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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/09/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 216/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 75/2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta
il 26.08.2020, depositata in data 10.02.2021, a definizione del procedimento rubricato al n. 702/2017 RG
PROPOSTO DA
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.10.1986 e residente a SS (CL) c.da Crocefia snc, elettivamente domiciliato in Caltanissetta in Via L. Bissolati 127 presso lo studio dell'Avv.
Maria Giambra, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.02.1957 ed ivi res.te in via Liguria 15, elettivamente domiciliata in
1 Pietraperzia (EN) Via S. Di Blasi 27 presso lo studio dell'Avv. Mario
Mangiapane per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
nato in [...] il [...] ( ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente in [...];
nata in [...] il [...] (cf: Controparte_3 C.F._4
) residente in [...]
[...]
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA preliminarmente, disporre ctu, al fine di accertare se, sulla base della documentazione acquisita, della relazione di parte attrice, delle risultanze delle prove espletate, sussistevano in capo al sig. al Parte_1
momento della stipula dell'atto pubblico per cui è causa (22.2.2016) ed al momento della domanda giudiziale, i requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'esercizio del diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto dei fondi rustici venduti ed indicati nell'atto di citazione avanti il Tribunale di
Caltanissetta, nelle memorie di parte attrice, nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, in particolare i requisiti previsti dall'art. 8 L.
n.590/1965 e dall'art. 7 L. n.817/1991; e che, al momento della stipula dell'atto di vendita del 22.2.2016, non risultavano condizioni ostative all'esercizio del diritto di prelazione agraria e di riscatto come esercitato dal sig. (già escluse dal Giudice di primo grado); nel merito, - Parte_1
accogliere l'appello principale e le conclusioni formulate da Parte_1
nell'atto introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
rigettare l'appello incidentale ed accogliere le
2 conclusioni formulate nella comparsa di risposta all'appello incidentale della controparte;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Chiede concedersi i termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “Reitera tutte le domande, eccezioni e difese formulate in tutti gli atti e scritti difensivi nei quali insiste. Si insiste nel rigetto di qualunque mezzo istruttorio formulato da controparte, compresa richiesta ctu, comunque già rigettato dall'On.le Collegio ritenendo superfluo ai fini del decidere. Insiste nel rigetto dell'atto di appello e delle domande tutte proposte da controparte. Si riporta a tutta la documentazione prodotta al momento della costituzione e nel corso del giudizio, chiedendo
l'integrale accoglimento delle domande Conclude come in memoria di costituzione ed in tutti gli scritti difensivi che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
Con richiesta dei termini per deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica. Con vittoria di spese e compensi, e rimborso spese e CU, di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione notificato il
9/3/2017 il sig. ha agito in giudizio lamentando da parte dei sig.ri Pt_1
e , la mancata preventiva formulazione Parte_2 Controparte_3
dell'offerta di vendita, ai sensi dell'art. 8 della L. 817/71 dei terreni da costoro venduti in favore della sig.ra ma confinanti con Controparte_1
i terreni di cui é proprietario, meglio individuati in citazione, e da lui stesso utilizzati nella veste di coltivatore diretto e per l'allevamento del bestiame.
Ulteriormente l'odierno attore ha eccepito la insussistenza di condizioni
3 ostative all'esercizio della prelazione e il mancato svolgimento da parte della sig.ra dell'attività di coltivatrice diretta del fondo acquistato. CP_1
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale nel Controparte_1
contestare la sussistenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, per
l'esercizio del potere di riscatto ha eccepito che sui fondi da lei acquistati era insediato un affittuario coltivatore diretto, giusta contratto registrato il
3.12.2013 e in corso di validità al momento del rogito impugnato. Proprio la presenza di un affittuario sul fondo poi oggetto della contestata compravendita, secondo la prospettazione di parte, era o ostativa all'esercizio del retratto e tale da escludere il sorgere del diritto di prelazione. Ulteriormente parte convenuta ha contestato la ricorrenza in capo all'attore della qualità di coltivatore diretto e l'esubero, rispetto alla capacità o lavorativa dello stesso attore, della superficie di terreno da riscattare nonché la mancanza di continuità la mancanza di continuità dei fondi distinti in catasto al fg. 88 p.lle 458 e 331. In subordine la convenuta ha chiesto di essere tenuta indenne in caso di evizione totale o parziale della cosa dai venditori e . Parte_2 Controparte_3
Questi ultimi pur ritualmente evocati in giudizio dalla convenuta, a seguito del disposto differimento dell'udienza, non si costituivano in giudizio.
La causa, la cui trattazione si è protratta a seguito della disposta mediazione obbligatoria, della autorizzata chiamata di terzo e del succedersi di diverse assegnazioni, è stata istruita con prove documentali e prove orali e, infine, assunta in decisione.”.
Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 75/2021 con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 702/2017 R.G. ogni altra domanda, eccezione respinta: rigetta le domande proposte da Parte_1
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite e pone a carico dell'attore la residua metà che si liquida in misura già ridotta in €. 4.290,00
4 di cui € 3900,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie oltre IVA e
CPA come per legge”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha interposto tempestivo Parte_1 gravame, fondandolo su un unico motivo rubricato “VIOLAZIONE
DELL'ART.8 L. 590/65 RICHIAMATO DALL'ART. 7 LEGGE 817/1971 E
SUSSISTENZA DEI PREVISTI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE-
CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE E CONTRASTO CON LE
RISULTANZE IN ATTI” con cui si duole del rigetto della domanda lamentando l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto “che la mancanza allegazione alla relazione di consulenza di parte del fascicolo aziendale dell'anno 2016 (anno in cui venne stipulato l'atto di compravendita oggetto di retratto) costituisca un limite all'accertamento del requisito della capacità lavorativa.” (pag. 9 atto di appello), sostenendo che invece il Tribunale
“avrebbe dovuto ricercare negli elementi probatori a sua disposizione i dati da elaborare o da sottoporre a CTU, per l'accertamento del requisito in questione” (pag. 10 atto di appello).
L'appellante ha quindi spiegato le domande in epigrafe indicate.
L'appellata ha resistito al gravame contestandone le ragioni e chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale lamentando l'errore del Tribunale laddove non ha ritenuto la condizione ostativa all'esercizio del diritto da parte del proprietario del fondo confinante, sig. prevista dall'art. Parte_1
7, legge n. 817 del 1971, consistita nella presenza di un affittuario coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita, ed ha disposto la compensazione delle spese di lite, che invero avrebbero dovuto porsi a carico dell'appellante, rimasto soccombente. In via subordinata ha ribadito l'istanza già formulata in primo grado con la chiamata in causa di e Parte_2 [...]
obbligati ex lege, a mantenerla indenne in caso di evizione totale CP_3
o parziale della cosa.
5 La Corte con ordinanza del 06.05.2022 rigettava la richiesta CTU dell'appellante perché superflua ai fini del decidere e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024.
In detta udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Parte_2
, regolarmente citati e non costituitisi in giudizio. Controparte_3
4. Sull'appello principale.
L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono.
Secondo l'orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità e di merito, il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte, con la conseguenza che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi (cfr. tra molte Cassazione civile sez. III, 15/01/2020,
n.537; Cassazione civile sez. III, 22/03/2013, n.7253).
Per il riconoscimento del diritto di prelazione agraria ciò che rileva, oltre alle condizioni oggettive del bene, sono le condizioni soggettive di colui il quale rivendica il diritto, ovverosia:
1. essere abitualmente occupato nella conduzione di fondi, 2. non aver venduto fondi rustici di proprietà nei due anni precedenti la vendita in oggetto e 3. che il fondo su cui si vuole esercitare il riscatto, unitamente a quanto già di proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare.
6 Sul punto è concorde la giurisprudenza di legittimità: “il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato” (sez. III, 24.7.2012, n. 12893).
In ordine a tale ultimo requisito parte appellante, a fronte delle puntuali contestazioni in ordine ai presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto provenienti dalla convenuta, ha allegato di avere “una capacità di lavoro propria e della sua famiglia, superiore certamente ad un terzo di quella necessaria per la gestione del fondo” (pag. 5 atto citazione introduttivo giudizio I grado) e prodotto con la Memoria 183, comma 6, N.2 c.p.c.
