Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6354/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 6354/2024 R.G.
PROMOSSA DA nato a [...] – Riposto (CT) il 17.10.1941, C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F.: entrambi residenti in [...] ed ivi C.F._2 elettivamente domiciliati in via Carolina 268 presso lo studio dell'avv. Alfio Raciti (C.F. , che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
opponenti CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., P.IVA: , con sede legale in Giarre C.so Italia 20; P.IVA_1 opposta contumace
*** OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617 secondo comma c.p.c. avverso verbale di pignoramento mobiliare;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare nullo, Pt_1 Pt_2 annullare e comunque dichiarare inefficace il verbale di pignoramento del 02.08.2017 con riguardo alla stima del compendio pignorato e di disporre apposita C.T.U. al fine di procedere ad una nuova valutazione dei beni staggiti e, qualora la stessa fosse significativamente inferiore a quella indicata nel verbale di pignoramento del 02.08.2017, di procedere ad un nuovo incanto degli stessi. In via subordinata si chiede disporre apposita C.T.U. tecnica per determinare il valore intrinseco dei beni pignorati allo scopo
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*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno riassunto nel merito l'opposizione ex art. 617, II comma c.p.c. proposta innanzi al Giudice dell'esecuzione mobiliare n. 3375/2017 R.G. . CP_2
Gli opponenti avviavano pignoramento mobiliare, da eseguirsi presso la sede legale della società debitrice, sita in Giarre C.so Italia 20 all'esito del quale, l'Ufficiale Giudiziario, con l'intervento, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., di un esperto stimatore che veniva individuato nella persona del sig. sottoponeva ad Persona_1 esecuzione i gioielli puntualmente indicati nel verbale del 2 agosto 2017, stimati dal detto esperto in € 58.870,00. I beni in questione, posti in vendita a mezzo del commissionario I.V.G. di Catania, rimanevano invenduti. Con istanza del 14/03/2023 (a distanza dunque di ben Pt_3 alla vendita) i chiedevano al Giudice dell'esecuzione di essere
[...] Pt_4 Pt_2 autorizzati, previa fissazione di apposito appuntamento con il Cancelliere addetto, a prendere visione dei beni appresi nel corso del pignoramento. I creditori opponenti, pertanto, si recavano in cancelleria con un esperto dagli stessi incaricato il quale
“redigeva l'elaborato richiesto, in seno al quale dichiarava che il valore del compendio pignorato “non era superiore ad €. 4.000,00 e che, in ogni caso, dalla vendita dei gioielli che lo compongono era impossibile ricavare la somma di €. 58.870,00 o anche solo quella di €. 44.400,39 richiesta dai sigg.ri con l'atto di precetto notificato il Parte_5
15/06/2017”. Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 04/10/2023, gli odierni opponenti chiedevano al Giudice dell'esecuzione, previa sospensione della procedura, di dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace il verbale di pignoramento del 02/08/2017 con riguardo alla stima del compendio pignorato e di disporre apposita C.T.U. al fine di procedere ad una nuova valutazione dei beni staggiti. L'istanza di sospensione veniva rigettata, stante la tardiva proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Nel presente giudizio gli opponenti formulavano una serie di richieste istruttorie che venivano rigettate con ordinanza del 7/1/2025, provvedimento con il quale veniva contestualmente fissata udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (nuovo rito). Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_1 la quale, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
pagina 2 di 4 L'opposizione proposta da e è inammissibile, in Parte_1 Parte_2 quanto tardiva. Va dato atto che l'eccezione di tardività dell'opposizione è stata rilevata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare nonché da questo Decidente in occasione delle verifiche preliminari. Al fine di replicare a detta eccezione, gli attori hanno dedotto di essersi avveduti della presunta errata stima dei beni pignorati solo allorché gli stessi, ai fini dell'assegnazione, hanno richiesto ad un perito di fiducia di esaminare i gioielli che avrebbero avuto, in base a detta perizia di parte, un valore notevolmente inferiore a quello stimato dall'esperto (che ha affiancato l'Ufficiale Giudiziario) in seno al verbale di pignoramento. Come già osservato nell'ordinanza del 7/1/2025, con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie avanzate dagli opponenti, il codice di procedura civile, all'art. 539 c.p.c. prevede che “Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori”. Detta fattispecie, secondo unanime dottrina (che qui non è possibile citare stante il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.), integra una ipotesi di cd. “assegnazione coattiva”. In sostanza, dopo il primo tentativo di vendita, i preziosi vengono assegnati al creditore, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte di quest'ultimo (salvo rinuncia del creditore all'esecuzione). Ebbene, dall'esame del fascicolo di esecuzione, si evince che la procedura è entrata - dopo la vendita infruttuosa- in una fase di stallo durata anni, durante la quale nessuna iniziativa è stata intrapresa dai creditori. Questi ultimi non potevano non sapere che, dopo il primo tentativo di vendita ed in forza di quanto disposto dall'art. 539 c.p.c., gli stessi si sarebbero visti assegnare i beni pignorati rimasti invenduti indipendentemente da una istanza in tal senso. Di conseguenza, l'interesse a conoscere il valore effettivo dei beni o a contestare la valutazione effettuata dall'esperto stimatore in seno al verbale di pignoramento è sorto al momento della redazione del verbale (alla quale peraltro era presente il difensore delle parti) o, al più, dopo il primo tentativo di vendita con esito negativo (2017). In ogni ipotesi, i vizi della stima non fatti valere tempestivamente non sono idonei a travolgere i successivi atti dell'esecuzione, fra cui l'ordinanza di vendita, che nemmeno risulta opposta. Sotto tale profilo, va osservato che la giurisprudenza citata dagli attori attiene a caso completamente diverso dal presente ovvero all'ipotesi di “mancata o incompleta identificazione del bene staggito”; ipotesi che certamente non ricorre nella fattispecie, in cui si discute della sovrastima dei beni e non della loro identificazione. Essendo rimasta contumace la società opposta, non viene emessa pronuncia sulle spese. Secondo la Suprema Corre, infatti “La condanna alle spese processuali, a norma
pagina 3 di 4 dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.” (Cass. Civ. n. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6354/2024 RG. così provvede: 1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) nulla sulle spese. Catania, 11/4/2025 Il Giudice Laura Messina
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