Sentenza 9 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Azione di simulazione e azione revocatoria: IncompatibilitàStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 31 dicembre 2025
Nel panorama degli strumenti a tutela del credito, l'azione di simulazione e l'azione revocatoria rappresentano due rimedi fondamentali a disposizione del creditore per preservare la garanzia patrimoniale del proprio debitore. Sebbene entrambe possano essere utilizzate per contrastare atti dispositivi pregiudizievoli, esse si fondano su presupposti logici e giuridici antitetici, che ne determinano una profonda e insanabile incompatibilità ontologica. Comprendere le ragioni di questa incompatibilità è essenziale per un corretto inquadramento strategico della difesa dei diritti creditori. AZIONE DI SIMULAZIONE: SVELARE LA FINZIONE L'azione di simulazione, disciplinata principalmente dagli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3013/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/04/2025, alle ore 9.51, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
[...]
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. BROZZO in persona dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA, la quale si riporta a tutti gli scritti difensivi ed insiste per il relativo accoglimento.
Nessuno compare per la parte convenuta.
Il Giudice invita a questo punto invita la parte attrice alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. BROZZO conclude come da citazione riportandosi a tutti i propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
L'avv. Brozzo dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 9.4.2025, che precede, e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3013/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, rappresentata e difesa organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliata ex lege presso la sede di quest'ultima, sita in Perugia, via degli Offici n. 12;
Attrice
Contro
CP_1 CP_2
Convenuti contumaci
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9.4.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 25.7.2024, ritualmente notificato, la Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di inefficacia
[...]
2
nei suoi confronti dell'atto di donazione del 7.4.2022 con il quale il sig. ha CP_1 trasferito alla figlia convivente sig.ra la proprietà di ½ di alcuni cespiti CP_2 immobiliari siti nel Comune di Città di Castello, censiti al Foglio 147, mapp 452, sub 6, cat.
A/2; Fg 147 mapp 452 sub 5 cat. C/6 e, in subordine, l'accertamento della simulazione dello stesso atto, con conseguente dichiarazione di nullità e inefficacia.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha dedotto quanto segue in punto di fatto:
- di essere creditrice, quale Agente per la riscossione per la provincia di Perugia, nei confronti del sig. della somma complessiva di € 542.524,88, in forza di CP_1 ruoli erariali e relativi oneri e accessori maturati;
- che le relative cartelle esattoriali sono state recapitate al debitore convenuto in parte a mezzo PEC e in parte con notifica cartacea e sulle medesime non sussiste alcun contenzioso, né in capo all'Ente impositore né contenzioso interno Pt_1
- che in data 7.4.2022 il debitore ha donato alla figlia convivente la CP_3 proprietà di ½ degli immobili menzionati, aventi un valore di € 68.050,00 ai fini dell'imposta di registro e valore complessivo ex art 79 d.P.R. n. 602/73 pari a €
222.609,87.
1.2. In punto di diritto, l'attrice ha dunque dedotto che sussistono tutti i requisiti di legge per addivenire ad una dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901
c.c.
In primo luogo, ha puntualizzato l' che l'atto di disposizione pregiudizievole è Pt_1 sicuramente successivo al sorgere del credito e alla sua conoscenza da parte del debitore.
Infatti, una parte rilevante del credito fiscale, pari a € 250.014,87, è relativa a cartelle notificate prima del 7.4.2022, tra il 15.1.2015 e il 24.1.2022, ma anche la restante porzione, per cui le cartelle sono state notificate in seguito all'atto di donazione, si riferisce ad imposte dichiarate e non versate riferite ad anni di imposta precedenti alla donazione giacché la notificazione della cartella di pagamento costituisce solo il momento della formalizzazione della richiesta di pagamento del ruolo e della formazione del titolo esecutivo, mentre la consapevolezza dell'esistenza del debito da parte del debitore risale ad un momento anteriore, ovvero alla scadenza dei singoli adempimenti fiscali.
Ne consegue, prosegue l'attrice, che trattasi di atto gratuito e successivo al sorgere del credito, rispetto al quale la prova dell'elemento soggettivo consiste nella sola consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Inoltre, deduce ancora l'attrice che parimenti sussistente è l'eventus damni, visto che il debitore si è spogliato a titolo gratuito del proprio patrimonio immobiliare, impedendo le azioni di recupero coattivo sullo stesso, fermo rimanendo che, per esperire con successo
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l'azione revocatoria non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente anche solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche modificando solo qualitativamente il patrimonio.
