Articolo 5 della Legge 19 novembre 1968, n. 1187
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 dicembre 1968
Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"Nessun indennizzo e' dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonche' per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1968
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