Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n.5928/20217 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritto al n.5928 del ruolo generale dell'anno 2017
promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romano;
Parte_1
-attore-
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1
Mogavero;
-convenuta-
Oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CDA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] al fine dell'impugnazione del bilancio d'esercizio Controparte_1 della predetta società relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016.
1.1. Nel ricostruire la vicenda fattuale sottesa al presente giudizio, l'attore premetteva:
a) che in data 11.04.1994 fosse stata costituita tra i fratelli e Persona_1 Parte_1 la , società avente ad oggetto la commercializzazione e Controparte_1 Controparte_1 vendita di prodotti petroliferi e derivati, nella quale deteneva una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale;
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b) di aver ripetutamente richiesto notizie alla sorella amministratrice, in Controparte_1 merito allo svolgimento degli affari sociali, avendo fondati timori di una possibile mala gestio da parte della stessa, che continuava ad omettere di fornire alcuna notizia circa i bilanci degli ultimi esercizi;
c) di aver conseguentemente esercitato il proprio diritto alla consultazione dei libri sociali ex art. 2261 c.c., all'esito della quale era emersa l'illiceità di diverse poste del bilancio chiuso al 31.12.2016.
1.2. Tanto premesso, impugnava il bilancio di esercizio della società chiuso al Parte_1
31.12.2016, deducendo a fondamento della propria domanda:
a) in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ammissibile di richiedere ad arbitri la risoluzione delle vertenze concernenti la legittimità dei bilanci d'esercizio;
b) nel merito, la configurabilità del bilancio della quale vero e proprio Controparte_1 bilancio d'esercizio, avendo la suddetta società la forma giuridica di una società in nome collettivo, con la conseguenza che, per il rinvio operato dall'art. 2217, comma 2, c.c., lo stesso doveva essere redatto con l'osservanza dei criteri stabiliti per il bilancio delle spa di cui all'art. 2423 c.c.;
c) la nullità del bilancio d'esercizio della chiuso al 31.12.2016 per Controparte_1 violazione dell'art. 2423 c.c., nonché per violazione dell'art. 7 dello Statuto. Evidenziava, in particolare, l'attore come la fotografia fornita dallo stato patrimoniale relativo al suddetto bilancio d'esercizio fosse ben lontana dal fornire informazioni chiare e reali sull'impresa e sull'operato degli amministratori, impedendo di fatto ai soci la possibilità di prendere decisioni oculate.
1.3. Per tali ragioni, concludeva chiedendo di accertare l'illiceità e di dichiarare, Parte_1 quindi, non approvabile e non esecutivo il bilancio della chiuso al Controparte_1
31.12.2016, imponendo alla medesima società l'adozione di tutte le modifiche necessarie a ricondurre a legalità il bilancio stesso. In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU al fine di valutare la correttezza del metodo adottato dalla società convenuta per contabilizzare nel bilancio d'esercizio le singole voci, ed in particolare i “crediti commerciali”, le “riserve straordinarie”, i “debiti commerciali” e le “disponibilità liquide e cassa”. 2. Si costituiva in giudizio deducendo, in Controparte_1 limine litis, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da controparte, stante l'inequivocabile tenore dell'art. 10 dell'atto costitutivo della persona giuridica, in base al quale qualsiasi controversia tra i soci e la società circa l'interpretazione e l'esecuzione dello Statuto avrebbe dovuto essere rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore.
Nel merito, la società convenuta evidenziava come il proprio atto costitutivo prevedesse, all'art. 7, esclusivamente la redazione dell'inventario e del rendiconto, e non anche del bilancio d'esercizio. Sottolineava, inoltre, come, alla stregua dell'insegnamento di autorevole dottrina, non sussistesse l'obbligatorietà dell'approvazione del bilancio laddove - come nel caso di specie - tutti i soci fossero amministratori, essendo tale qualità riferibile anche a in Parte_1 considerazione della sua attiva partecipazione alla vita sociale della . Controparte_1
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procedeva a contestare, punto per punto, le doglianze attoree, Controparte_1 contestandone l'infondatezza e concludeva, quindi, per il rigetto della domanda ex adverso proposta, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre che con condanna di controparte per lite temeraria.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con istanza del 24.01.2024, chiedeva dichiararsi l'interruzione del processo in Parte_1 considerazione del fatto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce aveva provveduto a cancellare l'avv. , originario difensore della società convenuta, dall'Albo CP_2 professionale.