“Relazione tecnica a firma dell'agronomo della Mauro Soc. CP_4
Coop. a r.l., con relativi allegati richiamati in indice”, dalla quale, tuttavia, non possono trarsi elementi certi ed inconfutabili per comprovare la capacità dell'attore di far fronte con il suo lavoro ad un terzo delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi già da lui posseduti e di quelli che ha chiesto di poter riscattare, atteso che all'elaborato peritale sono stati allegati i fascicoli aziendali relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 mentre non risulta allegato quello relativo all'anno 2016, ossia quello in cui è stato stipulato il contratto di compravendita impugnato e rispetto al quale deve valutarsi la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto. E ciò nonostante il tecnico incaricato avesse dato atto nell'elaborato di aver preso visione dei fascicoli aziendali dell'attore riguardanti gli anni compresi tra il 2013 e il 2018.
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto che “Tale carenza assume significativo rilievo ove si tenga conto della circostanza per cui negli anni è
7 variato il numero di capi di ovini allevato dal sig. con una Pt_1
significativa riduzione nel corso degli anni e poi tra il 2017 ( in cui sono stati dichiarati 232 capi) e il 2018 (in cui sono stati dichiarati 208 capi) e tale differenza è significativamente incidente ai fini del calcolo sulle giornate lavorative e della capacità di lavoro” (pag. 8 sentenza Tribunale), precisando, del pari correttamente e condivisibilmente, che la mancata allegazione del fascicolo aziendale relativo all'anno 2016 precludeva ogni possibile accertamento effettivo sulla capacità di lavoro dell'attore nell'anno di riferimento e tale lacuna non poteva neppure essere colmata mediante una consulenza tecnica che non poteva che avere ad oggetto gli atti depositati, non conducenti ai fini dell'accertamento del presupposto normativamente previsto in quanto carenti dei riferimenti e delle indicazioni relativi a quell'anno e che in quanto nella disponibilità della parte, questi aveva l'onere di depositare.
Ciò posto, corretta ed esente da censure risulta essere la decisione del primo
Giudice nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere la domanda attorea
“stante il mancato raggiungimento della prova circa la capacità lavorativa del sig. di far fronte, per almeno un terzo, alla coltivazione della Pt_1
superficie del fondo già posseduta e di quella da riscattare” (pag. 9 sentenza
Tribunale).
6. Sull'appello incidentale.
Miglior sorte non merita l'appello incidentale proposto da CP_1
stante l'infondatezza delle ragioni che lo sorreggono.
[...]
Ed invero, quanto alla presenza di un affittuario coltivatore diretto sul fondo oggetto di causa, non può non rilevarsi che di detta presenza non viene fatta menzione alcuna nel contratto di compravendita rogato il 22.2.2016 tra i signori e , parte venditrice, e Parte_2 Controparte_3 [...]
parte acquirente, in cui il fondo viene descritto come libero da CP_1
pesi e gravami e il possesso veniva immediatamente trasferito all'acquirente.
8 A ciò aggiungasi la circostanza che per l'anno 2016, che qui viene in considerazione, è stata l'acquirente del fondo e non Controparte_1
l'affittuario, a beneficiare delle agevolazioni e provvidenze erogate dall'AGEA, includendo nella domanda le particelle acquistate dichiarandosene proprietaria, così come risulta dalla nota depositata il
5.9.2019 dall'AGEA, a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal
Tribunale con Ordinanza del 20/07/2019, con ciò escludendo essa stessa la presenza dell'affittuario nel fondo.
Del pari infondato è il motivo di censura in ordine al disposto regolamento delle spese di lite, non essendovi ragioni per disattendere l'operato del
Tribunale laddove, tenuto conto del rigetto di alcune delle difese ed eccezioni di parte convenuta, ha disposto la compensazione tra le parti nella misura della metà delle spese di lite, e posto a carico dell'attore soccombente la restante metà.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate da entrambi gli appellanti, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
8. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha registrato il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ricorrono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le esse parti delle spese di lite del presente grado.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante ed i terzi chiamati, nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda, e nel rapporto tra l'appellante incidentale ed i terzi chiamati, rimasti contumaci.
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di
9 contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e , rigetta gli appelli Parte_2 Controparte_3
rispettivamente proposti da e avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 75/2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data
08.02.2021, depositata in data 10.02.2021, che conferma in ogni sua statuizione.
Compensa tra l'appellante principale e l'appellante incidentale le spese del presente grado.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante ed i terzi chiamati, nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda, e nel rapporto tra l'appellante incidentale ed i terzi chiamati, rimasti contumaci.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per le proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 15 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 216/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 75/2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta
il 26.08.2020, depositata in data 10.02.2021, a definizione del procedimento rubricato al n. 702/2017 RG
PROPOSTO DA
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.10.1986 e residente a SS (CL) c.da Crocefia snc, elettivamente domiciliato in Caltanissetta in Via L. Bissolati 127 presso lo studio dell'Avv.
Maria Giambra, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.02.1957 ed ivi res.te in via Liguria 15, elettivamente domiciliata in
1 Pietraperzia (EN) Via S. Di Blasi 27 presso lo studio dell'Avv. Mario
Mangiapane per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
nato in [...] il [...] ( ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente in [...];
nata in [...] il [...] (cf: Controparte_3 C.F._4
) residente in [...]
[...]
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA preliminarmente, disporre ctu, al fine di accertare se, sulla base della documentazione acquisita, della relazione di parte attrice, delle risultanze delle prove espletate, sussistevano in capo al sig. al Parte_1
momento della stipula dell'atto pubblico per cui è causa (22.2.2016) ed al momento della domanda giudiziale, i requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'esercizio del diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto dei fondi rustici venduti ed indicati nell'atto di citazione avanti il Tribunale di
Caltanissetta, nelle memorie di parte attrice, nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, in particolare i requisiti previsti dall'art. 8 L.
n.590/1965 e dall'art. 7 L. n.817/1991; e che, al momento della stipula dell'atto di vendita del 22.2.2016, non risultavano condizioni ostative all'esercizio del diritto di prelazione agraria e di riscatto come esercitato dal sig. (già escluse dal Giudice di primo grado); nel merito, - Parte_1
accogliere l'appello principale e le conclusioni formulate da Parte_1
nell'atto introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
rigettare l'appello incidentale ed accogliere le
2 conclusioni formulate nella comparsa di risposta all'appello incidentale della controparte;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Chiede concedersi i termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “Reitera tutte le domande, eccezioni e difese formulate in tutti gli atti e scritti difensivi nei quali insiste. Si insiste nel rigetto di qualunque mezzo istruttorio formulato da controparte, compresa richiesta ctu, comunque già rigettato dall'On.le Collegio ritenendo superfluo ai fini del decidere. Insiste nel rigetto dell'atto di appello e delle domande tutte proposte da controparte. Si riporta a tutta la documentazione prodotta al momento della costituzione e nel corso del giudizio, chiedendo
l'integrale accoglimento delle domande Conclude come in memoria di costituzione ed in tutti gli scritti difensivi che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
Con richiesta dei termini per deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica. Con vittoria di spese e compensi, e rimborso spese e CU, di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione notificato il
9/3/2017 il sig. ha agito in giudizio lamentando da parte dei sig.ri Pt_1
e , la mancata preventiva formulazione Parte_2 Controparte_3
dell'offerta di vendita, ai sensi dell'art. 8 della L. 817/71 dei terreni da costoro venduti in favore della sig.ra ma confinanti con Controparte_1
i terreni di cui é proprietario, meglio individuati in citazione, e da lui stesso utilizzati nella veste di coltivatore diretto e per l'allevamento del bestiame.
Ulteriormente l'odierno attore ha eccepito la insussistenza di condizioni
3 ostative all'esercizio della prelazione e il mancato svolgimento da parte della sig.ra dell'attività di coltivatrice diretta del fondo acquistato. CP_1
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale nel Controparte_1
contestare la sussistenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, per
l'esercizio del potere di riscatto ha eccepito che sui fondi da lei acquistati era insediato un affittuario coltivatore diretto, giusta contratto registrato il
3.12.2013 e in corso di validità al momento del rogito impugnato. Proprio la presenza di un affittuario sul fondo poi oggetto della contestata compravendita, secondo la prospettazione di parte, era o ostativa all'esercizio del retratto e tale da escludere il sorgere del diritto di prelazione. Ulteriormente parte convenuta ha contestato la ricorrenza in capo all'attore della qualità di coltivatore diretto e l'esubero, rispetto alla capacità o lavorativa dello stesso attore, della superficie di terreno da riscattare nonché la mancanza di continuità la mancanza di continuità dei fondi distinti in catasto al fg. 88 p.lle 458 e 331. In subordine la convenuta ha chiesto di essere tenuta indenne in caso di evizione totale o parziale della cosa dai venditori e . Parte_2 Controparte_3
Questi ultimi pur ritualmente evocati in giudizio dalla convenuta, a seguito del disposto differimento dell'udienza, non si costituivano in giudizio.
