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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14385/2023
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 07.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 d.l.
n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di assistenza obbligatoria recante
n.r.g. 14385/2023 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Saverio Montanari
RICORRENTE
Controparte_1
in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari – Avv. Piersabino Salvemini
1
,Controparte_2
in persona del p.t., CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari – Avv. Piersabino Salvemini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 22.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituivano le amministrazioni resistenti sollevando l'eccezione di prescrizione e rilevando l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere stato arruolato nel corpo della Polizia Penitenziaria a far tempo dal 09.04.1983; di aver svolto servizio dal mese di ottobre 1997 presso la Casa circondariale di
2 NA CO a Roma, con il grado di assistente capo dal 1998; di aver avviato insieme ad altri colleghi azione civile nei confronti del volta ad accertare il nesso causale tra le Controparte_1 patologie da cui sono affetti e l'attività lavorativa svolta in maniera usurante, la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche e del dovere di prevenzione imposto dall'art. 2087 c.c. ed a condannare il al risarcimento dei CP_1
danni non patrimoniali a loro derivati a seguito dei seri pregiudizi invalidanti;
precisa che tale giudizio si è concluso con sentenza, n.
5031/2017, passata in giudicato, emessa dalla Corte d'Appello di
Roma, Sez. Lavoro, con cui si è statuito, recependo le risultanze della ctu, che il “ è affetto dall'adattamento cronico, con Parte_1 ansia” e che tale patologia ha origine professionale;
per l'effetto la
Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro ha condannato il
[...]
al riconoscimento in favore dell'istante della somma Controparte_1 di € 11.207,24 a titolo di danno biologico permanente quantificato nella misura del 7% oltre interessi di legge;
soggiunge che il TAR
Roma, con sentenza n. 6904 del 30.05.2019 ha annullato il provvedimento ministeriale nella parte in cui negava la dipendenza della causa di servizio della patologia ansiosa;
precisa che già la
Prima Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento
Militare di medicina legale in data 04.07.2011 aveva affermato il nesso causale tra le patologie e il servizio e per l'effetto aveva giudicato l'istante non idoneo permanentemente al servizio e conseguentemente collocato in congedo assoluto, in dipendenza delle medesime patologie successivamente accertate dalla Corte
D'appello oltre ad ipertensione;
soggiunge - in considerazione di quanto su esposto e delle condizioni eccezionali di lavoro
(sovraffollamento carcerario e carenza in organico) - di aver chiesto vanamente il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici.
3 In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, adottati i provvedimenti di rito, riconoscere al Sig. lo Parte_1 status di Vittima del Dovere, ai sensi della legge n. 266/2005, con conseguente riconoscimento di tutti i benefici di natura assistenziale dovuti ed ai versamenti dei relativi benefici economici oltre accessori come per legge.
Per l'effetto condannare il ed il Controparte_1 [...]
, in solido tra loro o per quanto di rispettiva ragione, ad CP_2
attribuire al ricorrente i benefici medesimi ed in particolare condannare gli stessi al pagamento in favore del medesimo della elargizione speciale ex art. 5 comma 1 e comma 5 della Legge
204/2006 come previsto dall'art. 34 dalla Legge 222/2007, nella misura di € 172.800,00, o nel diverso o maggiore importo che sarà determinato dal Tribunale.
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2
c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un., 30 maggio 2022, n. 17440.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che la prima diagnosi della patologia del ricorrente è avvenuta il 21.01.2010 (come statuito dal TAR Roma con la pronuncia n. 6904 del 30.05.2019, laddove si legge: “risulta che solo il 21.01.2010, a seguito di visita specialistica di un neurologo e psichiatra all'interessato è stato
4 diagnosticato un quadro clinico psicopatologico caratterizzato dalla flessione del tono dell'umore, da ansia …” ), mentre la domanda amministrativa risale al 05.03.2020; sicchè risultano dovute le spettanze maturate a far tempo dal 05.03.2010 ovvero nel decennio antecedente la domanda amministrativa.
Non può, quindi, essere individuato il momento di decorrenza della prescrizione dal 04.07.2011, vale a dire dalla data del riconoscimento dell'inidoneità da parte della Commissione Medica
Militare.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 1 L. 23 dicembre 2005, n. 266 dispone al com. 563:"per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 L. 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità"; stabilisce poi al co. 564 che "sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Come noto, ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il D.P.R. n. 243 del 2006 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente
5 sopraordinata al dipendente” e le particolari condizioni ambientali od operative come "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n.
759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività (in tal senso anche Cons. Stato, Sez. II, 01/06/2023, n.
5419).
Nel caso di specie risulta provato che il ricorrente abbia svolto la sua attività lavorativa in condizioni particolari, come riconosciuto sia dalla stessa amministrazione penitenziaria laddove ha chiarato, con nota del 19.04.2010, che: “L'odierna situazione degli organici dei reparti di polizia penitenziaria è problematica in ogni sede. Nel caso specifico della casa circondariale NA CO non può sottacersi la composizione dell'organico che, già ridotto ai minimi termini, si fonda su un cospicuo numero di unità distaccate per gravi motivi.» «Anche il fenomeno del sovraffollamento si lega alla carenza del personale e contribuisce con quello alle difficili condizioni lavorative”, circostanza non smentita da parte convenuta e confermata anche all'esito del giudizio civile instaurato inter-partes.
Invero, nella sentenza, n. 5031 del 27.11.2017, della Corte d'Appello di Roma, si legge: “I lavoratori hanno dedotto che durante lo svolgimento delle mansioni di assistente capo presso la Casa
6 Circondariale di NA CO in Roma hanno contratto una malattia invalidante a causa delle condizioni di lavoro usuranti (effettuazione di lunghi e massacranti turni di lavoro causati dall' insufficienza dell'organico del personale Penitenziario e dal sovraffollamento carcerario). Hanno precisato che a causa della malattia sono stati esonerati dal servizio in quanto non idonei. A tal fine hanno prodotto gli ordini di servizio di adibizione ai turni e la documentazione medica
e amministrativa rilasciata dall'Ospedale Militare. […] Il CP_1
non ha tuttavia contestato specificamente le circostanze di fatto allegate dai lavoratori né ha provato che all'epoca dei fatti - presso la struttura carceraria di NA CO – vi fosse un organico adeguato alla popolazione carceraria e che il personale penitenziario fosse impiegato in regolari turni di lavoro. […] La mancata specifica dimostrazione di fatti contrari a quelli allegati dei lavoratori e posti a fondamento della responsabilità datoriale, provano le modalità di svolgimento delle mansioni degli odierni appellanti così come descritte nel ricorso introduttivo ossia che le lavorazioni venivano svolte in condizioni estremamente usuranti secondo lunghi turni di lavoro. La Corte ritiene perciò provata nel caso in esame l'allegazione specifica e la conseguente dimostrazione che la prestazione degli appellanti, sia stata resa in uno stato di disagio lavorativo particolarmente grave e tale da giustificare il riconoscimento del lamentato danno biologico”. […] “Per quanto riguarda il danno all'integrità psico-fisica accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di appello può perciò senz'altro ritenersi dimostrata sia l'illegittimità della condotta datoriale sia il nesso di causalità con il comportamento tenuto dal datore di lavoro. I disturbi di cui sono affetti gli appellanti hanno, infatti, origine professionale essendo stati causati in modo prevalente da specifiche e particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro. Per quanto
7 accertato nel presente giudizio deve essere definitivamente affermata
l'origine professionale delle malattie che trovano causa nella responsabilità del datore di lavoro per avere consentito, attraverso la mancata adozione di specifici strumenti di protezione e attraverso una inadeguata organizzazione del lavoro, l'insorgere delle patologie invalidanti. Può pertanto essere confermata la sussistenza della responsabilità ex art. 2087 c.c. per l'inadeguata predisposizione di misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute degli appellanti, che risultano essere stati adibiti a mansioni usuranti, in violazione del disposto dell'art. 2087 c.c.» […] accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie le originarie domande proposte nei confronti del che per l'effetto Controparte_1 condanna al pagamento nei confronti di della somma di Parte_1
€ 11.207,24 a titolo di danno biologico permanente quantificato nella misura del 7% oltre interessi di legge”.
