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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/12/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa LE IN Presidente rel.
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Leopoldo Santaniello del Foro Parte_2 di Bergamo e Marcello Bianchi del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec nonché presso lo studio Email_1 dell'avv. Bianchi, sito in Genova (GE), 16121, alla Galleria G. Mazzini n. 3/7, in forza di procura allegato al ricorso in appello;
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e assistita, come da procura alle liti posta in calce Controparte_2 alla comparsa di costituzione in appello congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
AU AL e CO ST del Foro di Genova, e FI CH del Foro di
Savona, tutti dello di Genova, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Genova, Via Martin Piaggio, n. 17, int. 1/A-E
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Le parti danno atto di aver provveduto congiuntamente, in data 01.12.2025, al deposito telematico della copia debitamente sottoscritta dalle parti medesime e dai loro difensori della transazione-accordo di conciliazione.
Il difensore della società Avv. Bianchi, in forza di poteri disgiunti, munito di Parte_1 idonea procura speciale, rende dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 1 306 c.p.c.; il difensore della società Avv. ST, parimenti munito di idonea CP_1 procura speciale, dichiara di accettare la rinuncia.
Le parti insistono, pertanto, per la declaratoria di estinzione del processo RG n. 324/2025, con integrale compensazione delle spese di lite e conseguente estinzione del procedimento”.
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi dichiarazioni rese dalle parti all'udienza odierna del 2/12/2025 relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa dalla società al fine, in principalità, di sentir dichiarare la nullità Parte_1 dell'atto di citazione per convalida di sfratto notificato in data 14 gennaio 2025 da
[...] in quanto mancante dell'avvertimento nelle forme e nelle modalità di cui Controparte_4 all'art. 660 cpc, , e conseguentemente dell'ordinanza di convalida di sfratto oggetto del presente appello emessa dal Tribunale di Savona in data 12.02.2025 – che le stesse “danno atto di aver provveduto congiuntamente, in data 01.12.2025, al deposito telematico della copia debitamente sottoscritta dalle parti medesime e dai loro difensori della transazione- accordo di conciliazione” così manifestando l'intenzione di conciliare e definire la presente controversia.
Il difensore della società Avv. Bianchi, in forza di poteri disgiunti, munito di Parte_1 idonea procura speciale, ha reso dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; il difensore della società Avv. ST, parimenti munito di CP_1 idonea procura speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Le parti hanno insistito, pertanto, per la declaratoria di estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.
La Corte osserva che, conformemente alle conclusioni delle parti e alla luce delle reciproche rinunce e accettazioni di cui sopra, legittimamente manifestate, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo e la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, visto l'art. 306 c.p.c., dato atto della rinuncia della società e Parte_1 dell'accettazione della rinuncia della società dichiara estinto il giudizio a spese CP_1 compensate.
Genova, 02.12.2025
2 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa LE IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa LE IN Presidente rel.
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Leopoldo Santaniello del Foro Parte_2 di Bergamo e Marcello Bianchi del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec nonché presso lo studio Email_1 dell'avv. Bianchi, sito in Genova (GE), 16121, alla Galleria G. Mazzini n. 3/7, in forza di procura allegato al ricorso in appello;
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e assistita, come da procura alle liti posta in calce Controparte_2 alla comparsa di costituzione in appello congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
AU AL e CO ST del Foro di Genova, e FI CH del Foro di
Savona, tutti dello di Genova, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Genova, Via Martin Piaggio, n. 17, int. 1/A-E
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Le parti danno atto di aver provveduto congiuntamente, in data 01.12.2025, al deposito telematico della copia debitamente sottoscritta dalle parti medesime e dai loro difensori della transazione-accordo di conciliazione.
Il difensore della società Avv. Bianchi, in forza di poteri disgiunti, munito di Parte_1 idonea procura speciale, rende dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 1 306 c.p.c.; il difensore della società Avv. ST, parimenti munito di idonea CP_1 procura speciale, dichiara di accettare la rinuncia.
Le parti insistono, pertanto, per la declaratoria di estinzione del processo RG n. 324/2025, con integrale compensazione delle spese di lite e conseguente estinzione del procedimento”.
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi dichiarazioni rese dalle parti all'udienza odierna del 2/12/2025 relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa dalla società al fine, in principalità, di sentir dichiarare la nullità Parte_1 dell'atto di citazione per convalida di sfratto notificato in data 14 gennaio 2025 da
[...] in quanto mancante dell'avvertimento nelle forme e nelle modalità di cui Controparte_4 all'art. 660 cpc, , e conseguentemente dell'ordinanza di convalida di sfratto oggetto del presente appello emessa dal Tribunale di Savona in data 12.02.2025 – che le stesse “danno atto di aver provveduto congiuntamente, in data 01.12.2025, al deposito telematico della copia debitamente sottoscritta dalle parti medesime e dai loro difensori della transazione- accordo di conciliazione” così manifestando l'intenzione di conciliare e definire la presente controversia.
Il difensore della società Avv. Bianchi, in forza di poteri disgiunti, munito di Parte_1 idonea procura speciale, ha reso dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; il difensore della società Avv. ST, parimenti munito di CP_1 idonea procura speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Le parti hanno insistito, pertanto, per la declaratoria di estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.
La Corte osserva che, conformemente alle conclusioni delle parti e alla luce delle reciproche rinunce e accettazioni di cui sopra, legittimamente manifestate, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo e la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, visto l'art. 306 c.p.c., dato atto della rinuncia della società e Parte_1 dell'accettazione della rinuncia della società dichiara estinto il giudizio a spese CP_1 compensate.
Genova, 02.12.2025
2 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa LE IN
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