Articolo 1 della Legge 29 aprile 1957, n. 314
Versione
6 giugno 1957
Art. 1. Articolo unico.

L'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 851 , e' sostituito dal seguente:
"L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, dalle Province e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quella prevista dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.
Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.
L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitolati normali sulle riscossioni delle imposte dirette".

Entrata in vigore il 6 giugno 1957