1.2.1. Sottolinea ancora l'attrice che sussisterebbero anche i requisiti per accertare e dichiarare la natura simulatoria dell'atto di donazione impugnato, nel senso che il debitore non ha realmente inteso trasferire i beni, ma solo far strumentalmente apparire una diversa intestazione proprietaria degli stessi, in ragione dei rapporti intercorrenti tra le parti.
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione, rimaste immutate all'esito del deposito della prima memoria ex art. 171ter c.p.c.
1.3. Compiute le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. e preso atto della mancata costituzione dei convenuti, la causa è stata oggetto di trattazione mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, fissata per la data odierna, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione orale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
2. Prima di procedere all'esame del merito della controversia deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti che, seppur regolarmente citati come da notifiche documentate in atti, non si sono costituiti.
3. Nel merito, la domanda revocatoria è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Reputa, tuttavia, il giudicante opportuno prendere posizione in ordine ai rapporti tra la domanda principale e subordinata, così svolta solo dall'attore.
In proposito, vale ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. secondo cui deve ritenersi legittima e, quindi, possibile la proposizione delle domande di simulazione e di revocatoria all'interno dello stesso giudizio, anche se le stesse si fondano su fatti costitutivi diversi e contrastanti, rimanendo rimesso alla scelta della parte se collocarle in via alternativa o subordinata. Come chiarito da Cass. n. 17867 del 2007 (di recente anche cfr. Cass. civ. sez. III 18 ottobre 2016, n. 21083), l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso,
è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte
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valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta.
3.1. Fatta tale premessa, la domanda di simulazione è da ritenersi infondata.
Ed infatti, in disparte l'incompatibilità logica prima ancora che giuridica – ma comunque non ostativa alla proponibilità delle domande1 – che tale domanda ha rispetto alla azione revocatoria, che, di contro presuppone che un atto vi sia stato e che tale atto è da ritenersi lesivo delle ragioni creditorie, parte attrice non ha offerto alcuna prova di quanto affermato, laddove gli elementi che in seguito si analizzeranno rilevano, essenzialmente, ai fini della valutazione dell'azione revocatoria.
Riprendendo quanto prima accennato circa la diversità delle due figure, in punto di diritto, deve ribadirsi che, come osservato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 11372 del 30.05.2005), l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione.
In particolare, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13345 del
30.06.2015) ha esattamente avuto modo di osservare che in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla, restando inoltre insuperabile il principio secondo il quale in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la
decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi ad inferire situazioni in ordine all'effettiva volontà negoziale secondo l'id quod plerumque accidit.
In tal senso deve evidenziarsi al fine di cui sopra che i rapporti di parentela non sono determinanti al fine di dimostrare la simulazione, potendosi obiettare, a tale argomento, che anzi, l'interesse sotteso ad un determinato atto negoziale è sovente proprio quello di mantenere il bene in ambito familiare, al contempo sottraendolo al rischio di potenziali aggressioni: ma ciò, evidentemente presuppone l'effettiva volontà negoziale – magari in danno dei creditori – ma non certo una simulazione assoluta del contratto.
Ebbene, in concreto, deve rilevarsi che l'attore non ha provato alcun elemento in tal senso, limitandosi ad indicare, a sostegno della domanda di simulazione2, circostanze fatte valere anche a fondamento dell'azione revocatoria, e sostanzialmente riconducibili al fatto che il vero scopo dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale era quello di mettere al riparto i beni da potenziali aggressioni da parte dei creditori.
4. Tanto precisato al fine di meglio chiarire quanto si dirà in seguito, si impongono alcune considerazioni preliminari in merito all'azione revocatoria, la quale, essendo espressione del potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire esecutivamente sul patrimonio del proprio debitore, in modo tale che risulti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella propria consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
4.1. Attraverso detto tipo di tutela, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un
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concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
Più in concreto, ed in via di prima approssimazione, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cass., sent. n. 238/1982; Cass., sent. n. 1050/1996) né la formazione di un titolo esecutivo ed essendo al contrario sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, a prima vista non assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., sent. n. 12678/2001). Anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cass, sent. n. 1220/1986; Cass., sent. n. 2400/1990; Cass., sent. n.
