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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/12/2024, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 594/2023 promossa da
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
, che la rappresenta e difende come da Email_1 procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono, come da procura speciale,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da ottobre 2015 a luglio 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 4.034,10 o la diversa somma accertata in corso di causa.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 36 giornate ), risulta essere pari ad € 540,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
• Accertare e dichiarare tenuta la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi condannarla al pagamento della somma della somma di € 338,82 a titolo di incidenza sul TFR.
• Accertare e dichiarare tenuta la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi condannarla al pagamento della somma di € 518,33 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli ulteriori interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ( luglio 2022
) sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva recante domanda riconvenzionale, ha così concluso:
“…
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 12.06.2018, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 1.228,01, come da conteggi allegati,
o diversa ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 3.600,00 (€ 450,00 per otto anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda. Accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta alla
Pag. 2 a 8
ricorrente per il tempo-pausa da ottobre 2015 a novembre 2020, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quando dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dalla ricorrente per il c.d. tempo-pausa;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente ha così concluso: “…chiedendo inoltre il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto neppure il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 12 giugno 2018.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo
Pag. 3 a 8 al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva
Pag. 4 a 8
presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, il teste ha così riferito: “Sentita sul capo A del ricorso Testimone_2 risponde: “Confermo e ne sono a conoscenza perché la ci aveva detto che dovevamo entrare dieci minuti Pt_2 prima per prendere la consegna. Abbiamo lavorato insieme nel reparto di urologia.” Capo B: “Confermo” Capo C : “ Confermo” Capo D: “Confermo” Capo E: “Confermo” Adr: “La consegna avviene Par Par verbalmente tra e Anche tra infermiere e ma c'è anche un foglio scritto. Esiste una agenda Pt_3 Par Par per le consegne tra e ma nella stessa non scriviamo tutti i dettagli che venivano poi dati a voce.”.
Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro probatorio nella deposizione resa da Tes_3
la quale ha così riferito: “Sentito capo A risponde: “Confermo e ne sono a conoscenza perché
[...] ho lavorato con lei in pronto soccorso. “Capo B: “Confermo. A me verbalmente” Capo C: “Confermo” Capo D: “Confermo” Capo E: “Confermo”.
Oltretutto, la prassi dell'ingresso anticipato e dell'uscita in ritardo rispetto all'orario di lavoro è stata confermata anche da teste di parte resistente, la quale, Testimone_4 sebbene abbia dapprima dichiarato che non c'era l'obbligo di entrare prima per il passaggio di consegne, lo stesso ha poi riferito che gli OSS di devono cambiarsi prima CP_1 dell'inizio del turno (cfr. al riguardo testimonianza di “Va da se che si Testimone_4 devono cambiare prima del turno. Non è mai stato imposto”. Ne consegue quindi che l'obbligo posto a carico degli OSS di iniziare il turno di lavoro con la divisa già indossata (divisa che gli operatori non possono portarsi da casa, ma che viene fornita direttamente dalla struttura) e di uscire dal posto di lavoro senza divisa mal si concilia con l'assenza a loro carico di un obbligo di entrare prima e di uscire dopo dal lavoro. Sarebbe infatti un assurdo logico pensare di entrare in servizio in orario e non in anticipo e al tempo stesso avere il tempo di indossare la divisa, il tutto senza accumulare ritardo rispetto all'orario lavorativo;
lo stesso discorso vale per l'uscita dal luogo di lavoro, dal momento che non si comprende come sia possibile effettuare la timbratura in uscita in orario e non rimanere minuti in più sul posto di lavoro per avere il tempo materiale di cambiarsi e rimuovere la divisa sanitaria.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo,
Pag. 5 a 8 confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_4 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_5
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente per il periodo da ottobre 2015 a luglio 2022, a percepire l'importo complessivo lordo pari ad euro 4.034,10, a titolo di lavoro straordinario, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Da quanto risulta dai prospetti paga provenienti dalla parte resistente, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di più di 215 giorni all'anno, e precisamente 36 giorni distribuiti negli anni dal 2015 alla fine del rapporto, secondo quanto si evince dai prospetti
Pag. 6 a 8
paga, dove, mese per mese, vengono indicate le presenze effettive, maturando così il diritto alla corresponsione dell' ulteriore somma (oltre i 450,00 euro annui già riconosciuti dalla convenuta), di € 15,00 per ogni giorno lavorato oltre i 215 all' anno, pari a 36 giorni e corrispondenti ad € 540,00, come risulta dai prospetti paga e dai giorni di presenza ivi indicati.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente per il periodo da ottobre 2015 a luglio 2022, l'importo complessivo lordo pari ad euro 4.034,10, a titolo di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, nonché l'importo pari ad euro 540,00, a titolo di premio di incentivazione.
Occorre infine considerare che, essendo cessato il rapporto di lavoro, la parte ricorrente ha inoltre diritto al pagamento dell'incidenza che le sopra indicate somme avrebbero avuto sul TFR già liquidato e quindi la convenuta dovrà essere condannata anche al pagamento di tale importo che risulta essere di euro 338,82.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale, considerato che non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che il lavoratore facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, teste di parte resistente, sebbene Testimone_4 abbia dapprima dichiarato che la parte ricorrente usufruisse delle pause durante l'orario di lavoro, non è stata poi in grado di stabilire con ragionevole certezza quando e quante volte avesse visto la lavoratrice in pausa. Allo stesso modo, , altro teste di parte Testimone_5 resistente, pur avendo affermato di aver visto la ricorrente effettuare le pause, non ricordava tuttavia quante volte e quando avesse visto la lavoratrice in pausa.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
Pag. 7 a 8 1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, l'importo complessivo di euro 4.034,10, a titolo di lavoro straordinario derivante dal c.d. “tempo di vestizione”; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo pari ad euro 540,00, a titolo di premio di incentivazione;
condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo pari ad euro 338,82, a titolo di incidenza sul TFR;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 3.12.2024
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 594/2023 promossa da
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
, che la rappresenta e difende come da Email_1 procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono, come da procura speciale,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da ottobre 2015 a luglio 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 4.034,10 o la diversa somma accertata in corso di causa.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 36 giornate ), risulta essere pari ad € 540,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
• Accertare e dichiarare tenuta la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi condannarla al pagamento della somma della somma di € 338,82 a titolo di incidenza sul TFR.
• Accertare e dichiarare tenuta la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi condannarla al pagamento della somma di € 518,33 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli ulteriori interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ( luglio 2022
) sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva recante domanda riconvenzionale, ha così concluso:
“…
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 12.06.2018, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 1.228,01, come da conteggi allegati,
o diversa ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 3.600,00 (€ 450,00 per otto anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda. Accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta alla
Pag. 2 a 8
ricorrente per il tempo-pausa da ottobre 2015 a novembre 2020, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quando dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dalla ricorrente per il c.d. tempo-pausa;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente ha così concluso: “…chiedendo inoltre il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto neppure il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 12 giugno 2018.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo
Pag. 3 a 8 al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva
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presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, il teste ha così riferito: “Sentita sul capo A del ricorso Testimone_2 risponde: “Confermo e ne sono a conoscenza perché la ci aveva detto che dovevamo entrare dieci minuti Pt_2 prima per prendere la consegna. Abbiamo lavorato insieme nel reparto di urologia.” Capo B: “Confermo” Capo C : “ Confermo” Capo D: “Confermo” Capo E: “Confermo” Adr: “La consegna avviene Par Par verbalmente tra e Anche tra infermiere e ma c'è anche un foglio scritto. Esiste una agenda Pt_3 Par Par per le consegne tra e ma nella stessa non scriviamo tutti i dettagli che venivano poi dati a voce.”.
Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro probatorio nella deposizione resa da Tes_3
la quale ha così riferito: “Sentito capo A risponde: “Confermo e ne sono a conoscenza perché
[...] ho lavorato con lei in pronto soccorso. “Capo B: “Confermo. A me verbalmente” Capo C: “Confermo” Capo D: “Confermo” Capo E: “Confermo”.
Oltretutto, la prassi dell'ingresso anticipato e dell'uscita in ritardo rispetto all'orario di lavoro è stata confermata anche da teste di parte resistente, la quale, Testimone_4 sebbene abbia dapprima dichiarato che non c'era l'obbligo di entrare prima per il passaggio di consegne, lo stesso ha poi riferito che gli OSS di devono cambiarsi prima CP_1 dell'inizio del turno (cfr. al riguardo testimonianza di “Va da se che si Testimone_4 devono cambiare prima del turno. Non è mai stato imposto”. Ne consegue quindi che l'obbligo posto a carico degli OSS di iniziare il turno di lavoro con la divisa già indossata (divisa che gli operatori non possono portarsi da casa, ma che viene fornita direttamente dalla struttura) e di uscire dal posto di lavoro senza divisa mal si concilia con l'assenza a loro carico di un obbligo di entrare prima e di uscire dopo dal lavoro. Sarebbe infatti un assurdo logico pensare di entrare in servizio in orario e non in anticipo e al tempo stesso avere il tempo di indossare la divisa, il tutto senza accumulare ritardo rispetto all'orario lavorativo;
lo stesso discorso vale per l'uscita dal luogo di lavoro, dal momento che non si comprende come sia possibile effettuare la timbratura in uscita in orario e non rimanere minuti in più sul posto di lavoro per avere il tempo materiale di cambiarsi e rimuovere la divisa sanitaria.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo,
Pag. 5 a 8 confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_4 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_5
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente per il periodo da ottobre 2015 a luglio 2022, a percepire l'importo complessivo lordo pari ad euro 4.034,10, a titolo di lavoro straordinario, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Da quanto risulta dai prospetti paga provenienti dalla parte resistente, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di più di 215 giorni all'anno, e precisamente 36 giorni distribuiti negli anni dal 2015 alla fine del rapporto, secondo quanto si evince dai prospetti
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paga, dove, mese per mese, vengono indicate le presenze effettive, maturando così il diritto alla corresponsione dell' ulteriore somma (oltre i 450,00 euro annui già riconosciuti dalla convenuta), di € 15,00 per ogni giorno lavorato oltre i 215 all' anno, pari a 36 giorni e corrispondenti ad € 540,00, come risulta dai prospetti paga e dai giorni di presenza ivi indicati.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente per il periodo da ottobre 2015 a luglio 2022, l'importo complessivo lordo pari ad euro 4.034,10, a titolo di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, nonché l'importo pari ad euro 540,00, a titolo di premio di incentivazione.
Occorre infine considerare che, essendo cessato il rapporto di lavoro, la parte ricorrente ha inoltre diritto al pagamento dell'incidenza che le sopra indicate somme avrebbero avuto sul TFR già liquidato e quindi la convenuta dovrà essere condannata anche al pagamento di tale importo che risulta essere di euro 338,82.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale, considerato che non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che il lavoratore facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, teste di parte resistente, sebbene Testimone_4 abbia dapprima dichiarato che la parte ricorrente usufruisse delle pause durante l'orario di lavoro, non è stata poi in grado di stabilire con ragionevole certezza quando e quante volte avesse visto la lavoratrice in pausa. Allo stesso modo, , altro teste di parte Testimone_5 resistente, pur avendo affermato di aver visto la ricorrente effettuare le pause, non ricordava tuttavia quante volte e quando avesse visto la lavoratrice in pausa.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
Pag. 7 a 8 1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, l'importo complessivo di euro 4.034,10, a titolo di lavoro straordinario derivante dal c.d. “tempo di vestizione”; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo pari ad euro 540,00, a titolo di premio di incentivazione;
condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo pari ad euro 338,82, a titolo di incidenza sul TFR;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 3.12.2024
Il Giudice dott. Michele Basta
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