Non solo. Anche Il TAR Roma, con sentenza n. 6904 del 30.05.2019, ha annullato il provvedimento ministeriale nella parte in cui negava la dipendenza della causa di servizio della patologia ansiosa.
Risulta conclamato con sentenza passata in giudicato il carattere usurante delle mansioni dovuto alla carenza di organico ed al sovrannumero della popolazione carceraria con conseguente effettuazione di lunghi e massacranti turni di lavoro nonché
l'accertamento del nesso di derivazione causale tra la patologia invalidante sofferta dal ricorrente e le mansioni espletate.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e al conseguente inserimento del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni di cui all'art. 3 co. 3 D.P.R. n.
243/2006, tenuta dal . Controparte_2
Ciò posto, con riferimento alla quantificazione della percentuale invalidante da assegnare alle infermità riportate dal ricorrente, ai
8 fini della determinazione delle misure di sostegno, ritiene il
Giudicante che possa aversi riguardo a quella del 7% così come quantificata nella perizia peritale riportata nella sentenza, passata in giudicato, della Corte d'Appello di Roma, n. 5031/2017, priva di specifica contestazione da parte avversa.
Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso va accolto.
Le predette argomentazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 564 l. n. 266/2005, dichiara il ricorrente soggetto equiparato alle vittime del dovere;
- condanna il ad inserire il medesimo Controparte_2
nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, dpr 243/2006;
- condanna il nonché il Controparte_1 [...]
, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a CP_2 riconoscere tutti i benefici previdenziali e assistenziali connessi al predetto status, tenuto conto della percentuale di invalidità pari al
7%, a far tempo dal 05.03.2010 ovvero nel decennio antecedente la domanda amministrativa risalente al 05.03.2020.
-condanna i convenuti al pagamento, in solido tra loro, in CP_4
favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 4.524,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
9 Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
10
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 07.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 d.l.
n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di assistenza obbligatoria recante
n.r.g. 14385/2023 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Saverio Montanari
RICORRENTE
Controparte_1
in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari – Avv. Piersabino Salvemini
1
,Controparte_2
in persona del p.t., CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari – Avv. Piersabino Salvemini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 22.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituivano le amministrazioni resistenti sollevando l'eccezione di prescrizione e rilevando l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere stato arruolato nel corpo della Polizia Penitenziaria a far tempo dal 09.04.1983; di aver svolto servizio dal mese di ottobre 1997 presso la Casa circondariale di
2 NA CO a Roma, con il grado di assistente capo dal 1998; di aver avviato insieme ad altri colleghi azione civile nei confronti del volta ad accertare il nesso causale tra le Controparte_1 patologie da cui sono affetti e l'attività lavorativa svolta in maniera usurante, la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche e del dovere di prevenzione imposto dall'art. 2087 c.c. ed a condannare il al risarcimento dei CP_1
danni non patrimoniali a loro derivati a seguito dei seri pregiudizi invalidanti;
precisa che tale giudizio si è concluso con sentenza, n.
5031/2017, passata in giudicato, emessa dalla Corte d'Appello di
Roma, Sez. Lavoro, con cui si è statuito, recependo le risultanze della ctu, che il “ è affetto dall'adattamento cronico, con Parte_1 ansia” e che tale patologia ha origine professionale;
per l'effetto la
Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro ha condannato il
[...]
al riconoscimento in favore dell'istante della somma Controparte_1 di € 11.207,24 a titolo di danno biologico permanente quantificato nella misura del 7% oltre interessi di legge;
soggiunge che il TAR
Roma, con sentenza n. 6904 del 30.05.2019 ha annullato il provvedimento ministeriale nella parte in cui negava la dipendenza della causa di servizio della patologia ansiosa;
precisa che già la
Prima Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento
Militare di medicina legale in data 04.07.2011 aveva affermato il nesso causale tra le patologie e il servizio e per l'effetto aveva giudicato l'istante non idoneo permanentemente al servizio e conseguentemente collocato in congedo assoluto, in dipendenza delle medesime patologie successivamente accertate dalla Corte
D'appello oltre ad ipertensione;
soggiunge - in considerazione di quanto su esposto e delle condizioni eccezionali di lavoro
(sovraffollamento carcerario e carenza in organico) - di aver chiesto vanamente il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici.
