Articolo 58 del Codice della nautica da diporto
Articolo 57 bisArticolo 63
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11 gennaio 2024
Art. 58. Durata dei procedimenti 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a termine entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.
((1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20)) 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024
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