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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, Valentina Cingano, definendo il giudizio, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c., 281 sexies c. 3., c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. r.g. 762/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , elettivamente domiciliati presso l'Avv. Marcello C.F._2
CALCAGNO, che li rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto introduttivo,
-parte ricorrente contro
, con sede legale in Genova, Via Nicola Lorenzi, n. Controparte_1
8, p.iva rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Giosafat P.IVA_1
Riganò e Camillo Paroletti, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, giusta procura in atti (doc. 1 allegato alla memoria), conferita dal dott. Persona_1
in virtù dei poteri conferiti con procura speciale per atto Notaio dottor
[...] del 9.1.2024, rep. n. 11734, Persona_2
-parte resistente
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità di per la contrazione, da parte di Controparte_1 _3
, loro nonno, nato a [...] il [...] (C.F. ), di
[...] CodiceFiscale_3
carcinoma polmonare che ne ha provocato la morte in Genova il 23/8/12, condannarla al risarcimento a loro favore e per ciascuno del danno parentale subito per effetto della morte del medesimo, nella misura meglio vista, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dall'evento al saldo;
vinte le spese di lite, con distrazione al legale antistatario”.
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, in via preliminare accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ. (in subordine decennale) della pretesa risarcitoria avanzata;
nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente di allegazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.1.2024, Parte_2
e intimavano in giudizio
[...] Parte_1 [...]
, chiedendo il risarcimento del danno subito per la perdita del CP_1
nonno , deceduto il 23.8.2012 per carcinoma polmonare (che Parte_3
sarebbe stato causato o concausato da esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa svolta presso ). CP_1
si costitutiva il 29.3.2024, contestando la fondatezza della domanda CP_1
ed eccependo l'intervenuta prescrizione.
Con ordinanza 10.4.2024 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. e sono state ammesse le prove: “esaminati gli atti (e, in particolare, il giudicato depositato in causa e la relazione del ctu dott. ), ritenuta l'ammissibilità Per_3
e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, ammette i capitoli da a) a e) di cui alle pagine 3 e 4 del ricorso, con 3 fra i testi indicati, riserva all'esito della prova orale la decisione su ogni altra istanza;
ritenuto che
sia opportuno, ricorrendone i presupposti, formulare proposta conciliativa di cui all'art. 185 bis c.p.c. [...], formula alle parti la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: -Versamento a favore degli attori dell'importo omnicomprensivo di 20.000,00 euro, cadauno, -contributo spese legali di euro
3.500,00 oltre accessori...”. La proposta non è stata accettata. Alle udienze del
10.7.2024 e del 2.10.2024 sono quindi stati esaminati i testi ammessi, mentre con ordinanza 10.4.2024 è stata confermata la non ammissione dei capitoli f) e g) di cui al ricorso (in quanto generici e valutativi). Terminata l'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale, concesso termini per il deposito di note scritte.
pagina 3 di 11 ***
2. In via preliminare l'eccezione di prescrizione (quinquennale ovvero decennale) sollevata da parte resistente non è fondata.
Per quanto concerne la decorrenza del termine di prescrizione, parte ricorrente ha dedotto che sarebbe necessario fare riferimento alla data del decesso (23.8.2012), sul presupposto che non sarebbe risultato che la malattia contratta fosse stata in precedenza conosciuta o conoscibile. Parte resistente fa riferimento alla medesima data a pag. 2 della memoria di costituzione.
Ciò posto, quanto alla durata del termine di prescrizione del danno vantato iure proprio dai ricorrenti per la perdita del rapporto parentale deve trovare applicazione -rispetto al termine quinquennale ex artt. 2043-2947 c.c. indicato da parte resistente- il più lungo termine da reato.
Per come dedotto anche da parte ricorrente, infatti, nel caso di specie il reato configurabile risulta quello di omicidio colposo, commesso con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In diritto, come affermato da Cass. n. 2985972023, che si è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fattispecie di reato, deve osservarsi che:
- è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi pagina 4 di 11 di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018);
- tuttavia, non è necessario, a tal fine, dover coltivare "un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato", giacché - alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Corte (per tutte: Cass., S.U.,
n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021)- la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una
contro
-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Là dove invece essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, anche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile.
