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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 518 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2613 pubblicata il 29 giugno 2022 e non notificata, al quale è riunito l'appello rg 586/2023, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione e vertente tra
(cf , in persona del procuratore speciale, Avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Carbone, per atto Notaio del 9 novembre 2022, rep. 197893, racc. Persona_1
26820, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Buco (cf , C.F._1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via
A. Mazzocchi, 109, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
(cf ), in persona del procuratore speciale, Avv. Controparte_1 P.IVA_2
per atto Notaio in Roma, rep. 51.644 del 30 Controparte_2 Persona_2
1 dicembre 2015, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Caprio (cf
), elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Augusto 148, nello C.F._2 studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
appellata nonché
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, CP_3 P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Pacileo (cf ) e
[...] C.F._3
Bruno Pacileo (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. C.F._4
Carducci, 42, nello studio dei difensori giusta mandato alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 1277/2015;
appellata nonché
(cf , cessionaria del credito, in persona del legale CP_5 P.IVA_4 rappresentante della sua mandataria , Dott. per atto Controparte_6 Per_3
Notaio in Pordenone, rep. 51913, racc. 38615, del 12 marzo 2018, Persona_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Buco (cf , C.F._1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via
A. Mazzocchi, 109, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di intervento dell'11 marzo 2024;
intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed proponevano separati appelli avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in epigrafe, con la quale veniva accolta, per quanto qui rileva, l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di €
662.650,72 proposta da , la quale aveva chiesto e ottenuto la chiamata in CP_3
2 causa del distributore, frutto di un ricalcolo dei consumi di energia elettrica da parte del fornitore, afferenti al periodo aprile/dicembre 2008 e gennaio/luglio 2009, a seguito di un malfunzionamento del misuratore accertato in data 27 novembre 2009 in contraddittorio con il cliente.
In particolare, il primo giudice statuiva “Orbene, dalla documentazione in atti, è emerso che il misuratore di energia sia risultato malfunzionante, all'esito di una verifica effettuata dall n data 27.11.2009 (cfr. verbale di verifica in atti). Pt_1
Dal verbale redatto in tale circostanza si evince che sia stato rilevato un difetto di misurazione del 42 %... la stessa opponente, nella ricostruzione dei rapporti tra le parti offerta nell'atto introduttivo, ha eccepito il malfunzionamento del misuratore, evidenziando interruzioni e anomalie nel funzionamento.
Ciò posto, va evidenziato che, alla luce del verbale relativo alla verifica effettuata nel 2009 sono stati effettuati i calcoli relativi al consumo di energia per il quale si chiede il pagamento del corrispettivo nel presente giudizio.
Sul punto va evidenziato che, in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cassazione civile sez. VI,
09/01/2020, n.297).
Ciò posto, nel caso di specie, alla luce del verbale di verifica, è emerso il malfunzionamento del misuratore in difetto e, precisamente, nella misura del –
42%.
Va aggiunto che il calcolo dell'importo richiesto ed oggetto del procedimento monitorio è stato effettuato in virtù delle risultanze della verifica degli operatori dell' Parte_2
3 A fronte di ciò, parte opponente ha contestato l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati per pervenire all'importo richiesto con le fatture in contestazione, nonché la non congruità di detto importo rispetto ai consumi effettivi.
Nel corso del giudizio è stato pertanto nominato un consulente tecnico al quale è stato conferito incarico avente ad oggetto i seguenti quesiti “ dica il c.t.u., esaminata la documentazione in atti, e visionati i luoghi di causa ed in particolare i contatori, se la ricostruzione dei consumi operata da e posta alla base del ricorso Pt_1 monitorio risulti correttamente eseguita ed in linea con gli elementi oggettivi desumibili dalla documentazione in atti;
2 verifichi, in ogni caso, se i consumi fatturati sono in linea con quelli registrati;
3. verifichi, in ogni caso, se i consumi registrati sono compatibili con le caratteristiche dei beni rispetto ai quali viene effettuata la somministrazione, indicando, in caso negativo, una verosimile stima dei consumi ritenuti congrui;
4. tenti la definizione transattiva della controversia;
5. Fornisca ogni altro elemento utile alla definizione della controversia”.
Orbene, all'esito dagli accertamenti tecnici effettuati dal C.T.U., è emerso quanto segue “Esaminati gli atti e visionati i luoghi di causa si può concludere che la ricostruzione dei consumi operata da e posta alla base del ricorso Parte_1 monitorio, che dovrebbe figurare come una mera moltiplicazione tra i dati relativi ai consumi misurati da E Distribuzione e il coefficiente 1,73 che deriva dall'errore di misura del – 42%, non risulta correttamente eseguita ed in linea con gli elementi oggettivi presenti negli atti…Per quanto descritto in relazione i consumi ricalcolati e fatturati da e contenuti nelle fatture oggetto del presente Parte_1 contenzioso, non risultano perfettamente in linea con quelli registrati, in quanto mostrano ampie discrepanze con i dati nativi forniti da Controparte_7
In definitiva si può osservare che nel ricalcolo dei consumi effettuato da
[...]
a seguito di verifica del misuratore, vengono attribuiti alla Pt_1 CP_3 dei consumi che risultano di gran lunga superiori a quelli prelevati dall'azienda stessa dopo la sostituzione del misuratore (gennaio 2010)”
Dunque, il C.T.U., in primo luogo, ha evidenziato la non correttezza dei calcoli effettuati dall' Pt_1
Il consulente ha aggiunto quanto segue “Vista la complessità nel definire i consumi di un'attività industriale che presenta molteplici parametri che influenzano
4 i prelievi di energia elettrica, dettati da diverse condizioni legate al ciclo operativo e di funzionamento e legate alle diverse richieste di mercato, e considerando che il periodo oggetto del contenzioso è riferito a circa dieci anni fa, risulta complicato definire se i consumi registrati erano in linea con i beni e le tipologie di lavorazioni e apparecchiature presenti nell'azienda circa dieci anni fa. Una verosimile CP_3 stima dei consumi risulta complicata in mancanza di elementi tecnici oggettivi necessari per effettuare tale calcolo”.
Dunque, il C.T.U., dopo aver evidenziato le incongruità dei calcoli effettuati dall'opposta, ha evidenziato che la peculiarità della struttura oggetto di indagine, non consente una ricostruzione dei consumi, anche in ragione del tempo trascorso e della situazione attuale, mutata rispetto all'epoca relativa ai fatti oggetto di causa.
Infine, il C.T.U. ha accertato che “Inoltre per lo stesso periodo non si evince alcun punto di flesso nei prelievi che possa far determinare il punto di inizio temporale della registrazione in negativo. Pertanto, analizzando tutti i dati si può definire che, non è possibile determinare il punto di inizio temporale della registrazione negativa in quanto non si evidenzia, alcun punto di flesso e non è tantomeno evidente la differenza dei prelievi prima e dopo la sostituzione del misuratore”.
