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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
All'esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. – 350 bis c.p.c. del 15 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G.: 1115/2024, promossa da:
(C.F.: ), con sede in (29020 – PC), Piazza Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Roma n. 16, in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig. Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Gruzza del Foro di Piacenza e digitalmente domiciliato presso quest'ultimo, all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), già Controparte_1 P.IVA_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Settima di
[...] CP_1
Gossolengo (29020 - PC), alla via Paolo VI n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Guarnieri del
Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in Piacenza, Galleria San
Donnino n. 4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In data 07/02/2023 il ha notificato in forma non esecutiva al Controparte_1
la sentenza n. 57/2023, resa all'esito del procedimento R.G. n. 2999/2016, con Parte_1
pagina 1 di 6 la quale il Tribunale di Piacenza ha condannato il a pagare al la somma di € Pt_1 CP_1
20.791,91 per capitale, oltre interessi legali dalla domanda la saldo, ed € 2.000,00, pari a 1/10 delle spese complessivamente liquidate in giudizio, per compensi legali oltre accessori, C.P.A. e I.V.A..
In data 3 luglio 2023, nelle more del procedimento di impugnazione, il ha notificato Controparte_1
al un atto di precetto, unitamente a copia autentica della sentenza di cui sopra, Parte_1
resa contestualmente esecutiva, intimando all'ente di provvedere al pagamento del dovuto entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
Con atto introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Piacenza, il Parte_1
ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c., eccependo il mancato rispetto,
[...]
da parte del creditore, del termine dilatorio di 120 giorni previsto per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una Pubblica Amministrazione ex art. 14 del D.L. n. 669 del 31/12/1996 e successive modifiche.
Si è costituito il rilevando l'infondatezza della domanda. Controparte_1
Con sentenza in data 3 giugno 2024 e pubblicata il 4 giugno 2024, il Tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del precetto notificato in data 03/07/2023, ritenendo non idonea la notifica della sentenza non munita di formula esecutiva, effettuata in data 07/02/2023, a valere come notifica del titolo esecutivo, e dunque non utilmente decorso il termine di 120 giorni già a partire dalla data del 07/02/2023; ha inoltre compensato le spese di lite fra le parti.
Nel merito il primo giudice ha evidenziato che la ratio dell'art. 14 D.L. 669/94 è quello di offrire all' un congruo spatium deliberandi a fronte di una pretesa creditoria sancita da un titolo Parte_4 per la quale il creditori esprima in modo inequivocabile la volontà di ottenere l'adempimento (anche coattivo) e, pertanto, coerentemente richiede che la notifica di quest'ultimo sia effettuata nella veste di titolo esecutivo.
Nel caso in esame, invece, la notifica della sentenza in data 07/02/2023, avvenuta mediante notifica
PEC al difensore costituito in giudizio, lungi dal preannunciare una iniziativa esecutiva, era stata effettuata espressamente al fine di produrre l'effetto acceleratorio di cui all'art. 325 c.p.c.
In punto di spese di lite, il giudice di prime cure ha in particolare ritenuto: “sussistono gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto sulla questione controversa si ravvisano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito (si veda
TAR Lazio 10127/2021, con riferimento al giudizio di ottemperanza)”.
2- Avverso tale sentenza ha proposto gravame il , censurando con un unico Parte_1
motivo di appello il capo della decisione relativo alla menzionata compensazione, ritenendo non sussistenti contrasti giurisprudenziali sulla questione principale oggetto di lite e rassegnando le seguenti pagina 2 di 6 conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: Nel merito
Accogliere il presente gravame per i motivi ivi dedotti sub §2, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 482/2024 del Tribunale civile di Piacenza pronunziata tra le parti in R.G. nr. 1639/2023 il
3.06.2024 a pubblicata il 4.06.2024, condannare (cf: ), Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Gossolengo (PC) via Paolo VI nr. 1, in persona del legale rappresentante CP_1
(cf.: , a pagare al (cf: ), in
[...] C.F._1 Parte_1 P.IVA_3 persona del Sindaco legale rappresentante in carica, la somma di € 3.212,27 oltre CPA e IVA, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso delle spese dovute in primo grado all'appellante. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituito il eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis rigettare l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 482/2024 del Tribunale Civile di Piacenza pronunziata tra le parti nel procedimento R.G. nr. 1639/2023 in data 03.06.2024 pubblicata in data 04.06.2024
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Alla prima udienza, celebrata in data 10 dicembre 2024, la causa è stata ritenuta di pronta soluzione ed
è stata fissata udienza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., alla quale le parti hanno brevemente discusso la causa e la Corte l'ha trattenuta in decisione, riservando il deposito della decisione nel termine di trenta giorni.
3- Con l'unico motivo di gravame avanzato, l'appellante denuncia un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese del giudizio di primo grado ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali motivi, individuati in dichiarati contrasti giurisprudenziali in merito alla questione nevralgica oggetto di lite.
Invero, secondo la prospettazione fornita dal , nessun orientamento contrastante Parte_1
può essere ravvisato in relazione alla necessità, ai fini dell'esecuzione civile nei confronti di una
Pubblica Amministrazione, di notificare il titolo spedito in forma esecutiva per ottenere gli effetti di cui all'art. 14 D.L. n. 669/1996: l'unico precedente menzionato all'interno del provvedimento impugnato, infatti, riguarderebbe diversa fattispecie, con conseguente inapplicabilità analogica dei principi ivi richiamati rispetto al caso oggetto di lite.
Il motivo è fondato.
Rispetto alla questione prospettata, è dirimente stabilire se nel caso di specie sia stata rispettata, da parte del Tribunale di Piacenza, la disciplina di cui all'art. 92 c.p.c., anche alla luce della sentenza della pagina 3 di 6 Corte Costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione citata, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile, infatti, risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquidi l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Normalmente, perciò, la soccombenza si accompagna alla condanna al pagamento delle spese di lite, poiché è corretto, secondo un principio di responsabilità, che questo onere venga posto a carico di chi è risultato essere nel torto all'esito del giudizio.
Vero è che non si tratta di una regola assoluta: l'art. 92 c.p.c. individua una serie di ipotesi in cui è consentito derogare alla predetta disciplina: peraltro, la menzionata norma, nella lettura suggerita dalla pronuncia della Corte Costituzionale summenzionata, consente al Giudice di discostarsi dalla regola della soccombenza anche al di fuori delle ipotesi tipiche ivi previste, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (così Cass. Civ. Sez. Trib., 24/01/2022, n. 1950).
Si tratta, infatti, di “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito” (v. in senso adesivo Cass. Civ. n. 9977 del 09/04/2019; Cass. Civ. n. 2883/2014). Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la propria determinazione in merito alla disposta compensazione, ritenendo integrate le “gravi ed eccezionali ragioni” in virtù del fatto che, indipendentemente dalla totale soccombenza del nel giudizio di primo grado, in ordine CP_1
all'interpretazione della norma applicabile sussistessero contrasti nella giurisprudenza di merito.
Peraltro, come correttamente osservato dall'appellante, non risultano allo stato significativi orientamenti ermeneutici in senso contrario rispetto a quello cui è pervenuto il giudice di prime cure: gli arresti rinvenuti, infatti, riflettono principi assolutamente pacifici e granitici in giurisprudenza.
Nè il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla pronuncia del TAR Lazio del 2012 risulta conferente, essendo l'ipotesi riferita al diverso caso del giudizio amministrativo ( tanto più che la stessa difesa di parte appellata, pur sostenendo trattarsi di fattispecie non riguardante il giudizio di ottemperanza, ammette che si tratta di pronuncia “non chiarissima”), mancando poi una motivazione da parte del Tribunale di Piacenza in merito alle ragioni per le quali è stata ravvisata un'analogia tra pagina 4 di 6 l'ipotesi richiamata e il caso di specie, che in effetti questa Corte non ritiene di individuare.
Le diverse pronunce richiamate in atti, che secondo parte appellata rivelano l'esistenza di un dibattito giurisprudenziale sulla tematica oggetto di causa, confermano piuttosto il raggiungimento di un orientamento ormai univoco nel senso prospettato dall'opponente odierno appellante e recepito anche dal giudice di prime cure.
Non può quindi ritenersi l'ipotesi di un mutamento giurisprudenziale, e neppure un effettivo contrasto giurisprudenziale che assurga alla stregua di ragione grave ed eccezionale.
Per i motivi esposti, ritiene questa Corte da un lato che il provvedimento risulta privo della esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, o che comunque quelle addotte siano errate, con conseguente violazione dei parametri fissati dai citati artt. 91
e 92 c.p.c..
D'altra parte, non rinvenendosi altre gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione, in presenza della totale soccombenza dell'odierna appellata, corre l'obbligo per questa Corte di dare applicazione al principio secondo il quale “in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., non possono essere illogiche o erronee (così Cass. Civ. sez. VI,
09/04/2019, n. 9977).
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna del Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite relative sia alla fase processuale di primo grado che al presente
[...]
giudizio.
Ciò non di meno deve tenersi conto della semplicità della questione oggetto di causa e del fatto che, nonostante la manifestazione della volontà del creditore di procedere all'esecuzione forzata sia ormai inequivocabili, e il termine di 120 giorni posto a favore dell'amministrazione per le attività organizzative a fronte delle pretese creditorie di controparte sia ampiamente decorso, il non ha Pt_1
mai in alcun modo provveduto.
Si ritiene quindi adeguata la liquidazione nei limiti del minimo tariffario per entrambi i gradi di giudizio, secondo il DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della controversia
(euro 25.148,03) per le diverse fasi effettivamente svolte, e così per il primo grado in complessivi €
264 per anticipazioni e € 1.698,00 per compensi (di cui € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva e in € 850,00 per la fase decisoria); quanto all'appello in € 147,00 per anticipazioni e complessivi € 1.983 per compensi (di cui € 567,00 fase di studio;
460,50 fase introduttiva, € 955,50 per la fase decisionale), oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese forfettario al 15 % sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Piacenza n. 482/2024, pubblicata in data 04/06/2024, così provvede:
1) condanna il alla refusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
264 per anticipazioni ed € 1.698,00 per compensi, oltre a IVA e cpa come per legge e rimborso spese forfettario al 15%;
2) condanna parte appellata a rifondere altresì all'appellante, le spese processuali del presente grado;
che liquida in complessivi € 147,00 per anticipazioni ed euro 1.983,00 per compensi, oltre a IVA e , I.V.A. e rimborso spese forfettario al 15%.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 15 aprile 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
All'esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. – 350 bis c.p.c. del 15 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G.: 1115/2024, promossa da:
(C.F.: ), con sede in (29020 – PC), Piazza Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Roma n. 16, in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig. Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Gruzza del Foro di Piacenza e digitalmente domiciliato presso quest'ultimo, all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), già Controparte_1 P.IVA_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Settima di
[...] CP_1
Gossolengo (29020 - PC), alla via Paolo VI n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Guarnieri del
Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in Piacenza, Galleria San
Donnino n. 4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In data 07/02/2023 il ha notificato in forma non esecutiva al Controparte_1
la sentenza n. 57/2023, resa all'esito del procedimento R.G. n. 2999/2016, con Parte_1
pagina 1 di 6 la quale il Tribunale di Piacenza ha condannato il a pagare al la somma di € Pt_1 CP_1
20.791,91 per capitale, oltre interessi legali dalla domanda la saldo, ed € 2.000,00, pari a 1/10 delle spese complessivamente liquidate in giudizio, per compensi legali oltre accessori, C.P.A. e I.V.A..
In data 3 luglio 2023, nelle more del procedimento di impugnazione, il ha notificato Controparte_1
al un atto di precetto, unitamente a copia autentica della sentenza di cui sopra, Parte_1
resa contestualmente esecutiva, intimando all'ente di provvedere al pagamento del dovuto entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
Con atto introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Piacenza, il Parte_1
ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c., eccependo il mancato rispetto,
[...]
da parte del creditore, del termine dilatorio di 120 giorni previsto per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una Pubblica Amministrazione ex art. 14 del D.L. n. 669 del 31/12/1996 e successive modifiche.
Si è costituito il rilevando l'infondatezza della domanda. Controparte_1
Con sentenza in data 3 giugno 2024 e pubblicata il 4 giugno 2024, il Tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del precetto notificato in data 03/07/2023, ritenendo non idonea la notifica della sentenza non munita di formula esecutiva, effettuata in data 07/02/2023, a valere come notifica del titolo esecutivo, e dunque non utilmente decorso il termine di 120 giorni già a partire dalla data del 07/02/2023; ha inoltre compensato le spese di lite fra le parti.
