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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2024/17227
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 17227/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 17227/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO BONGIOVANNI, elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Principe Amedeo n. 18, 10023 Chieri (TO) presso il difensore
ATTORE OPPONENTE
contro
rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI SOLIMENE, elettivamente domiciliata in Via P.S. Mancini n. 70, 83031 Avellino presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, previa l'istruttoria del caso,
In via pregiudiziale
Accertare l'improcedibilità del presente il giudizio dichiarandone la sospensione onde dare seguito agli incombenti relativi alla mediazione obbligatoria secondo quanto verrà disposto Ecc.mo Tribunale adito
Nel merito
In via preliminare
Rigettare ogni e qualsivoglia istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
In via principale pagina 2 di 6 Dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte in atti ed in accoglimento delle eccezioni tutte sollevate in atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria ex art 171 ter n. 1 cpc, mandando assolto l'attore in opposizione da tutte le domande avversarie, e ciò anche per assenza di titolarità in Parte_1 capo a controparte del – contestato - credito oggetto di – contestata - pretesa di pagamento.
In ogni caso col favore delle spese ed onorari di procedura, comprensivi di rimborso forfettario 15% spese generali, C.P.A. 4% e IVA 22%.”
Parte convenuta
“In via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione, e sussistendo, al contrario, il pericolo per la società opposta di grave pregiudizio nel ritardo, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, e, all'esito della statuizione sulla stessa, concedere termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Nel merito, respinte tutte le ex adverso avanzate eccezioni, deduzioni e richieste, rigettare la proposta opposizione in quanto del tutto inammissibile, infondata, illegittima e pretestuosa, oltre che non conferente, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente procedura, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto monitorio n. Parte_1
4219/2024 (RG n. 5601/2024), mediante il quale è stato ingiunto il pagamento di € 95.950,59 oltre interessi, asserendo: che il credito azionato in sede monitoria è fondato su tre contratti di finanziamento e da un contratto di affidamento transitorio per apertura di credito, stipulati dallo stesso opponente con
IN NP Spa;
che lo stesso credito è stato ceduto da IN NP a mediante CP_1 procedura di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato su G.U.; che ha conferito a CP_1
procura speciale per il recupero dei crediti. Controparte_2
Parte opponente ha domandato la revoca del decreto opposto, eccependo in via pregiudiziale il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione e contestando, nel merito, la mancata prova della cessione del credito di cui all'odierno giudizio nonché la nullità della procura speciale rilasciata da a . CP_1 CP_2
pagina 3 di 6 In data 09.01.2025 si è costituita in giudizio , e per essa in forza di procura CP_1 CP_2 speciale, confermando in fatto le medesime circostanze allegate dall'opponente ma contestando in diritto le argomentazioni di controparte e chiedendo la conferma del decreto opposto.
L'eccezione pregiudiziale sollevata da parte opponente è da intendersi superata rilevata l'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione in corso di giudizio e conclusasi con esito negativo, come da verbale depositato da parte opposta in data 22.07.2025.
Nel merito, parte opponente non solo ha contestato l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto tra IN NP e , ma ha altresì eccepito la mancata inclusione dei CP_1 crediti azionati in sede monitoria nella menzionata procedura di cartolarizzazione.
Sull'esistenza del contratto di cessione, parte opponente ha sostenuto, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 3405/2024), come “la pubblicazione nella gazzetta ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto” (pagg.
2-3 atto di citazione).
Tuttavia, parte opposta ha prodotto comunicazione proveniente da IN NP (cedente), rivolta alla (cessionaria) e riportante in oggetto la dicitura “ ” (debitore ceduto), CP_1 Parte_1 dove si legge che “Segnaliamo, come richiesto, che IN NP S.p.a. in data 19.04.2022 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli CP_1 artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, che include, tra gli altri, i crediti” (all. n. 17) vantati proprio nei confronti del Parte_1
Aderendo al principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (Cass. n.
10200/2021), e considerando che “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. n. 5617/2020) la cui prova può essere pertanto raggiunta anche mediante presunzioni, la dichiarazione di IN
NP, congiuntamente alla pubblicazione su G.U. (doc. 15 opposta), costituiscono idonea prova presuntiva dell'esistenza del contratto di cessione intervenuto tra IN e . Pertanto, le CP_1 doglianze di parte opponente sul punto devono essere respinte.
Sulla prova dell'inclusione del contratto di cessione, si deve ritenere che la stessa risulta essere stata raggiunta con la produzione dell'avviso di pubblicazione su G.U. della procedura di cartolarizzazione, pagina 4 di 6 poiché lo stesso consente, tramite collegamento ipertestuale, di accedere alla lista dei crediti oggetti della cessione in blocco ex art. 58 TUB, tra i quali sono compresi i crediti vantati da e CP_1 indicati nella comunicazione di IN NP sopra citata la quale, attestando la presenza del credito azionato all'interno dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B, è da considerarsi come elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della prova della titolarità dei crediti contestati (ciò aderendo a precedenti di questo Tribunale, tra cui sent. n. 5427/2024 e sent. n.
4282/2025 che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Di conseguenza, anche le contestazioni sollevate da parte opponente in merito devono essere respinte.
In riferimento alla procura conferita da a per il recupero dei propri crediti, ivi CP_1 CP_2 compresi quelli di cui all'odierno giudizio, parte opponente ne ha eccepito la nullità per indeterminatezza, o indeterminabilità, dell'oggetto, in quanto non sarebbero state indicate specificamente le posizioni creditorie ad essa riferite.
La doglianza non è condivisibile e, pertanto, deve essere respinta.
Mediante la procura menzionata (doc. 16 fasc. monitorio) ha conferito a CP_1 CP_2 potere di compiere “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati: (…) b) compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle
Corti Superiori, nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate
o che dovessero essere instaurate successivamente al presente atto nei confronti della Società”.
L'oggetto della procura risulta essere sufficientemente determinato, o determinabile, atteso che sono stati specificamente indicati gli affari giuridici rispetto ai quali è legittimata ad esercitare i CP_2 poteri di rappresentanza, sostanziale e processuale, ad essa conferiti. Inoltre, tali poteri risultano essere ascrivibili ai soli crediti, presenti e futuri, di cui risulta, o risulterà, essere titolare. Di CP_1 conseguenza, non era necessario che la procura contenesse anche un dettaglio analitico delle posizioni creditorie cui lo stesso atto è riferito, atteso che non era possibile determinare ex ante i crediti di cui sarebbe divenuta titolare in futuro. CP_1
Nel caso di specie, non può trovare quindi applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28803/2019) allegato da parte opponente in atto di citazione (pagg. 3-4) poiché in quel giudizio instauratosi dinnanzi alla Suprema Corte l'indeterminatezza della procura era dipesa pagina 5 di 6 esclusivamente dall'ambiguo significato dell'aggettivo “anomali” riferito ai crediti per i quali era stata conferita la procura stessa.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Si conferma quindi il decreto ingiuntivo opposto n. 4219/2024 già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
15.05.2025. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
conferma il decreto ingiuntivo n. 4219/2024, emanato nella procedura monitoria RG n. 5601/2024 in data 22.07.2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
condanna a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
9.887,00 (di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale), le spese di attivazione e negoziazione della procedura obbligatoria di mediazione liquidabili in € 1.071,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 17.12.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 17227/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 17227/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO BONGIOVANNI, elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Principe Amedeo n. 18, 10023 Chieri (TO) presso il difensore
ATTORE OPPONENTE
contro
rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI SOLIMENE, elettivamente domiciliata in Via P.S. Mancini n. 70, 83031 Avellino presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, previa l'istruttoria del caso,
In via pregiudiziale
Accertare l'improcedibilità del presente il giudizio dichiarandone la sospensione onde dare seguito agli incombenti relativi alla mediazione obbligatoria secondo quanto verrà disposto Ecc.mo Tribunale adito
Nel merito
In via preliminare
Rigettare ogni e qualsivoglia istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
In via principale pagina 2 di 6 Dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte in atti ed in accoglimento delle eccezioni tutte sollevate in atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria ex art 171 ter n. 1 cpc, mandando assolto l'attore in opposizione da tutte le domande avversarie, e ciò anche per assenza di titolarità in Parte_1 capo a controparte del – contestato - credito oggetto di – contestata - pretesa di pagamento.
In ogni caso col favore delle spese ed onorari di procedura, comprensivi di rimborso forfettario 15% spese generali, C.P.A. 4% e IVA 22%.”
Parte convenuta
“In via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione, e sussistendo, al contrario, il pericolo per la società opposta di grave pregiudizio nel ritardo, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, e, all'esito della statuizione sulla stessa, concedere termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Nel merito, respinte tutte le ex adverso avanzate eccezioni, deduzioni e richieste, rigettare la proposta opposizione in quanto del tutto inammissibile, infondata, illegittima e pretestuosa, oltre che non conferente, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente procedura, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto monitorio n. Parte_1
4219/2024 (RG n. 5601/2024), mediante il quale è stato ingiunto il pagamento di € 95.950,59 oltre interessi, asserendo: che il credito azionato in sede monitoria è fondato su tre contratti di finanziamento e da un contratto di affidamento transitorio per apertura di credito, stipulati dallo stesso opponente con
IN NP Spa;
che lo stesso credito è stato ceduto da IN NP a mediante CP_1 procedura di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato su G.U.; che ha conferito a CP_1
procura speciale per il recupero dei crediti. Controparte_2
Parte opponente ha domandato la revoca del decreto opposto, eccependo in via pregiudiziale il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione e contestando, nel merito, la mancata prova della cessione del credito di cui all'odierno giudizio nonché la nullità della procura speciale rilasciata da a . CP_1 CP_2
pagina 3 di 6 In data 09.01.2025 si è costituita in giudizio , e per essa in forza di procura CP_1 CP_2 speciale, confermando in fatto le medesime circostanze allegate dall'opponente ma contestando in diritto le argomentazioni di controparte e chiedendo la conferma del decreto opposto.
L'eccezione pregiudiziale sollevata da parte opponente è da intendersi superata rilevata l'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione in corso di giudizio e conclusasi con esito negativo, come da verbale depositato da parte opposta in data 22.07.2025.
Nel merito, parte opponente non solo ha contestato l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto tra IN NP e , ma ha altresì eccepito la mancata inclusione dei CP_1 crediti azionati in sede monitoria nella menzionata procedura di cartolarizzazione.
Sull'esistenza del contratto di cessione, parte opponente ha sostenuto, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 3405/2024), come “la pubblicazione nella gazzetta ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto” (pagg.
2-3 atto di citazione).
Tuttavia, parte opposta ha prodotto comunicazione proveniente da IN NP (cedente), rivolta alla (cessionaria) e riportante in oggetto la dicitura “ ” (debitore ceduto), CP_1 Parte_1 dove si legge che “Segnaliamo, come richiesto, che IN NP S.p.a. in data 19.04.2022 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli CP_1 artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, che include, tra gli altri, i crediti” (all. n. 17) vantati proprio nei confronti del Parte_1
Aderendo al principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (Cass. n.
10200/2021), e considerando che “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. n. 5617/2020) la cui prova può essere pertanto raggiunta anche mediante presunzioni, la dichiarazione di IN
NP, congiuntamente alla pubblicazione su G.U. (doc. 15 opposta), costituiscono idonea prova presuntiva dell'esistenza del contratto di cessione intervenuto tra IN e . Pertanto, le CP_1 doglianze di parte opponente sul punto devono essere respinte.
Sulla prova dell'inclusione del contratto di cessione, si deve ritenere che la stessa risulta essere stata raggiunta con la produzione dell'avviso di pubblicazione su G.U. della procedura di cartolarizzazione, pagina 4 di 6 poiché lo stesso consente, tramite collegamento ipertestuale, di accedere alla lista dei crediti oggetti della cessione in blocco ex art. 58 TUB, tra i quali sono compresi i crediti vantati da e CP_1 indicati nella comunicazione di IN NP sopra citata la quale, attestando la presenza del credito azionato all'interno dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B, è da considerarsi come elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della prova della titolarità dei crediti contestati (ciò aderendo a precedenti di questo Tribunale, tra cui sent. n. 5427/2024 e sent. n.
4282/2025 che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Di conseguenza, anche le contestazioni sollevate da parte opponente in merito devono essere respinte.
In riferimento alla procura conferita da a per il recupero dei propri crediti, ivi CP_1 CP_2 compresi quelli di cui all'odierno giudizio, parte opponente ne ha eccepito la nullità per indeterminatezza, o indeterminabilità, dell'oggetto, in quanto non sarebbero state indicate specificamente le posizioni creditorie ad essa riferite.
La doglianza non è condivisibile e, pertanto, deve essere respinta.
Mediante la procura menzionata (doc. 16 fasc. monitorio) ha conferito a CP_1 CP_2 potere di compiere “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati: (…) b) compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle
Corti Superiori, nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate
o che dovessero essere instaurate successivamente al presente atto nei confronti della Società”.
L'oggetto della procura risulta essere sufficientemente determinato, o determinabile, atteso che sono stati specificamente indicati gli affari giuridici rispetto ai quali è legittimata ad esercitare i CP_2 poteri di rappresentanza, sostanziale e processuale, ad essa conferiti. Inoltre, tali poteri risultano essere ascrivibili ai soli crediti, presenti e futuri, di cui risulta, o risulterà, essere titolare. Di CP_1 conseguenza, non era necessario che la procura contenesse anche un dettaglio analitico delle posizioni creditorie cui lo stesso atto è riferito, atteso che non era possibile determinare ex ante i crediti di cui sarebbe divenuta titolare in futuro. CP_1
Nel caso di specie, non può trovare quindi applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28803/2019) allegato da parte opponente in atto di citazione (pagg. 3-4) poiché in quel giudizio instauratosi dinnanzi alla Suprema Corte l'indeterminatezza della procura era dipesa pagina 5 di 6 esclusivamente dall'ambiguo significato dell'aggettivo “anomali” riferito ai crediti per i quali era stata conferita la procura stessa.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Si conferma quindi il decreto ingiuntivo opposto n. 4219/2024 già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
15.05.2025. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
conferma il decreto ingiuntivo n. 4219/2024, emanato nella procedura monitoria RG n. 5601/2024 in data 22.07.2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
condanna a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
9.887,00 (di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale), le spese di attivazione e negoziazione della procedura obbligatoria di mediazione liquidabili in € 1.071,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 17.12.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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