Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2024, proposto da
IO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 496 del 6 aprile 2021, resa nel giudizio 340/2021, passata in giudicato;
e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità:
- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 465 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato modificato il termine di validità delle concessioni demaniali dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IO CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IO LL, in qualità di titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di questo TAR n. 496 del 6 aprile 2021, onde ottenere la tutela del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2033 secondo quanto stabilito nella suddetta sentenza, chiedendo, in particolare, la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della delibera della Giunta Comunale n. 465 del 19 dicembre 2023, con la quale il Comune di Fasano individuava, invece, la data di scadenza del rapporto concessorio al 31 dicembre 2024 in ragione delle sopravvenienze normative intervenute successivamente alla pronuncia di questo TAR e dei principi enucleati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021.
1.1. Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di censura:
- “ Violazione e/o elusione del giudicato; Violazione dell’art. 112 c.p.a.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/’90; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità; violazione e falsa applicazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.p.a.; violazione falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU ”.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21 nonies l. n. 241/’90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà; errore nei presupposti; Violazione dell’art. 97 Cost; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Direttiva c.d. Bolkestein ”;
- “ MOTIVO SUBORDINATO Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 118/2022; Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/’90; eccesso di potere per errore nei presupposti; travisamento dei fatti; illogicità ”;
- Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/’90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione .
1.2. Il Comune di Fasano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
1.3. All’udienza pubblica dell’11.3.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. La domanda di ottemperanza, nei termini in cui è stata declinata con il primo motivo del ricorso, si fonda sul presupposto secondo cui la sentenza di questo Tar avrebbe accertato, in via definitiva, la spettanza in capo alla ricorrente della proroga del rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2033 in base al disposto dell’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018, con conseguente nullità e comunque illegittimità dei successivi atti di segno contrario adottati da parte dell’Amministrazione comunale.
2.2. Tale impostazione non può essere condivisa.
2.3. La materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è stata disciplinata nel tempo da parte del legislatore, con particolare attenzione alla relativa durata, mediante l’adozione di successive leggi-provvedimento (tra cui anche l’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018), ossia a mezzo di atti normativi volti a conformare direttamente i rapporti concessori in essere, senza richiedere l’intermediazione dell’attività amministrativa, con la conseguenza che agli atti adottati in materia dagli enti locali deve riconoscersi natura meramente ricognitiva.
2.4. Ciò premesso, il dictum di cui alla sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nella parte in cui ha ritenuto la fondatezza della pretesa del ricorrente a conseguire la proroga del titolo concessorio in base all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018, deve essere interpretato, alla luce degli effetti immediatamente conformativi della legge-provvedimento, come limitato alla ricognizione dell’esistenza stessa del precetto di cui alla fonte primaria e all’accertamento dei suoi effetti per il caso di specie, non potendosi, invece, ritenere che, a mezzo della detta pronuncia, sia stata attribuita una posizione di vantaggio tale da permanere nel tempo sino a 31 dicembre 2033, a dispetto della modifiche legislative che hanno interessato la legge n. 145/2018.
2.5. Peraltro, trattandosi di un rapporto di durata, il giudicato che si appunti sugli aspetti relativi allo svolgimento futuro del rapporto (quale ad esempio la sua scadenza) non è idoneo a spiegare effetti preclusivi rispetto all’operatività delle eventuali sopravvenienze (fattuali o normative) che incidano su detto rapporto (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1267 del 6 marzo 2012: “ nei rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata, quale pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche per il futuro e cioè per tutta la durata del rapporto, trova il solo limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto … che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento ”).
2.6. Ne consegue che la disciplina derivante dalla proroga di cui all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018 (ossia la norma posta dalla ricorrente a fondamento della domanda di ottemperanza) è stata superata dai successivi interventi del legislatore, il quale, con ulteriori leggi-provvedimento, è intervenuto sulla durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.
Di tali sopravvenienze ha preso atto il Comune di Fasano, che ha giustificato la determinazione impugnata, non soltanto in ragione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, ma anche alla luce dei più recenti atti normativi volti a modificare la durata dei rapporti concessori.
2.7. Non può sottacersi, da ultimo, che la disciplina relativa alla durata delle concessioni in essere è stata ulteriormente modificata a mezzo del decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, precisandosi espressamente, nel testo attualmente vigente dell’art. 3, co. 1, l. 118/2022, che le nuove disposizioni si applicano anche alle concessioni “ in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ” (ossia la disciplina invocata da parte del ricorrente).
2.8. Da quanto detto discende l’infondatezza delle censure proposte a mezzo del primo motivo di ricorso, non avendo la pronuncia di questo TAR disposto, in senso costitutivo, la proroga della concessione della ricorrente sino al 31 dicembre 2033, ma soltanto rilevato gli effetti della legge-provvedimento vigente a quel momento, senza preclusioni all’operatività delle sopravvenienze normative e fattuali, come quelle fatte valere da parte dell’Amministrazione comunale a mezzo degli atti contestati da parte del ricorrente, che, per tale ragione, non possono ritenersi nulli.
3. Quanto al terzo motivo, formulato in via subordinata, con cui il ricorrente ha lamentato che “la Delibera ha ritenuto di applicare la ‘prima versione’ dell’art. 3 della l. n. 118/2022 e non la sopravvenuta norma di cui al d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023, con la quale sono stati ‘differiti’ di un anno i termini e che avrebbe consentito, in presenza dei requisiti, l’estensione della concessione sino al 31.12.2025”, la questione è da ritenersi superata, avendo il Comune di Fasano (già) disposto la proroga delle concessioni in essere al 30.9.2027 in forza della deliberazione di C.C. n. 311/2025, allegata in atti dalla difesa dell’Amministrazione resistente in data 12.9.2025.
4. Infine, quanto precedentemente evidenziato sub capo 2 dimostra l’infondatezza anche delle censure di cui agli ulteriori motivi di ricorso (con i quali è dedotta, da una parte, l’illegittimità della modifica dei rapporti concessori senza attivare un procedimento di autotutela e, dall’altra, la violazione delle garanzie partecipative della ricorrente), trattandosi di un atto privo di natura provvedimentale, con cui il Comune si è limitato alla mera ricognizione delle sopravvenienze in materia.
5. La peculiarità delle vicende di causa e delle questioni sottese alla decisione (vertendo, in particolare, sull’interpretazione del giudicato oggetto della domanda di ottemperanza e degli effetti della normativa sopravvenuta in materia di concessioni demaniali marittime) giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
IO CA, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CA | ON CA |
IL SEGRETARIO