Nel merito il primo giudice ha evidenziato che la ratio dell'art. 14 D.L. 669/94 è quello di offrire all' un congruo spatium deliberandi a fronte di una pretesa creditoria sancita da un titolo Parte_4 per la quale il creditori esprima in modo inequivocabile la volontà di ottenere l'adempimento (anche coattivo) e, pertanto, coerentemente richiede che la notifica di quest'ultimo sia effettuata nella veste di titolo esecutivo.
Nel caso in esame, invece, la notifica della sentenza in data 07/02/2023, avvenuta mediante notifica
PEC al difensore costituito in giudizio, lungi dal preannunciare una iniziativa esecutiva, era stata effettuata espressamente al fine di produrre l'effetto acceleratorio di cui all'art. 325 c.p.c.
In punto di spese di lite, il giudice di prime cure ha in particolare ritenuto: “sussistono gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto sulla questione controversa si ravvisano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito (si veda
TAR Lazio 10127/2021, con riferimento al giudizio di ottemperanza)”.
2- Avverso tale sentenza ha proposto gravame il , censurando con un unico Parte_1
motivo di appello il capo della decisione relativo alla menzionata compensazione, ritenendo non sussistenti contrasti giurisprudenziali sulla questione principale oggetto di lite e rassegnando le seguenti pagina 2 di 6 conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: Nel merito
Accogliere il presente gravame per i motivi ivi dedotti sub §2, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 482/2024 del Tribunale civile di Piacenza pronunziata tra le parti in R.G. nr. 1639/2023 il
3.06.2024 a pubblicata il 4.06.2024, condannare (cf: ), Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Gossolengo (PC) via Paolo VI nr. 1, in persona del legale rappresentante CP_1
(cf.: , a pagare al (cf: ), in
[...] C.F._1 Parte_1 P.IVA_3 persona del Sindaco legale rappresentante in carica, la somma di € 3.212,27 oltre CPA e IVA, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso delle spese dovute in primo grado all'appellante. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituito il eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis rigettare l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 482/2024 del Tribunale Civile di Piacenza pronunziata tra le parti nel procedimento R.G. nr. 1639/2023 in data 03.06.2024 pubblicata in data 04.06.2024
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Alla prima udienza, celebrata in data 10 dicembre 2024, la causa è stata ritenuta di pronta soluzione ed
è stata fissata udienza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., alla quale le parti hanno brevemente discusso la causa e la Corte l'ha trattenuta in decisione, riservando il deposito della decisione nel termine di trenta giorni.
3- Con l'unico motivo di gravame avanzato, l'appellante denuncia un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese del giudizio di primo grado ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali motivi, individuati in dichiarati contrasti giurisprudenziali in merito alla questione nevralgica oggetto di lite.
Invero, secondo la prospettazione fornita dal , nessun orientamento contrastante Parte_1
può essere ravvisato in relazione alla necessità, ai fini dell'esecuzione civile nei confronti di una
Pubblica Amministrazione, di notificare il titolo spedito in forma esecutiva per ottenere gli effetti di cui all'art. 14 D.L. n. 669/1996: l'unico precedente menzionato all'interno del provvedimento impugnato, infatti, riguarderebbe diversa fattispecie, con conseguente inapplicabilità analogica dei principi ivi richiamati rispetto al caso oggetto di lite.
Il motivo è fondato.
Rispetto alla questione prospettata, è dirimente stabilire se nel caso di specie sia stata rispettata, da parte del Tribunale di Piacenza, la disciplina di cui all'art. 92 c.p.c., anche alla luce della sentenza della pagina 3 di 6 Corte Costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione citata, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile, infatti, risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquidi l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Normalmente, perciò, la soccombenza si accompagna alla condanna al pagamento delle spese di lite, poiché è corretto, secondo un principio di responsabilità, che questo onere venga posto a carico di chi è risultato essere nel torto all'esito del giudizio.
Vero è che non si tratta di una regola assoluta: l'art. 92 c.p.c. individua una serie di ipotesi in cui è consentito derogare alla predetta disciplina: peraltro, la menzionata norma, nella lettura suggerita dalla pronuncia della Corte Costituzionale summenzionata, consente al Giudice di discostarsi dalla regola della soccombenza anche al di fuori delle ipotesi tipiche ivi previste, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (così Cass. Civ. Sez. Trib., 24/01/2022, n. 1950).