3 In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, adottati i provvedimenti di rito, riconoscere al Sig. lo Parte_1 status di Vittima del Dovere, ai sensi della legge n. 266/2005, con conseguente riconoscimento di tutti i benefici di natura assistenziale dovuti ed ai versamenti dei relativi benefici economici oltre accessori come per legge.
Per l'effetto condannare il ed il Controparte_1 [...]
, in solido tra loro o per quanto di rispettiva ragione, ad CP_2
attribuire al ricorrente i benefici medesimi ed in particolare condannare gli stessi al pagamento in favore del medesimo della elargizione speciale ex art. 5 comma 1 e comma 5 della Legge
204/2006 come previsto dall'art. 34 dalla Legge 222/2007, nella misura di € 172.800,00, o nel diverso o maggiore importo che sarà determinato dal Tribunale.
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2
c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un., 30 maggio 2022, n. 17440.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che la prima diagnosi della patologia del ricorrente è avvenuta il 21.01.2010 (come statuito dal TAR Roma con la pronuncia n. 6904 del 30.05.2019, laddove si legge: “risulta che solo il 21.01.2010, a seguito di visita specialistica di un neurologo e psichiatra all'interessato è stato
4 diagnosticato un quadro clinico psicopatologico caratterizzato dalla flessione del tono dell'umore, da ansia …” ), mentre la domanda amministrativa risale al 05.03.2020; sicchè risultano dovute le spettanze maturate a far tempo dal 05.03.2010 ovvero nel decennio antecedente la domanda amministrativa.
Non può, quindi, essere individuato il momento di decorrenza della prescrizione dal 04.07.2011, vale a dire dalla data del riconoscimento dell'inidoneità da parte della Commissione Medica
Militare.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 1 L. 23 dicembre 2005, n. 266 dispone al com. 563:"per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 L. 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità"; stabilisce poi al co. 564 che "sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Come noto, ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il D.P.R. n. 243 del 2006 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente
5 sopraordinata al dipendente” e le particolari condizioni ambientali od operative come "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n.
759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività (in tal senso anche Cons. Stato, Sez. II, 01/06/2023, n.
5419).
Nel caso di specie risulta provato che il ricorrente abbia svolto la sua attività lavorativa in condizioni particolari, come riconosciuto sia dalla stessa amministrazione penitenziaria laddove ha chiarato, con nota del 19.04.2010, che: “L'odierna situazione degli organici dei reparti di polizia penitenziaria è problematica in ogni sede. Nel caso specifico della casa circondariale NA CO non può sottacersi la composizione dell'organico che, già ridotto ai minimi termini, si fonda su un cospicuo numero di unità distaccate per gravi motivi.» «Anche il fenomeno del sovraffollamento si lega alla carenza del personale e contribuisce con quello alle difficili condizioni lavorative”, circostanza non smentita da parte convenuta e confermata anche all'esito del giudizio civile instaurato inter-partes.