1050/1996; Cass., sent. n. 8013/1996; Cass., sent. n. 1712/1998; Cass., sent. n. 591/1999;
Cass., sent. n. 12144/1999). Ed infatti, primo, ed indefettibile, presupposto dell'azione stessa è la sussistenza del credito, di talché, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civ. 3113/1997), in caso di esperimento dell'azione revocatoria, tale circostanza dovrà essere verificata in funzione legittimante, pur in mancanza di una esplicita ed autonoma domanda sul punto. In particolare, facendo seguito a quanto prima si diceva, ciò risulta non rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, non richiedendosi nell'art. 2901 c.c. che il credito azionato debba essere liquido, esigibile o definitivamente accertato, essendo sufficiente che la ragione del credito sia meramente eventuale o sottoposta ad accertamento giudiziale (Trib. Trani, 25 gennaio
2005; Trib. Caltanissetta, 3 luglio 2014; Trib. Pavia, 20 settembre 2018): invero, l'azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, stante il fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell'aspettativa dello stesso (Cass. Civ., 18 luglio 2016, n. 14648). A riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un
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credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619; cfr. anche Cass. civ. sez. III, 7 marzo
2017, n. 5618). Ed infatti, deve specificarsi che non è richiesto che il credito abbia i connotati della liquidità e della esigibilità e, men che meno, è richiesto che colui il quale si afferma creditore sia munito di un titolo esecutivo, restando tale profilo del tutto indifferente ai fini della pronuncia da rendere: ciò che rileva è la aspettativa del credito che non risulti, prima facie, infondata ma che, ancorché con una valutazione incidenter tantum, possa essere oggetto di apprezzamento come probabile.
4.2. Sempre a livello di profilo oggettivo dell'azione revocatoria, deve evidenziarsi che ulteriore presupposto per l'azione in esame è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto realizzato dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (ex multis: Cass. Civ., sent. n. 8930/1987).
In punto di diritto, poi, mette conto evidenziare che il pregiudizio alle ragioni del credito, cd. eventus damni, consiste nella lesione arrecata dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito. Tale lesione, secondo una più che condivisibile impostazione dottrinaria e giurisprudenziale cui si intende dare continuità, ricorre non solo quando l'atto abbia prodotto un danno effettivo ma anche quando abbia comportato una maggiore difficoltà, incertezza od anche solo dispendiosità nell'azione coattiva del credito.
Ciò in quanto «… l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (Cass. n. 19131 del 2004)…» (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 27718 del 16/12/2005, Rv. 586681). L'azione revocatoria non persegue difatti scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente, inclusi quelli meramente eventuali: v. in proposito, Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/07/2003, n. 11471. La nozione lata di credito accolta nell'art. 2901 c.c., n. 1, nel riferirsi alle ragioni del creditore, non è dunque limitata, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito. Avendo l'azione revocatoria ordinaria
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la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - a far dichiarare inefficace ogni atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. La rappresentazione del cd. eventus damni, come detto, è da intendersi semplicemente come conoscenza della variazione qualitativa o quantitativa che l'atto dispositivo implica per il patrimonio dell'obbligato (così Cass. 26151/2014); occorre dunque considerare insita nell'azione di cui all'art. 2901 c.c. “…la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova…” (così Cass. 966/2007) e pertanto il suo particolare fondamento non esige neppure la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che - per essere suscettibile di revocatoria - renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
4.3. A livello soggettivo, è, poi, necessario, che ricorra la cd. scientia fraudis, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti;
ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, tale consapevolezza va provata anche in capo al terzo (cd. partecipatio fraudis): in sostanza, il creditore deve fornire la prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo, ove richiesto dalla legge, dell'eventus damni.
5. Ciò posto, passando ad esaminare nel dettaglio la fattispecie oggetto del presente giudizio, risultano ricorrenti tutti i presupposti di legge perché l'atto impugnato venga dichiarato inefficace nei confronti del creditore Parte_2
[...]
