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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2879/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2879/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gambicorti Giovanna
e
(c.f. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv.to Gorla Monica
Comunicati gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti con- clusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condi- zioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 08/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Milano (MI) il
1 16/09/2005 e che dalla loro unione è nata la figlia in data Per_1
10/01/2011 a Milano. Con provvedimento in data 09/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ri- corso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la de- cisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dal- le parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condi- zioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Milano (MI) di procede- CP_1 re alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Milano (MI) il 16/09/20025 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comu- ne al n. 1200 P. 2 Serie A volume R 03 anno 2005.
2 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la Signora abiterà la casa di sua proprietà sita in Riparbella Parte_1
(PI) Località San Martino n.2, unitamente alla figlia, mentre il Signor Leo- abiterà nella porzione di immobile di proprietà della moglie si- Parte_2 to in Riparbella (PI) in Strada Vicinale Mascherete Podernovi n.30, impro- rogabilmente fino al 15 settembre 2025, impegnandosi a liberare l'immobi- le anche prima di quella data, non appena troverà altra sistemazione abita- tiva, e a non utilizzare in alcun modo il resto dell'edificio, che è nella di- sponibilità della proprietaria (l'altro appartamento, il magazzino); Sino alla data del rilascio il sig. potrà godere di energia elettrica, acqua, caldaia CP_1 gas.
3) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori mantenen- do la propria collocazione prevalente e residenza presso la madre per 18 mesi dal deposito del presente ricorso. Successivamente la minore avrà un collocamento paritetico alternato tra madre e padre nel senso che la mensi- lità sarà suddivisa in due uguali periodi in cui la minore starà con la madre in via alternata col padre. I genitori si divideranno equamente gli sposta- menti con la minore in termini di spese da sostenere.
4) entrambi i genitori, nel reciproco rispetto e nell'interesse della minore, concorderanno quanto necessario all'assistenza della figlia, collaborando alla sua istruzione, educazione e cura. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute saranno assunte congiuntamen- te da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, con obbligo per entrambi di informarsi reci- procamente in merito ad ogni evento significativo;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno invece decise autonomamente dal genitore pres- so il quale la figlia si trova;
5) il padre potrà incontrare la figlia a settimane alternate dal giovedì sera, pre- levandola prima dell'ora di cena, per portarla a scuola il martedì mattina, durante il periodo di 18 mesi che precedono il collocamento paritetico del- la minore;
6) le festività della Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pa- squa e Pasquetta e compleanni saranno godute ad anni alterni da ciascun genitore. Durante l'anno verranno concordate con congruo anticipo tra i
3 genitori i periodi di vacanza da trascorrere con la figlia, che potranno esse- re tre giorni consecutivi a Pasqua e Natale e una settimana consecutiva nel periodo estivo;
sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
7) il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento ordinario della figlia la somma di € 400,00 mensili entro il 10 del mese in via anticipata, per 18 mesi, e cioè sino a quando i due genitori si divideranno equamente il tempo di permanenza di con ciascuno di essi, passando al mante- Per_1 nimento diretto della stessa, residuando una ripartizione al 50% per le spe- se straordinarie secondo le linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Fo- rense. Per comodità delle parti ed evitare contenziosi, si precisa quanto se- gue: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMEN- TO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di pato- logie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familia- re prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dal- la cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibi- le;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). SPESE EXTRA ASSEGNO OB- BLIGATORIE, per le quali NON è richiesta la previa concertazio- ne: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genito- ri.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei geni- tori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSE- GNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private,
4 iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole for- mative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del con- servatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di- spense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organiz- zati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica, dise- gno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manuten- zione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto neces- sario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per in- terventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagno- stici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti de- dicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo messaggio whatsapp, sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rim- borso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 8) Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i geni- tori nella misura del 50%. L'assegno unico per la minore verrà percepito al 50% da ciascun genitore. 9) Le spese straordinarie per la cura dell'animale domestico, il cane IR raz-
5 za intestato al Signor saranno suddivise al 50% tra le par- CP_2 CP_1 ti, mentre l'alimentazione rimane a carico della parte che in quel momento ha l'animale domestico.
10) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza e domicilio, nonché i rispettivi recapiti telefonici. Inoltre, rendono reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia;
11) Relativamente ai loro rapporti economici i coniugi dichiarano di essere cia- scuno economicamente autosufficiente ed indipendente ed in ogni caso ri- nunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
12) I coniugi, si impegnano a non estendere la convivenza a nuovi partner con cui dovessero allacciare una relazione sentimentale per un periodo di 18 mesi dal deposito del ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2879/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gambicorti Giovanna
e
(c.f. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv.to Gorla Monica
Comunicati gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti con- clusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condi- zioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 08/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Milano (MI) il
1 16/09/2005 e che dalla loro unione è nata la figlia in data Per_1
10/01/2011 a Milano. Con provvedimento in data 09/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ri- corso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la de- cisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dal- le parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condi- zioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Milano (MI) di procede- CP_1 re alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Milano (MI) il 16/09/20025 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comu- ne al n. 1200 P. 2 Serie A volume R 03 anno 2005.
2 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la Signora abiterà la casa di sua proprietà sita in Riparbella Parte_1
(PI) Località San Martino n.2, unitamente alla figlia, mentre il Signor Leo- abiterà nella porzione di immobile di proprietà della moglie si- Parte_2 to in Riparbella (PI) in Strada Vicinale Mascherete Podernovi n.30, impro- rogabilmente fino al 15 settembre 2025, impegnandosi a liberare l'immobi- le anche prima di quella data, non appena troverà altra sistemazione abita- tiva, e a non utilizzare in alcun modo il resto dell'edificio, che è nella di- sponibilità della proprietaria (l'altro appartamento, il magazzino); Sino alla data del rilascio il sig. potrà godere di energia elettrica, acqua, caldaia CP_1 gas.
3) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori mantenen- do la propria collocazione prevalente e residenza presso la madre per 18 mesi dal deposito del presente ricorso. Successivamente la minore avrà un collocamento paritetico alternato tra madre e padre nel senso che la mensi- lità sarà suddivisa in due uguali periodi in cui la minore starà con la madre in via alternata col padre. I genitori si divideranno equamente gli sposta- menti con la minore in termini di spese da sostenere.
4) entrambi i genitori, nel reciproco rispetto e nell'interesse della minore, concorderanno quanto necessario all'assistenza della figlia, collaborando alla sua istruzione, educazione e cura. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute saranno assunte congiuntamen- te da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, con obbligo per entrambi di informarsi reci- procamente in merito ad ogni evento significativo;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno invece decise autonomamente dal genitore pres- so il quale la figlia si trova;
5) il padre potrà incontrare la figlia a settimane alternate dal giovedì sera, pre- levandola prima dell'ora di cena, per portarla a scuola il martedì mattina, durante il periodo di 18 mesi che precedono il collocamento paritetico del- la minore;
6) le festività della Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pa- squa e Pasquetta e compleanni saranno godute ad anni alterni da ciascun genitore. Durante l'anno verranno concordate con congruo anticipo tra i
3 genitori i periodi di vacanza da trascorrere con la figlia, che potranno esse- re tre giorni consecutivi a Pasqua e Natale e una settimana consecutiva nel periodo estivo;
sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
7) il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento ordinario della figlia la somma di € 400,00 mensili entro il 10 del mese in via anticipata, per 18 mesi, e cioè sino a quando i due genitori si divideranno equamente il tempo di permanenza di con ciascuno di essi, passando al mante- Per_1 nimento diretto della stessa, residuando una ripartizione al 50% per le spe- se straordinarie secondo le linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Fo- rense. Per comodità delle parti ed evitare contenziosi, si precisa quanto se- gue: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMEN- TO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di pato- logie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familia- re prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dal- la cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibi- le;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). SPESE EXTRA ASSEGNO OB- BLIGATORIE, per le quali NON è richiesta la previa concertazio- ne: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genito- ri.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei geni- tori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSE- GNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private,
4 iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole for- mative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del con- servatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di- spense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organiz- zati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica, dise- gno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manuten- zione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto neces- sario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per in- terventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagno- stici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti de- dicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo messaggio whatsapp, sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rim- borso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 8) Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i geni- tori nella misura del 50%. L'assegno unico per la minore verrà percepito al 50% da ciascun genitore. 9) Le spese straordinarie per la cura dell'animale domestico, il cane IR raz-
5 za intestato al Signor saranno suddivise al 50% tra le par- CP_2 CP_1 ti, mentre l'alimentazione rimane a carico della parte che in quel momento ha l'animale domestico.
10) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza e domicilio, nonché i rispettivi recapiti telefonici. Inoltre, rendono reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia;
11) Relativamente ai loro rapporti economici i coniugi dichiarano di essere cia- scuno economicamente autosufficiente ed indipendente ed in ogni caso ri- nunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
12) I coniugi, si impegnano a non estendere la convivenza a nuovi partner con cui dovessero allacciare una relazione sentimentale per un periodo di 18 mesi dal deposito del ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
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