In definitiva, non sono emersi elementi di riferimento in grado di consentire l'individuazione del momento nel quale collocare la misurazione in difetto.
Il C.T.U., chiamato a chiarimenti sull'impossibilità materiale di effettuare accertamenti peritali ulteriori per poter ottenere il dato utile, ha dichiarato “E' presente l'Ing. , il quale ribadisce che non è possibile effettuare un Persona_5 accertamento che individui i consumi con certezza, in ragione del fatto che viene in rilievo un impianto industriale. In definitiva non sussistono elementi per poter raggiungere un risultato oggettivo, pur effettuando indagini ulteriori”… Dunque, in ragione del principio dell'onere della prova, deve affermarsi che non sia stato provato adeguatamente l'importo dovuto in ragione del difetto di misurazione riscontrato, sia perché non risultano effettuabili i necessari accertamenti in ordine ai consumi, sia perché non risulta possibile individuare il momento in cui avrebbe avuto inizio la misurazione in difetto”.
si costituiva in entrambi i giudizi di appello, chiedendo il rigetto delle CP_3 impugnazioni.
5 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Parte_1 respinta ogni contraria istanza:
• in via principale accogliere il presente gravame riformando la sentenza n.
2613/2022 pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. – I Sezione Civile, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Del Prete e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione a D.I. proposta dalla perché infondata in fatto e in Controparte_3 diritto per tutti i motivi dedotti in atti, con conseguente conferma dell'opposto D.I.
n.1277/15 del Tribunale di S. Maria C.V.;
• in via subordinata accogliere il presente gravame riformando la sentenza n.
2613/2022 pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. – I Sezione Civile, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Del Prete, con condanna della in Controparte_3 persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di in Parte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., anche in caso di conferma di revoca del D.I. opposto, della minore somma che sarà ritenuta di giustizia a saldo del credito maturato per i quantitativi di energia elettrica prelevati dalla e non Controparte_3 saldati per i periodi riportati nelle fatture contestate (anni 2008 e 2009) secondo la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore ovvero secondo i diversi criteri presuntivi di prelievo che saranno ritenuti congrui;
• condannare la parte appellata al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del Parte_1 doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, anche ai sensi dell'art. 196 c.p.c. disponga la rinnovazione delle indagini peritali, mediante sostituzione del C.T.U. nominato dal Giudice di primo grado, atteso che i risultati dell'elaborato peritale a firma dell'ing. sono inidonei ovvero insoddisfacenti al Persona_5 raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine peritale.
Del resto, è ammessa la consulenza anche percipiente purché la parte abbia già allegato i fatti posti a base della domanda ed il loro accertamento richieda cognizioni tecniche, così come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenze nn. 3086 e 6500/2022).
6 Tra l'altro, il nominando Ausiliario potrà svolgere specifiche indagini ed accertare, in base alle scritture contabili ed all'ispezione dei luoghi e allo storico dei consumi, la capacità di prelievo degli impianti e dei macchinari della nel periodo CP_3 oggetto in contestazione (anni 2008 e 2009) e, conseguentemente riscontrare ulteriormente la fondatezza della ricostruzione operata dal distributore e della conseguente creditoria fatturata e azionata da . Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ - a) accogliere il presente appello, e in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione della e tutte le avverse domande spiegate nei CP_3 confronti di siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto;
- b) con vittoria delle intere spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, ed accessori di legge.
In via istruttoria, occorrendo, sin d'ora si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali conferendo ad altro Ausiliare, di comprovata esperienza, l'incarico di accertare, anche in base alle scritture contabili dell'azienda ed all'ispezione dei luoghi, la capacità di prelievo degli impianti e dei macchinari della nel periodo in contestazione, fornendo ogni altro elemento CP_3 utile ai fini della decisione”.
I gravami venivano riuniti all'udienza del 27 giugno 2023 e il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata l'11 marzo 2024, interveniva in giudizio CP_5 cessionaria del credito, chiedendo l'accoglimento del gravame proposto da
[...]
. Pt_1
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, a eccezione di – erroneamente indicata quale Parte_1 Controparte_1 nell'ordinanza del 3 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
E-Distribuzione, e depositavano comparse e memorie di CP_3 CP_5 replica conclusionali.
così riassume i proposti motivi di impugnazione: Parte_1
7 “2.A) innanzitutto la violazione e/o falsa applicazione di legge, nonché la carenza e/o erronea motivazione della decisione di primo grado, stante la erroneità e/o contraddittorietà dei risultati dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Persona_5 fatti propri acriticamente dal Giudice di prime cure, nonché la superficialità delle indagini peritali da questi condotte, con conseguente inidoneità della C.T.U. al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine peritale;
2.B) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con conseguente rigetto della proposta opposizione a D.I. in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito ingiunto, in mancanza di una adeguata valutazione delle prove assunte nel corso del processo e, segnatamente della documentazione depositata dalle società convenute, nonché dei pertinenti rilievi e delle osservazioni critiche alla depositata inidonea C.T.U.;
2.C) la violazione dell'art. 2697 c.c. con conseguente rigetto totale ovvero, in estremo subordine, parziale, della proposta domanda di accertamento negativo del credito, in mancanza: a) di una corretta distribuzione degli oneri probatori in materia;
b) di una valida prova che avvalorasse le infondate contestazioni di validità, esattezza e inesistenza dei consumi di energia elettrica ricostruiti e fatturati;
c) di una prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della creditoria azionata;
2.D) l'applicazione dell'art. 91 e ss. c.p.c. condanna della al Controparte_3 pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, in favore di
[...]
. Parte_1
Analogamente, E-Distribuzione, con doglianze sostanzialmente sovrapponibili, deduce:
“- la violazione e/o falsa applicazione di legge, nonché la carenza e/o erronea motivazione della decisione di primo grado, stante la erroneità e/o contraddittorietà dei risultati dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Persona_5 fatti propri acriticamente dal Giudice di prime cure, nonché la superficialità delle indagini peritali da questi condotte, con conseguente inidoneità della C.T.U. al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito ingiunto, in mancanza di una
8 adeguata valutazione delle prove assunte nel corso del processo e, segnatamente della documentazione depositata dalle società convenute, nonché dei pertinenti rilievi e delle osservazioni critiche alla C.T.U.;
- la violazione dell'art. 2697 c.c. con inversione dell'onere probatorio e conseguente rigetto totale ovvero, in subordine, parziale della proposta domanda di accertamento negativo del credito in mancanza: a) di una corretta distribuzione degli oneri probatorio in materia;
b) di una valida prova che avvalorasse le avverse ed infondate contestazioni di validità, esattezza e inesistenza dei consumi di energia ricostruiti e fatturati;
c) di una prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della creditoria azionata”.
Occorre, innanzitutto, chiarire che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione dell'onere probatorio, richiamati da entrambe le società appellanti, in particolare la ben nota Cass. 13605/2019 e le successive pronunce conformi, non sono del tutto aderenti alla presente fattispecie nella quale è stato incontestabilmente accertato un malfunzionamento del misuratore di energia elettrica dovuto a un guasto tecnico.
Dalla documentazione in atti emerge come, il 23 agosto 2008, il misuratore di energia veniva installato presso Successivamente, in data 15 giugno 2007, CP_3 veniva accertato il regolare funzionamento dell'apparecchio. Il 30 marzo 2009 veniva effettuata lettura del gruppo di misura installato presso la e, CP_3 contestualmente, veniva effettuata la sostituzione di due componenti del misuratore.
La verifica effettuata il 24 novembre 2009 evidenziava un errore di registrazione negativo del 42% per l'energia attiva e del 36% per l'energia reattiva. La detta verifica veniva ripetuta in contraddittorio con restituendo il medesimo risultato. CP_3
Il misuratore veniva, poi, sostituito definitivamente in data 21 gennaio 2010.
Giova anche sottolineare che, benché oggetto del presente giudizio è il pagamento delle somme chieste dal fornitore , a titolo di differenze per energia Parte_1 erogata e non misurata per il periodo aprile 2008/luglio 2009, tra le parti è intercorso più ampio contenzioso a oggetto ulteriori periodi di fatturazione, avendo il distributore (e il fornitore) ricostruito i consumi presunti dalla data di installazione del misuratore, il 23 agosto 2006, come allegato e documentato da la quale, CP_3 nel corso del giudizio di primo grado, aveva, altresì, chiesto la riunione dei
9 procedimenti.
Nel presente giudizio non viene, dunque, in rilievo la questione della correttezza delle registrazioni del misuratore, assistite da una presunzione di veridicità, né si verte, pacificamente, in ipotesi di manomissione dello stesso, essendo il gruppo di misura risultato integro e, anzi, avendo proprio la difesa di dedotto, Controparte_1 sin dal precedente grado, che il guasto doveva essere attribuito sia a un problema di hardware che di software.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, in assenza di registrazioni del consumo a causa del pacifico malfunzionamento del misuratore, ha statuito che l'onere di provare il credito gravava sul fornitore che lo ha azionato.
In ragione delle puntuali contestazioni mosse alla ricostruzione presuntiva dei prelievi (applicando sin dall'inizio del rapporto contrattuale un coefficiente matematico ai consumi registrati corrispondente all'errore negativo di misurazione), sia con riguardo alla data alla quale era stato fatto retroagire il malfunzionamento sia con riferimento al calcolo, il Tribunale ha disposto ctu, recepita nella decisione, sulla quale si appuntano le critiche mosse nei gravami.
Va, in primis, osservato che la richiesta di rinnovazione della ctu non può trovare accoglimento in quanto non paiono utilmente esperibili ulteriori accertamenti tecnici.
Già con relazione depositata il 9 luglio 2018, il ctu aveva rilevato che “… alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della complessità di definire i consumi di un'attività industriale che presenta diverse condizioni lavorative ed una elevata variabilità di lavorazioni giornaliere, settimanali e mensili, e considerando che il periodo oggetto del contenzioso è riferito a circa dieci anni fa, risulta complicato definire se i consumi registrati erano in linea con i beni e le tipologie di lavorazioni e apparecchiature presenti nell'azienda circa dieci anni fa. CP_3
Quindi di conseguenza effettuare una verosimile stima dei consumi risulta complicata in mancanza di elementi tecnici oggettivi necessari per effettuare tale calcolo”.
Non si trattava, pertanto, di acquisire, come argomentato dalle difese appellanti, elementi tecnici quali le certificazioni degli impianti e dei macchinari, bensì di ricostruire, come espressamente spiegato dall'ausiliario, dopo, oltre dieci anni, un
10 complesso ciclo produttivo. Né avrebbe potuto essere attendibile una verifica, sempre dopo dieci anni, sugli impianti presenti nello stabilimento CP_3
I principali e, in realtà, unici rilievi che vengono mossi dalle appellanti alla ctu, sub
IV), V) e VI) di entrambe le impugnazioni, sono di non aver tenuto conto che:
- le curve di carico registrate nella stessa giornata della verifica e nella stessa ora, hanno indicato che il misuratore registrava un prelievo di potenza di 753,6 kW, mentre confrontando i valori di tensione e di corrente riportati in verifica la stessa assorbiva realmente una potenza di 1,3 Mw. Da qui l'errore di Controparte_3 registrazione del misuratore sottoposto a verifica;
[...
- dall'analisi retroattiva delle curve di carico precedenti prodotte in giudizio da si ricava che anche nei periodi oggetto della presente controversia Controparte_8
(anni 2008 e 2009) il prelievo di potenza registrato era di gran lunga inferiore a quello realmente assorbito dalla e registrato dopo la sostituzione del Controparte_3 misuratore, con registrazioni della potenza massima assorbita pari a circa 400 kw, di gran lunga inferiore rispetto alla potenza contrattuale di 2,024 mw;
- la correttezza della ricostruzione veniva confermata anche dai dati registrati successivamente dal nuovo misuratore poi installato presso la Ed Controparte_3 infatti, nei primi 20 giorni del mese di gennaio 2010 con il vecchio misuratore l'energia registrata con un errore del - 42% risulta di 330.129.6 kWh, mentre con il nuovo misuratore installato in data 21 gennaio 2010, nei soli 10 giorni successivi, la registrazione (dal 21 al 31 gennaio) dell'energia attiva risulta 301.611.2 kWh.
Le doglianze, delle quali, in verità, la difesa di ha eccepito la genericità, CP_3 sono in parte ripetitive delle precedenti difese e, per altro aspetto, frutto di una lettura parziale della consulenza tecnica. A esse il ctu aveva, peraltro, già dato compiuto riscontro.
Il consulente, dopo aver ampiamente relazionato sulle caratteristiche tecniche del misuratore e sulla misurazione dell'energia, sulla base dei dati forniti da E-
Distribuzione ed , ha confermato che i “calcoli di rettifica sono frutto di Parte_1 una semplice moltiplicazione tra l'energia (kWh) precedentemente fatturata e rilevata, per un termine, che in questo caso è pari a circa 1,73 come definito in precedenza”, corrispondente al coefficiente applicabile a una misurazione di – 42%
(pag. 16).
11 L'Ing. ha, poi, analizzato i dati relativi alla fornitura di energia alla Per_5 CP_3 riportando in tabella 1 i dati consumi riportati nelle curve di carico, dal settembre
2008 al dicembre 2010, in tabella 2 i consumi del periodo gennaio 2007-dicembre
2010.
Il ctu ha rilevato, “... una discordanza di valori, in particolare per il mese di
Giugno 2008 il coefficiente moltiplicativo è circa 2 (utilizzato con errore di misura del -50%), Ottobre 2008 il coefficiente moltiplicativo è pari a circa 5,85 (coefficiente utilizzato per errore di misura del – 82%) , Luglio 2008 Dicembre 2008 il coefficiente moltiplicativo è pari a circa 3,5 (valore che viene applicato quando si riscontra un errore del gruppo di misura in negativo di circa – 72%)” (pag. 31), confermando, pertanto, che i consumi presuntivi non sono stati matematicamente correttamente calcolati e concludendo che i “consumi ricalcolati e fatturati da
[...]
e contenuti nelle fatture oggetto del presente contenzioso, non risultano Pt_1 perfettamente in linea con quelli registrati, in quanto mostrano ampie discrepanze con i dati nativi forniti da ” (pag. 33). Parte_2
L'ausiliario, inoltre, ha ritenuto che “nel ricalcolo dei consumi effettuato da
[...]
a seguito di verifica del misuratore, vengono attribuiti alla Pt_1 CP_3 dei consumi che risultano di gran lunga superiori a quelli prelevati dall'azienda stessa dopo la sostituzione del misuratore (gennaio 2010)” (pag. 29), rilevando che
“… durante gli anni, l'attività della ha avuto un progressivo aumento dei CP_3 consumi, probabilmente legato ad un aumento di produzione (vedi Grafico 1 e
Tabella 8 seguenti)” (pag. 28), consumi che nell'intervallo gennaio 2001-dicembre
2010 si presentano sempre in crescita (pag. 35).
L'Ing. ha, altresì, specificato che, a seguito della sostituzione da parte di E- Per_5
Distribuzione il 30 marzo 2009 delle apparecchiature seriali costituenti i trasformatori amperometrici e i trasformatori voltmetrici, modificando il complesso di misura, “è difficile riportare e attribuire uno stesso errore di misura ad un periodo temporale precedente” (pag. 31), chiarendo che “Dall'analisi dei dati sui consumi forniti da si nota che i consumi della , Parte_2 CP_3 nell'intervallo tra il Gennaio 2007 e il Dicembre 2010 sono sempre in crescita.
Nello stesso periodo non si evince alcun punto di flesso nei prelievi che possa far determinare il punto di inizio temporale della registrazione in negativo” (pagg. 31 e
12 32). Il ctu ha, dunque, concluso che “…non è possibile determinare il punto di inizio temporale della registrazione negativa in quanto non si evidenzia, nel tabulato dei consumi prodotto da e dalle Curve allegate alla produzione, Parte_2 alcun punto di flesso e non è tantomeno evidente la differenza dei prelievi prima e dopo la sostituzione del misuratore”.
L'ausiliario ha dato atto, in sede di risposta alle osservazioni, della correttezza della circostanza che “nella stessa giornata della verifica e nella stessa ora (ore 12.00), il misuratore registrava un prelievo di potenza di 753,6 kW, mentre confrontando i valori di tensione e di corrente riportati in verifica la stessa assorbiva CP_3 realmente una potenza di 1,3 Mw” (pag. 38), osservando, però che non potessero trarsi elementi, come suggerito dal ctp, dalla potenza massima assorbita, inferiori a quella contrattuale, poiché “la potenza contrattuale con quella realmente assorbita da un utilizzatore, in quanto la contrattuale è la massima prelevabile ma potrebbe non coincidere con quella prelavata realmente. Questo ancor più evidente da quanto riportato dal CTP a pagina 1 che la potenza reale assorbita dall'utente alla CP_3 data di verifica era di 1,3 MW e quindi di gran lunga inferiore a quella contrattuale di 2,024 MW” (pag. 38). Precisava, nuovamente, l'ausiliario “Si evidenzia che, come si vede dalle tabelle in relazione, il consumo della è cresciuto CP_3 progressivamente nel corso degli anni e quindi non si può definire con certezza se l'errore era già presente nell'anno 2008”.
Le doglianze delle appellanti non affrontano in alcun modo la rilevante questione dell'impossibilità di individuare il punto iniziale negativo di misurazione, soprattutto tenuto conto che i consumi di sono sì aumentati nel corso degli anni ma in CP_3 maniera progressiva. Peraltro, l'appellata ha versato in atti la fattura Parte_1
Parte afferente al maggio 2009 e la fattura nerente al maggio 2010, le quali sono, per importi fatturati – € 67.030,76 ed € 65.548,08 – ed energia consumata – Kwh
498.829 e 345.899, sostanzialmente sovrapponibili, a ulteriore smentita della tesi che sin dal 2006, o meglio per ciò che concerne il presente processo, dal 2008, vi sia stata una minore misurazione, da escludere anche alla luce della sostituzione del TA e TV nel marzo 2009, che rende tecnicamente improbabile che l'identico errore di misurazione negativo del 42% fosse presente in epoca antecedente.
Inoltre, seppur non si volesse tenere conto che le appellanti non hanno contestato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza resa tra le medesime parti, a
13 oggetto diversi periodi di ricalcolo dei consumi, dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere 2682/2022, con la quale è stata accolta per analoghe ragioni l'opposizione proposta da l'ulteriore eccezione sollevata dalla società, con riguardo al CP_3 periodo per il quale poteva procedersi al ricalcolo, limitato all'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata, è fondata.
Sul punto le appellanti hanno dedotto l'inapplicabilità al contratto oggetto di giudizio dell'art. 22 della delibera AEEG 348/07, riferita ai punti di prelievo con potenza superiore a 250 kW, non tenendo conto che il contratto di trasporto prodotto sia da che da , all'art. 19.3. prevede, in caso di errore di Controparte_1 Parte_1 misurazione in eccesso o difetto, che “La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata”, clausola contrattuale pienamente applicabile alla fattispecie per cui è processo, nella quale, come si è visto, non è possibile determinare il momento temporale di inizio della registrazione in negativo, rilevato nel novembre
2009.
In conclusione, dunque, gli appelli vanno respinti e le appellanti nonché
l'intervenuta , cessionaria del credito vanno condannati alla refusione CP_5 delle spese del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, che si liquidano con riguardo ai criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 660.000,00 circa, ricompreso nello scaglione di valore da € 520.001,00 a € 1.000.000,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione di valore tariffario in € 13.078,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo, dichiaratisi antistatari.
Va disposta, come chiesto da , la correzione dell'errore materiale Parte_1 della sentenza nella parte in cui indica l'opposta quale “Enel Servizio Elettrico spa”.
Al rigetto totale degli appelli consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
14
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2613 pubblicata il 29 giugno 2022, proposti da ed nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 CP_3
l'intervento di , così dispone: CP_9
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza 2613/2022 nel senso di intendersi, laddove è indicato “Enel Servizio Elettrico spa”, invece “ ”; Parte_1
3) condanna , e in solido, in Parte_1 Controparte_1 CP_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 13.078,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso CP_10 forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo, dichiaratisi antistatari;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 518 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2613 pubblicata il 29 giugno 2022 e non notificata, al quale è riunito l'appello rg 586/2023, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione e vertente tra
(cf , in persona del procuratore speciale, Avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Carbone, per atto Notaio del 9 novembre 2022, rep. 197893, racc. Persona_1
26820, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Buco (cf , C.F._1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via
A. Mazzocchi, 109, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
(cf ), in persona del procuratore speciale, Avv. Controparte_1 P.IVA_2
per atto Notaio in Roma, rep. 51.644 del 30 Controparte_2 Persona_2
1 dicembre 2015, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Caprio (cf
), elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Augusto 148, nello C.F._2 studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
appellata nonché
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, CP_3 P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Pacileo (cf ) e
[...] C.F._3
Bruno Pacileo (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. C.F._4
Carducci, 42, nello studio dei difensori giusta mandato alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 1277/2015;
appellata nonché
(cf , cessionaria del credito, in persona del legale CP_5 P.IVA_4 rappresentante della sua mandataria , Dott. per atto Controparte_6 Per_3
Notaio in Pordenone, rep. 51913, racc. 38615, del 12 marzo 2018, Persona_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Buco (cf , C.F._1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via
A. Mazzocchi, 109, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di intervento dell'11 marzo 2024;
intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed proponevano separati appelli avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in epigrafe, con la quale veniva accolta, per quanto qui rileva, l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di €
662.650,72 proposta da , la quale aveva chiesto e ottenuto la chiamata in CP_3
2 causa del distributore, frutto di un ricalcolo dei consumi di energia elettrica da parte del fornitore, afferenti al periodo aprile/dicembre 2008 e gennaio/luglio 2009, a seguito di un malfunzionamento del misuratore accertato in data 27 novembre 2009 in contraddittorio con il cliente.
In particolare, il primo giudice statuiva “Orbene, dalla documentazione in atti, è emerso che il misuratore di energia sia risultato malfunzionante, all'esito di una verifica effettuata dall n data 27.11.2009 (cfr. verbale di verifica in atti). Pt_1
Dal verbale redatto in tale circostanza si evince che sia stato rilevato un difetto di misurazione del 42 %... la stessa opponente, nella ricostruzione dei rapporti tra le parti offerta nell'atto introduttivo, ha eccepito il malfunzionamento del misuratore, evidenziando interruzioni e anomalie nel funzionamento.
Ciò posto, va evidenziato che, alla luce del verbale relativo alla verifica effettuata nel 2009 sono stati effettuati i calcoli relativi al consumo di energia per il quale si chiede il pagamento del corrispettivo nel presente giudizio.
Sul punto va evidenziato che, in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cassazione civile sez. VI,
09/01/2020, n.297).
Ciò posto, nel caso di specie, alla luce del verbale di verifica, è emerso il malfunzionamento del misuratore in difetto e, precisamente, nella misura del –
42%.
Va aggiunto che il calcolo dell'importo richiesto ed oggetto del procedimento monitorio è stato effettuato in virtù delle risultanze della verifica degli operatori dell' Parte_2
3 A fronte di ciò, parte opponente ha contestato l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati per pervenire all'importo richiesto con le fatture in contestazione, nonché la non congruità di detto importo rispetto ai consumi effettivi.
Nel corso del giudizio è stato pertanto nominato un consulente tecnico al quale è stato conferito incarico avente ad oggetto i seguenti quesiti “ dica il c.t.u., esaminata la documentazione in atti, e visionati i luoghi di causa ed in particolare i contatori, se la ricostruzione dei consumi operata da e posta alla base del ricorso Pt_1 monitorio risulti correttamente eseguita ed in linea con gli elementi oggettivi desumibili dalla documentazione in atti;
2 verifichi, in ogni caso, se i consumi fatturati sono in linea con quelli registrati;
3. verifichi, in ogni caso, se i consumi registrati sono compatibili con le caratteristiche dei beni rispetto ai quali viene effettuata la somministrazione, indicando, in caso negativo, una verosimile stima dei consumi ritenuti congrui;
4. tenti la definizione transattiva della controversia;
5. Fornisca ogni altro elemento utile alla definizione della controversia”.
Orbene, all'esito dagli accertamenti tecnici effettuati dal C.T.U., è emerso quanto segue “Esaminati gli atti e visionati i luoghi di causa si può concludere che la ricostruzione dei consumi operata da e posta alla base del ricorso Parte_1 monitorio, che dovrebbe figurare come una mera moltiplicazione tra i dati relativi ai consumi misurati da E Distribuzione e il coefficiente 1,73 che deriva dall'errore di misura del – 42%, non risulta correttamente eseguita ed in linea con gli elementi oggettivi presenti negli atti…Per quanto descritto in relazione i consumi ricalcolati e fatturati da e contenuti nelle fatture oggetto del presente Parte_1 contenzioso, non risultano perfettamente in linea con quelli registrati, in quanto mostrano ampie discrepanze con i dati nativi forniti da Controparte_7
In definitiva si può osservare che nel ricalcolo dei consumi effettuato da
[...]
a seguito di verifica del misuratore, vengono attribuiti alla Pt_1 CP_3 dei consumi che risultano di gran lunga superiori a quelli prelevati dall'azienda stessa dopo la sostituzione del misuratore (gennaio 2010)”
Dunque, il C.T.U., in primo luogo, ha evidenziato la non correttezza dei calcoli effettuati dall' Pt_1
Il consulente ha aggiunto quanto segue “Vista la complessità nel definire i consumi di un'attività industriale che presenta molteplici parametri che influenzano
4 i prelievi di energia elettrica, dettati da diverse condizioni legate al ciclo operativo e di funzionamento e legate alle diverse richieste di mercato, e considerando che il periodo oggetto del contenzioso è riferito a circa dieci anni fa, risulta complicato definire se i consumi registrati erano in linea con i beni e le tipologie di lavorazioni e apparecchiature presenti nell'azienda circa dieci anni fa. Una verosimile CP_3 stima dei consumi risulta complicata in mancanza di elementi tecnici oggettivi necessari per effettuare tale calcolo”.
Dunque, il C.T.U., dopo aver evidenziato le incongruità dei calcoli effettuati dall'opposta, ha evidenziato che la peculiarità della struttura oggetto di indagine, non consente una ricostruzione dei consumi, anche in ragione del tempo trascorso e della situazione attuale, mutata rispetto all'epoca relativa ai fatti oggetto di causa.
Infine, il C.T.U. ha accertato che “Inoltre per lo stesso periodo non si evince alcun punto di flesso nei prelievi che possa far determinare il punto di inizio temporale della registrazione in negativo. Pertanto, analizzando tutti i dati si può definire che, non è possibile determinare il punto di inizio temporale della registrazione negativa in quanto non si evidenzia, alcun punto di flesso e non è tantomeno evidente la differenza dei prelievi prima e dopo la sostituzione del misuratore”.
In definitiva, non sono emersi elementi di riferimento in grado di consentire l'individuazione del momento nel quale collocare la misurazione in difetto.
Il C.T.U., chiamato a chiarimenti sull'impossibilità materiale di effettuare accertamenti peritali ulteriori per poter ottenere il dato utile, ha dichiarato “E' presente l'Ing. , il quale ribadisce che non è possibile effettuare un Persona_5 accertamento che individui i consumi con certezza, in ragione del fatto che viene in rilievo un impianto industriale. In definitiva non sussistono elementi per poter raggiungere un risultato oggettivo, pur effettuando indagini ulteriori”… Dunque, in ragione del principio dell'onere della prova, deve affermarsi che non sia stato provato adeguatamente l'importo dovuto in ragione del difetto di misurazione riscontrato, sia perché non risultano effettuabili i necessari accertamenti in ordine ai consumi, sia perché non risulta possibile individuare il momento in cui avrebbe avuto inizio la misurazione in difetto”.
si costituiva in entrambi i giudizi di appello, chiedendo il rigetto delle CP_3 impugnazioni.
5 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Parte_1 respinta ogni contraria istanza:
• in via principale accogliere il presente gravame riformando la sentenza n.
2613/2022 pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. – I Sezione Civile, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Del Prete e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione a D.I. proposta dalla perché infondata in fatto e in Controparte_3 diritto per tutti i motivi dedotti in atti, con conseguente conferma dell'opposto D.I.
n.1277/15 del Tribunale di S. Maria C.V.;
• in via subordinata accogliere il presente gravame riformando la sentenza n.
2613/2022 pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. – I Sezione Civile, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Del Prete, con condanna della in Controparte_3 persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di in Parte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., anche in caso di conferma di revoca del D.I. opposto, della minore somma che sarà ritenuta di giustizia a saldo del credito maturato per i quantitativi di energia elettrica prelevati dalla e non Controparte_3 saldati per i periodi riportati nelle fatture contestate (anni 2008 e 2009) secondo la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore ovvero secondo i diversi criteri presuntivi di prelievo che saranno ritenuti congrui;
• condannare la parte appellata al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del Parte_1 doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, anche ai sensi dell'art. 196 c.p.c. disponga la rinnovazione delle indagini peritali, mediante sostituzione del C.T.U. nominato dal Giudice di primo grado, atteso che i risultati dell'elaborato peritale a firma dell'ing. sono inidonei ovvero insoddisfacenti al Persona_5 raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine peritale.
Del resto, è ammessa la consulenza anche percipiente purché la parte abbia già allegato i fatti posti a base della domanda ed il loro accertamento richieda cognizioni tecniche, così come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenze nn. 3086 e 6500/2022).
6 Tra l'altro, il nominando Ausiliario potrà svolgere specifiche indagini ed accertare, in base alle scritture contabili ed all'ispezione dei luoghi e allo storico dei consumi, la capacità di prelievo degli impianti e dei macchinari della nel periodo CP_3 oggetto in contestazione (anni 2008 e 2009) e, conseguentemente riscontrare ulteriormente la fondatezza della ricostruzione operata dal distributore e della conseguente creditoria fatturata e azionata da . Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ - a) accogliere il presente appello, e in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione della e tutte le avverse domande spiegate nei CP_3 confronti di siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto;
- b) con vittoria delle intere spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, ed accessori di legge.
In via istruttoria, occorrendo, sin d'ora si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali conferendo ad altro Ausiliare, di comprovata esperienza, l'incarico di accertare, anche in base alle scritture contabili dell'azienda ed all'ispezione dei luoghi, la capacità di prelievo degli impianti e dei macchinari della nel periodo in contestazione, fornendo ogni altro elemento CP_3 utile ai fini della decisione”.
I gravami venivano riuniti all'udienza del 27 giugno 2023 e il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata l'11 marzo 2024, interveniva in giudizio CP_5 cessionaria del credito, chiedendo l'accoglimento del gravame proposto da
[...]
. Pt_1
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, a eccezione di – erroneamente indicata quale Parte_1 Controparte_1 nell'ordinanza del 3 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
E-Distribuzione, e depositavano comparse e memorie di CP_3 CP_5 replica conclusionali.
così riassume i proposti motivi di impugnazione: Parte_1
7 “2.A) innanzitutto la violazione e/o falsa applicazione di legge, nonché la carenza e/o erronea motivazione della decisione di primo grado, stante la erroneità e/o contraddittorietà dei risultati dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Persona_5 fatti propri acriticamente dal Giudice di prime cure, nonché la superficialità delle indagini peritali da questi condotte, con conseguente inidoneità della C.T.U. al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine peritale;
2.B) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con conseguente rigetto della proposta opposizione a D.I. in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito ingiunto, in mancanza di una adeguata valutazione delle prove assunte nel corso del processo e, segnatamente della documentazione depositata dalle società convenute, nonché dei pertinenti rilievi e delle osservazioni critiche alla depositata inidonea C.T.U.;
2.C) la violazione dell'art. 2697 c.c. con conseguente rigetto totale ovvero, in estremo subordine, parziale, della proposta domanda di accertamento negativo del credito, in mancanza: a) di una corretta distribuzione degli oneri probatori in materia;
b) di una valida prova che avvalorasse le infondate contestazioni di validità, esattezza e inesistenza dei consumi di energia elettrica ricostruiti e fatturati;
c) di una prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della creditoria azionata;
2.D) l'applicazione dell'art. 91 e ss. c.p.c. condanna della al Controparte_3 pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, in favore di
[...]
. Parte_1
Analogamente, E-Distribuzione, con doglianze sostanzialmente sovrapponibili, deduce:
“- la violazione e/o falsa applicazione di legge, nonché la carenza e/o erronea motivazione della decisione di primo grado, stante la erroneità e/o contraddittorietà dei risultati dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Persona_5 fatti propri acriticamente dal Giudice di prime cure, nonché la superficialità delle indagini peritali da questi condotte, con conseguente inidoneità della C.T.U. al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito ingiunto, in mancanza di una
8 adeguata valutazione delle prove assunte nel corso del processo e, segnatamente della documentazione depositata dalle società convenute, nonché dei pertinenti rilievi e delle osservazioni critiche alla C.T.U.;
- la violazione dell'art. 2697 c.c. con inversione dell'onere probatorio e conseguente rigetto totale ovvero, in subordine, parziale della proposta domanda di accertamento negativo del credito in mancanza: a) di una corretta distribuzione degli oneri probatorio in materia;
b) di una valida prova che avvalorasse le avverse ed infondate contestazioni di validità, esattezza e inesistenza dei consumi di energia ricostruiti e fatturati;
c) di una prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della creditoria azionata”.
Occorre, innanzitutto, chiarire che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione dell'onere probatorio, richiamati da entrambe le società appellanti, in particolare la ben nota Cass. 13605/2019 e le successive pronunce conformi, non sono del tutto aderenti alla presente fattispecie nella quale è stato incontestabilmente accertato un malfunzionamento del misuratore di energia elettrica dovuto a un guasto tecnico.
Dalla documentazione in atti emerge come, il 23 agosto 2008, il misuratore di energia veniva installato presso Successivamente, in data 15 giugno 2007, CP_3 veniva accertato il regolare funzionamento dell'apparecchio. Il 30 marzo 2009 veniva effettuata lettura del gruppo di misura installato presso la e, CP_3 contestualmente, veniva effettuata la sostituzione di due componenti del misuratore.
La verifica effettuata il 24 novembre 2009 evidenziava un errore di registrazione negativo del 42% per l'energia attiva e del 36% per l'energia reattiva. La detta verifica veniva ripetuta in contraddittorio con restituendo il medesimo risultato. CP_3
Il misuratore veniva, poi, sostituito definitivamente in data 21 gennaio 2010.
Giova anche sottolineare che, benché oggetto del presente giudizio è il pagamento delle somme chieste dal fornitore , a titolo di differenze per energia Parte_1 erogata e non misurata per il periodo aprile 2008/luglio 2009, tra le parti è intercorso più ampio contenzioso a oggetto ulteriori periodi di fatturazione, avendo il distributore (e il fornitore) ricostruito i consumi presunti dalla data di installazione del misuratore, il 23 agosto 2006, come allegato e documentato da la quale, CP_3 nel corso del giudizio di primo grado, aveva, altresì, chiesto la riunione dei
9 procedimenti.
Nel presente giudizio non viene, dunque, in rilievo la questione della correttezza delle registrazioni del misuratore, assistite da una presunzione di veridicità, né si verte, pacificamente, in ipotesi di manomissione dello stesso, essendo il gruppo di misura risultato integro e, anzi, avendo proprio la difesa di dedotto, Controparte_1 sin dal precedente grado, che il guasto doveva essere attribuito sia a un problema di hardware che di software.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, in assenza di registrazioni del consumo a causa del pacifico malfunzionamento del misuratore, ha statuito che l'onere di provare il credito gravava sul fornitore che lo ha azionato.
In ragione delle puntuali contestazioni mosse alla ricostruzione presuntiva dei prelievi (applicando sin dall'inizio del rapporto contrattuale un coefficiente matematico ai consumi registrati corrispondente all'errore negativo di misurazione), sia con riguardo alla data alla quale era stato fatto retroagire il malfunzionamento sia con riferimento al calcolo, il Tribunale ha disposto ctu, recepita nella decisione, sulla quale si appuntano le critiche mosse nei gravami.
Va, in primis, osservato che la richiesta di rinnovazione della ctu non può trovare accoglimento in quanto non paiono utilmente esperibili ulteriori accertamenti tecnici.
Già con relazione depositata il 9 luglio 2018, il ctu aveva rilevato che “… alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della complessità di definire i consumi di un'attività industriale che presenta diverse condizioni lavorative ed una elevata variabilità di lavorazioni giornaliere, settimanali e mensili, e considerando che il periodo oggetto del contenzioso è riferito a circa dieci anni fa, risulta complicato definire se i consumi registrati erano in linea con i beni e le tipologie di lavorazioni e apparecchiature presenti nell'azienda circa dieci anni fa. CP_3
Quindi di conseguenza effettuare una verosimile stima dei consumi risulta complicata in mancanza di elementi tecnici oggettivi necessari per effettuare tale calcolo”.
Non si trattava, pertanto, di acquisire, come argomentato dalle difese appellanti, elementi tecnici quali le certificazioni degli impianti e dei macchinari, bensì di ricostruire, come espressamente spiegato dall'ausiliario, dopo, oltre dieci anni, un
10 complesso ciclo produttivo. Né avrebbe potuto essere attendibile una verifica, sempre dopo dieci anni, sugli impianti presenti nello stabilimento CP_3
I principali e, in realtà, unici rilievi che vengono mossi dalle appellanti alla ctu, sub
IV), V) e VI) di entrambe le impugnazioni, sono di non aver tenuto conto che:
- le curve di carico registrate nella stessa giornata della verifica e nella stessa ora, hanno indicato che il misuratore registrava un prelievo di potenza di 753,6 kW, mentre confrontando i valori di tensione e di corrente riportati in verifica la stessa assorbiva realmente una potenza di 1,3 Mw. Da qui l'errore di Controparte_3 registrazione del misuratore sottoposto a verifica;
[...
- dall'analisi retroattiva delle curve di carico precedenti prodotte in giudizio da si ricava che anche nei periodi oggetto della presente controversia Controparte_8
(anni 2008 e 2009) il prelievo di potenza registrato era di gran lunga inferiore a quello realmente assorbito dalla e registrato dopo la sostituzione del Controparte_3 misuratore, con registrazioni della potenza massima assorbita pari a circa 400 kw, di gran lunga inferiore rispetto alla potenza contrattuale di 2,024 mw;
- la correttezza della ricostruzione veniva confermata anche dai dati registrati successivamente dal nuovo misuratore poi installato presso la Ed Controparte_3 infatti, nei primi 20 giorni del mese di gennaio 2010 con il vecchio misuratore l'energia registrata con un errore del - 42% risulta di 330.129.6 kWh, mentre con il nuovo misuratore installato in data 21 gennaio 2010, nei soli 10 giorni successivi, la registrazione (dal 21 al 31 gennaio) dell'energia attiva risulta 301.611.2 kWh.
Le doglianze, delle quali, in verità, la difesa di ha eccepito la genericità, CP_3 sono in parte ripetitive delle precedenti difese e, per altro aspetto, frutto di una lettura parziale della consulenza tecnica. A esse il ctu aveva, peraltro, già dato compiuto riscontro.
Il consulente, dopo aver ampiamente relazionato sulle caratteristiche tecniche del misuratore e sulla misurazione dell'energia, sulla base dei dati forniti da E-
Distribuzione ed , ha confermato che i “calcoli di rettifica sono frutto di Parte_1 una semplice moltiplicazione tra l'energia (kWh) precedentemente fatturata e rilevata, per un termine, che in questo caso è pari a circa 1,73 come definito in precedenza”, corrispondente al coefficiente applicabile a una misurazione di – 42%
(pag. 16).
11 L'Ing. ha, poi, analizzato i dati relativi alla fornitura di energia alla Per_5 CP_3 riportando in tabella 1 i dati consumi riportati nelle curve di carico, dal settembre
2008 al dicembre 2010, in tabella 2 i consumi del periodo gennaio 2007-dicembre
2010.
