Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
Difetta del requisito di specialità - con la conseguente configurazione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione cui accede - la procura rilasciata a margine di tale atto contenente la dizione "delego a costituirsi P.C. nell'indicato giudizio penale, in ogni fase e grado, gli avvocati...", in quanto la stessa non può considerarsi attributiva ai patrocinatori indicati di alcun mandato ad impugnare una sentenza civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/10/2006, n. 22496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22496 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANBLLI 13, presso l'avvocato MARTIRE ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARBARINO PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA OL o LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso l'avvocato RIZZO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTA UMBERTO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 114/02 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 01/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 21/09/2006 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MARTIRE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori LO AN ed GE PE DA avevano stipulato un preliminare, con il quale si erano impegnati a concludere, entro il 15 aprile 1998, un contratto d'affitto dell'azienda del AN, per il canone di L. 13.000.000 per il primo anno e 15.000.000 per i successivi, con una cauzione di L. 150.000.000. Il PEDA aveva versato una caparra di L. 65.000.000, e successivamente l'ulteriore somma di L. 20.000.000. Il contratto definitivo fu stipulato il 25 marzo 1998, ma, un mese circa dopo la consegna, l'azienda fu restituita al AN con la riconsegna delle chiavi. Con sentenza in data 20 febbraio 2000, il Tribunale di Brescia dichiarò legittimo il recesso del signor LO AN dal contratto, con decorrenza 1 aprile 1998, dichiarò il suo diritto di trattenere la caparra confirmatoria di L. 85.000.000, e respinse la domanda di risoluzione per inadempimento, che era stata proposta dall'attore, signor GE PEDA.
Quest'ultimo propose appello, al quale il AN resistette proponendo a sua volta appello incidentale.
Con sentenza in data 1 marzo 2002, la Corte d'appello di Broscia, dichiarò cessato il contratto tra le parti in virtù del recesso esercitato dal PEDA, e condannò il AN alla restituzione della somma di Euro 31.504,00 (pari a L. 61.000.000), con gli interessi dalla domanda.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, il AN ricorre con atto notificato il 20 marzo 2003, affidato a tre motivi, e con memoria.
il PEDA resiste con controricorso notificato il 22 aprile 2003. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel controricorso si eccepisce la nullità della procura a margine del ricorso, per difetto del requisito della specificità. L'eccezione è fondata. Nella procura rilasciata dalla parte ricorrente a margine del ricorso si legge la seguente dizione:
"Delego a costituirsi parte civile nell'indicato giudizio penale, in ogni sua fase e grado, gli avvocati ..". La procura in questione non attribuisce pertanto agli avvocati indicati alcun mandato ad impugnare una sentenza civile.
La circostanza che essa faccia espresso riferimento alla costituzione di parte civile in giudizi penali, escludendone qualsiasi possibile collegamento con il contenuto del ricorso non consente inoltre di applicare, nel caso presente, la giurisprudenza di questa corte invocata dalla società ricorrente nella memoria depositata, per la quale la genericità della formulazione letterale della procura trova il suo correttivo nella riferibilità di essa al contenuto del ricorso, laddove la procura stessa sia stata rilasciata a margine di esso, con il quale faccia corpo. La procura in questione, per quanto generica, contiene infatti dei precisi riferimenti al contenuto dei poteri attribuiti al procuratore, che esulano da quelli di un giudizio civile.
Il vago riferimento, contenuto nella memoria depositata dal ricorrente, ad un successivo scritto difensivo, che avrebbe confermato "con procura più specifica il mandato ai legali costituiti", oltre a non avere riscontro in atti, propone un argomento irrilevante in diritto, considerato il disposto dell'art. 125 c.p.c., per il quale la possibilità che la procura alle liti sia rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto (purché - in ogni caso - anteriormente alla costituzione della parte rappresentata), non si applica, quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale, come nel caso del giudizio di cassazione.
La nullità della procura comporta l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006