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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 3213/2022
Udienza del 30/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice e per la parte convenuta Parte_1 [...]
nelle quali le parti hanno proceduto alla precisa- Controparte_1 zione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 3213/2022 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. SEVERINO GIOVANNI;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. GO- Controparte_2
LINI PAOLO;
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni parte attrice: ““previa declaratoria di responsabilità ed espletanda consulenza medica d'ufficio, essere condannata al pagamento in favore dell'istante attore, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, della somma di € 25.999,00 per le lesioni ripor- tate, oltre il rimborso delle somme riconosciute a titolo di refusione di spese processuali nell'Atp, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse essere dimostrata e dichiarata do- vuta in giudizio, a seguito di Consulenza medica di Ufficio che espressamente sin d'ora si richiede, il tutto comunque contenuto nei limiti dell'adita competenza. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
in sentenza munita di clausola”.
Conclusioni parte convenuta: “respingere la domanda formulata nei confronti del per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese diritti e onorari.”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che il 5 febbraio 2020 verso le ore 18:30 circa, Parte_1 mentre stava percorrendo la via Forre Nera a a bordo del moto- Controparte_1 ciclo Honda Tg EJ01085 di proprietà dei a causa della Controparte_3 scarsa illuminazione stradale, era sprofondata in una buca della sede stradale non visibile né segnalata, riportando lesioni personali e materiali per le quali in sede stragiudiziale, gli aveva offerto la somma di euro 950,00. Ciò Controparte_4
2 premesso ha invocato la responsabilità del nella qualità di custode della CP_2 strada al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti sia ai sensi dall'art. 2051
c.c. che dell'art. 2043 c.c..
Il si è costituito in giudizio rilevando: Controparte_2
a) la genericità della domanda avversaria nonché l'assenza di prova in ordine alla causazione del sinistro,
b) il luogo dove si sarebbe verificato il sinistro era fuori dal centro abitato con conseguente impossibilità di vigilanza;
c) l'attore “potrebbe aver concorso in via esclusiva al determinarsi dell'asse- rito sinistro, ponendo in essere una condotta imprudente e/o imperita alla guida del veicolo”;
d) “in ogni caso, non c'è alcuna prova del fatto che la caduta sia stata causata dall'asserita cattiva manutenzione del tratto stradale”;
e) “il risarcimento preteso dal ricorrente, pari ad € 25.999,00, risulta sovrasti- mato” e dovrebbe essere diminuito alla luce del concorso del danneggiato
2.- Il teste ha confermato la dinamica del sinistro come de- Testimone_1 scritta dall'attore avendo potuto assistervi direttamente in quanto il motociclo pro- cedeva davanti a lui precisando che “in quel tratto vi erano più buche;
quella in cui erano cascati i due ragazzi era fonda 20 cm e larga 40 – 50 cm e si trovava sul lato destro”. La descrizione della buca fatta dal teste lascia pochi dubbi sulla sua in- trinseca pericolosità avendo dimensioni oggettivamente tali non solo da giustificare la caduta della motocicletta ma soprattutto da fare presumere che essa fosse pre- sente da molto tempo de fosse rimasta priva della necessaria manutenzione con suo allargamento sia in senso verticale che orizzontale. In conseguenza di questa incuria, la buca avrebbe potuto costituire pericolo anche per una macchina che - ove malauguratamente vi fosse finita dentro con una ruota - avrebbe corso il ri- schio se non di finire fuori strada, sicuramente di riportare significativi danni. Va da sé che una buca di quelle dimensioni, specie se posta sul lato destro della car- reggiata (in prossimità del quale i motocicli devono procedere), e specie se in zona poco illuminata, non lascia spazio per una corresponsabilità del danneggiato.
La responsabilità del sta proprio in questo, ovvero non avere pro- CP_2 ceduto alla necessaria vigilanza sullo stato manutentivo della rete viaria di sua proprietà a nulla rilevando che il luogo teatro del sinistro fosse al di fuori del centro abitato, quasi a voler suggerire che per ciò solo l'Ente pubblico era esentato da ogni vigilanza e conseguente responsabilità come se si trattasse di res nullius.
3 Sulla base della consulenza del CTU dott. il calcolo del risarcimento Per_1
è il seguente:
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno biologico permanente € 12.032,13
Invalidità temporanea totale € 110,48
Invalidità temporanea parziale al 75% € 538,59
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15 Totale danno biologico temporaneo € 1.270,52
Il risarcimento del danno biologico ammonta quindi ad € 13.302,65 che de- tratto l'acconto di € 950,00 lo attesta in € 12.352,65 somma sulla quale, devalutata al momento del sinistro (€ 10.530,82), produrrà ogni anni interessi legali sulla somma rivalutata con la stessa periodicità che ammontano a € 2.900,00.
Il totale è di € 15.252,65.
Le spese sanitarie riconosciute come congrue dal CTU ammontano a €
60,00.
Le spese legali e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda dell'attore, condanna il Controparte_2
a risarcire i danni causati a quantificati in € 15.312,65
[...] Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente decisione al saldo;
- condanna il a rifondere le spese legali soste- Controparte_2 nute da che si liquidano in € 5.077,00 oltre accessori e spese di Parte_1
CTU.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
30/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 3213/2022
Udienza del 30/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice e per la parte convenuta Parte_1 [...]
nelle quali le parti hanno proceduto alla precisa- Controparte_1 zione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 3213/2022 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. SEVERINO GIOVANNI;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. GO- Controparte_2
LINI PAOLO;
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni parte attrice: ““previa declaratoria di responsabilità ed espletanda consulenza medica d'ufficio, essere condannata al pagamento in favore dell'istante attore, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, della somma di € 25.999,00 per le lesioni ripor- tate, oltre il rimborso delle somme riconosciute a titolo di refusione di spese processuali nell'Atp, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse essere dimostrata e dichiarata do- vuta in giudizio, a seguito di Consulenza medica di Ufficio che espressamente sin d'ora si richiede, il tutto comunque contenuto nei limiti dell'adita competenza. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
in sentenza munita di clausola”.
Conclusioni parte convenuta: “respingere la domanda formulata nei confronti del per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese diritti e onorari.”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che il 5 febbraio 2020 verso le ore 18:30 circa, Parte_1 mentre stava percorrendo la via Forre Nera a a bordo del moto- Controparte_1 ciclo Honda Tg EJ01085 di proprietà dei a causa della Controparte_3 scarsa illuminazione stradale, era sprofondata in una buca della sede stradale non visibile né segnalata, riportando lesioni personali e materiali per le quali in sede stragiudiziale, gli aveva offerto la somma di euro 950,00. Ciò Controparte_4
2 premesso ha invocato la responsabilità del nella qualità di custode della CP_2 strada al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti sia ai sensi dall'art. 2051
c.c. che dell'art. 2043 c.c..
Il si è costituito in giudizio rilevando: Controparte_2
a) la genericità della domanda avversaria nonché l'assenza di prova in ordine alla causazione del sinistro,
b) il luogo dove si sarebbe verificato il sinistro era fuori dal centro abitato con conseguente impossibilità di vigilanza;
c) l'attore “potrebbe aver concorso in via esclusiva al determinarsi dell'asse- rito sinistro, ponendo in essere una condotta imprudente e/o imperita alla guida del veicolo”;
d) “in ogni caso, non c'è alcuna prova del fatto che la caduta sia stata causata dall'asserita cattiva manutenzione del tratto stradale”;
e) “il risarcimento preteso dal ricorrente, pari ad € 25.999,00, risulta sovrasti- mato” e dovrebbe essere diminuito alla luce del concorso del danneggiato
2.- Il teste ha confermato la dinamica del sinistro come de- Testimone_1 scritta dall'attore avendo potuto assistervi direttamente in quanto il motociclo pro- cedeva davanti a lui precisando che “in quel tratto vi erano più buche;
quella in cui erano cascati i due ragazzi era fonda 20 cm e larga 40 – 50 cm e si trovava sul lato destro”. La descrizione della buca fatta dal teste lascia pochi dubbi sulla sua in- trinseca pericolosità avendo dimensioni oggettivamente tali non solo da giustificare la caduta della motocicletta ma soprattutto da fare presumere che essa fosse pre- sente da molto tempo de fosse rimasta priva della necessaria manutenzione con suo allargamento sia in senso verticale che orizzontale. In conseguenza di questa incuria, la buca avrebbe potuto costituire pericolo anche per una macchina che - ove malauguratamente vi fosse finita dentro con una ruota - avrebbe corso il ri- schio se non di finire fuori strada, sicuramente di riportare significativi danni. Va da sé che una buca di quelle dimensioni, specie se posta sul lato destro della car- reggiata (in prossimità del quale i motocicli devono procedere), e specie se in zona poco illuminata, non lascia spazio per una corresponsabilità del danneggiato.
La responsabilità del sta proprio in questo, ovvero non avere pro- CP_2 ceduto alla necessaria vigilanza sullo stato manutentivo della rete viaria di sua proprietà a nulla rilevando che il luogo teatro del sinistro fosse al di fuori del centro abitato, quasi a voler suggerire che per ciò solo l'Ente pubblico era esentato da ogni vigilanza e conseguente responsabilità come se si trattasse di res nullius.
3 Sulla base della consulenza del CTU dott. il calcolo del risarcimento Per_1
è il seguente:
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno biologico permanente € 12.032,13
Invalidità temporanea totale € 110,48
Invalidità temporanea parziale al 75% € 538,59
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15 Totale danno biologico temporaneo € 1.270,52
Il risarcimento del danno biologico ammonta quindi ad € 13.302,65 che de- tratto l'acconto di € 950,00 lo attesta in € 12.352,65 somma sulla quale, devalutata al momento del sinistro (€ 10.530,82), produrrà ogni anni interessi legali sulla somma rivalutata con la stessa periodicità che ammontano a € 2.900,00.
Il totale è di € 15.252,65.
Le spese sanitarie riconosciute come congrue dal CTU ammontano a €
60,00.
Le spese legali e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda dell'attore, condanna il Controparte_2
a risarcire i danni causati a quantificati in € 15.312,65
[...] Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente decisione al saldo;
- condanna il a rifondere le spese legali soste- Controparte_2 nute da che si liquidano in € 5.077,00 oltre accessori e spese di Parte_1
CTU.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
30/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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