5.1. Osserva il Tribunale che parte attrice ha dato prova documentale della titolarità di una ragione creditoria passibile della tutela revocatoria, in particolare di un credito fiscale pari a € 542.524,88, comprensivi di imposta, sanzioni, interessi di mora e altri diritti, come risultante dalle iscrizioni a ruolo a carico del sig. e dalle cartelle di pagamento a CP_1
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quest'ultimo notificate, rispetto alle quali l'attrice ha documentato che non sussiste alcun contenzioso fra le parti.
5.2. Prendendo le mosse dalla componente dell'eventus damni, non può essere revocato in dubbio il fatto che il compimento, da parte del debitore di una CP_1 donazione nei confronti della figlia convivente della quota di ½ della proprietà CP_2 degli immobili siti in Città di Castello (PG) alla via San Francesco n. 3, fosse tale da poter determinare un pregiudizio alle ragioni dei creditori, modificando la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio in pregiudizio delle loro ragioni, impedendo loro di agire esecutivamente su tale bene con ciò determinando, come già sopra rilevato, quella maggiore difficoltà al soddisfacimento del credito idonea ad integrare l'eventus damni.
Di talché, per effetto di tale operazione è fin troppo evidente la consistente riduzione della garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 c.c. giacché, la fuoriuscita di tale Cont bene dal patrimonio del sig. a ridotto la garanzia generale dei creditori sul patrimonio del disponente;
in proposito, si deve ulteriormente osservare che l'onere della prova circa il carattere non pregiudizievole dell'atto di disposizione patrimoniale – in considerazione della capienza del patrimonio residuo e la pari garanzia dallo stesso prestato – grava sul debitore convenuto in revocatoria. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
(eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n.
20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., 1/6/2000, n. 7262). Ancora, si osserva che il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., 9/3/2006, n.
5105). In tema di revocatoria ordinaria, pertanto, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23743 del 14/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 755 del 08/03/1969). Come si
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diceva, incombe sul convenuto in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza del rischio di insoddisfazione delle ragioni creditorie, dimostrando documentalmente l'esistenza di ampie residualità patrimoniali e facendo quindi emergere la mancanza del cd. eventus damni (così
Cass. 1902/2015, cfr. Cass. 289672012, Cass. 24757/2008, Cass. 15310/2007Cass.
3470/2007, ecc.). Cont Nel caso di specie, con l'atto del 7 aprile 2022, il sig. risulta aver dismesso
l'abitazione di sua residenza, diminuendo sia qualitativamente che quantitativamente la garanzia patrimoniale generica costituita dal suo patrimonio, così indubbiamente incrementando il rischio che al momento dell'eventuale esecuzione il suo patrimonio non fosse in grado di offrire la necessaria garanzia patrimoniale del credito dell'amministrazione finanziaria (pari ad almeno €
542.524,88).
5.3. Quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo, occorre verificare se l'atto sospetto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito dell'atto e se sia oneroso o gratuito.
A seconda delle caratteristiche presentate dall'atto “sospetto”, infatti, il Legislatore ha disegnato differentemente l'atteggiarsi dei presupposti dell'azione, per vero evocati da tutte le parti in modo non sempre puntuale e preciso. Ed allora, volendo procedere in via di prima approssimazione allo scopo di meglio lumeggiare quanto si dirà di qui a breve, si può dire che nel caso di atto a titolo oneroso, il Legislatore richiede, fra i presupposti dell'azione revocatoria, che anche in capo al terzo sia possibile riscontrare determinati elementi, cosa che, invece, non accade nel caso di atto a titolo gratuito. Per vero, con maggior impegno esplicativo, qualora l'atto sia gratuito è sufficiente che il debitore sia consapevole del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, che tale atto sia stato dallo stesso «dolosamente preordinato» a pregiudicarne il soddisfacimento. Qualora l'atto sia oneroso, invece, in uno con la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, è richiesto, alternativamente, il riscontro della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo contraente ovvero, ancora una volta in caso di atto posto in essere anteriormente al sorge del credito, la compartecipazione di questi alla dolosa preordinazione da parte del creditore.
È, dunque, entro tali coordinate che occorre valutare la natura dell'atto contestato.
5.3.1. Nel caso di specie, risulta che le cartelle esattoriali sono state inviate in parte prima e in parte dopo il compimento dell'atto pregiudizievole.
In particolare, prima della donazione impugnata, dal 15.1.2015 al 24.1.2022, sono state notificate dodici cartelle per il complessivo valore di € 250.014,87; mentre a seguito della
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donazione del 7.4.2022 ne sono state recapitate altre nove, per l'ammontare di €
292.510,01.
Tuttavia, sul punto, va ricordato il principio pacifico secondo cui, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass., Sez. 3 -, Sentenza
n. 11121 del 10/06/2020).
In maniera del tutto analoga, con riferimento ai crediti tributari, costituisce ius receptum presso la giurisprudenza di legittimità, anche ai fini dell'azione revocatoria, che il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non al momento del successivo accertamento, ovvero che il fatto genetico dell'obbligazione tributaria coincide con il “presupposto dell'imposta” e non con l'avviso di accertamento.
Infatti, al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta,
a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione. Anche se, a rigore, il credito dell'amministrazione finanziaria diventa certo, liquido ed esigibile al momento della notifica dell'avviso di accertamento, la ragione oggetto di revocatoria può essere anche un'aspettativa di credito e/o un credito litigioso, quindi un credito difettante dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità. (Cassazione civile, sez. III,
26/11/2019, n. 30737).
L'orientamento consolidato della S.C., a far data da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2649 del
17/07/1969 ritiene che l'ingiunzione fiscale “consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
Dall'espresso riferimento alla aggettivazione “dovuto” contenuto nell'art. 2 del T.U. 14 aprile 1910, n. 639, la Corte di cassazione ha evinto che “l'importo pecuniario, lungi dal rappresentare una somma suscettibile di arbitraria richiesta ingiuntiva, deve derivare da un rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'amministrazione finanziaria sia creditrice
e l'ingiunto debitore”. Conseguentemente, l'ingiunzione di pagamento trae la sua fonte da un determinato rapporto obbligatorio, vantato dalla amministrazione nei confronti di un soggetto ritenuto debitore dell'obbligazione tributaria, e per tale motivo deve contenere il riferimento a tale rapporto in relazione al quale il debitore può apprestare le sue difese, non
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avendo un valore di autonomo atto costitutivo del credito tributario (Cassazione civile sez. III, 09/04/2019, n.9798).
Quanto detto è del resto coerente con la ricostruzione pacifica che viene data della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973, per cui la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 cod. proc. civ., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3021), trattandosi di atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, ma non determina l'inizio della procedura esecutiva (cfr. Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560).
Se, quindi, la cartella di pagamento svolge le funzioni che, nel processo esecutivo civile ordinario, sono proprie del titolo esecutivo e del precetto, è evidente che essa si inserisce in un momento successivo rispetto al sorgere del credito dell'amministrazione finanziaria, che ordinariamente avviene nell'anno cui l'imposta dichiarata e non versata si riferisce, quando le somme sono iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale ex artt.
36bis d.P.R. n. 600/73 e 54 d.P.R. n. 633/72.
Sulla scorta di queste coordinate, allora, risulta che quasi tutte le posizioni debitorie dell'odierno convenuto risalgono ad epoca antecedente l'atto di donazione impugnato – segnatamente, agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021 - fatta eccezione per le cartelle: n. 08020220022790741 000, riferita all'anno di imposta 2022 e notificata il 26.1.2023, n. 08020230000232762 000, riferita all'anno di imposta 2023 e notificata l'8.3.2023, n. 08020230001810833 000, riferita all'anno di imposta 2023 e notificata il 3.4.2023.
Riguardo a questi ultimi accertamenti, infatti, il relativo presupposto di imposta si è verificato – e, quindi, l'obbligazione tributaria è sorta – in un momento successivo al compimento dell'atto pregiudizievole. Tuttavia, nonostante non tutte le posizioni debitorie possono dirsi perfezionate in data antecedente al credito, non si dubita che la parte quantitativamente più rilevante della ragione creditoria sia maturata in data antecedente all'atto dispositivo, di talché, ai fini della revocatoria, sarà sufficiente per la parte attrice fornire la prova della mera consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore da parte del debitore (dolo generico) e non anche della dolosa preordinazione (dolo specifico).
5.4. Poiché quindi l'atto di donazione pregiudizievole deve considerarsi posteriore al sorgere del credito e lo stesso è pacificamente a titolo gratuito, venendo ad esaminare il
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profilo soggettivo dell'azione revocatoria, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (Cass. Civ.,
18 giugno 2019, n. 16221), non essendo richiesta analoga consapevolezza in capo al terzo.
