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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5184/2023 del ruolo generale, promossa da: rappresentato e difeso dall'avv Antonio Parte_1
Stoia appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marika Matrone Controparte_1 appellato
NONCHE' CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso dall'avv. Giuseppe Tozzi appellato
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “dichiarare il ricorso in opposizione svolto in prime cure infondato in punto di fatto e di diritto, per quanto esposto in atti e reiterato nel presente atto di gravame;
2. nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1173 del 2023, resa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Nocera Inferiore (Sa), nella persona del dr. Ciro Gaudino, in data
06 febbraio 2023, depositata in cancelleria in data 15 giugno 2023, nell'ambito del giudizio n. 2910/2022 R.G. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità, tempestività e fondatezza dell'ingiunzione di pagamento n. 100880000877900078 del
20 gennaio 2022, notificata in data 16 marzo 2022, per il pagamento dell'importo di euro 1.355,83 comprensive di oneri di riscossione e spese di notifica, su incarico dell'ente impositore 3. condannare la parte Parte_2 appellata, sig. , al pagamento dei compensi del doppio grado di Controparte_1 giudizio, oltre la maggiorazione delle spese generali nella misura del 15%, sul compenso a liquidarsi, oltre Cna al 4% ed Iva, se dovuta, il tutto in sentenza munita di clausola come per legge.”. per il sig. “Respingere l'appello e confermare integralmente la Controparte_1 sentenza n. 1173/2023 del Giudice di Pace di;
2) Condannare Controparte_2
l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio con distrazione a favore dei procuratori costituiti.”. per il : “dichiarare l'opposizione svolta in prime cure Controparte_2 infondata per quanto esposto nei precedenti motivi;
- con condanna dell'opponente di primo grado al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, con condanna degli oneri riflessi (Irap e cpdel), in luogo di iva e cassa, trattandosi di difesa con avvocatura interna.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con ricorso ritualmente notificato l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 1173/2023, con la quale il Giudice di Pace di , ritenendo Controparte_2 maturata la prescrizione, aveva accolto l'opposizione proposta dal sig. avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 100880000877900078, notificata in data 16 marzo 2022, con la quale l'Agente alla riscossione, su incarico del , Controparte_2 quale ente impositore, aveva chiesto il pagamento dell'importo di euro 1.355,83 comprensivo di oneri di riscossione e spese di notifica. A sostegno della domanda evidenziava che errata era la sentenza resa dal Giudice di prime cure, in quanto, in materia di riscossione delle entrate locali, tributarie e non tributarie, trovava applicazione la disciplina speciale dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che aveva previsto, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, la sospensione dell'attività di riscossione coattiva e di esecuzione forzata, ragion per cui alcuna prescrizione era maturata nel caso di specie.
Provvedeva a costituirsi il , il quale si associava all'atto di Controparte_2 gravame, condividendo la tesi della mancata maturazione del termine prescrizionale, concludendo per la dichiarazione di infondatezza dell'opposizione svolta in primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio
Si costituiva anche il sig. , il quale resisteva al gravame proposto, Controparte_1 deducendo la piena legittimità della sentenza impugnata, stante la corretta applicazione della disciplina della prescrizione da parte del primo giudice
La domanda è fondata e merita accoglimento
Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 furono emanate alcune disposizioni normative che hanno riguardato anche l'attività della riscossione, stabilendo la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015.
In particolare,
- l'art. 67 co. 1 del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, ha previsto che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
- il successivo comma 4 ha stabilito, poi, che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, (commi 1 e 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione, quest'ultima, che a sua volta, ha stabilito che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”; -
- l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in L. n. 77 del
17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
- l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del
13.10.2020, così detto “Decreto Agosto”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
- l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del
27.11.2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
- il d.l. n. 183/2020, convertito in l. n. 21/2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del
21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
- da ultimo, il D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Da ciò deriva che durante il periodo decorrente dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021 (pari a n. 541 giorni) tutta l'attività di riscossione facente capo all' agente della riscossione è rimasta sospesa, ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali, con conseguente sospensione e proroga dei relativi termini.