La causa, la cui trattazione si è protratta a seguito della disposta mediazione obbligatoria, della autorizzata chiamata di terzo e del succedersi di diverse assegnazioni, è stata istruita con prove documentali e prove orali e, infine, assunta in decisione.”.
Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 75/2021 con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 702/2017 R.G. ogni altra domanda, eccezione respinta: rigetta le domande proposte da Parte_1
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite e pone a carico dell'attore la residua metà che si liquida in misura già ridotta in €. 4.290,00
4 di cui € 3900,00 per compensi ed € 390,00 per spese forfettarie oltre IVA e
CPA come per legge”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha interposto tempestivo Parte_1 gravame, fondandolo su un unico motivo rubricato “VIOLAZIONE
DELL'ART.8 L. 590/65 RICHIAMATO DALL'ART. 7 LEGGE 817/1971 E
SUSSISTENZA DEI PREVISTI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE-
CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE E CONTRASTO CON LE
RISULTANZE IN ATTI” con cui si duole del rigetto della domanda lamentando l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto “che la mancanza allegazione alla relazione di consulenza di parte del fascicolo aziendale dell'anno 2016 (anno in cui venne stipulato l'atto di compravendita oggetto di retratto) costituisca un limite all'accertamento del requisito della capacità lavorativa.” (pag. 9 atto di appello), sostenendo che invece il Tribunale
“avrebbe dovuto ricercare negli elementi probatori a sua disposizione i dati da elaborare o da sottoporre a CTU, per l'accertamento del requisito in questione” (pag. 10 atto di appello).
L'appellante ha quindi spiegato le domande in epigrafe indicate.
L'appellata ha resistito al gravame contestandone le ragioni e chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale lamentando l'errore del Tribunale laddove non ha ritenuto la condizione ostativa all'esercizio del diritto da parte del proprietario del fondo confinante, sig. prevista dall'art. Parte_1
7, legge n. 817 del 1971, consistita nella presenza di un affittuario coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita, ed ha disposto la compensazione delle spese di lite, che invero avrebbero dovuto porsi a carico dell'appellante, rimasto soccombente. In via subordinata ha ribadito l'istanza già formulata in primo grado con la chiamata in causa di e Parte_2 [...]
obbligati ex lege, a mantenerla indenne in caso di evizione totale CP_3
o parziale della cosa.
5 La Corte con ordinanza del 06.05.2022 rigettava la richiesta CTU dell'appellante perché superflua ai fini del decidere e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024.
In detta udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Parte_2
, regolarmente citati e non costituitisi in giudizio. Controparte_3
4. Sull'appello principale.
L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono.
Secondo l'orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità e di merito, il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte, con la conseguenza che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi (cfr. tra molte Cassazione civile sez. III, 15/01/2020,
n.537; Cassazione civile sez. III, 22/03/2013, n.7253).
Per il riconoscimento del diritto di prelazione agraria ciò che rileva, oltre alle condizioni oggettive del bene, sono le condizioni soggettive di colui il quale rivendica il diritto, ovverosia:
1. essere abitualmente occupato nella conduzione di fondi, 2. non aver venduto fondi rustici di proprietà nei due anni precedenti la vendita in oggetto e 3. che il fondo su cui si vuole esercitare il riscatto, unitamente a quanto già di proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare.
6 Sul punto è concorde la giurisprudenza di legittimità: “il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato” (sez. III, 24.7.2012, n. 12893).
In ordine a tale ultimo requisito parte appellante, a fronte delle puntuali contestazioni in ordine ai presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto provenienti dalla convenuta, ha allegato di avere “una capacità di lavoro propria e della sua famiglia, superiore certamente ad un terzo di quella necessaria per la gestione del fondo” (pag. 5 atto citazione introduttivo giudizio I grado) e prodotto con la Memoria 183, comma 6, N.2 c.p.c.
“Relazione tecnica a firma dell'agronomo della Mauro Soc. CP_4
Coop. a r.l., con relativi allegati richiamati in indice”, dalla quale, tuttavia, non possono trarsi elementi certi ed inconfutabili per comprovare la capacità dell'attore di far fronte con il suo lavoro ad un terzo delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi già da lui posseduti e di quelli che ha chiesto di poter riscattare, atteso che all'elaborato peritale sono stati allegati i fascicoli aziendali relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 mentre non risulta allegato quello relativo all'anno 2016, ossia quello in cui è stato stipulato il contratto di compravendita impugnato e rispetto al quale deve valutarsi la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto. E ciò nonostante il tecnico incaricato avesse dato atto nell'elaborato di aver preso visione dei fascicoli aziendali dell'attore riguardanti gli anni compresi tra il 2013 e il 2018.
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto che “Tale carenza assume significativo rilievo ove si tenga conto della circostanza per cui negli anni è
7 variato il numero di capi di ovini allevato dal sig. con una Pt_1
significativa riduzione nel corso degli anni e poi tra il 2017 ( in cui sono stati dichiarati 232 capi) e il 2018 (in cui sono stati dichiarati 208 capi) e tale differenza è significativamente incidente ai fini del calcolo sulle giornate lavorative e della capacità di lavoro” (pag. 8 sentenza Tribunale), precisando, del pari correttamente e condivisibilmente, che la mancata allegazione del fascicolo aziendale relativo all'anno 2016 precludeva ogni possibile accertamento effettivo sulla capacità di lavoro dell'attore nell'anno di riferimento e tale lacuna non poteva neppure essere colmata mediante una consulenza tecnica che non poteva che avere ad oggetto gli atti depositati, non conducenti ai fini dell'accertamento del presupposto normativamente previsto in quanto carenti dei riferimenti e delle indicazioni relativi a quell'anno e che in quanto nella disponibilità della parte, questi aveva l'onere di depositare.
Ciò posto, corretta ed esente da censure risulta essere la decisione del primo
Giudice nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere la domanda attorea
“stante il mancato raggiungimento della prova circa la capacità lavorativa del sig. di far fronte, per almeno un terzo, alla coltivazione della Pt_1
superficie del fondo già posseduta e di quella da riscattare” (pag. 9 sentenza
Tribunale).
6. Sull'appello incidentale.
Miglior sorte non merita l'appello incidentale proposto da CP_1
stante l'infondatezza delle ragioni che lo sorreggono.
[...]
Ed invero, quanto alla presenza di un affittuario coltivatore diretto sul fondo oggetto di causa, non può non rilevarsi che di detta presenza non viene fatta menzione alcuna nel contratto di compravendita rogato il 22.2.2016 tra i signori e , parte venditrice, e Parte_2 Controparte_3 [...]
parte acquirente, in cui il fondo viene descritto come libero da CP_1
pesi e gravami e il possesso veniva immediatamente trasferito all'acquirente.
8 A ciò aggiungasi la circostanza che per l'anno 2016, che qui viene in considerazione, è stata l'acquirente del fondo e non Controparte_1
l'affittuario, a beneficiare delle agevolazioni e provvidenze erogate dall'AGEA, includendo nella domanda le particelle acquistate dichiarandosene proprietaria, così come risulta dalla nota depositata il
5.9.2019 dall'AGEA, a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal
Tribunale con Ordinanza del 20/07/2019, con ciò escludendo essa stessa la presenza dell'affittuario nel fondo.
Del pari infondato è il motivo di censura in ordine al disposto regolamento delle spese di lite, non essendovi ragioni per disattendere l'operato del
Tribunale laddove, tenuto conto del rigetto di alcune delle difese ed eccezioni di parte convenuta, ha disposto la compensazione tra le parti nella misura della metà delle spese di lite, e posto a carico dell'attore soccombente la restante metà.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate da entrambi gli appellanti, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
8. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha registrato il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ricorrono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le esse parti delle spese di lite del presente grado.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante ed i terzi chiamati, nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda, e nel rapporto tra l'appellante incidentale ed i terzi chiamati, rimasti contumaci.
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di
9 contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e , rigetta gli appelli Parte_2 Controparte_3
rispettivamente proposti da e avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 75/2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data
08.02.2021, depositata in data 10.02.2021, che conferma in ogni sua statuizione.
Compensa tra l'appellante principale e l'appellante incidentale le spese del presente grado.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra l'appellante ed i terzi chiamati, nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda, e nel rapporto tra l'appellante incidentale ed i terzi chiamati, rimasti contumaci.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per le proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 15 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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