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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 50/2025 All'udienza del giorno 19.9.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PODDIGHE LUIGI appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. DURANTE P.IVA_1
SILVANA oggi sostituita dall'avv. Chessa appellata
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 50/2025 RG promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ASSA avv. PODDIGHE LUIGI che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (P. IVA ) elettivamente domiciliata VIA ISACCO P.IVA_1
NEWTON 34 ROMA io dell'avv. DURANTE SILVANA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania la Parte_1
e, premesso di essere proprietaria di un fabbricato sito in Controparte_1
Santa Teresa di Gallura, località “Rena Bianca”, adiacente al terreno antistante l'Hotel Moresco gestito dalla convenuta e costituente l'unico accesso carrabile al proprio immobile, chiedeva al tribunale adito di ordinare alla Controparte_1 di reintegrarla nel pieno possesso del suo diritto di servi
[...] carrabile precluso dall'apposizione da parte della società convenuta di alcune fioriere;
in via subordinata, chiedeva al tribunale di assumere i provvedimenti ritenuti di giustizia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. La ricorrente allegava a sostegno della domanda che:
- era proprietaria del fabbricato posto in Santa Teresa di Gallura, località “Rena Bianca”, distinto al N.C.E.U. al foglio 3 particella 368, posto accanto alla struttura alberghiera denominata “Hotel Moresco”, di proprietà della società Dessena S.r.l., gestita dalla Controparte_1
- da circa sessant' per accedere alla sua proprietà con mezzi a motore era la porzione di terreno antistante l'Hotel Moresco, facente parte della più ampia area intestata al Comune di Santa Teresa di Gallura distinta al foglio 3 particella 2784;
- mai nessuno aveva messo in discussione il suo diritto di transito, anche con mezzi a motore, sull'area di proprietà comunale e proprio il Comune di Santa Teresa, con autorizzazione n. 071 del 30.04.1996, le aveva concesso di realizzare a proprie cure e spese due posti auto a servizio dell'abitazione, mantenendone il godimento per la durata di 19 anni;
- la direzione dell'hotel nell'estate del 2021 aveva collocato alcune fioriere nella zona antistante la struttura che le impedivano il transito carrabile sino all'immobile di sua proprietà;
- nonostante le rimostranze formulate nei confronti della direzione dell'hotel, le predette fioriere venivano dapprima rimosse e poi posizionate in via definitiva nel mese di giugno 2022.
, ritenuto che il comportamento posto in essere dalla controparte Parte_1 costituisse un illegittimo spoglio del possesso di una servitù di passaggio, agiva per la relativa reintegra ai sensi dell'art. 1168 c.c. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_1 pregiudiziale il difetto di legit , essendo l'azione de Pt_1 qua esperibile dal detentore o dal possessore mentre la ricorrente non rivestiva né l'una né l'altra qualità, posto che l'autorizzazione comunale n. 071 del 30.04.1996 che le aveva concesso di utilizzare due posti auto a servizio dell'abitazione era ampiamente scaduta e non risultava alcun rinnovo e/o proroga della stessa. Sempre sul punto, la convenuta eccepiva, inoltre, che l'intera area distinta al foglio 3 particella 2784 - in esito ad una manifestazione pubblica di interesse cui la ricorrente non aveva partecipato - le era stata concessa in uso dal Comune di Santa Teresa con determina n. 2346 dell'8.11.2018, evidenziando, in particolare, che la porzione di terreno in contestazione era interdetta al traffico veicolare per espressa disposizione amministrativa. Nel merito, la eccepiva la decadenza dalla proposizione Controparte_1 del ricorso, esperito oltre un anno dal sofferto spoglio nonché l'inammissibilità della domanda formulata in via subordinata ex art. 700 c.p.c. per assenza dei presupposti di legge. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente e sentiti i sommari informatori, con sentenza n. 564/2024, pubblicata l'11.8.2024, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, regolando le spese secondo soccombenza. Il primo giudice – richiamata la giurisprudenza a S.U. secondo cui “Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario” (v. ex multis Cass. Civ. S.U. 13.12.2018 n. 32364) – affermava che il comportamento posto in essere dalla era direttamente Controparte_1 riconducibile alla determina comunale n. 2346 dell'8.11.2018, sicché risultava evidente che le doglianze sollevate dalla ricorrente dovevano essere azionate
“nei confronti del giudice amministrativo, deputato alla tutela all'interesse legittimo della medesima nei confronti della situazione di fatto generatasi per effetto dell'indicato provvedimento amministrativo”. Tenuto conto della soccombenza e della disponibilità manifestata dal procuratore della convenuta all'udienza dell'11.7.2024 di consentire alla di accedere Pt_1 sino al proprio fabbricato con mezzi a motore ma non di il tribunale poneva a carico della ricorrente il pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 2.307,00.
ha proposto appello lamentando: i) l'errata applicazione dei Parte_1 principi di diritto in tema di riparto della giurisdizione;
ii) l'omessa pronuncia sulla domanda di intervento cautelare urgente;
iii) l'errata condanna alle spese di giudizio resa quale conseguenza della mancata conciliazione della lite. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché infondato. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “a) le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2003, n. 6189; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2007, n. 13397; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2012, n. 10285; Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2014, n. 22614; Cass., Sez. Un., 2 agosto 2016, n. 16083); b) la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale: quest'ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4997; 32364 del 2018); c) in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione (Cass. SU n. 8074 del 2015; cfr, in tema di valutazione di dati di fatto SU n. 8042 del 2018 e n. 32359 del 2018)” (cfr. Cass. n. 28097/2019). Orbene, con il primo motivo di censura l'appellante ha lamentato l'errata applicazione da parte del tribunale dei principi di diritto dallo stesso richiamati in tema di riparto della giurisdizione, eccependo, innanzi tutto, che nel caso di specie l'azione possessoria non era proposta nei confronti di una P.A. In particolare, la ha lamentato che l'azione possessoria era proposta da Pt_1 un privato nei co i un altro privato (cfr. atto di appello pag. 12, in cui si dà atto che si tratterebbe “di un'azione possessoria promossa da un privato (l'appellante nei confronti di un altro privato (l'appellata Parte_1
il quale non ha alcun rapporto con la P.A. trattandosi Controparte_1 ssionaria Dessena s.r.l. In altre parole, l'orientamento citato dal Giudice di primo grado trova applicazione, dal punto di vista soggettivo, solo quando il privato agisca in via possessoria direttamente nei confronti della P.A. ovvero nei confronti di un suo delegato”), osservando, inoltre, che alcuna contestazione era mossa alla determina comunale n. 2346 dell'8.11.2018, in quanto l'attività posta in essere dalla non Controparte_1 rientrava fra le facoltà contemplate dalla convenzione, dove non era prevista l'apposizione di fioriere (cfr. atto di appello pag. 13: “ la condotta materiale posta in essere dal terzo soggetto privato - vale a dire la Controparte_1 frapposizione di alcune serie di fiorier ina costruita ex novo dalla Dessena s.r.l. e successivamente, addirittura nel corso del giudizio di primo grado, negli immediati pressi dell'abitazione dell'appellante al chiaro fine di interdire il traffico veicolare della - non è facoltà in alcun modo Pt_1 contemplata dalla citata convenzione trario, come detto prima, fa in ogni caso “salvi i diritti dei terzi”). Ciò premesso, in disparte la preliminare considerazione che l'azione radicata dalla non era proposta nei confronti di una P.A. o di un suo delegato, Pt_1 posto era mera affittuaria della Dessena S.r.l. Controparte_1 effettiva titolare della concessione demaniale n. 2346 dell'8.11.2018, dall'esame delle stesse allegazioni formulate dalla emerge innanzi tutto come la Pt_1 stessa non contestava il predetto atto istrativo ma esclusivamente il comportamento materiale posto in essere dall'appellata con l'apposizione delle fioriere, peraltro intervenuta nel 2021 dopo tre anni dalla delibera citata (cfr. doc. 3 comparsa primo grado). La , infatti, al fine di tutelare il suo diritto di servitù di passaggio con Pt_1 mezzi meccanici, proponeva un'azione di reintegra nel possesso nei confronti della la quale, appunto a distanza di circa tre anni dal Controparte_1 rilascio della concessione a suo tempo riconosciuta alla Dessena S.r.l. (cfr. doc. 2, fascicolo primo grado appellata), aveva apposto delle fioriere fisse nell'area oggetto di causa, impedendo, di fatto, all'appellante di accedere alla propria abitazione con i mezzi a motore. Pertanto, ad avviso della Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'apposizione dei manufatti non può considerarsi direttamente ricollegabile al provvedimento amministrativo citato, il quale, salvi in ogni caso i diritti dei terzi (cfr. art. 2: “Consegna Area: il si impegna a consegnare CP_2 le aree in premessa(come da planimetrie al presente atto) in concessione di uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza pregiudizio dei diritti dei terzi”), si era limitato a disporre, all'art. 3, comma 3.12, che l'area per cui è causa, identificata con il numero 10 nella planimetria ivi allegata, era “destinata ad essere concessa in uso per essere adibita esclusivamente a percorso pedonale a mare ad uso pubblico a favore della collettività, camminamenti e accesso all'albergo, con uso pubblico indiscriminato a favore della collettività dei residenti nel Comune di Santa Teresa di Gallura, dei non residenti e dei turisti” (cfr. planimetria – doc. 4 comparsa primo grado). Di conseguenza, non può trovare applicazione la giurisprudenza invocata nella sentenza impugnata e, in accoglimento del primo motivo di censura, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sussistente ogni qualvolta, come nel caso di specie, si contesti la sussistenza di uno spoglio derivante da una mera attività materiale e non direttamente da atti o provvedimenti amministrativi formali. Ciò premesso, - tenuto conto che la appellata non ha riproposto ex art. 345 cpc l'eccezione di decadenza assorbita nella pronuncia in rito e che ai sensi dell'art. 1145 comma 2 c.c. “l'azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non solo a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, in quanto nei rapporti fra privati per l'esperimento dell'azione di manutenzione è sufficiente che il possesso corrisponda all'esercizio di facoltà possano formare oggetto di concessione amministrativa, e non è necessario che si tratti di facoltà correlate a concessioni già emanate;
pertanto, il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore a ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato a esperire l'azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso” (cfr. Cass. n. 29746/2024) – l'appello è altresì fondato nel merito. Infatti, dall'esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori escussi all'udienza dell'11.10.2023 è emerso che la aveva esercitato un potere Pt_1 di fatto sulla cosa corrispondente all'ese una servitù di passaggio pedonale e carrabile sin dall'anno 1995, utilizzando il tratto di strada per cui è causa per raggiungere con i mezzi a motore la propria abitazione ed il posto auto ubicato nelle immediate vicinanze. In particolare, il teste , precisato di conoscere la circostanza perché Tes_1 ivi residente, riconosceva nelle foto che gli venivano mostrate il posto auto in uso alla precisando che ”la SI.ra lo ha sempre utilizzato dal Pt_1 Pt_1
1995”; l , nuora del , escussa nella medesima Testimone_2 Pt_1 udienza di cui sopra, riferiva sul capo B di cui al ricorso introduttivo - “Vero che per oltre vent'anni a partire dal 1996, la RA , la sua famiglia, Parte_1
i suoi ospiti e manutentori hanno utilizzato in modo continuativo, esclusivo e pacifico, anche con due veicoli per volta tra di loro affiancati, i posti auto ubicati negli immediati pressi dell'ingresso dell'abitazione della sig.ra , Parte_1 transitando con mezzi a motore liberamente e senza alcuna l tutta l'area in retinatura di colore giallo che le si mostra” - “ Si è vero. Sono a conoscenza dei fatti dal 2008 quando ho conosciuto l'attuale mio marito e ho iniziato a frequentare la casa e la sua famiglia . A.D.R. (Avv. Tropea): Dal 2008 ogni estate ci recavamo in quella casa con parenti, amici e anche nel periodo autunnale e invernale abbiamo fatto lì qualche festa”. Tali circostanze, neanche mai specificamente contestate dalla Controparte_1
trovavano ulteriore conferma nell'autorizzazione n. 071 del 30.04.1996
[...] rilasciata dal Comune di Santa Teresa alla in forza della quale Pt_1 quest'ultima aveva realizzato a proprie cure e e posti auto a servizio dell'abitazione posti nell'area la cui circolazione con mezzi meccanici, oggi interdetta dalla presenza delle fioriere. Pertanto, ritenuta la sussistenza di un potere di fatto da parte dell'appellante sull'area per cui è causa riconducibile ad un diritto di servitù di passaggio, la domanda di reintegra va accolta, con conseguente ordine alla Controparte_1 di rimuovere le fioriere dalla stessa posizionate.
[...]
Tenuto conto della natura possessoria della causa e della controvertibilità della questione relativa alla giurisdizione, nonchè del fatto che si tratta di un bene del demanio pubblico, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di giudizio di entrambe i gradi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
564/2024, pubblicata l'11.8.2024, del pio Pausania:
- dichiara la giurisdizione del giudice adito e in accoglimento della domanda possessoria, condanna la a rimuovere le fioriere dalla Controparte_1 stessa posizionate nell'area per cui è causa al fine di garantire all'appellante il pieno esercizio del diritto di servitù di passaggio pedonale e Parte_1 carrabile nonché il suo diritto di sosta/fermata negli immediati pressi della propria abitazione;
- compensa le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 19.9.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PODDIGHE LUIGI appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. DURANTE P.IVA_1
SILVANA oggi sostituita dall'avv. Chessa appellata
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 50/2025 RG promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ASSA avv. PODDIGHE LUIGI che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (P. IVA ) elettivamente domiciliata VIA ISACCO P.IVA_1
NEWTON 34 ROMA io dell'avv. DURANTE SILVANA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania la Parte_1
e, premesso di essere proprietaria di un fabbricato sito in Controparte_1
Santa Teresa di Gallura, località “Rena Bianca”, adiacente al terreno antistante l'Hotel Moresco gestito dalla convenuta e costituente l'unico accesso carrabile al proprio immobile, chiedeva al tribunale adito di ordinare alla Controparte_1 di reintegrarla nel pieno possesso del suo diritto di servi
[...] carrabile precluso dall'apposizione da parte della società convenuta di alcune fioriere;
in via subordinata, chiedeva al tribunale di assumere i provvedimenti ritenuti di giustizia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. La ricorrente allegava a sostegno della domanda che:
- era proprietaria del fabbricato posto in Santa Teresa di Gallura, località “Rena Bianca”, distinto al N.C.E.U. al foglio 3 particella 368, posto accanto alla struttura alberghiera denominata “Hotel Moresco”, di proprietà della società Dessena S.r.l., gestita dalla Controparte_1
- da circa sessant' per accedere alla sua proprietà con mezzi a motore era la porzione di terreno antistante l'Hotel Moresco, facente parte della più ampia area intestata al Comune di Santa Teresa di Gallura distinta al foglio 3 particella 2784;
- mai nessuno aveva messo in discussione il suo diritto di transito, anche con mezzi a motore, sull'area di proprietà comunale e proprio il Comune di Santa Teresa, con autorizzazione n. 071 del 30.04.1996, le aveva concesso di realizzare a proprie cure e spese due posti auto a servizio dell'abitazione, mantenendone il godimento per la durata di 19 anni;
- la direzione dell'hotel nell'estate del 2021 aveva collocato alcune fioriere nella zona antistante la struttura che le impedivano il transito carrabile sino all'immobile di sua proprietà;
- nonostante le rimostranze formulate nei confronti della direzione dell'hotel, le predette fioriere venivano dapprima rimosse e poi posizionate in via definitiva nel mese di giugno 2022.
, ritenuto che il comportamento posto in essere dalla controparte Parte_1 costituisse un illegittimo spoglio del possesso di una servitù di passaggio, agiva per la relativa reintegra ai sensi dell'art. 1168 c.c. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_1 pregiudiziale il difetto di legit , essendo l'azione de Pt_1 qua esperibile dal detentore o dal possessore mentre la ricorrente non rivestiva né l'una né l'altra qualità, posto che l'autorizzazione comunale n. 071 del 30.04.1996 che le aveva concesso di utilizzare due posti auto a servizio dell'abitazione era ampiamente scaduta e non risultava alcun rinnovo e/o proroga della stessa. Sempre sul punto, la convenuta eccepiva, inoltre, che l'intera area distinta al foglio 3 particella 2784 - in esito ad una manifestazione pubblica di interesse cui la ricorrente non aveva partecipato - le era stata concessa in uso dal Comune di Santa Teresa con determina n. 2346 dell'8.11.2018, evidenziando, in particolare, che la porzione di terreno in contestazione era interdetta al traffico veicolare per espressa disposizione amministrativa. Nel merito, la eccepiva la decadenza dalla proposizione Controparte_1 del ricorso, esperito oltre un anno dal sofferto spoglio nonché l'inammissibilità della domanda formulata in via subordinata ex art. 700 c.p.c. per assenza dei presupposti di legge. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente e sentiti i sommari informatori, con sentenza n. 564/2024, pubblicata l'11.8.2024, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, regolando le spese secondo soccombenza. Il primo giudice – richiamata la giurisprudenza a S.U. secondo cui “Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario” (v. ex multis Cass. Civ. S.U. 13.12.2018 n. 32364) – affermava che il comportamento posto in essere dalla era direttamente Controparte_1 riconducibile alla determina comunale n. 2346 dell'8.11.2018, sicché risultava evidente che le doglianze sollevate dalla ricorrente dovevano essere azionate
“nei confronti del giudice amministrativo, deputato alla tutela all'interesse legittimo della medesima nei confronti della situazione di fatto generatasi per effetto dell'indicato provvedimento amministrativo”. Tenuto conto della soccombenza e della disponibilità manifestata dal procuratore della convenuta all'udienza dell'11.7.2024 di consentire alla di accedere Pt_1 sino al proprio fabbricato con mezzi a motore ma non di il tribunale poneva a carico della ricorrente il pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 2.307,00.