5. All'esito dell'udienza del 2.2.2024, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
6. Con ricorso per riassunzione del 12.02.2024, chiedeva fissarsi, ai sensi dell'art. Parte_1
303 c.p.c., udienza per la prosecuzione del processo.
7. Con decreto del 12.03.2024 veniva fissata l'udienza del 7.6.2024 per la comparizione delle parti.
8. Con comparsa di costituzione del 21.05.2024, provvedeva a costituirsi a Controparte_1 mezzo dell'avv. Laura Mogavero, la quale si dichiarava antistataria.
9. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'udienza del 4.10.2024 la causa trattenuta in decisione previa concessione dei termini di rito per memorie conclusionali e note di replica.
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10. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
10.1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione intrapresa da parte di formulata da parte convenuta in Parte_1 considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 10 dello Statuto societario qualunque controversia intervenuta tra i soci, i loro eredi e la società avrebbe dovuto essere rimessa al giudizio di un arbitro.
La suddetta disposizione non è, infatti, applicabile alla fattispecie di cui è causa, posto che le contestazioni attoree non vertono sull'interpretazione ed esecuzione dello Statuto, bensì sulla correttezza e veridicità del bilancio chiuso al 31.12.2016.
Ad ogni buon conto, l'inapplicabilità della clausola compromissoria richiamata dalla società odierna convenuta discende icto oculi dalla circostanza che le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di bilancio, in quanto attinenti ad interessi destinati a riverberarsi inevitabilmente sui terzi, devono ritenersi non compromettibili.
Giova ricordare, in senso conforme, l'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di precisare come “le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. Tali norme sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci a essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno pagina 3 di 6 n.5928/20217 R.G.
l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma del diritto societario - che agli artt. 2434-bis e 2379 c.c. ha previsto termini di decadenza per
l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.” (Cass., Sez. VI, Sent., 22.05.2018, n. 12583)
10.2. Nel merito la domanda attorea è infondata alla luce delle risultanze dell'indagine peritale.
In particolare, la consulente ha preliminarmente evidenziato come “La società Parte_3
è una società di persone e in quanto tali non devono attenersi a degli schemi obbligatori di bilancio e non hanno l'obbligo di pubblicare il bilancio. Per questi soggetti, il bilancio è redatto soprattutto per finalità interne e assume importanza all'esterno solamente per il fisco ai fini della tassazione del reddito ed in caso di richiesta di finanziamenti da parte dell'azienda. Il bilancio, per le società di persone, rimane soprattutto un documento privato che ha lo scopo di informare i soci o il proprietario sull'andamento della gestione aziendale. Le norme in tema di bilancio dettate dall'art. 2423 e seguenti del codice civile sono generalmente rivolte alle società di capitali.” Secondariamente, e con riferimento specifico al quesito postole da questo Giudicante,
l'ausiliario ha sottolineato come “Dall'analisi della documentazione presente nel fascicolo oggetto di controversia, si rileva nel bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 la correttezza del metodo adottato dalla società per la contabilizzazione delle singole voci Parte_3
“crediti commerciali”, “Riserve straordinarie”; “debiti commerciali”; “disponibilità liquide e cassa”. Quanto, poi, alla richiesta di verifica della contabilizzazione del credito di cui al preliminare di compravendita tra e la consulente ha ritenuto che tale Persona_2 Persona_1 preliminare faccia “riferimento ad un accollo interno e non ad un accollo esterno;
l'Accollo interno è un accordo derivante dagli effetti della convenzione interna tra debitore e terzo;
in questo caso il creditore non ha dato il suo consenso all'operazione e quindi non assume alcun diritto nei confronti dell'accollante del debitore, ragion per cui è corretto che non vi sia alcuna rilevazione in contabilità del creditore .” Parte_3
Inoltre, la CTU ha provveduto a riscontrare specifiche contestazioni sollevate da parte attrice in merito ad un presunto andamento anomalo delle schede contabili di diversi clienti ( R_
, Gelmar srl, Lu Panaru soc. agr. a.r.l., Del Balzo, Assi srl, Zecca Flavio, Simi Impianti,
[...]
