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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1363/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4792/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020926483000 TARSU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110069224142000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore eccepisce prescrizione quinquennale e insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate -Riscossione in data 02/05/2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, innanzi a codesta Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'intimazione di pagamento n. 293
2023 9020926483 000, notificata in data 06/03/2024, e avverso la sottesa cartella di pagamento n. 293 2011
0069224142 000, per un importo di €. 339,68, relativa al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti del Comune di Catania per l'anno 2010.
A fondamento della opposizione, il ricorrente eccepiva la illegittimità della suddetta intimazione di pagamento, per: 1) omessa notifica della cartella;
2) prescrizione anche successiva alla presunta notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di intimazione e della cartella di pagamento in essa indicata.
L'ER , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
La cartella richiamata nella intimazione impugnata è stata notificata a mani proprie del ricorrente, presso la residenza di quest'ultimo, in data 04/01/2012.
E' da rilevare che, dopo la notifica della cartella, al ricorrente è stato notificato, in data 1/9/2017, mediante deposito presso la Casa Comunale, l'avviso di intimazione n. 293 2015 9013324083 000, la cui notifica si
è perfezionata per compiuta giacenza non avendo il ricorrente ritirato l'atto .
Dopo la suddetta intimazione di pagamento, al ricorrente è stato notificato l'avviso di intimazione oggi impugnato.
Orbene, è di tutta evidenza che alla data di notifica dell'intimazione, 06/03/2024, il credito risulta prescritto.
Infatti, pur ritenendosi regolarmente notificata la cartella di pagamento e l'avviso di intimazione n. 293 2015
9013324083 000, e pur tenendo conto della proroga disposta dal Legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020 ( che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020; la disposizione è infatti stata superata dal richiamato D.L. 34/2020 solo per i tributi erariali, mentre si deve ritenere ancora operante per i tributi locali) il credito portato dalla cartella risulta irrimediabilmente prescritto anteriormente alla notifica dell'avviso di intimazione impugnato (prescrizione decorrente dall'1/9/2017 scadenza in astratto l'1/9/2022 +85 giorni).
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento e la cartella impugnate.
Condanna l'Agenzia delle Entrate- Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 276,00, oltre IVA e CP.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4792/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020926483000 TARSU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110069224142000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore eccepisce prescrizione quinquennale e insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate -Riscossione in data 02/05/2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, innanzi a codesta Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'intimazione di pagamento n. 293
2023 9020926483 000, notificata in data 06/03/2024, e avverso la sottesa cartella di pagamento n. 293 2011
0069224142 000, per un importo di €. 339,68, relativa al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti del Comune di Catania per l'anno 2010.
A fondamento della opposizione, il ricorrente eccepiva la illegittimità della suddetta intimazione di pagamento, per: 1) omessa notifica della cartella;
2) prescrizione anche successiva alla presunta notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di intimazione e della cartella di pagamento in essa indicata.
L'ER , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
La cartella richiamata nella intimazione impugnata è stata notificata a mani proprie del ricorrente, presso la residenza di quest'ultimo, in data 04/01/2012.
E' da rilevare che, dopo la notifica della cartella, al ricorrente è stato notificato, in data 1/9/2017, mediante deposito presso la Casa Comunale, l'avviso di intimazione n. 293 2015 9013324083 000, la cui notifica si
è perfezionata per compiuta giacenza non avendo il ricorrente ritirato l'atto .
Dopo la suddetta intimazione di pagamento, al ricorrente è stato notificato l'avviso di intimazione oggi impugnato.
Orbene, è di tutta evidenza che alla data di notifica dell'intimazione, 06/03/2024, il credito risulta prescritto.
Infatti, pur ritenendosi regolarmente notificata la cartella di pagamento e l'avviso di intimazione n. 293 2015
9013324083 000, e pur tenendo conto della proroga disposta dal Legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020 ( che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020; la disposizione è infatti stata superata dal richiamato D.L. 34/2020 solo per i tributi erariali, mentre si deve ritenere ancora operante per i tributi locali) il credito portato dalla cartella risulta irrimediabilmente prescritto anteriormente alla notifica dell'avviso di intimazione impugnato (prescrizione decorrente dall'1/9/2017 scadenza in astratto l'1/9/2022 +85 giorni).
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento e la cartella impugnate.
Condanna l'Agenzia delle Entrate- Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 276,00, oltre IVA e CP.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)