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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Luciano Guaglione Presidente dott. Alberto Binetti Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 489 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 267 resa dal Tribunale di Bari il 22.01.2020, non notificata, avente ad oggetto: rapporto di c/c - accertamento negativo da parte del fideiussore tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo De Guido e Maria Giusto, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliati nello studio del secondo, in Bari
=Appellanti= e (già in A.S.), in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Piacente e Roberta Maranò, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata nello Studio Legale Paolo Laterza & Associati, in Bari
=Appellata= Nonché nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 per il tramite della sua procuratrice speciale, in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
1 Matteo Rignanese, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Foggia
=Altra Appellata=
All'udienza collegiale del 21 giugno 2024, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
la società ed i signori , Controparte_5 Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione notificato in data notificato il Parte_3 Parte_4
29 gennaio 2013 adirono il Tribunale di Bari e, premettendo che la Controparte_5 dal mese di giugno dell'anno 1996 intratteneva con la (evocata Controparte_2 in giudizio) il rapporto di conto corrente n. 0101046602-3 ed il conto anticipi n. 010 1055733-9, acceso il 28.02.2005, collegato al conto ordinario, entrambi garantiti da fideiussioni rilasciati dagli altri attori suindicati, sui quali erano stati illegittimamente applicati tassi di interessi passivi ultralegali determinati con riferimento agli usi su piazza, capitalizzati trimestralmente ed in misura superiore al tasso soglia ex l. 108/1996, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) e spese non dovute nonché valute non correttamente calcolate, chiesero la corretta rideterminazione del saldo dei suddetti conti, ancora in essere alla data di proposizione della domanda, con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi e condanna della convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la Banca convenuta contrastò estensivamente le avverse domande deducendone l'inammissibilità e/o infondatezza. Gradatamente, eccepì la prescrizione del diritto di ripetere eventuali addebiti in ipotesi illegittimi nonché l'irripetibilità degli interessi ultralegali addebitati.
Espletato negativamente il tentativo di conciliazione ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa fu interrotta a seguito dell'intervenuto fallimento della dichiarato dal Tribunale di Bari con Controparte_5 sentenza n. 93 del 20/05/2013.
Riassunto il giudizio ad istanza dei fideiussori, solo la Banca convenuta si costituì, eccependo preliminarmente il loro difetto di legittimazione ed interesse ad agire nonché di titolarità attiva alla riassunzione del giudizio ed alla richiesta di rideterminazione del saldo del c/c intestato alla società fallita oltre che a proporre domanda di condanna al risarcimento dei danni in quanto meri fideiussori;
gradatamente, ripropose le eccezioni già sollevate in precedenza.
Disposta TU contabile volta a rideterminare i saldi dei conti correnti oggetto di causa, il giudizio, stante l'intervenuto decesso del difensore della convenuta, venne nuovamente interrotto e riassunto, sempre ad istanza dei fideiussori.
2 Nelle more intervenne volontariamente, ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito, la , la quale si riportò a tutte le Controparte_3 difese ed eccezioni della società cedente.
Espletata la TU ed acquisita la documentazione in atti, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, il Tribunale adito, disattesa preliminarmente la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dalla convenuta, non avendovi gli attori in riasunzione prestato il loro consenso, ha dichiarato inammissibili le domande dagli stessi proposte, regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, sul presupposto che i fideiussori, essendo il rapporto di conto corrente ancora aperto, non avevano interesse a proporre azione di accertamento negativo del credito, concretizzandosi detto interesse solo al momento della sua chiusura con saldo a debito della società correntista, comportando tale evenienza la possibilità di escussione della garanzia dagli stessi prestata.
Con atto notificato il 12/05/2020, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello avverso la sentenza, Parte_3 Parte_4 chiedendone, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
< - rigettare tutte le domande avversarie anche di estromissione della
[...]
perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque Controparte_6 anche per le motivazioni esposte nel presente atto non provate;
- dichiarare la legittimità e l'interesse ad agire degli odierni appellanti in qualità di fideiussori a proporre la presente azione d'accertamento;
- accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia della regolamentazione agli atti di causa e delle condizioni economiche applicate da controparte per violazione dell'obbligo di forma scritta di cui al combinato disposto degli artt. 1284, 1346 c.c. e 117 TUB, del divieto d'usura e d'anatocismo;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- dichiarare l'inammissibilità, irritualità, tardività e la definitiva preclusione all'acquisizione della ““copia dell'estratto conto relativo al rapporto n.010 1046602- 3 intrattenuto presso la dalla per il periodo Controparte_2 Controparte_5 dal 01.10.2012 al 28.05.2013, completo di scalare” inviata irritualmente e tardivamente dal CTP della banca il 23/07/2015 anche ai fini di un'eventuale ipotesi di ricalcolo del consulente contabile;
- dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2034 c.c.;
- accertare e dichiarare il corretto saldo alla data di proposizione della domanda di cui al presente giudizio del conto corrente quantificato considerando tutti i versamenti di natura ripristinatoria, partendo dal saldo zero, applicando il tasso legale, ovvero applicando l'art. 1815 comma II c.c. in caso di superamento del tasso soglia, e, in ogni caso, espungendo le commissioni comunque denominate, le valute fittizie, le spese ed ogni onere accessorio nonché gli effetti della capitalizzazione, anche per il collegamento con i conti tecnici, e dello ius variandi in sfavore della correntista per l'intera durata del rapporto;
3 in subordine,
- dichiarare il corretto saldo così come già quantificato dall'espletata TU nel giudizio di primo grado in euro 48.461,90 a credito;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano anticipatari e condanna della banca al pagamento del compenso del TU>>.
Si sono costituite le appellate in Controparte_7 CP_8
(oggi e , per il tramite della sua Controparte_1 Controparte_3 procuratrice speciale, le quali hanno contestato Controparte_4 estensivamente il gravame, chiedendone il rigetto. Gradatamente, hanno riproposto le eccezioni già sollevate in prime cure, tra cui quella di prescrizione. Il Tutto, con il favore delle spese del grado.
Accolta l'istanza di inibitoria e riservata una prima volta la causa in decisione, con ordinanza 30.10.2022, questa Corte ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo un supplemento della TU espletata in prime cure, per il tramite dello stesso ausiliare ivi officiato, dott.ssa , al quale ha assegnato i seguenti quesiti: Persona_1
<-sulla base della documentazione in atti, relativa al periodo sino al 29/01/2013, proceda il TU a rielaborare il saldo del conto corrente oggetto di causa (n. 0101046602-3) acceso in data 02/04/1996 a far data dalla sua accensione sino alla suddetta data del 29.01.2013 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) tenendo conto anche delle competenze ivi annotate, rivenienti dal collegato conto “anticipi S.B.F.” n.1055733-9, acceso il 28/02/2005, e dal contratto di
“incasso , stipulato il 31/03/2005, pure regolamentato sul detto conto anticipi, CP_9 epurandolo, per tutto il periodo anzidetto, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese non espressamente pattuite nonché (sempre in mancanza di espressa pattuizione) degli oneri trimestrali per utilizzi oltre il limite del fido e delle commissione per il Servizio di Messa a Disposizione di Somme ed applicando il tasso di interesse convenzionalmente convenuto tra le parti al momento della stipula dei richiamati contratti e quello successivo applicato dalla Banca, se più favorevole per la società correntista, sia per gli interessi creditori che per quelli debitori, con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione (anche relativamente alle competenze ConCon rivenienti dal conto “anticipi S.B.F.” e dal contratto di “incasso . Il tutto, con applicazione delle valute corrispondenti a quella prevista nei richiamati rapporti negoziali ovvero, in mancanza di espressa pattuizione, alla data di acquisizione o perdita della disponibilità del denaro da parte della e previa CP_1 verifica, con riferimento agli interessi originariamente convenuti nei richiamati Con contratti di c/c corrente ordinario, anticipi S.B.F. e incasso Ri del tasso soglia, da accertarsi considerando, ai fini del calcolo del TEG, anche le CMS, e procedendo alle esclusioni di legge ove esso risulti superato;
-proceda inoltre il TU all'accertamento delle eventuali rimesse solutorie con i criteri già applicati nella relazione espletata in prime cure>>.
4 All'esito della disposta integrazione peritale, la causa, all'udienza collegiale del 21 giugno 2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Va preliminarmente disattesa l'istanza di estromissione dal giudizio formulata dalla Banca appellata, atteso che, sul punto, la sentenza del Giudice di prime cure che l'ha espressamente rigettata non è stata oggetto di appello incidentale. Peraltro, non avendo gli appellanti consentito all'estromissione, la detta istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento in ossequio al disposto dell'art. 111, terzo comma, c.p.c..
Passando quindi all'esame del gravame, esso è affidato ai seguenti motivi (articolati al capo A dell'atto di appello):
-con il primo, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto che essi appellanti, quali attori in riassunzione, avessero proposto azione di ripetizione di indebito, laddove, al contrario, essi avevano proposto mera azione di accertamento della violazione della normativa in materia di condizioni economiche applicate dalla banca e, all'esito, del corretto saldo alla data di proposizione della domanda.
-con il secondo si deduce l'erroneità della pronuncia per aver negato la sussistenza dell'interesse di essi appellanti ad accertare l'invalidità delle clausole contrattuali applicate dalla banca e la illegittimità degli addebiti, specificamente indicati già nell'atto introduttivo del giudizio, appostati sul conto, sussistendo, a loro avviso detto interesse in capo ai fideiussori, anche prima della chiusura del conto.
-con il terzo, si deduce il vizio di motivazione per avere, il primo giudice, immotivatamente posto a carico di essi appellanti le spese del giudizio e della espletata TU sebbene, come riconosciuto dallo stesso giudice, l'azione dagli stessi proposta in limine litis, prima della riassunzione, fosse pienamente ammissibile.
-con il quarto, si lamenta la erroneità della decisione impugnata per aver considerato, quale ulteriore ragione giustificativa dell'inutilità di una pronuncia volta ad accertare il saldo del conto alla data della domanda, la circostanza che essi appellanti avessero contestato l'ipotesi alternativa di ricalcolo del saldo del conto alla data della sua chiusura, effettuata dal TU sulla scorta di documentazione di cui essi appellanti avevano dedotto la tardiva ed irrituale produzione da parte del CTP della convenuta. La contestazione mirava infatti a contestare la correttezza di quel ricalcolo (dal quale risultava un saldo a debito della correntista) in quanto operato sulla base di documentazione irritualmente acquisita agli atti del processo, non anche la mancanza di interesse alla corretta rideterminazione del saldo alla data di introduzione del giudizio. Peraltro, sempre secondo gi appellanti, la circostanza che l'ausiliare avesse utilizzato i suddetti documenti avrebbe dovuto assumere rilievo anche in punto di liquidazione dei relativi compensi professionali, illegittimamente posti a loro carico.
5 Sulla base degli esposti motivi, gli appellanti, confidando nella loro fondatezza, hanno ribadito l'illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla banca (capo B dell'atto di appello) sulle quali il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, relative: (a) alla mancanza di una valida pattuizione delle condizioni economiche applicate, non risultando debitamente sottoscritte condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente ordinario;
(b) all'obbligo di forma scritta ex art. 1284 c.c., non risultando dagli atti la sottoscrizione dei negozi inter partes da parte di soggetto legittimato della banca convenuta;
(c) alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, stante la sua illegittimità sino al giugno 2000 e la mancata documentazione circa la convenzione degli stessi a condizione di reciprocità per il periodo successivo;
(d) alle commissioni di massimo scoperto, essendo stata convenuta, tra l'altro, in misura indeterminata e/o indeterminabile;
(e) alla corrispondenza dei tassi ultralegali applicati con quello soglia ex l. 108/96; (f) alle valute, applicate fittiziamente, ed alle ulteriori spese addebitate, sebbene non espressamente pattuite. Hanno quindi chiesto rideterminarsi il saldo del conto alla data di proposizione della domanda con espunzione di tutte gli addebiti illegittimi come innanzi denunciati.
Sinteticamente richiamati i motivi di gravame e le ragioni poste dagli appellanti a fondamento delle domande proposte, ritiene la Corte che il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla sussistenza della loro legittimazione ad agire e dell'interesse ad essa sotteso, siano fondati.
Il Tribunale ha escluso che gli odierni appellanti, in quanto fideiussori, fossero legittimati a proporre domanda di rideterminazione del saldo di un conto corrente ancora aperto alla data dell'introduzione del giudizio mediante espunzione di tutti gli addebiti asseritamente illegittimi effettuati dalla banca, in quanto siffatta domanda era proponibile soltanto dalla correntista, pur potendo, in ipotesi, i detti fideiussori intervenire ad adiuvandum, così come era inizialmente avvenuto allorché la causa era stata instaurata.
Nel caso di specie, intervenuto il fallimento della società correntista, il giudizio era stato riassunto dai soli fideiussori. La curatela, sebbene evocata in riassunzione, non si era costituita per riproporre le domande già formulate dalla società in bonis.
Sicché, ad avviso del Tribunale, la prosecuzione del processo ad istanza dei soli fideiussori non era ammissibile, non avendo gli stessi un autonomo interesse concreto alla pronuncia, insorgendo, detto interesse, solo nell'ipotesi di chiusura del conto con saldo a debito della correntista, comportando, tale evenienza, la possibilità di escussione della garanzia dagli stessi prestata.
L'insussistenza dell'interesse in parola quando il conto era ancora aperto, sempre ad avviso del Tribunale, era, peraltro, confermata dalla circostanza che gli stessi attori in riassunzione avevano contestato l'ipotesi alternativa di ricalcolo del saldo alla data della successiva chiusura del conto, pure effettuata dal TU, ritenendola illegittima per
6 avere, l'ausiliare, a tal fine utilizzato documentazione tardivamente prodotta dalla banca convenuta.
Ciò posto, ad avviso della Corte la statuizione assunta dal Giudice di prime cure non è condivisibile in quanto contraddetta dai più recenti approdi della Corte di legittimità.
È vero, infatti, che, in linea generale, ai fini dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 2033 cod. civ., occorre che sia stato effettuato un pagamento indebito, cioè che il solvens abbia eseguito una prestazione di dare in virtù di un titolo giuridico che risulti a posteriori invalido o inesistente, la quale abbia comportato uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (cfr. Cass., Sez. III, 2/04/1982, n. 2029). Tale situazione, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, non si verifica per effetto della mera annotazione in conto d'interessi o altre poste passive sulla base di una clausola illegittima, la quale non dà luogo ad un'immediata attribuzione in favore della banca, trovando applicazione l'art. 1823, primo comma, cod. civ., ai sensi del quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse si considerano indisponibili ed inesigibili fino alla chiusura del conto. Uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gl'interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 24/04/2024, n. 11056; 15/02/2024, n. 4214). Nella seconda ipotesi, l'accoglimento della domanda non può peraltro tradursi nella condanna della banca alla restituzione degl'importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato delle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti prevista dall'art. 1823, primo comma, cod. civ., l'azione di ripetizione può determinare l'obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate (cfr. Cass., Sez. I, 16/05/2024, n. 13586).
È stato tuttavia precisato che, anche in assenza di rimesse solutorie, non può escludersi l'interesse ad agire in giudizio, prima della chiusura del conto, per ottenere l'accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali che prevedano l'applicazione d'interessi ultralegali o usurari o la capitalizzazione degl'interessi o l'addebito di altre poste illegittime ed il ricalcolo dell'ammontare del saldo, avendo l'azione come obiettivo, in tal caso, il conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza una pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di ulteriori annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento accordato e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass., Sez. I, 5/09/ 2018, n. 21646; conf. Cass. 13/03/2024, n. 6707).
7 Tale interesse, ha precisato la Suprema Corte nella motivazione della sentenza n. 19750 del 16.07.2025, da riconoscersi senz'altro al correntista, in qualità di titolare del rapporto contrattuale, tenuto al pagamento del saldo passivo in caso di cessazione dello stesso, non può essere negato neppure al fideiussore, il quale, mentre non può considerarsi legittimato all'esercizio dell'azione di ripetizione, a meno che non abbia provveduto egli stesso all'estinzione del saldo di chiusura, a seguito dell'escussione della garanzia da parte della banca, vanta un indubbio interesse al ricalcolo del saldo in pendenza del rapporto, al fine di ottenere l'espunzione dal conto delle poste illegittimamente addebitate e la conseguente riduzione del debito garantito, per l'eventualità che il debitore principale non provveda al pagamento al momento della cessazione del rapporto di conto corrente.
Il principio affermato dalla Suprema nella richiamata pronuncia è pienamente condivisibile in quanto evidenzia, contrariamente a quanto assunto dal primo Giudice, che anche in caso di conto ancora aperto, il fideiussore ha un interesse attuale e concreto all'accertamento del saldo corretto dello stesso, epurato di tutti gli addebiti illegittimi, al fine di conseguire già in corso di rapporto la riduzione del debito garantito onde evitare il concretizzarsi, alla data della sua chiusura, di un saldo negativo che possa esporlo all'escussione della garanzia da parte della banca, supposta creditrice. Va peraltro soggiunto che l'interesse in parola si configura anche con riferimento alla possibilità, per il fideiussore, di accedere, a sua volta, a fonti di finanziamento personale per il cui conseguimento, dovendosi valutare il c.d. merito creditizio, si considerano anche le garanzie prestate in favore di terzi e l'importo dell'utilizzo dei crediti garantiti.
L'interesse concreto all'azione da parte degli odierni appellanti si rinviene, peraltro, proprio nella contestazione del saldo del conto alla data della sua chiusura operata dal TU come ipotesi alternativa di ricalcolo (seppur non prevista nei quesiti ammissivi della relazione contabile) in quanto effettuato sulla base di documentazione tardivamente prodotta e, comunque, su criteri ricostruttivi che gli odierni appellanti avevano contestato.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha disconosciuto la legittimazione attiva e l'interesse dei fideiussori a riproporre, in sede di riassunzione, la domanda di accertamento negativo del saldo del conto corrente alla data della sua proposizione, imponendosi, di conseguenza, la sua delibazione nel merito.
Ebbene, sulla scorta della documentazione prodotta in atti e delle risultanze della TU espletata in prime cure e della successiva integrazione disposta da questa Corte, la domanda volta ad accertare gli illegittimi addebiti denunciati dagli appellanti sino alla data di proposizione della domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate, dovendosi escludere che abbiano rilievo, ai fini della decisione, le movimentazioni successive alla proposizione della domanda sino alla data del passaggio del conto a sofferenza, in quanto estranee al thema decidendum e comunque documentate attraverso atti tardivamente prodotti e, quindi, inutilizzabili.
8 I)-Va rilevato, innanzitutto, che risultano acquisiti agli atti il contratto di c/c ordinarion.0101046602-3, accesso il 02/04/1996, ed i collegati contratti “conto anticipi S.B.F.” n.1055733-9, acceso il 28/02/2005, e di “incasso Ri.Ba.”, acceso il 31/03/2005. Tali ultimi due contratti risultano minuziosamente regolati e recano la sottoscrizione di entrambe le parti;
il contratto di apertura del c/c ordinario sottoscritto dal correntista è costituito, dagli articoli che “regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, nonché da un foglio intitolato “Allegato riportante le attuali condizioni economiche del conto corrente ordinario di corrispondenza” in cui sono pattuite, oltre alle valute, i tassi di interesse debitori e creditori e gli oneri e le spese, e fra esse, in particolare: il tasso di interesse a credito, al lordo della ritenuta fiscale 5%; il tasso fisso annuo di interesse debitore sull'eventuale scoperto consentito e sugli scoperti di valuta 12,50%; commissione su prelevamenti tramite sportello automatico (Bancomat/Pos) effettuati presso altri Istituti L.2.500; Spese fisse di chiusura L.55.00; commissione di massimo scoperto 0,125%.
Non risultano invece allegati ulteriori contratti di apertura di linee di credito ordinarie sul c/c n.0101046602-3, pur se, il TU, dall'analisi dell'andamento del conto principale risultanti dagli estratti conto periodici e dai relativi riassunti scalare (esibiti nella loro integrità, salvo che per il periodo dall'11/04/2011 al 30/04/2011, per il quale l'ausiliare, nel ricalcolo del conto, stante la sua brevità, ha provveduto all'inserimento di un saldo di raccordo pari differenza del saldo finale al 11/04 ed iniziale al 30/04 pari ad € 831,62, con data valuta intermedia) ha riscontrato che il c/c ordinario è risultato per quasi tutto il periodo affidato anche oltre i limiti degli anticipi S.b.f..