ha proposto appello lamentando: i) l'errata applicazione dei Parte_1 principi di diritto in tema di riparto della giurisdizione;
ii) l'omessa pronuncia sulla domanda di intervento cautelare urgente;
iii) l'errata condanna alle spese di giudizio resa quale conseguenza della mancata conciliazione della lite. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché infondato. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “a) le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2003, n. 6189; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2007, n. 13397; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2012, n. 10285; Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2014, n. 22614; Cass., Sez. Un., 2 agosto 2016, n. 16083); b) la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale: quest'ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4997; 32364 del 2018); c) in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione (Cass. SU n. 8074 del 2015; cfr, in tema di valutazione di dati di fatto SU n. 8042 del 2018 e n. 32359 del 2018)” (cfr. Cass. n. 28097/2019). Orbene, con il primo motivo di censura l'appellante ha lamentato l'errata applicazione da parte del tribunale dei principi di diritto dallo stesso richiamati in tema di riparto della giurisdizione, eccependo, innanzi tutto, che nel caso di specie l'azione possessoria non era proposta nei confronti di una P.A. In particolare, la ha lamentato che l'azione possessoria era proposta da Pt_1 un privato nei co i un altro privato (cfr. atto di appello pag. 12, in cui si dà atto che si tratterebbe “di un'azione possessoria promossa da un privato (l'appellante nei confronti di un altro privato (l'appellata Parte_1
il quale non ha alcun rapporto con la P.A. trattandosi Controparte_1 ssionaria Dessena s.r.l. In altre parole, l'orientamento citato dal Giudice di primo grado trova applicazione, dal punto di vista soggettivo, solo quando il privato agisca in via possessoria direttamente nei confronti della P.A. ovvero nei confronti di un suo delegato”), osservando, inoltre, che alcuna contestazione era mossa alla determina comunale n. 2346 dell'8.11.2018, in quanto l'attività posta in essere dalla non Controparte_1 rientrava fra le facoltà contemplate dalla convenzione, dove non era prevista l'apposizione di fioriere (cfr. atto di appello pag. 13: “ la condotta materiale posta in essere dal terzo soggetto privato - vale a dire la Controparte_1 frapposizione di alcune serie di fiorier ina costruita ex novo dalla Dessena s.r.l. e successivamente, addirittura nel corso del giudizio di primo grado, negli immediati pressi dell'abitazione dell'appellante al chiaro fine di interdire il traffico veicolare della - non è facoltà in alcun modo Pt_1 contemplata dalla citata convenzione trario, come detto prima, fa in ogni caso “salvi i diritti dei terzi”). Ciò premesso, in disparte la preliminare considerazione che l'azione radicata dalla non era proposta nei confronti di una P.A. o di un suo delegato, Pt_1 posto era mera affittuaria della Dessena S.r.l. Controparte_1 effettiva titolare della concessione demaniale n. 2346 dell'8.11.2018, dall'esame delle stesse allegazioni formulate dalla emerge innanzi tutto come la Pt_1 stessa non contestava il predetto atto istrativo ma esclusivamente il comportamento materiale posto in essere dall'appellata con l'apposizione delle fioriere, peraltro intervenuta nel 2021 dopo tre anni dalla delibera citata (cfr. doc. 3 comparsa primo grado). La , infatti, al fine di tutelare il suo diritto di servitù di passaggio con Pt_1 mezzi meccanici, proponeva un'azione di reintegra nel possesso nei confronti della la quale, appunto a distanza di circa tre anni dal Controparte_1 rilascio della concessione a suo tempo riconosciuta alla Dessena S.r.l. (cfr. doc. 2, fascicolo primo grado appellata), aveva apposto delle fioriere fisse nell'area oggetto di causa, impedendo, di fatto, all'appellante di accedere alla propria abitazione con i mezzi a motore. Pertanto, ad avviso della Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'apposizione dei manufatti non può considerarsi direttamente ricollegabile al provvedimento amministrativo citato, il quale, salvi in ogni caso i diritti dei terzi (cfr. art. 2: “Consegna Area: il si impegna a consegnare CP_2 le aree in premessa(come da planimetrie al presente atto) in concessione di uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza pregiudizio dei diritti dei terzi”), si era limitato a disporre, all'art. 3, comma 3.12, che l'area per cui è causa, identificata con il numero 10 nella planimetria ivi allegata, era “destinata ad essere concessa in uso per essere adibita esclusivamente a percorso pedonale a mare ad uso pubblico a favore della collettività, camminamenti e accesso all'albergo, con uso pubblico indiscriminato a favore della collettività dei residenti nel Comune di Santa Teresa di Gallura, dei non residenti e dei turisti” (cfr. planimetria – doc. 4 comparsa primo grado). Di conseguenza, non può trovare applicazione la giurisprudenza invocata nella sentenza impugnata e, in accoglimento del primo motivo di censura, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sussistente ogni qualvolta, come nel caso di specie, si contesti la sussistenza di uno spoglio derivante da una mera attività materiale e non direttamente da atti o provvedimenti amministrativi formali. Ciò premesso, - tenuto conto che la appellata non ha riproposto ex art. 345 cpc l'eccezione di decadenza assorbita nella pronuncia in rito e che ai sensi dell'art. 1145 comma 2 c.c. “l'azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non solo a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, in quanto nei rapporti fra privati per l'esperimento dell'azione di manutenzione è sufficiente che il possesso corrisponda all'esercizio di facoltà possano formare oggetto di concessione amministrativa, e non è necessario che si tratti di facoltà correlate a concessioni già emanate;
pertanto, il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore a ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato a esperire l'azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso” (cfr. Cass. n. 29746/2024) – l'appello è altresì fondato nel merito. Infatti, dall'esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori escussi all'udienza dell'11.10.2023 è emerso che la aveva esercitato un potere Pt_1 di fatto sulla cosa corrispondente all'ese una servitù di passaggio pedonale e carrabile sin dall'anno 1995, utilizzando il tratto di strada per cui è causa per raggiungere con i mezzi a motore la propria abitazione ed il posto auto ubicato nelle immediate vicinanze. In particolare, il teste , precisato di conoscere la circostanza perché Tes_1 ivi residente, riconosceva nelle foto che gli venivano mostrate il posto auto in uso alla precisando che ”la SI.ra lo ha sempre utilizzato dal Pt_1 Pt_1
1995”; l , nuora del , escussa nella medesima Testimone_2 Pt_1 udienza di cui sopra, riferiva sul capo B di cui al ricorso introduttivo - “Vero che per oltre vent'anni a partire dal 1996, la RA , la sua famiglia, Parte_1
i suoi ospiti e manutentori hanno utilizzato in modo continuativo, esclusivo e pacifico, anche con due veicoli per volta tra di loro affiancati, i posti auto ubicati negli immediati pressi dell'ingresso dell'abitazione della sig.ra , Parte_1 transitando con mezzi a motore liberamente e senza alcuna l tutta l'area in retinatura di colore giallo che le si mostra” - “ Si è vero. Sono a conoscenza dei fatti dal 2008 quando ho conosciuto l'attuale mio marito e ho iniziato a frequentare la casa e la sua famiglia . A.D.R. (Avv. Tropea): Dal 2008 ogni estate ci recavamo in quella casa con parenti, amici e anche nel periodo autunnale e invernale abbiamo fatto lì qualche festa”. Tali circostanze, neanche mai specificamente contestate dalla Controparte_1
trovavano ulteriore conferma nell'autorizzazione n. 071 del 30.04.1996
[...] rilasciata dal Comune di Santa Teresa alla in forza della quale Pt_1 quest'ultima aveva realizzato a proprie cure e e posti auto a servizio dell'abitazione posti nell'area la cui circolazione con mezzi meccanici, oggi interdetta dalla presenza delle fioriere. Pertanto, ritenuta la sussistenza di un potere di fatto da parte dell'appellante sull'area per cui è causa riconducibile ad un diritto di servitù di passaggio, la domanda di reintegra va accolta, con conseguente ordine alla Controparte_1 di rimuovere le fioriere dalla stessa posizionate.
[...]
Tenuto conto della natura possessoria della causa e della controvertibilità della questione relativa alla giurisdizione, nonchè del fatto che si tratta di un bene del demanio pubblico, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di giudizio di entrambe i gradi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
564/2024, pubblicata l'11.8.2024, del pio Pausania:
- dichiara la giurisdizione del giudice adito e in accoglimento della domanda possessoria, condanna la a rimuovere le fioriere dalla Controparte_1 stessa posizionate nell'area per cui è causa al fine di garantire all'appellante il pieno esercizio del diritto di servitù di passaggio pedonale e Parte_1 carrabile nonché il suo diritto di sosta/fermata negli immediati pressi della propria abitazione;
- compensa le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 19.9.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi