Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"Nessun indennizzo e' dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonche' per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni".
Il primo comma dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"Nessun indennizzo e' dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonche' per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni".