Articolo 6 della Legge 4 aprile 2025, n. 44
Articolo 5Articolo 7
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22 aprile 2025
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione, le nomine, previste dall'articolo 3, del presidente della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo cessano di avere effetto le nomine a vita disposte ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 e decade il collegio dei revisori in carica fino a tale data.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, primo periodo, il consiglio generale approva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le modifiche statutarie di cui al comma 2, e' abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, si veda la nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 22 aprile 2025