Invero, nella sentenza, n. 5031 del 27.11.2017, della Corte d'Appello di Roma, si legge: “I lavoratori hanno dedotto che durante lo svolgimento delle mansioni di assistente capo presso la Casa
6 Circondariale di NA CO in Roma hanno contratto una malattia invalidante a causa delle condizioni di lavoro usuranti (effettuazione di lunghi e massacranti turni di lavoro causati dall' insufficienza dell'organico del personale Penitenziario e dal sovraffollamento carcerario). Hanno precisato che a causa della malattia sono stati esonerati dal servizio in quanto non idonei. A tal fine hanno prodotto gli ordini di servizio di adibizione ai turni e la documentazione medica
e amministrativa rilasciata dall'Ospedale Militare. […] Il CP_1
non ha tuttavia contestato specificamente le circostanze di fatto allegate dai lavoratori né ha provato che all'epoca dei fatti - presso la struttura carceraria di NA CO – vi fosse un organico adeguato alla popolazione carceraria e che il personale penitenziario fosse impiegato in regolari turni di lavoro. […] La mancata specifica dimostrazione di fatti contrari a quelli allegati dei lavoratori e posti a fondamento della responsabilità datoriale, provano le modalità di svolgimento delle mansioni degli odierni appellanti così come descritte nel ricorso introduttivo ossia che le lavorazioni venivano svolte in condizioni estremamente usuranti secondo lunghi turni di lavoro. La Corte ritiene perciò provata nel caso in esame l'allegazione specifica e la conseguente dimostrazione che la prestazione degli appellanti, sia stata resa in uno stato di disagio lavorativo particolarmente grave e tale da giustificare il riconoscimento del lamentato danno biologico”. […] “Per quanto riguarda il danno all'integrità psico-fisica accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di appello può perciò senz'altro ritenersi dimostrata sia l'illegittimità della condotta datoriale sia il nesso di causalità con il comportamento tenuto dal datore di lavoro. I disturbi di cui sono affetti gli appellanti hanno, infatti, origine professionale essendo stati causati in modo prevalente da specifiche e particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro. Per quanto
7 accertato nel presente giudizio deve essere definitivamente affermata
l'origine professionale delle malattie che trovano causa nella responsabilità del datore di lavoro per avere consentito, attraverso la mancata adozione di specifici strumenti di protezione e attraverso una inadeguata organizzazione del lavoro, l'insorgere delle patologie invalidanti. Può pertanto essere confermata la sussistenza della responsabilità ex art. 2087 c.c. per l'inadeguata predisposizione di misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute degli appellanti, che risultano essere stati adibiti a mansioni usuranti, in violazione del disposto dell'art. 2087 c.c.» […] accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie le originarie domande proposte nei confronti del che per l'effetto Controparte_1 condanna al pagamento nei confronti di della somma di Parte_1
€ 11.207,24 a titolo di danno biologico permanente quantificato nella misura del 7% oltre interessi di legge”.
Non solo. Anche Il TAR Roma, con sentenza n. 6904 del 30.05.2019, ha annullato il provvedimento ministeriale nella parte in cui negava la dipendenza della causa di servizio della patologia ansiosa.
Risulta conclamato con sentenza passata in giudicato il carattere usurante delle mansioni dovuto alla carenza di organico ed al sovrannumero della popolazione carceraria con conseguente effettuazione di lunghi e massacranti turni di lavoro nonché
l'accertamento del nesso di derivazione causale tra la patologia invalidante sofferta dal ricorrente e le mansioni espletate.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e al conseguente inserimento del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni di cui all'art. 3 co. 3 D.P.R. n.
243/2006, tenuta dal . Controparte_2
Ciò posto, con riferimento alla quantificazione della percentuale invalidante da assegnare alle infermità riportate dal ricorrente, ai
8 fini della determinazione delle misure di sostegno, ritiene il
Giudicante che possa aversi riguardo a quella del 7% così come quantificata nella perizia peritale riportata nella sentenza, passata in giudicato, della Corte d'Appello di Roma, n. 5031/2017, priva di specifica contestazione da parte avversa.
Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso va accolto.
Le predette argomentazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 564 l. n. 266/2005, dichiara il ricorrente soggetto equiparato alle vittime del dovere;
- condanna il ad inserire il medesimo Controparte_2
nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, dpr 243/2006;
- condanna il nonché il Controparte_1 [...]
, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a CP_2 riconoscere tutti i benefici previdenziali e assistenziali connessi al predetto status, tenuto conto della percentuale di invalidità pari al
7%, a far tempo dal 05.03.2010 ovvero nel decennio antecedente la domanda amministrativa risalente al 05.03.2020.
-condanna i convenuti al pagamento, in solido tra loro, in CP_4
favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 4.524,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
9 Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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