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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1388/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. RUBERTO VALERIO
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in Controparte_2 atti, dall'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con termine previsto al giorno 12.3.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento dell'assegno mensile di cui all'art. 2 e 13 l.118/71 e s.m.i., rispetto al quale il CTU nominato, sottovalutando la sua reale condizione clinica, aveva riconosciuto una percentuale di invalidità del 60%, pertanto non sufficiente ad ottenere il beneficio invocato.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
La CTU medico–legale, disposta nel presente giudizio, ha accertato che le minorazioni da cui è affetta parte istante determinano una riduzione della capacità lavorativa nella misura complessiva
1 del 52% pertanto non sufficiente, ai sensi del disposto dell'art. 13 l.118/71 e s.m.i a consentire l'attribuzione della prestazione rivendicata.
Il Consulente d'ufficio ha compiuto un'approfondita ed accurata valutazione delle condizioni sanitarie della ricorrente, procedendo ad un attento esame obiettivo oltre che ad una disamina della documentazione medica in atti, rilevando che “… attualmente gli esiti post-traumatici sono notevolmente migliorati tanto da non raggiungere singolarmente il 10%, conseguentemente non si dovrebbero sommare, ma ritenendoli concorrenti si assegna equitativamente una valutazione, pro misero, del 25%.
L'ipertensione non è tabellata se non provoca danno d'organo (non in atti cardiopatia) e gli esiti polmonari non sono documentati e non sono stati rilevati in sede di visita”
Il CTU, in particolare, ha chiarito la natura della sindrome depressiva a carico del ricorrente, come richiesto da questo giudice con ordinanza del 31.7.2024 “Per la valutazione della sindrome depressiva si premette quanto segue: in atti esistono certificazioni del CSM di del 17/04/23 e CP_2
21/11/23 che attestano depressione da stress post-traumatico. E' da ritenere, quindi, trattarsi di una forma endoreattiva che può essere valutata come attuale forma grave, come attestato in atti, al cod. 2206 viene percentualizzata dal 31 al 40%. Si assegna 35%.
Si specifica che la valutazione percentuale deve essere effettuata sulle menomazioni attuali in base all'incidenza negative che esse causano alla capacità lavorativa generica del ricorrente in fase attuale.
Sommando con la formula a scalare i valori riportati 25+35 si ottiene il 51,25 si arrotonda a 52%” ( cfr. relazione peritale depositata in data 5.10.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, per le medesime argomentazioni, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1388/2024 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_2
12.3.2025 CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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