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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 439/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 439/2023 R.G. promossa da:
avv. C.F. nata ad [...] il 18 Controparte_1 C.F._1 dicembre 1955, in proprio, nonché rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Isabella Boz del foro di Torino, PEC presso Email_1 il cui studio elettivamente domiciliata, in Torino, corso Tassoni n. 81
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_2 C.F._2
e
C.F. , nato ad [...] il 29 Controparte_3 C.F._3 dicembre 1957, rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Giovanni
Caniggia, PEC e Alessio Caniggia, PEC Email_2
1 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Email_3
Alessandria, corso Roma n. 36
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2023, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 135/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria,
pubblicata il 13 febbraio 2023 e notificata il 16 febbraio 2023.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
A seguito della comunicazione dell'intervenuto decesso dell'avv. CP_1
, comunicato dall'avv. Giovanni Caniggia, unitamente a produzione di copia del
[...]
certificato di morte, questa Corte, con decreto del 26 febbraio 2024, rilevato non essere intervenuta sino a quella data costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 ss c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, con il predetto decreto, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni, né diverse richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
2 Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio,
dovendosi ritenere le stesse rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione e prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
3
R.G. 439/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 439/2023 R.G. promossa da:
avv. C.F. nata ad [...] il 18 Controparte_1 C.F._1 dicembre 1955, in proprio, nonché rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Isabella Boz del foro di Torino, PEC presso Email_1 il cui studio elettivamente domiciliata, in Torino, corso Tassoni n. 81
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_2 C.F._2
e
C.F. , nato ad [...] il 29 Controparte_3 C.F._3 dicembre 1957, rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Giovanni
Caniggia, PEC e Alessio Caniggia, PEC Email_2
1 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Email_3
Alessandria, corso Roma n. 36
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2023, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 135/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria,
pubblicata il 13 febbraio 2023 e notificata il 16 febbraio 2023.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
A seguito della comunicazione dell'intervenuto decesso dell'avv. CP_1
, comunicato dall'avv. Giovanni Caniggia, unitamente a produzione di copia del
[...]
certificato di morte, questa Corte, con decreto del 26 febbraio 2024, rilevato non essere intervenuta sino a quella data costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 ss c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, con il predetto decreto, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni, né diverse richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
2 Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio,
dovendosi ritenere le stesse rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione e prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
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