La richiamata produzione documentale esclude che la banca abbia illegittimamente applicato tassi di interesse ultralegali, per essere stati gli stessi espressamente convenuti per iscritto nei contratti inter partes innanzi richiamati.
Il TU ha altresì accertato che nemmeno è stato superato, per tutto il periodo considerato, il tasso soglia, per cui non vi è stata applicazione di interessi usurari.
Né rileva la circostanza, pure dedotta dagli appellanti, che il contratto di conto corrente ordinario del 1996 rechi la sola sottoscrizione del correntista. La validità dei c.d. contratti monofirma, anche con riferimento ai rapporti bancari, è oggi costantemente affermata dalla giurisprudenza (cfr. tra le tante: Cass. 6/09/2019, n. 22385; Cass., 18/06/2018, n. 16070; Cass., 6/06/2018, n. 14646; Cass. 02/04/2021, n. 9196) che ha affermato il principio secondo cui la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi desumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti quali, nella specie, la riconosciuta apertura dei conti in questione e l'invio dei relativi estratti.
II)-Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, è stato demandato al TU di espungerla dal ricalcolo del saldo del conto anche per il periodo successivo a giugno 2000, in quanto sino alla suddetta data, essa, anche se prevista, era comunque
9 illegittima. Nella specie, peraltro, deve ritenersi non dovuta alcuna capitalizzazione anche per il periodo successivo a quella delibera sebbene la banca abbia provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l'adesione a quanto in essa previsto circa la pari decorrenza trimestrale degli interessi attivi e passivi. E' sufficiente, in questa sede, richiamare il principio con cui la Suprema Corte ha ribadito che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU., è venuta meno ogni legittima deroga, in quell'ambito, all'art. 1283 c.c.; quindi, le clausole contrattuali, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state attinte da nullità per contrasto con la norma codicistica, con la conseguenza che “il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24156; Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24153; Cass. civ., sez. I, 17 agosto 2016, n. 17150). Sempre la Suprema Corte ha poi chiarito che <la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente>> (Cass. 12/03/2020, n.7105). Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di siffatto nuovo espresso accordo, gli interessi anatocistici non sono dovuti per tutta la durata del rapporto.
III)-Parimenti non dovute sono le CMS (commissioni di massimo scoperto) in quanto nel contratto di apertura del conto corrente le stesse sono previste con l'indicazione di una mera percentuale (0,125%) senza precisazione sugli importi cui tale percentuale avrebbe dovuto applicarsi e sulla periodicità della sua applicazione. La commissione di massimo scoperto, secondo la definizione datane dalla S. C. (tra le altre, Cass. 870/06), costituisce la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma".
Essa, pertanto, assolve ad una funzione economico-giuridica ben diversa da quella propria degli interessi: mentre questi costituiscono la traduzione in termini di accessorio contrattuale della normale fruttiferità del denaro, andando a remunerare, pro die in misura di una percentuale sul quantum volta per volta dovuto, il sacrificio fatto da chi si priva di liquidità prestandola ad un terzo, la c.d. commissione di massimo scoperto costituisce l'autonoma remunerazione pretesa dagli istituti di credito a fronte dell'onere su di essi incombente di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto per il quale il cliente è stato affidato. Tuttavia, contrariamente a quella che dovrebbe essere la sua natura, la commissione di massimo scoperto, negli usi bancari, non viene solitamente calcolata sulla somma
10 affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (cosiddetta "punta" nel trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento. Calcolata in questi termini, essa finisce per costituire una voce accessoria "all'interesse", sicché, con un affidamento completamente sfruttato dal correntista, questi sarà costretto a pagare interessi sullo scoperto la prima volta a titolo di semplice interesse e la seconda volta a titolo di commissione di massimo scoperto. Da qui la nullità della relativa clausola, per essere la commissione priva di causa autonoma, sostanziandosi in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione del credito (cfr T. Monza, 18/01/2016; T. Ravenna, 06/06/2012; T. Busto Arsizio-Gallarate, 18/10/2010; T. Monza, 13/06/2007; id., 12/12/2005; T. Milano, 4/07/2002). La nullità della clausola relativa alle c.m.s. è predicabile anche sotto l'ulteriore profilo della indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.. La commissione, infatti, per essere valida, deve essere determinata contrattualmente o comunque determinabile nel suo ammontare e nella modalità di computo. Requisito, invece, carente ove, come nel caso di specie, non siano indicati tutti gli elementi che concorrono a determinarla nè cosa si intenda per "massimo scoperto". Ne consegue che, in mancanza di elementi certi e determinati per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, la clausola va dichiarata nulla ed il relativo addebito espunto dal calcolo del saldo di conto corrente, ragion per cui è stato demandato al TU di espungere le stesse dal ricalcolo del saldo del conto unitamente alle altre commissioni sostitutive, quali la “commissione disposizione fondi”, introdotte dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con l. n. 2/2009, in quanto, anch'esse ,non espressamente convenute.
IV)-Il Ctu ha altresì espunto dal ricalcolo del saldo gli oneri e spese non previste in contratto, in quanto non dovute per non essere state preventivamente convenute, ed ha riordinato i movimenti bancari in base all'art. 120 del T.U.B. riguardo alle valute.
V)-applicando i criteri di calcolo indicati nell'ordinanza del 30.10.2022, con cui è stata disposta l'integrazione della TU espletata in prime cure, con espunzione degli addebiti illegittimi innanzi indicati per capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, per cms e spese non convenute ed applicando le valute di cui all'art. 120 TUB, l'ausiliare, tenuto conto anche delle osservazioni delle parti, ha rideterminato il saldo del conto alla data del 29/01/2013, a credito per il correntista per € 55.307,42 -al lordo della ritenuta fiscale del 27% sugli interessi attivi conteggiati, tenuto altresì conto dell'assenza di rimesse solutorie sulla base delle risultanze del conto, come innanzi rettificate in ossequio a quanto precisato da Cass. n. 3858/2021- laddove il saldo banca alla stessa data registrava un saldo a debito della stessa di € 126.566,51.
La ricostruzione contabile eseguita dall'ausiliare, in quanto conforme ai quesiti posti, metodologicamente corretta e immune da errori di calcolo, è certamente condivisibile da questa Corte, per cui, in accoglimento della spiegata domanda di accertamento ed in riforma dell'impugnata sentenza, il saldo del conto oggetto di causa alla data di proposizione della domanda (29/01/2013) deve essere rideterminato, per le
11 causali innanzi specificate, in € 55.307,42 a credito della correntista a fronte del saldo banca a quella data, risultava a debito della stessa per € 126.566,51.
L'esito del gravame e complessivo della causa, favorevole agli appellanti, comportano una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio - risultando quindi assorbito il terzo motivo di appello- che, in ossequio al principio della soccombenza, devono far carico sulle appellate, in solido, nella misura liquidata in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e s.m., in base al valore della causa, come desunto dalla differenza tra il saldo banca e quello effettivo accertato alla data di proposizione della domanda, con distrazione delle stesse in favore dei difensori degli appellanti, dichiaratisi antistatari. Sempre a carico delle appellate, in solido, vanno poste le spese per le espletate CC.TT.UU.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di (già Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 in A.S.) e , per il tramite della sua procuratrice speciale, Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_4 tempore, avverso la sentenza n. 267 resa dal Tribunale di Bari il 22.01.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
1)-accoglie l'appello per i motivi esposti in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza determina in € 55.307,42 a credito della correntista il saldo del contratto di c/c ordinario n.0101046602-3, accesso il 02/04/1996, e dei collegati contratti “conto anticipi S.B.F.” n.1055733-9, acceso il 28/02/2005, e di “incasso
, acceso il 31/03/2005, alla data del 29/01/2013; CP_9
2)-condanna le appellate, in solido, a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per compensi, in € 7.500,00 quanto al primo grado, ed in € 10.000,00, quanto al secondo grado, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, e rimborso dei contributi unificati versati per entrambi i gradi del giudizio, disponendone la distrazione in favore dei loro difensori, avv.ti Leonardo De Guido e Maria Giusto, dichiaratisi antistatari;
3)-pone definitivamente a carico delle appellate, in solido, le spese per le CC.TT.UU eseguite in prime e seconde cure, nella misura già precedentemente liquidata.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 2 settembre 2025
Il Presidente Dott. Luciano Guaglione Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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