Peraltro, laddove il debitore disponga, come avvenuto nel caso in esame, con l'atto impugnato, di patrimonio comunque aggredibile dai creditori, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale di tale atto per le ragioni creditorie devono ritenersi in re ipsa (Cass. Civ., 25 luglio 2013, n. 18034). D'altro canto, si ricorda che in tema di azione revocatoria ordinaria, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., 30 giugno 2015, n. 13343), non imponendosi, quindi, nella fattispecie in esame, un'indagine circa l'esistenza di una eventuale volontà dei convenuti di ridurre, o meglio, di privare parte attrice, della garanzia ex art. 2740 c.c.
5.4.1. Prendendo in considerazione nello specifico il caso di specie, emerge chiaramente che il debitore non poteva che essere consapevole del pregiudizio alle ragioni creditorie di
(a lui certamente note, essendogli state notificate le relative cartelle esattoriali) che il Pt_1 compimento dell'atto di donazione avrebbe arrecato: il compendio sito in Città di Castello, via San Francesco, n. 3 costituisce un bene immobile utilmente aggredibile in sede esecutiva e le stesse circostanze dell'atto denotano un intento, se non schiettamente simulatorio, quantomeno, come detto, strumentale all'elusione delle pretese dei creditori, trattandosi di una donazione di una quota di proprietà a vantaggio di figlia convivente dell'immobile in cui entrambi i convenuti risiedono, che non pare avere per il debitore una funzione economico-individuale diversa da quella di modificare la consistenza qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio, così sottraendolo alla garanzia patrimoniale generica.
Fermo, comunque, che ai fini della presente revocatoria non è richiesta la prova della dolosa preordinazione dell'atto a pregiudizio del creditore, sussistono certamente indizi gravi, precisi e concordanti che fanno presumere che il debitore fosse consapevole di ledere la garanzia patrimoniale generica.
6. La domanda attorea ex art. 2901 c.c. è quindi fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento della domanda di accertamento della simulazione svolta dall solo in via subordinata. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste in capo ai convenuti in solido fra loro. Le stesse sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle tariffe vigenti,
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del valore della controversia (rapportata al credito per cui è chiesta tutela), della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale e dell'attività svolta, priva di attività istruttoria, che consente di fare applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento. Non vanno infine rifuse le spese per la fase decisionale, dato che il giudizio è stato definito con sentenza a verbale in prima udienza senza che vi sia stato alcuno scritto conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
, dell'atto di donazione del 7.4.2022 trascritto in data Parte_1
8.4.2022 presso l'Ufficio del Territorio di Perugia avente ad oggetto il trasferimento da parte dal debitore alla convenuta della CP_1 CP_2 proprietà di ½ dei cespiti immobiliari siti nel Comune di Città di Castello, censiti al Fg 147 mapp 452 sub 6 cat. A/2 e al 147 mapp 452 sub 5 cat. C/6;
➢ Ordina l'annotazione della presente sentenza al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari;
➢ Condanna i convenuti e in solido tra loro a rifondere CP_1 CP_2 in favore di le spese legali che si liquidano in Parte_2
€ 10.591,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Perugia, li 9 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21083).
5 2 L'attore non ha, invero, dichiarato quale sia l'azione di simulazione che ha inteso esercitare. giova anzitutto precisare che l'azione di simulazione, sia assoluta che relativa, è diretta ad accertare la nullità del negozio apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato;
come noto, in caso di simulazione assoluta, le parti, dietro la realtà simulata del contratto posto in essere, non hanno in realtà inteso concludere alcun contratto laddove, in caso di simulazione relativa, la realtà dissimulata cela un diverso intento negoziale. Tale situazione, peraltro, non ricorre in caso di interposizione fittizia di persona che è diretta, invece, ad identificare il vero contraente celato dall'interposto e non, invece, a far riconoscere gli elementi costitutivi di un diverso negozio. Tanto precisato ai fini dell'interpretazione della domanda, sembra corretto ritenere che l'allegazione di parte attrice non sia quella diretta a far accertare un diverso contraente (interposizione fittizia di persona) quanto il carattere simulato dell'atto.