In considerazione di quanto detto, non è fondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione accolta in primo grado, posto che tra la data di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni del C.d.S. (18 luglio 2016) e la data di notifica dell'ingiunzione (16 marzo 2022) non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
In ragione dell'infondatezza dell'azione proposta in primo grado, l'appello va, pertanto, accolto, con conseguente obbligo di restituzione degli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo della sentenza di primo gtrado sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014
(come modificati dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dal sig. Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore e del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, Controparte_2 che si liquidano in euro 150,00 ciascuno per compensi, oltre accessori di legge;
3. relativamente al presente giudizio condanna a pagare in Controparte_1 favore della la somma di euro 200,00 per Parte_1 compensi, oltre accessori di legge, ed in favore del comune di Controparte_2 la somma di euro 200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
10.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5184/2023 del ruolo generale, promossa da: rappresentato e difeso dall'avv Antonio Parte_1
Stoia appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marika Matrone Controparte_1 appellato
NONCHE' CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso dall'avv. Giuseppe Tozzi appellato
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “dichiarare il ricorso in opposizione svolto in prime cure infondato in punto di fatto e di diritto, per quanto esposto in atti e reiterato nel presente atto di gravame;
2. nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1173 del 2023, resa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Nocera Inferiore (Sa), nella persona del dr. Ciro Gaudino, in data
06 febbraio 2023, depositata in cancelleria in data 15 giugno 2023, nell'ambito del giudizio n. 2910/2022 R.G. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità, tempestività e fondatezza dell'ingiunzione di pagamento n. 100880000877900078 del
20 gennaio 2022, notificata in data 16 marzo 2022, per il pagamento dell'importo di euro 1.355,83 comprensive di oneri di riscossione e spese di notifica, su incarico dell'ente impositore 3. condannare la parte Parte_2 appellata, sig. , al pagamento dei compensi del doppio grado di Controparte_1 giudizio, oltre la maggiorazione delle spese generali nella misura del 15%, sul compenso a liquidarsi, oltre Cna al 4% ed Iva, se dovuta, il tutto in sentenza munita di clausola come per legge.”. per il sig. “Respingere l'appello e confermare integralmente la Controparte_1 sentenza n. 1173/2023 del Giudice di Pace di;
2) Condannare Controparte_2
l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio con distrazione a favore dei procuratori costituiti.”. per il : “dichiarare l'opposizione svolta in prime cure Controparte_2 infondata per quanto esposto nei precedenti motivi;
- con condanna dell'opponente di primo grado al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, con condanna degli oneri riflessi (Irap e cpdel), in luogo di iva e cassa, trattandosi di difesa con avvocatura interna.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con ricorso ritualmente notificato l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 1173/2023, con la quale il Giudice di Pace di , ritenendo Controparte_2 maturata la prescrizione, aveva accolto l'opposizione proposta dal sig. avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 100880000877900078, notificata in data 16 marzo 2022, con la quale l'Agente alla riscossione, su incarico del , Controparte_2 quale ente impositore, aveva chiesto il pagamento dell'importo di euro 1.355,83 comprensivo di oneri di riscossione e spese di notifica. A sostegno della domanda evidenziava che errata era la sentenza resa dal Giudice di prime cure, in quanto, in materia di riscossione delle entrate locali, tributarie e non tributarie, trovava applicazione la disciplina speciale dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che aveva previsto, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, la sospensione dell'attività di riscossione coattiva e di esecuzione forzata, ragion per cui alcuna prescrizione era maturata nel caso di specie.
Provvedeva a costituirsi il , il quale si associava all'atto di Controparte_2 gravame, condividendo la tesi della mancata maturazione del termine prescrizionale, concludendo per la dichiarazione di infondatezza dell'opposizione svolta in primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio
Si costituiva anche il sig. , il quale resisteva al gravame proposto, Controparte_1 deducendo la piena legittimità della sentenza impugnata, stante la corretta applicazione della disciplina della prescrizione da parte del primo giudice
La domanda è fondata e merita accoglimento
Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 furono emanate alcune disposizioni normative che hanno riguardato anche l'attività della riscossione, stabilendo la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015.
In particolare,
- l'art. 67 co. 1 del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, ha previsto che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
- il successivo comma 4 ha stabilito, poi, che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, (commi 1 e 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione, quest'ultima, che a sua volta, ha stabilito che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”; -
- l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in L. n. 77 del
17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
- l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del
13.10.2020, così detto “Decreto Agosto”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
- l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del
27.11.2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
- il d.l. n. 183/2020, convertito in l. n. 21/2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del
21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
- da ultimo, il D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Da ciò deriva che durante il periodo decorrente dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021 (pari a n. 541 giorni) tutta l'attività di riscossione facente capo all' agente della riscossione è rimasta sospesa, ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali, con conseguente sospensione e proroga dei relativi termini.
In considerazione di quanto detto, non è fondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione accolta in primo grado, posto che tra la data di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni del C.d.S. (18 luglio 2016) e la data di notifica dell'ingiunzione (16 marzo 2022) non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione.
In ragione dell'infondatezza dell'azione proposta in primo grado, l'appello va, pertanto, accolto, con conseguente obbligo di restituzione degli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo della sentenza di primo gtrado sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014
(come modificati dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dal sig. Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore e del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, Controparte_2 che si liquidano in euro 150,00 ciascuno per compensi, oltre accessori di legge;
3. relativamente al presente giudizio condanna a pagare in Controparte_1 favore della la somma di euro 200,00 per Parte_1 compensi, oltre accessori di legge, ed in favore del comune di Controparte_2 la somma di euro 200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
10.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi