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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 20756/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Valdinievole 11, presso lo studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'avv. Alessia Faddili che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 31.12.2024 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che , con decorrenza dal mese di dicembre del Parte_1
2023, è in possesso del requisito sanitario utile ad ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
rigetta, per il resto, la domanda;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2024 - esponendo di Parte_1
aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la pensione di inabilità civile o l'assegno di invalidità civile, ex artt. 12 e 13 della legge n. 118/71, nonché l'accertamento di una sua invalidità in misura pari almeno al 67% (ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario), nonché ancora l'accertamento dello stato di handicap grave, ex art. 3, comma, 3 della legge n.
104/1992 (domanda del 20.12.2021); esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico utile ai fini della concessione di dette prestazioni e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva valutato l'invalidità del ricorrente nella misura del 70% dal dicembre 2023 e negato la sussistenza di una condizione di handicap in situazione di gravità - ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venisse accertata la CP_1
sussistenza dei requisiti sanitari a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Espletata Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
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La domanda relativa al requisito medico per la pensione nonché quella diretta all'accertamento dello stato di handicap grave, e di cui al presente giudizio di opposizione, vanno disattese (per quanto riguarda la domanda relativa al requisito medico per l'assegno, vi è stata rinuncia del ricorrente nella fase del giudizio di atp).
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha infatti accertato che il è risultato affetta da un complesso di Per_1 Pt_1
infermità (specificate alla pag. 13 della relazione peritale) che determinano una sua invalidità nella misura del 50% dalla data della domanda amministrativa (dicembre
2021); nella misura del 67% dal mese di gennaio 2023; e nella misura del 74% dal mese di maggio 2024.
Lo stesso Ctu ha altresì accertato l'assenza di patologie di entità tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
2 Di conseguenza va rigettata la domanda concernente il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile, nonché quella diretta ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (come detto, rispetto alla domanda relativa al requisito medico per l'assegno di invalidità civile vi è stata rinuncia del ricorrente nella fase del giudizio di atp).
Va invece dichiarato, come già accertato in sede di a.t.p. (all'esito del quale non vi è stata omologa parziale) che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario utile ad ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dal mese di dicembre del 2023.
Visto l'esito del giudizio (rigetto per la pensione e per l'handicap grave e accoglimento per l'esenzione dal pagamento del ticket con decorrenza successiva all'esaurimento del procedimento amministrativo: domanda del 20.12.2021 e mancata visita amministrativa nel termine di 90 giorni), le spese di esso vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' potendo il ricorrente - per motivi reddituali ex CP_1
art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione prodotta - usufruire del beneficio della irripetibilità delle spese processuali, comprese quelle di Ctu.
Roma, 2.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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