Il ctu ha rilevato, “... una discordanza di valori, in particolare per il mese di
Giugno 2008 il coefficiente moltiplicativo è circa 2 (utilizzato con errore di misura del -50%), Ottobre 2008 il coefficiente moltiplicativo è pari a circa 5,85 (coefficiente utilizzato per errore di misura del – 82%) , Luglio 2008 Dicembre 2008 il coefficiente moltiplicativo è pari a circa 3,5 (valore che viene applicato quando si riscontra un errore del gruppo di misura in negativo di circa – 72%)” (pag. 31), confermando, pertanto, che i consumi presuntivi non sono stati matematicamente correttamente calcolati e concludendo che i “consumi ricalcolati e fatturati da
[...]
e contenuti nelle fatture oggetto del presente contenzioso, non risultano Pt_1 perfettamente in linea con quelli registrati, in quanto mostrano ampie discrepanze con i dati nativi forniti da ” (pag. 33). Parte_2
L'ausiliario, inoltre, ha ritenuto che “nel ricalcolo dei consumi effettuato da
[...]
a seguito di verifica del misuratore, vengono attribuiti alla Pt_1 CP_3 dei consumi che risultano di gran lunga superiori a quelli prelevati dall'azienda stessa dopo la sostituzione del misuratore (gennaio 2010)” (pag. 29), rilevando che
“… durante gli anni, l'attività della ha avuto un progressivo aumento dei CP_3 consumi, probabilmente legato ad un aumento di produzione (vedi Grafico 1 e
Tabella 8 seguenti)” (pag. 28), consumi che nell'intervallo gennaio 2001-dicembre
2010 si presentano sempre in crescita (pag. 35).
L'Ing. ha, altresì, specificato che, a seguito della sostituzione da parte di E- Per_5
Distribuzione il 30 marzo 2009 delle apparecchiature seriali costituenti i trasformatori amperometrici e i trasformatori voltmetrici, modificando il complesso di misura, “è difficile riportare e attribuire uno stesso errore di misura ad un periodo temporale precedente” (pag. 31), chiarendo che “Dall'analisi dei dati sui consumi forniti da si nota che i consumi della , Parte_2 CP_3 nell'intervallo tra il Gennaio 2007 e il Dicembre 2010 sono sempre in crescita.
Nello stesso periodo non si evince alcun punto di flesso nei prelievi che possa far determinare il punto di inizio temporale della registrazione in negativo” (pagg. 31 e
12 32). Il ctu ha, dunque, concluso che “…non è possibile determinare il punto di inizio temporale della registrazione negativa in quanto non si evidenzia, nel tabulato dei consumi prodotto da e dalle Curve allegate alla produzione, Parte_2 alcun punto di flesso e non è tantomeno evidente la differenza dei prelievi prima e dopo la sostituzione del misuratore”.
L'ausiliario ha dato atto, in sede di risposta alle osservazioni, della correttezza della circostanza che “nella stessa giornata della verifica e nella stessa ora (ore 12.00), il misuratore registrava un prelievo di potenza di 753,6 kW, mentre confrontando i valori di tensione e di corrente riportati in verifica la stessa assorbiva CP_3 realmente una potenza di 1,3 Mw” (pag. 38), osservando, però che non potessero trarsi elementi, come suggerito dal ctp, dalla potenza massima assorbita, inferiori a quella contrattuale, poiché “la potenza contrattuale con quella realmente assorbita da un utilizzatore, in quanto la contrattuale è la massima prelevabile ma potrebbe non coincidere con quella prelavata realmente. Questo ancor più evidente da quanto riportato dal CTP a pagina 1 che la potenza reale assorbita dall'utente alla CP_3 data di verifica era di 1,3 MW e quindi di gran lunga inferiore a quella contrattuale di 2,024 MW” (pag. 38). Precisava, nuovamente, l'ausiliario “Si evidenzia che, come si vede dalle tabelle in relazione, il consumo della è cresciuto CP_3 progressivamente nel corso degli anni e quindi non si può definire con certezza se l'errore era già presente nell'anno 2008”.
Le doglianze delle appellanti non affrontano in alcun modo la rilevante questione dell'impossibilità di individuare il punto iniziale negativo di misurazione, soprattutto tenuto conto che i consumi di sono sì aumentati nel corso degli anni ma in CP_3 maniera progressiva. Peraltro, l'appellata ha versato in atti la fattura Parte_1
Parte afferente al maggio 2009 e la fattura nerente al maggio 2010, le quali sono, per importi fatturati – € 67.030,76 ed € 65.548,08 – ed energia consumata – Kwh
498.829 e 345.899, sostanzialmente sovrapponibili, a ulteriore smentita della tesi che sin dal 2006, o meglio per ciò che concerne il presente processo, dal 2008, vi sia stata una minore misurazione, da escludere anche alla luce della sostituzione del TA e TV nel marzo 2009, che rende tecnicamente improbabile che l'identico errore di misurazione negativo del 42% fosse presente in epoca antecedente.
Inoltre, seppur non si volesse tenere conto che le appellanti non hanno contestato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza resa tra le medesime parti, a
13 oggetto diversi periodi di ricalcolo dei consumi, dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere 2682/2022, con la quale è stata accolta per analoghe ragioni l'opposizione proposta da l'ulteriore eccezione sollevata dalla società, con riguardo al CP_3 periodo per il quale poteva procedersi al ricalcolo, limitato all'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata, è fondata.
Sul punto le appellanti hanno dedotto l'inapplicabilità al contratto oggetto di giudizio dell'art. 22 della delibera AEEG 348/07, riferita ai punti di prelievo con potenza superiore a 250 kW, non tenendo conto che il contratto di trasporto prodotto sia da che da , all'art. 19.3. prevede, in caso di errore di Controparte_1 Parte_1 misurazione in eccesso o difetto, che “La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata”, clausola contrattuale pienamente applicabile alla fattispecie per cui è processo, nella quale, come si è visto, non è possibile determinare il momento temporale di inizio della registrazione in negativo, rilevato nel novembre
2009.
In conclusione, dunque, gli appelli vanno respinti e le appellanti nonché
l'intervenuta , cessionaria del credito vanno condannati alla refusione CP_5 delle spese del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, che si liquidano con riguardo ai criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 660.000,00 circa, ricompreso nello scaglione di valore da € 520.001,00 a € 1.000.000,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione di valore tariffario in € 13.078,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo, dichiaratisi antistatari.
Va disposta, come chiesto da , la correzione dell'errore materiale Parte_1 della sentenza nella parte in cui indica l'opposta quale “Enel Servizio Elettrico spa”.
Al rigetto totale degli appelli consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
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PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2613 pubblicata il 29 giugno 2022, proposti da ed nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 CP_3
l'intervento di , così dispone: CP_9
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza 2613/2022 nel senso di intendersi, laddove è indicato “Enel Servizio Elettrico spa”, invece “ ”; Parte_1
3) condanna , e in solido, in Parte_1 Controparte_1 CP_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 13.078,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso CP_10 forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo, dichiaratisi antistatari;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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