De Lucia Alberto, Imperiale Giampiero, S.L.T. srl, Masserie Sal srl soc. agr.), evidenziando come “gli errori osservati dalla parte attrice (…) fanno riferimento ad errori su incassi di crediti rilevati in esercizi precedenti al 2016 e regolarmente corretti nell'esercizio in cui la società ne è venuta a conoscenza;
si precisa inoltre che tali correzioni non inficiano sul conto economico, quindi, non hanno ripercussioni neanche sulle dichiarazioni fiscali.”
Infine, la consulente, nel rispondere alle osservazioni formulate dalla CTP di parte attrice, ha rimarcato:
a) quanto alla riduzione della voce “crediti commerciali” da € 359.844,09 nell'esercizio 2015 a
€ 325.198,25 nell'esercizio 2016, come la stessa rappresenti “l'andamento della posizione crediti verso clienti (tra incassi ricevuti e incassi ancora da ricevere alla chiusura dell'esercizio)”;
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b) in merito alla riserva straordinaria, come “Dall'analisi della documentazione della società si è rilevato che la riserva straordinaria è pari a € 258.284,99. Tale Controparte_1 riserva è stata costituita nel 2009 a seguito della ricostruzione patrimoniale per il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria, così come dichiarato dalle parti, ed è pari nel 2009 ad € 151.444,23. Tale conto di “riserva straordinaria” ha subito un aumento nel 2011 a seguito dell'accantonamento dell'utile dell'esercizio 2010 a Riserva straordinaria per € 106.840,76 portando pertanto il valore della Riserva a un totale di € 258.284,99. Di tale accantonamento vi è evidenza nelle scritture contabili;
si specifica che lo statuto prevede all'art. 7 che “…in caso di mancata impugnativa, si ritiene approvato il rendiconto di gestione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio”, pertanto non risultando agli atti documentazione di impugnazione del bilancio 2010, lo stesso risulta approvato con la Riserva straordinaria accantonata. Pertanto, nel 2016, anno di valutazione della presente CTU, non risultano anomalie di contabilizzazione.”; c) relativamente al fondo svalutazione crediti, che lo stesso “ha la funzione di adeguare contabilmente il valore nominale dei crediti commerciali al valore di realizzo allo scopo di fronteggiare eventuali futuri rischi di crediti. Pertanto, una quota del fondo civilistico è deducibile fiscalmente in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti. L'accantonamento effettuato dalla nel 2016 è pari allo 0,5%, pertanto non Parte_3 vi è nulla di anomalo nella contabilizzazione dello stesso.”; d) circa l'andamento di cassa, come “Nel conto Cassa contanti/Assegni sono transitati incassi e pagamenti avvenuti sia per contanti sia per assegno. Il conto presenta un importo di apertura al 01.01.2016 pari a € 24.085,39 e non riporta, nel corso dell'esercizio, alcun andamento anomalo in quanto periodicamente la cassa/assegni presente viene versata in banca (es. in data 01/02/2016 il conto risulta pari a € 1.169,85) e non vengono riscontrate scritture anomale sulla gestione della cassa. Sebbene le società di persone non devono attenersi a degli schemi obbligatori di bilancio, sarebbe stato opportuno e consigliabile tenere separati i conti “cassa contanti” e “cassa assegni” in modo da tenere sotto controllo nel migliore dei modi i due conti. Una separazione di conti in tal senso sarebbe stata opportuna ma ciò non ha comunque inficiato sulla gestione in quanto le singole scritture sono state ben rilevate e anche dettagliate.” Per tutto quanto innanzi, non residuano dubbi in merito all'infondatezza della domanda formulata da parte attrice attese le risultanze dell'elaborato peritale le cui conclusioni il
Giudicante fa proprie in ragione della completezza delle risposte date dall'ausiliario, anche alla luce della esaustività delle risposte offerte alle osservazioni formulate dall'attore. 11. Le spese e competenze del presente giudizio seguono la soccombenza.
11.1. Le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta la domanda di Parte_1
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b) condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, con distrazione in favore Parte_1 del procuratore dichiaratosi antistatario, quantificate in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CAP, se dovuti;
c) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Lecce, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
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