Sentenza breve 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 10/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2025, proposto da
IL TA S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Di Carlo, Giuseppe Antonio Lo Monaco e Giulia Fabrizi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Follo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Marialuisa Zanobini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione n. 94 del 14 novembre 2024 del Comune di Follo, comunicata ad IL a mezzo PEC il 20 novembre 2024 e recante rigetto dell’istanza relativa all’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, richiesta da IL ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 ed ubicata nel Comune di Follo (La Spezia), in località Pian di Follo, via Gramsci, 4, individuata in catasto al Foglio 20, mappa 757;
- della comunicazione prot. n. 11043 dell’11 ottobre 2024 dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Follo;
- della comunicazione prot. n. 10968 del 10 ottobre 2024 dell’Area Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Ambiente del Comune di Follo;
- dell’art. 12 del “regolamento comunale delle antenne” del Comune di Follo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 22 dicembre 2023 ove interpretato nel senso di prevedere un divieto generalizzato, assoluto ed incondizionato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche in assenza di una previa presentazione di un piano annuale di sviluppo della rete a data fissa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Follo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 26 settembre 2024, pervenuta al Comune di Follo il 3 ottobre successivo, IL TA S.p.a. chiedeva il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44, d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile sull’edificio residenziale sito in via Antonio Gramsci n. 4.
Previa interlocuzione procedimentale, il Comune ha respinto l’istanza con la determinazione dirigenziale n. 94 del 14 novembre 2024, motivata con riferimento alla mancata presentazione del programma di sviluppo della rete da parte dell’operatore: infatti, l’art. 12, comma 1, del vigente regolamento comunale degli impianti per teleradiocomunicazioni (“POST”), stabilisce che, “ al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale ”, detto programma vada presentato entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento agli impianti che si intende realizzare nell’anno solare successivo; nel caso in esame, non si sarebbe potuto tener conto del programma di IL in quanto presentato, a seguito del ricevimento del preavviso di rigetto, solamente in data 21 ottobre 2024, quindi oltre la scadenza del termine come sopra stabilito dal regolamento.
IL TA S.p.a. ha impugnato il menzionato provvedimento di diniego con ricorso notificato il 13 gennaio 2025 e depositato il 4 febbraio successivo, deducendo un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione del principio di legalità. Violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, del principio di semplificazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo in materia di installazione di impianti di comunicazioni elettroniche. Indebita imposizione di un onere procedimentale aggiuntivo non previsto dalla normativa quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Arbitrarietà. Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione”.
Ad avviso della ricorrente, la disposizione regolamentare applicata nella fattispecie, avente natura programmatica, non sarebbe ostativa alla realizzazione dell’impianto in quanto non contempla alcuna sanzione per l’operatore che non abbia provveduto alla tempestiva trasmissione del programma di sviluppo della propria rete. Né le altre disposizioni del vigente “POST” prevedono che l’omissione in parola risulti preclusiva all’esame delle nuove richieste di autorizzazione. In ogni caso, il Comune avrebbe dovuto considerare il programma di sviluppo trasmesso dalla ricorrente, seppure con qualche giorno di ritardo rispetto al termine previsto dal regolamento.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Follo argomenta per il rigetto del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Con riguardo alle analoghe disposizioni contenute nel “POST” di un altro Comune ligure, la questione dedotta nel presente giudizio è già stata affrontata dalla Sezione con la recente sentenza n. 876 del 16 dicembre 2024, non impugnata, che si trascrive nelle parti di specifico interesse:
“ Quanto alla produzione del piano di sviluppo, giova premettere come la procedura per l’autorizzazione degli impianti radioelettrici sia disciplinata e tipizzata dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003, che non prevede che l’istanza sia obbligatoriamente preceduta dalla presentazione di un piano di sviluppo, ma soltanto di uno specifico progetto relativo all’impianto da installare.
La produzione di tale piano, contenente la mappa completa e le caratteristiche degli impianti esistenti e/o da realizzare, è invero richiesto soltanto dall’art. 9 delle norme tecniche del piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni (POST), il quale prevede che “I gestori del servizio di telefonia mobile interessati, titolari dell’apposito provvedimento abilitativo previsto dalla vigente legislazione di settore, devono presentare al Comune, in forma unitaria o collegiale, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale di sviluppo reti riferito all’intero territorio comunale" (comma 1), e che il responsabile del competente ufficio comunale, eventualmente avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A., dell' A.N. o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, ne valuti la compatibilità al POST vigente (comma 5).
Orbene (…) pare al collegio che la presentazione del programma annuale di sviluppo reti riferito all’intero territorio comunale, prescritta dal citato art. 9 del POST, non possa propriamente integrare un "obbligo" a pena di inammissibilità della successiva istanza di autorizzazione (pena l’illegittimità della prescrizione regolamentare, per violazione dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003), ma funzioni come una sorta di "valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’intervento" o di "parere preventivo vincolante" (secondo il meccanismo di cui all’art. 35 comma 3 della L.R. n. 16 del 2008), e dunque concreti più propriamente soltanto un "onere" per l’operatore: nel senso che, qualora la successiva istanza riguardi un impianto già indicato dall’operatore nel programma comunicato al Comune ed un’area ricadente nelle "localizzazioni consentite" (o consentite con cautele) di cui all’art. 6 del POST e degli allegati cartografici, il Comune sarà senz’altro vincolato alla sua accettazione, mentre, altrimenti, occorrerà vagliarla, volta a volta, alla luce delle prescrizioni del POST ”.
Alla luce di tali principi, da cui non si ravvisa ragione per discostarsi, deve considerarsi illegittimo il provvedimento che respinge l’istanza a causa della mancata o tardiva presentazione del programma di sviluppo della rete, trattandosi di documento ultroneo rispetto a quelli previsti dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 la cui richiesta implica, pertanto, un inutile aggravio procedimentale rispetto alla procedura tipizzata dal legislatore.
A diverse conclusioni non possono condurre i riferimenti all’art. 6 del “POST” che consente nuove installazioni di impianti nei soli siti individuati nella cartografia aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori, poiché una simile ragione di diniego, accennata nella memoria del Comune, non emergeva in alcun modo dal provvedimento impugnato o dal preavviso di rigetto (ove si faceva unicamente riferimento all’art. 12 del “POST”), configurando dunque una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto.
Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In ragione della definizione del giudizio in sede cautelare e del carattere alquanto recente del citato precedente giurisprudenziale, le spese del giudizio possono essere compensate integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in principalità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO