Articolo 15 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 14Articolo 16
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17 dicembre 1988
Art. 15. 1.Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988