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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4224/2023 del ruolo generale degli affari civili, posta in decisione con ordinanza del 1.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Adriana Boscagli Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Alessandra Troisi CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Motivi della decisione
1. e hanno domandato, ai sensi degli artt. 473- Parte_1 CP_1
bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale e indi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Roma in data 26.4.1997, dal quale sono nati i figli e Per_1
rispettivamente in data 10.7.1999 e 14.10.2004. Per_2
2. Il Tribunale ha dunque dichiarato la separazione personale delle parti con sentenza n. 762/2024, rimettendo la causa sul ruolo in ordine alla domanda divorzile come da separata ordinanza.
3. Mediante note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“➢ Le parti confermano le condizioni della loro separazione consensuale;
➢ si impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile sito in CP_1
Monterotondo (RM) alla Via Pietro Nenni 24, censito al Catasto fabbricati del
Comune di Monterotondo, Foglio 41 Particella 1470 Subalterno 6 e 8 Categoria
A/7°), Classe 2 e relative pertinenze a favore dei figli ed in quota Per_1 Per_2
tra loro indivisa ed il 100% dell'usufrutto alla che accetta. Pt_2 Parte_1
Il mutuo gravante sul suddetto immobile resterà a carico di al 100%; CP_1
➢ si impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Monterotondo alla Via San Matteo n. 43 Interno 10 Piano 1 censito al Catasto
fabbricati del Comune di Monterotondo, Foglio 40, Particella 611, Subalterno 19
Categoria A/2 Classe 2 e relative pertinenze a favore dei figli ed Per_1 Per_2
in quota tra loro indivisa ed il 100% dell'usufrutto al che Parte_3
accetta; ➢ Le parti si impegnano a presenziare all'uopo davanti al Notaio che verrà incaricato di comune accordo ed entrambi se ne accolleranno le spese ciascuno per il trasferimento dell'immobile di sua proprietà. ➢ CP_1
corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di
€ 1.200,00 (600,00 euro ciascuno) da corrispondersi alla Madre entro il giorno 5
2 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
➢ Le spese straordinarie come da Protocollo vigente saranno ripartite al 50% tra i coniugi,
fatta eccezione per le spese relative le tasse universitarie di ed che Per_1 Per_2
saranno invece per il 70% in capo al padre ed il 30% in capo alla madre, stante la differenza reddituale evidente;
➢ corrisponde a a titolo CP_1 Parte_1
di assegno divorzile l'importo di euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
➢ si impegna altresì a trasferire a titolo gratuito la proprietà CP_1
dell'autovettura Nissan Juke targata FF941HJ a che accetta e si Parte_1
obbliga a sopportare le spese del trasferimento;
➢ Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che con l'esatto adempimento del presente
accordo di separazione e divorzio non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra in conseguenza del loro matrimonio e a qualsivoglia altro titolo;
➢ Le parti terranno a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta per la loro
separazione e il loro divorzio dai rispettivi difensori, i quali, con la sottoscrizione
del ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto, rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale. ✓ mandare agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio e di procedere agli altri adempimenti di rito. Le
disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali e
indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale sia per i coniugi sia per
i figli. (Risoluzione 65/e del 16 luglio 2015).”.
4. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge nonché
il passaggio in giudicato della sentenza di separazione suindicata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed
3 extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
5. In ordine alla richiesta di “provvedere alla correzione degli errori materiali
presenti nel ricorso per separazione e divorzio congiunto ex art 473 bis 29 c.p.c.”,
articolata dalle parti nelle richiamate note di trattazione scritta, osserva il
Collegio che, beninteso, la correzione dell'errore materiale è istituto che ha per oggetto il “lapsus calami” in cui sia incorso il Giudicante nella redazione di provvedimento definitorio, non già errori in cui siano incorse le parti nella redazione degli scritti difensivi.
In ogni caso, in sede della presente pronuncia divorzile, avendo le parti congiuntamente articolato nelle note di trattazione scritta condizioni dalle stesse ritenute corrette e conformi ai propri interessi, le stesse, nella loro redazione per come ritenuta esatta dalle parti, sono state prese in considerazione nel presente provvedimento.
6. Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale rileva che le medesime sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Roma in data 26.4.1997; Parte_1 CP_1
4 b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1997, atto 00189, parte 2, serie A04);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni indicate in parte motiva, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte.
d) nulla per le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4224/2023 del ruolo generale degli affari civili, posta in decisione con ordinanza del 1.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Adriana Boscagli Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Alessandra Troisi CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Motivi della decisione
1. e hanno domandato, ai sensi degli artt. 473- Parte_1 CP_1
bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale e indi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Roma in data 26.4.1997, dal quale sono nati i figli e Per_1
rispettivamente in data 10.7.1999 e 14.10.2004. Per_2
2. Il Tribunale ha dunque dichiarato la separazione personale delle parti con sentenza n. 762/2024, rimettendo la causa sul ruolo in ordine alla domanda divorzile come da separata ordinanza.
3. Mediante note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“➢ Le parti confermano le condizioni della loro separazione consensuale;
➢ si impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile sito in CP_1
Monterotondo (RM) alla Via Pietro Nenni 24, censito al Catasto fabbricati del
Comune di Monterotondo, Foglio 41 Particella 1470 Subalterno 6 e 8 Categoria
A/7°), Classe 2 e relative pertinenze a favore dei figli ed in quota Per_1 Per_2
tra loro indivisa ed il 100% dell'usufrutto alla che accetta. Pt_2 Parte_1
Il mutuo gravante sul suddetto immobile resterà a carico di al 100%; CP_1
➢ si impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Monterotondo alla Via San Matteo n. 43 Interno 10 Piano 1 censito al Catasto
fabbricati del Comune di Monterotondo, Foglio 40, Particella 611, Subalterno 19
Categoria A/2 Classe 2 e relative pertinenze a favore dei figli ed Per_1 Per_2
in quota tra loro indivisa ed il 100% dell'usufrutto al che Parte_3
accetta; ➢ Le parti si impegnano a presenziare all'uopo davanti al Notaio che verrà incaricato di comune accordo ed entrambi se ne accolleranno le spese ciascuno per il trasferimento dell'immobile di sua proprietà. ➢ CP_1
corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di
€ 1.200,00 (600,00 euro ciascuno) da corrispondersi alla Madre entro il giorno 5
2 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
➢ Le spese straordinarie come da Protocollo vigente saranno ripartite al 50% tra i coniugi,
fatta eccezione per le spese relative le tasse universitarie di ed che Per_1 Per_2
saranno invece per il 70% in capo al padre ed il 30% in capo alla madre, stante la differenza reddituale evidente;
➢ corrisponde a a titolo CP_1 Parte_1
di assegno divorzile l'importo di euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
➢ si impegna altresì a trasferire a titolo gratuito la proprietà CP_1
dell'autovettura Nissan Juke targata FF941HJ a che accetta e si Parte_1
obbliga a sopportare le spese del trasferimento;
➢ Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che con l'esatto adempimento del presente
accordo di separazione e divorzio non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra in conseguenza del loro matrimonio e a qualsivoglia altro titolo;
➢ Le parti terranno a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta per la loro
separazione e il loro divorzio dai rispettivi difensori, i quali, con la sottoscrizione
del ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto, rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale. ✓ mandare agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio e di procedere agli altri adempimenti di rito. Le
disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali e
indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale sia per i coniugi sia per
i figli. (Risoluzione 65/e del 16 luglio 2015).”.
4. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge nonché
il passaggio in giudicato della sentenza di separazione suindicata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed
3 extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
5. In ordine alla richiesta di “provvedere alla correzione degli errori materiali
presenti nel ricorso per separazione e divorzio congiunto ex art 473 bis 29 c.p.c.”,
articolata dalle parti nelle richiamate note di trattazione scritta, osserva il
Collegio che, beninteso, la correzione dell'errore materiale è istituto che ha per oggetto il “lapsus calami” in cui sia incorso il Giudicante nella redazione di provvedimento definitorio, non già errori in cui siano incorse le parti nella redazione degli scritti difensivi.
In ogni caso, in sede della presente pronuncia divorzile, avendo le parti congiuntamente articolato nelle note di trattazione scritta condizioni dalle stesse ritenute corrette e conformi ai propri interessi, le stesse, nella loro redazione per come ritenuta esatta dalle parti, sono state prese in considerazione nel presente provvedimento.
6. Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale rileva che le medesime sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Roma in data 26.4.1997; Parte_1 CP_1
4 b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1997, atto 00189, parte 2, serie A04);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni indicate in parte motiva, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte.
d) nulla per le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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