transazione a titolo oneroso avente ad oggetto, da parte di essa attrice, la rinuncia ai danni e l'assunzione dell'impegno a eseguire i lavori sulla copertura a proprie spese e, da parte del
Condominio, l'autorizzazione a trasformare il tetto a falda in una copertura piana e a realizzare una serra;
- in data 29 giugno 2022, è stata protocollata presso i competenti Uffici Comunali la
CILAS n. prot. 0357187 per la realizzazione del suddetto intervento manutentivo;
- con dichiarazione inserita nel verbale della assemblea tenutasi il 15 giugno 2022, essa attrice è stata diffidata dall'eseguire l'intervento manutentivo programmato e, in data 6 luglio 2022, l'amministratore ha convocato una assemblea straordinaria ponendo all'ordine del giorno la revoca della delibera approvata il 21 febbraio 2007.
Ciò premesso, ha dedotto l'illegittimità della delibera condominiale di CP_1 cui al punto 1 dell'ordine del giorno della assemblea del 13 luglio 2022, in quanto: - assunta in violazione del diritto di informazione relativamente all'ordine del giorno;
- lesiva di un diritto quesito derivante dalla transazione a titolo oneroso deliberata dall'assemblea condominiale in data 21 febbraio 2007; - ispirata a finalità meramente emulative. Inoltre, ha chiesto al Tribunale di accertare la legittimità dell'intervento manutentivo di cui alla CILAS sopra menzionata ai pagina 6 di 12 sensi dell'art. 1102 c.c. e la violazione da parte dell'amministratore della Parte_1
transazione stipulata in data 21 febbraio 2007, con conseguente accertamento della responsabilità aquiliana sia dell'amministratore sia dei condomini che hanno dato corso all'iniziativa di cui alla delibera impugnata e condanna dell'amministratore e/o del Condominio al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in oltre seicentomila euro.
Il Condominio si è costituito nel giudizio di primo grado, deducendo l'infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedendo, oltre al rigetto dell'impugnazione della delibera del 13 luglio
2022, la condanna di a ripristinare la copertura condominiale sovrastante gli CP_1
immobili di sua proprietà e a rifondere la somma di euro 1.220,00.
Si è costituito anche l'amministratore eccependo la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle pretese dell'attrice.
Il Tribunale, con la sentenza n.3722/2024 depositata il 3 aprile 2024: - ha rigettato l'impugnazione della delibera approvata dal il 13 Parte_2 Pt_3
; - ha accertato il diritto di di eseguire l'intervento di trasformazione della
[...] CP_1
copertura del mappale n.111 ai sensi dell'art.1102 c.c., contestualmente rigettando la speculare domanda riconvenzionale proposta dal Condominio;
- ha accertato il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore - ha rigettato le ulteriori domande proposte da Parte_1
; - ha compensato le spese di lite nei rapporti tra e il CP_1 CP_1
Condominio e ha condannato a rifondere le spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
[...]
Il , ha impugnato la suddetta sentenza, articolando quattro Parte_2
motivi di appello: - con il primo motivo, ha sostenuto che l'interpretazione dell'art. 1102 c.c. seguita dal Tribunale ha determinato l'abrogazione del diritto di proprietà comune, stabilito nel
Regolamento di Condominio, sul tetto di copertura del mappale n. 111; - con il secondo motivo, ha censurato la decisione con la quale il Tribunale ha escluso che l'intervento eseguito da richiedesse l'approvazione assembleare ai sensi dell'art. 1120 c.c.; - con il CP_1
terzo motivo, ha censurato la decisione con la quale il Tribunale ha escluso che l'intervento eseguito da sia lesivo del decoro architettonico del complesso condominiale;
CP_1
- con il quarto motivo, ha lamentato l'erroneità della decisione con la quale il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie di causa l'art. 1102 c.c., nonostante un comportamento comune delle parti confermativo della competenza decisoria dell'assemblea.
si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria e riproponendo nei confronti del solo Condominio, in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello dal medesimo proposto, le pagina 7 di 12 domande già formulate in primo grado (peraltro, con una significativa riduzione della pretesa risarcitoria) e rigettate dal Tribunale.
Si è costituito anche ribadendo la propria carenza di legittimazione Parte_1
passiva e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
***
I quattro motivi di appello formulati dal Condominio possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti volti a far emergere la erroneità della statuizione con la quale il
Tribunale ha affermato la legittimità dell'intervento eseguito da sulla CP_1 copertura del proprio immobile ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Al riguardo, è opportuno richiamare i principi fondamentali elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di innovazioni e modificazioni dei beni comuni condominiali.
1) “Le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi,
l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712;
Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2022, n. 3440)” (v. Cass. n. 36389/2022).
2) “L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, secondo il disposto dell'art. 1102 c.c., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Simmetricamente, la norma in parola, intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest'ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi intendere la nozione di
"uso paritetico" in termini di assoluta identità di utilizzazione della "res", poiché una lettura in tal senso della norma "de qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non possano fare un pari uso della cosa comune, la modifica
pagina 8 di 12 apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. Sez. 2, 14/04/2015, n. 7466; Cass. Sez. 2, 30/05/2003, n. 8808;
Cass. Sez. 2, 12/02/1998, n. 1499; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 23/03/1995,
n. 3368). Il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo condomino, non configura, così, ex se una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, ove, ad esempio, esso trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato” (Cass. n. 857/2019).
3) “L'art. 1120, comma 2 c.c., nel vietare le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico - è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all'art. 1102 c.c.
(Cass. 11455/2015; Cass. 18350/2013; Cass. 14607/12)” (v. Cass. n. 917/2024).
Nel caso concreto, viene in considerazione la trasformazione, mediante realizzazione di una terrazza con sovrastante serra biodinamica, del tetto a falde costituente la copertura dell'immobile di proprietà esclusiva di , contraddistinto con il mappale n. 111. CP_1
Il suddetto tetto risulta ricompreso fra le parti comuni condominiali ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento condominiale, sebbene le relative quote di comproprietà siano integralmente attribuite a ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione. CP_1
, nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di appello ha CP_1
(per la prima volta) dedotto di essere proprietaria esclusiva anche della copertura del proprio immobile, proponendo una interpretazione del Regolamento condominiale alternativa rispetto a quella seguita nella precedente fase del giudizio e condivisa dal Condominio.
Di tali nuove deduzioni non può tuttavia tenersi conto, in quanto introdotte in causa in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Ciò chiarito, si ritiene che l'intervento di cui è giudizio, in quanto pacificamente volto a realizzare, non un interesse generale, ma l'interesse di un singolo condomino, debba essere valutato avendo riguardo all'art. 1102 c.c. e alle limitazioni ivi previste. L'art. 1120 c.c. non assume quindi rilievo in causa sotto il profilo della sottoposizione della trasformazione della copertura realizzata da al vaglio della assemblea, ma esclusivamente ai fini CP_1
della verifica della alterazione del decoro architettonico del condominio.
Ponendosi in questa prospettiva, in primo luogo, non risulta fondata l'interpretazione dell'art.2 del Regolamento condominiale proposta dal Condominio appellante, secondo il quale l'indicazione della proprietà comune delle coperture a falde, in presenza di tabelle millesimali pagina 9 di 12 separate che ripartiscono le spese di manutenzione di ogni singola copertura fra i soli proprietari delle unità sottostanti, dovrebbe essere letta quale limite convenzionale, di natura estetica, alla possibilità di modificare la conformazione delle coperture.
Si tratta infatti di una interpretazione additiva che travolge la volontà delle parti, come espressa nell'art. 2 del Regolamento e che contraddice il fondamentale e primario criterio ermeneutico della formulazione letterale della disposizione contrattuale.
In secondo luogo, non può attribuirsi rilevanza, ai fini della qualificazione giuridica dell'intervento edilizio eseguito da , alla condotta pregressa delle parti del CP_1
giudizio, non essendo configurabile una confessione che abbia ad oggetto non un fatto, ma la rilevanza giuridica di una determinata situazione di fatto.
In terzo luogo, lo svuotamento del diritto di comproprietà lamentato dal Condominio appellante non è di per sé rilevante, poiché, in applicazione dei principi sopra trascritti, l'espansione dell'uso del bene comune da parte del singolo condomino trova limite esclusivamente: - nell'interesse altrui (inteso come ragionevole possibilità di accrescimento dell'uso del medesimo bene comune da parte degli altri condomini); - nel divieto di modificare la destinazione del bene comune;
- nel divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio.
Quanto all'interesse altrui, si reputano pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal
Tribunale in ordine: - al fatto che il tetto a falda soprastante il mappale n. 111 è asservito unicamente alla proprietà della attrice;
- alla mancata allegazione e prova della possibilità per gli altri condomini di poterne trarre una qualche utilità.
La conformazione strutturale del fabbricato preclude in sostanza qualsiasi uso della copertura da parte di soggetti diversi dal proprietario dei locali sottostanti e consente pertanto la massima espansione dell'uso da parte di quest'ultimo.
Con riguardo al divieto di modifica della destinazione, è sufficiente far rilevare che la Corte di
Cassazione si è più volte pronunciata per la legittimità ai sensi dell'art. 1102 c.c., sotto il profilo in esame, dell'intervento di trasformazione di una porzione della copertura dell'edificio condominiale in terrazza ad uso esclusivo del proprietario dell'immobile sottostante, “sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali” (v Cass. n.2126/2021 e, più recentemente, Cass. n. 6389/2022)
Nella fattispecie concreta, non è in discussione che l'attuale tetto piano del mappale n. 111 svolga le medesime funzioni di copertura, protezione e isolamento del preesistente tetto a falde;
pagina 10 di 12 né si ritiene significativo che la trasformazione abbia riguardato l'intero tetto soprastante il mappale n. 111 e non solo una sua parte. La valutazione dell'estensione della trasformazione deve infatti essere effettuata tenendo conto della articolazione del Condominio di Milano,
[...]
, in più corpi di fabbrica e delle dimensioni relativamente ridotte del mappale n. 111 Parte_2 rispetto all'intero complesso condominiale.
Infine, sul tema del decoro architettonico occorre dare rilievo, come del resto ha già fatto il
Tribunale nella sentenza impugnata: - alla disomogeneità, apprezzabile agevolmente analizzando le fotografie depositate dalle parti, delle linee architettoniche dei tre corpi di fabbrica che compongono il;
- al mantenimento da parte di Parte_2
delle linee originarie della facciata (doppio timpano aggettante con copertura CP_1
in tegole), alla uniformazione delle colorazioni degli intonaci e delle caratteristiche delle ringhiere;
- alla scarsa visibilità, anch'essa emergente dalle fotografie in atti, della trasformazione del prospetto dell'edificio realizzata da dal piano strada sia CP_1 interno che esterno all'ingresso del Condominio.
E' quindi condivisibile la decisione del Tribunale di non disporre l'effettuazione della CTU richiesta dal Condominio, essendo sufficiente, al fine di stabilire se si fosse verificata o meno la alterazione del decoro architettonico dell'edificio, la documentazione fotografica prodotta in giudizio dalle parti, senza necessità di fare ricorso né a nozioni di comune esperienza né alla scienza privata del giudice (al riguardo, si veda Cass. n. 7762/2010).
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello proposto dal Parte_2
deve essere rigettato.
[...]
La statuizione che precede è assorbente rispetto a ogni ulteriore questione dedotta in causa, ivi compreso l'appello incidentale proposto da , il quale è stato espressamente CP_1 condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
In ossequio al criterio della soccombenza, il Condominio appellante è tenuto a rifondere le spese del presente grado di appello in favore di . Esse sono liquidate avendo riguardo CP_1
allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti del Condominio, non risultando che quest'ultimo CP_1
abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
pagina 11 di 12 Non spetta la rifusione delle spese in favore di non avendo l'appellante Parte_1
svolto domande nei suoi confronti (v. Cass. n. 4352/2019, secondo la quale “nel giudizio svoltosi con una pluralità di parti scindibili, in altre parole cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione assolve alla funzione di litis denuntiatio volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo. Ne consegue che la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell' art. 91 c.p.c. che richiede la qualità di parte”).
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte del di Milano, di un ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 3722/2024, pubblicata il 03/04/2024, ogni diversa domanda assorbita o rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal;
Parte_2
2) condanna il Condominio appellante a rifondere in favore di le spese CP_1
del presente grado di appello, che si liquidano in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
nei confronti del Condominio appellante;
[...]
4) dichiara irripetibili le spese sostenute da Parte_1
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte del di Milano, di un Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
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