Si tratta, infatti, di “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito” (v. in senso adesivo Cass. Civ. n. 9977 del 09/04/2019; Cass. Civ. n. 2883/2014). Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la propria determinazione in merito alla disposta compensazione, ritenendo integrate le “gravi ed eccezionali ragioni” in virtù del fatto che, indipendentemente dalla totale soccombenza del nel giudizio di primo grado, in ordine CP_1
all'interpretazione della norma applicabile sussistessero contrasti nella giurisprudenza di merito.
Peraltro, come correttamente osservato dall'appellante, non risultano allo stato significativi orientamenti ermeneutici in senso contrario rispetto a quello cui è pervenuto il giudice di prime cure: gli arresti rinvenuti, infatti, riflettono principi assolutamente pacifici e granitici in giurisprudenza.
Nè il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla pronuncia del TAR Lazio del 2012 risulta conferente, essendo l'ipotesi riferita al diverso caso del giudizio amministrativo ( tanto più che la stessa difesa di parte appellata, pur sostenendo trattarsi di fattispecie non riguardante il giudizio di ottemperanza, ammette che si tratta di pronuncia “non chiarissima”), mancando poi una motivazione da parte del Tribunale di Piacenza in merito alle ragioni per le quali è stata ravvisata un'analogia tra pagina 4 di 6 l'ipotesi richiamata e il caso di specie, che in effetti questa Corte non ritiene di individuare.
Le diverse pronunce richiamate in atti, che secondo parte appellata rivelano l'esistenza di un dibattito giurisprudenziale sulla tematica oggetto di causa, confermano piuttosto il raggiungimento di un orientamento ormai univoco nel senso prospettato dall'opponente odierno appellante e recepito anche dal giudice di prime cure.
Non può quindi ritenersi l'ipotesi di un mutamento giurisprudenziale, e neppure un effettivo contrasto giurisprudenziale che assurga alla stregua di ragione grave ed eccezionale.
Per i motivi esposti, ritiene questa Corte da un lato che il provvedimento risulta privo della esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, o che comunque quelle addotte siano errate, con conseguente violazione dei parametri fissati dai citati artt. 91
e 92 c.p.c..
D'altra parte, non rinvenendosi altre gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione, in presenza della totale soccombenza dell'odierna appellata, corre l'obbligo per questa Corte di dare applicazione al principio secondo il quale “in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., non possono essere illogiche o erronee (così Cass. Civ. sez. VI,
09/04/2019, n. 9977).
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna del Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite relative sia alla fase processuale di primo grado che al presente
[...]
giudizio.
Ciò non di meno deve tenersi conto della semplicità della questione oggetto di causa e del fatto che, nonostante la manifestazione della volontà del creditore di procedere all'esecuzione forzata sia ormai inequivocabili, e il termine di 120 giorni posto a favore dell'amministrazione per le attività organizzative a fronte delle pretese creditorie di controparte sia ampiamente decorso, il non ha Pt_1
mai in alcun modo provveduto.
Si ritiene quindi adeguata la liquidazione nei limiti del minimo tariffario per entrambi i gradi di giudizio, secondo il DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della controversia
(euro 25.148,03) per le diverse fasi effettivamente svolte, e così per il primo grado in complessivi €
264 per anticipazioni e € 1.698,00 per compensi (di cui € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva e in € 850,00 per la fase decisoria); quanto all'appello in € 147,00 per anticipazioni e complessivi € 1.983 per compensi (di cui € 567,00 fase di studio;
460,50 fase introduttiva, € 955,50 per la fase decisionale), oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese forfettario al 15 % sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Piacenza n. 482/2024, pubblicata in data 04/06/2024, così provvede:
1) condanna il alla refusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
264 per anticipazioni ed € 1.698,00 per compensi, oltre a IVA e cpa come per legge e rimborso spese forfettario al 15%;
2) condanna parte appellata a rifondere altresì all'appellante, le spese processuali del presente grado;
che liquida in complessivi € 147,00 per anticipazioni ed euro 1.983,00 per compensi, oltre a IVA e , I.V.A. e rimborso spese forfettario al 15%.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 15 aprile 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
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