Nel caso di specie, l'azione proposta dai nipoti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale nei confronti del datore di lavoro, ritenuto responsabile della morte del nonno, è riconducibile a fattispecie di astratta rilevanza penalistica (omicidio colposo). Il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio non è quindi quello ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo (cfr. con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria Cass. civ., Sez. III, 05/02/2024, n. 3267, che richiama anche Cass. n. 20882 del 2018; Cass. n.7553 del 2012).
pagina 5 di 11 Ne segue che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 589 e 157 c.p., il termine di prescrizione è parti a 14 anni e non risulta in concreto decorso rispetto alla data del decesso.
***
3. In ordine all'an debeatur risulta essersi formato un giudicato c.d. esterno sulla sussistenza della responsabilità datoriale di parte resistente, all'esito della controversia instaurata dalla madre degli odierni ricorrenti, contro lo stesso convenuto, per conseguire il risarcimento dei danni patiti iure hereditatis e iure proprio per il decesso del padre (nonno degli odierni ricorrenti) Parte_3
(cfr. sentenza n. 807/2022 del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del lavoro, depositata sub n. 3 unitamente al ricorso).
A seguito di tale rilievo, va allora fatta applicazione alla fattispecie del principio affermato da Cass. 04/05/2018, n. 10578, dal quale non vi è alcuna ragione di discostarsi per la rigorosa coerenza tra argomentazioni e conclusioni, per il quale
"in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti iure hereditatis, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art.
2043 c.c., per il ristoro del pregiudizio subito iure proprio, restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c., abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento" (in termini, Cass. civ. Sez. III, n. 8531/2020).
pagina 6 di 11 Peraltro, nel caso di specie, la causa instaurata dalla madre dei ricorrenti era riferita anche ai danni subiti iure proprio a causa del decesso del padre _3
.
[...]
La sentenza n. 807/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Genova (che si è pronunciata anche sulla domanda iure proprio avanzata dalla madre deli odierni ricorrenti, in quanto connessa, ex art. 40 c.p.c.), infatti, ha non solo ritenuto, all'esito dell'istruttoria orale, documentale e tecnica, che fosse integrata la responsabilità da inadempimento del datore di lavoro per il decesso (“... non può che concludersi per la totale conferma di quanto dedotto dalla ricorrente circa le condizioni lavorative e ambientali e sull'esposizione costante ad amianto riferibile all'attività svolta dal proprio padre presso , in un contesto di CP_1
disinformazione e assenza di tutela dei lavoratori protrattasi oltre la permanenza del in azienda...”, così pag. 12), ma ha anche accertato la sussistenza di Parte_4
responsabilità extracontrattuale, ritenuta come integrata la colpevolezza datoriale per la negligenza ed imprudenza per violazione degli obblighi generali rispetto alla protezione dei lavoratori, con particolare riguardo alle polveri e di cui a norma di carattere generale e preesistenti al periodo rilevante in causa (pag. 13).
La sussistenza di nesso causale fra le lavorazioni svolte a la patologia riscontrata anche rispetto all'evento morte è stata accertata nella sentenza n. 807/2022 in forza della relazione peritale del dott. (prodotta anche in questa Per_3
causa), che ha concluso ritenendo molto probabile che l'esposizione ad amianto, avvenuta durante l'attività lavorativa svolta presso , quanto meno nel CP_1
periodo 1967-1987 abbia causato o eventualmente concausato la neoplasia polmonare che ha causato il decesso (pagg. 14 e 15).
pagina 7 di 11 Tanto implica il rilievo del giudicato esterno sulla sussistenza della responsabilità datoriale, a maggior ragione in assenza di nuove contestazioni da parte della resistente.
***
4. I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nella qualità di nipoti del defunto . Parte_3
La qualità soggettiva di nipoti non è stata oggetto di contestazione in causa;
in ogni caso, unitamente al ricorso è stato depositato sub 1 certificato di maternità e paternità dei ricorrenti.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità riconosce la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti della vittima primaria, anche in assenza di un rapporto di convivenza (come nel caso di specie) e ciò in considerazione del fatto che: “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
"famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (cfr. da ultimo pagina 8 di 11 Cass. civ. 16019/2024; e in precedenza Cass. civ. 7743/2020; Cass. civ.
29932/2017, Cass. civ. 21230/2016).
L'istruttoria svolta in causa ha dimostrato l'esistenza di un effettivo e solido rapporto affettivo tra i ricorrenti e il nonno Parte_3
Il vincolo affettivo (Cass. n. 18069/2018) instauratosi tra i ricorrenti ed il nonno si evince dalle deposizioni testimoniali, in particolare dalle dichiarazione rese dai testi alle udienze del 10.7.2024 e 2.10.2024 ( e Persona_4
, genitori di compagni di scuola dei ricorrenti, nonché Persona_5
, papà dei ricorrenti) che hanno confermato la presenza Persona_6
diuturna di nella vita dei nipoti, il legame con i nipoti ed il ruolo Parte_3
di concreto sostegno assunto dal medesimo nell'esercizio dei compiti delle figure genitoriali, la presenza del nonno agli impegni sportivi dei nipoti (calcio e danza), all'uscita/entrata da scuola e nei periodi di vacanza. Quanto alla sollevata eccezione ex art. 246 c.p.c. (già respinta con ordinanza 10.7.2024), deve ribadirsi l'assenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del teste rispetto al rapporto controverso (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/03/2024, n. 7171). Peraltro, sotto il profilo dell'attendibilità, le dichiarazioni rese dal padre trovano puntuale conferma in quelle rese dagli altri testimoni, estranei rispetto ai fatti di causa.
Il citato pregiudizio può essere liquidato in via equitativa, in applicazione del calcolo a punti delle tabelle di NO, anche valutati i criteri di calcolo espressamente indicati in ricorso a pag. 2, punto 6 (ove si chiede l'attribuzione di almeno 39 punti: 10 punti vittima primaria;
20 punti vittima secondaria;
9 rapporto affettivo, così per complessivi € 56.986,80 per ciascun ricorrente, applicandosi un valore del punto di euro € 1.461,20), e nelle difese finali a pag.
pagina 9 di 11 9, punto 5) e punto 6) (ove si chiede di riconoscere 15 punti per il rapporto affettivo, così per complessivi 65.754,00 € per ciascun ricorrente).
In applicazione del sistema tabellare per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, può essere ritenuto congruo, in via equitativa, il criterio di calcolo indicato in ricorso, tenuto conto dell'età dei minori all'epoca del decesso del nonno, che aveva 68 anni, dell'intensità del vincolo emersa dall'istruttoria, in relazione ai 9 punti indicati in ricorso, e della composizione del nucleo familiare primario. Deve però essere applicato un valore del punto di euro di € 1.698,00 per la perdita del parente di secondo grado, come da tabelle di NO 2024 (e quindi valutato l'importo monetario aggiornato del valore di € 1.461,20 indicato in ricorso). L'importo liquidabile, per ciascun ricorrente, ammonta pertanto ad €
66.222,00 nei limiti della distribuzione dei punti allegata in ricorso e sulla base dei richiesti 39 punti (valore del singolo punto € 1.698,00; 10 punti per l'età della vittima primaria;
20 punti per l'età della vittima secondaria;
9 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva).
Tale importo, seppure superiore a quello inizialmente indicato nella causa petendi, risulta liquidabile in ragione della formulazione delle conclusioni (nelle quali viene chiesto il risarcimento del danno nella misura meglio vista).
Conformemente ai principi generali sui debiti di valore e in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 1712/1995), le citate somme riconosciute all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere previamente devalutate fino alla data dell'evento (23.8.2012) e sulle stesse, progressivamente rivalutate anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino all'odierna liquidazione;
devono, altresì, applicarsi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
pagina 10 di 11 ***
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione di valori compresi fra i minimi ed i medi per lo scaglione di riferimento, individuato in forza del decisum, ai sensi del DM n. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate. Nessun aumento viene operato per la pluralità di parti assistite, tenuto conto della stessa posizione processuale dei ricorrenti, anche rispetto alla formulazione della causa petendi. Deve, infine, essere disposta la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, condanna la società resistente al pagamento, a Controparte_1
favore dei ricorrenti, della somma di 66.222,00 € cadauno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale come indicati in parte motiva.
Condanna altresì parte resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 8.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi per contributo unificato e spese di notifica come documentati, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Genova, 2 gennaio 2025
Il Giudice Valentina Cingano
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, Valentina Cingano, definendo il giudizio, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c., 281 sexies c. 3., c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. r.g. 762/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , elettivamente domiciliati presso l'Avv. Marcello C.F._2
CALCAGNO, che li rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto introduttivo,
-parte ricorrente contro
, con sede legale in Genova, Via Nicola Lorenzi, n. Controparte_1
8, p.iva rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Giosafat P.IVA_1
Riganò e Camillo Paroletti, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, giusta procura in atti (doc. 1 allegato alla memoria), conferita dal dott. Persona_1
in virtù dei poteri conferiti con procura speciale per atto Notaio dottor
[...] del 9.1.2024, rep. n. 11734, Persona_2
-parte resistente
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità di per la contrazione, da parte di Controparte_1 _3
, loro nonno, nato a [...] il [...] (C.F. ), di
[...] CodiceFiscale_3
carcinoma polmonare che ne ha provocato la morte in Genova il 23/8/12, condannarla al risarcimento a loro favore e per ciascuno del danno parentale subito per effetto della morte del medesimo, nella misura meglio vista, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dall'evento al saldo;
vinte le spese di lite, con distrazione al legale antistatario”.
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, in via preliminare accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ. (in subordine decennale) della pretesa risarcitoria avanzata;
nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente di allegazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.1.2024, Parte_2
e intimavano in giudizio
[...] Parte_1 [...]
, chiedendo il risarcimento del danno subito per la perdita del CP_1
nonno , deceduto il 23.8.2012 per carcinoma polmonare (che Parte_3
sarebbe stato causato o concausato da esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa svolta presso ). CP_1
si costitutiva il 29.3.2024, contestando la fondatezza della domanda CP_1
ed eccependo l'intervenuta prescrizione.
Con ordinanza 10.4.2024 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. e sono state ammesse le prove: “esaminati gli atti (e, in particolare, il giudicato depositato in causa e la relazione del ctu dott. ), ritenuta l'ammissibilità Per_3
e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, ammette i capitoli da a) a e) di cui alle pagine 3 e 4 del ricorso, con 3 fra i testi indicati, riserva all'esito della prova orale la decisione su ogni altra istanza;
ritenuto che
sia opportuno, ricorrendone i presupposti, formulare proposta conciliativa di cui all'art. 185 bis c.p.c. [...], formula alle parti la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: -Versamento a favore degli attori dell'importo omnicomprensivo di 20.000,00 euro, cadauno, -contributo spese legali di euro
3.500,00 oltre accessori...”. La proposta non è stata accettata. Alle udienze del
10.7.2024 e del 2.10.2024 sono quindi stati esaminati i testi ammessi, mentre con ordinanza 10.4.2024 è stata confermata la non ammissione dei capitoli f) e g) di cui al ricorso (in quanto generici e valutativi). Terminata l'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale, concesso termini per il deposito di note scritte.
pagina 3 di 11 ***
2. In via preliminare l'eccezione di prescrizione (quinquennale ovvero decennale) sollevata da parte resistente non è fondata.
Per quanto concerne la decorrenza del termine di prescrizione, parte ricorrente ha dedotto che sarebbe necessario fare riferimento alla data del decesso (23.8.2012), sul presupposto che non sarebbe risultato che la malattia contratta fosse stata in precedenza conosciuta o conoscibile. Parte resistente fa riferimento alla medesima data a pag. 2 della memoria di costituzione.
Ciò posto, quanto alla durata del termine di prescrizione del danno vantato iure proprio dai ricorrenti per la perdita del rapporto parentale deve trovare applicazione -rispetto al termine quinquennale ex artt. 2043-2947 c.c. indicato da parte resistente- il più lungo termine da reato.
Per come dedotto anche da parte ricorrente, infatti, nel caso di specie il reato configurabile risulta quello di omicidio colposo, commesso con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In diritto, come affermato da Cass. n. 2985972023, che si è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fattispecie di reato, deve osservarsi che:
- è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi pagina 4 di 11 di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018);
- tuttavia, non è necessario, a tal fine, dover coltivare "un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato", giacché - alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Corte (per tutte: Cass., S.U.,
n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021)- la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una
contro
-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Là dove invece essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, anche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile.
Nel caso di specie, l'azione proposta dai nipoti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale nei confronti del datore di lavoro, ritenuto responsabile della morte del nonno, è riconducibile a fattispecie di astratta rilevanza penalistica (omicidio colposo). Il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio non è quindi quello ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo (cfr. con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria Cass. civ., Sez. III, 05/02/2024, n. 3267, che richiama anche Cass. n. 20882 del 2018; Cass. n.7553 del 2012).
pagina 5 di 11 Ne segue che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 589 e 157 c.p., il termine di prescrizione è parti a 14 anni e non risulta in concreto decorso rispetto alla data del decesso.
***
3. In ordine all'an debeatur risulta essersi formato un giudicato c.d. esterno sulla sussistenza della responsabilità datoriale di parte resistente, all'esito della controversia instaurata dalla madre degli odierni ricorrenti, contro lo stesso convenuto, per conseguire il risarcimento dei danni patiti iure hereditatis e iure proprio per il decesso del padre (nonno degli odierni ricorrenti) Parte_3
(cfr. sentenza n. 807/2022 del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del lavoro, depositata sub n. 3 unitamente al ricorso).
A seguito di tale rilievo, va allora fatta applicazione alla fattispecie del principio affermato da Cass. 04/05/2018, n. 10578, dal quale non vi è alcuna ragione di discostarsi per la rigorosa coerenza tra argomentazioni e conclusioni, per il quale
"in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti iure hereditatis, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art.
2043 c.c., per il ristoro del pregiudizio subito iure proprio, restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c., abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento" (in termini, Cass. civ. Sez. III, n. 8531/2020).
pagina 6 di 11 Peraltro, nel caso di specie, la causa instaurata dalla madre dei ricorrenti era riferita anche ai danni subiti iure proprio a causa del decesso del padre _3
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La sentenza n. 807/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Genova (che si è pronunciata anche sulla domanda iure proprio avanzata dalla madre deli odierni ricorrenti, in quanto connessa, ex art. 40 c.p.c.), infatti, ha non solo ritenuto, all'esito dell'istruttoria orale, documentale e tecnica, che fosse integrata la responsabilità da inadempimento del datore di lavoro per il decesso (“... non può che concludersi per la totale conferma di quanto dedotto dalla ricorrente circa le condizioni lavorative e ambientali e sull'esposizione costante ad amianto riferibile all'attività svolta dal proprio padre presso , in un contesto di CP_1
disinformazione e assenza di tutela dei lavoratori protrattasi oltre la permanenza del in azienda...”, così pag. 12), ma ha anche accertato la sussistenza di Parte_4
responsabilità extracontrattuale, ritenuta come integrata la colpevolezza datoriale per la negligenza ed imprudenza per violazione degli obblighi generali rispetto alla protezione dei lavoratori, con particolare riguardo alle polveri e di cui a norma di carattere generale e preesistenti al periodo rilevante in causa (pag. 13).
La sussistenza di nesso causale fra le lavorazioni svolte a la patologia riscontrata anche rispetto all'evento morte è stata accertata nella sentenza n. 807/2022 in forza della relazione peritale del dott. (prodotta anche in questa Per_3
causa), che ha concluso ritenendo molto probabile che l'esposizione ad amianto, avvenuta durante l'attività lavorativa svolta presso , quanto meno nel CP_1
periodo 1967-1987 abbia causato o eventualmente concausato la neoplasia polmonare che ha causato il decesso (pagg. 14 e 15).
pagina 7 di 11 Tanto implica il rilievo del giudicato esterno sulla sussistenza della responsabilità datoriale, a maggior ragione in assenza di nuove contestazioni da parte della resistente.
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4. I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nella qualità di nipoti del defunto . Parte_3
La qualità soggettiva di nipoti non è stata oggetto di contestazione in causa;
in ogni caso, unitamente al ricorso è stato depositato sub 1 certificato di maternità e paternità dei ricorrenti.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità riconosce la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti della vittima primaria, anche in assenza di un rapporto di convivenza (come nel caso di specie) e ciò in considerazione del fatto che: “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
"famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (cfr. da ultimo pagina 8 di 11 Cass. civ. 16019/2024; e in precedenza Cass. civ. 7743/2020; Cass. civ.
29932/2017, Cass. civ. 21230/2016).
L'istruttoria svolta in causa ha dimostrato l'esistenza di un effettivo e solido rapporto affettivo tra i ricorrenti e il nonno Parte_3
Il vincolo affettivo (Cass. n. 18069/2018) instauratosi tra i ricorrenti ed il nonno si evince dalle deposizioni testimoniali, in particolare dalle dichiarazione rese dai testi alle udienze del 10.7.2024 e 2.10.2024 ( e Persona_4
, genitori di compagni di scuola dei ricorrenti, nonché Persona_5
, papà dei ricorrenti) che hanno confermato la presenza Persona_6
diuturna di nella vita dei nipoti, il legame con i nipoti ed il ruolo Parte_3
di concreto sostegno assunto dal medesimo nell'esercizio dei compiti delle figure genitoriali, la presenza del nonno agli impegni sportivi dei nipoti (calcio e danza), all'uscita/entrata da scuola e nei periodi di vacanza. Quanto alla sollevata eccezione ex art. 246 c.p.c. (già respinta con ordinanza 10.7.2024), deve ribadirsi l'assenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del teste rispetto al rapporto controverso (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/03/2024, n. 7171). Peraltro, sotto il profilo dell'attendibilità, le dichiarazioni rese dal padre trovano puntuale conferma in quelle rese dagli altri testimoni, estranei rispetto ai fatti di causa.
Il citato pregiudizio può essere liquidato in via equitativa, in applicazione del calcolo a punti delle tabelle di NO, anche valutati i criteri di calcolo espressamente indicati in ricorso a pag. 2, punto 6 (ove si chiede l'attribuzione di almeno 39 punti: 10 punti vittima primaria;
20 punti vittima secondaria;
9 rapporto affettivo, così per complessivi € 56.986,80 per ciascun ricorrente, applicandosi un valore del punto di euro € 1.461,20), e nelle difese finali a pag.
pagina 9 di 11 9, punto 5) e punto 6) (ove si chiede di riconoscere 15 punti per il rapporto affettivo, così per complessivi 65.754,00 € per ciascun ricorrente).
In applicazione del sistema tabellare per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, può essere ritenuto congruo, in via equitativa, il criterio di calcolo indicato in ricorso, tenuto conto dell'età dei minori all'epoca del decesso del nonno, che aveva 68 anni, dell'intensità del vincolo emersa dall'istruttoria, in relazione ai 9 punti indicati in ricorso, e della composizione del nucleo familiare primario. Deve però essere applicato un valore del punto di euro di € 1.698,00 per la perdita del parente di secondo grado, come da tabelle di NO 2024 (e quindi valutato l'importo monetario aggiornato del valore di € 1.461,20 indicato in ricorso). L'importo liquidabile, per ciascun ricorrente, ammonta pertanto ad €
66.222,00 nei limiti della distribuzione dei punti allegata in ricorso e sulla base dei richiesti 39 punti (valore del singolo punto € 1.698,00; 10 punti per l'età della vittima primaria;
20 punti per l'età della vittima secondaria;
9 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva).
Tale importo, seppure superiore a quello inizialmente indicato nella causa petendi, risulta liquidabile in ragione della formulazione delle conclusioni (nelle quali viene chiesto il risarcimento del danno nella misura meglio vista).
Conformemente ai principi generali sui debiti di valore e in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 1712/1995), le citate somme riconosciute all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere previamente devalutate fino alla data dell'evento (23.8.2012) e sulle stesse, progressivamente rivalutate anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino all'odierna liquidazione;
devono, altresì, applicarsi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
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5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione di valori compresi fra i minimi ed i medi per lo scaglione di riferimento, individuato in forza del decisum, ai sensi del DM n. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate. Nessun aumento viene operato per la pluralità di parti assistite, tenuto conto della stessa posizione processuale dei ricorrenti, anche rispetto alla formulazione della causa petendi. Deve, infine, essere disposta la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, condanna la società resistente al pagamento, a Controparte_1
favore dei ricorrenti, della somma di 66.222,00 € cadauno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale come indicati in parte motiva.
Condanna altresì parte resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 8.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi per contributo unificato e spese di notifica come documentati, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Genova, 2 gennaio 2025
Il Giudice Valentina Cingano
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